Art. 2.
              Accesso ai corsi di diploma universitario
  L'iscrizione al corso di diploma e' regolata dalle norme vigenti in
materia di accesso agli studi universitari.
  Il  numero  degli  iscritti  al  primo  anno  di corso e' stabilito
annualmente  dal  senato  accademico,  su  proposta  del consiglio di
facolta',  in  base  alle  strutture e alle risorse disponibili, alle
prevedibili  esigenze  del  mercato  del  lavoro  e secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della
legge  n.  341/1990  (e  successive  modificazioni). In ogni caso per
realizzare  un'efficace  attivita'  didattica con adeguata assistenza
agli  studenti,  la  singola  classe  di insegnamento dovra' avere un
numero  di  studenti  iscritti  non  superiore,  di norma, alle cento
unita'.
  Le   modalita'  delle  eventuali  prove  per  l'ammissione  saranno
stabilite dal consiglio di facolta'.