Art. 3. Corsi di diploma universitario e corsi di laurea affini Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in ingegneria dei materiali (materie plastiche) e' dichiarato mutuamente affine ed affine a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995). Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' indichera', inoltre sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessaria per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso non potra' in ogni caso essere superiore al terzo. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea al corso di diploma universitario in ingegneria dei materiali (materie plastiche), il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilita' al fine della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. La facolta' identifichera' i modi piu' appropriati per consentire, sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento del diploma universitario. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini. La facolta', nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscera' gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia di norma superiore, rispettivamente, a quattro annualita' e a quattordici annualita'. Nel caso di proseguimento degli studi la facolta' dovra' quindi tenere presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.