Art. 2. Accesso ai corsi di diploma universitario L'iscrizione al corso di diploma e' regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti al primo anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990 (e successive modificazioni). In ogni caso per realizzare un'efficace attivita' didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovra' avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. Le modalita' delle eventuali prove per l'ammissione saranno stabilite dal consiglio di facolta'.