Art. 3.
       Corsi di diploma universitario e corsi di laurea affini
  Ai   fini  del  proseguimento  degli  studi  il  corso  di  diploma
universitario  in  ingegneria  dei  materiali  (materie plastiche) e'
dichiarato  mutuamente  affine  ed  affine  a tutti i corsi di laurea
della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 maggio 1995 (Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995).
  Il  criterio  generale  per  il  riconoscimento  degli insegnamenti
seguiti  con  esito  positivo  nel  corso di diploma universitario e'
quello  della loro validita' culturale (propedeutica o professionale)
nell'ottica  della  formazione  richiesta  per il conseguimento della
laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte
degli  insegnamenti  seguiti  con esito positivo nel corso di diploma
universitario,  indicando  le singole corrispondenze, anche parziali,
con  gli  insegnamenti  del  corso di laurea; la facolta' indichera',
inoltre  sia  gli  insegnamenti  integrativi  atti  a  completare  la
formazione  necessaria  per  inserirsi  nel  corso di laurea, sia gli
insegnamenti  specifici del corso di laurea necessaria per conseguire
la   laurea   stessa.   Gli   insegnamenti   integrativi   non   sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  Il  consiglio  di facolta' indichera', inoltre, l'anno del corso di
laurea  cui  lo  studente si potra' iscrivere; tale anno di corso non
potra' in ogni caso essere superiore al terzo.
  Nei  trasferimenti  degli  studenti  tra  diversi  corsi di diploma
universitario   o   da  un  corso  di  laurea  al  corso  di  diploma
universitario  in  ingegneria  dei  materiali (materie plastiche), il
consiglio  di  facolta'  riconoscera'  gli  insegnamenti  seguendo il
criterio  della  loro utilita' al fine della formazione richiesta per
il  conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi
da  completare  per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui
lo studente potra' iscriversi. La facolta' identifichera' i modi piu'
appropriati  per  consentire,  sia  agli studenti iscritti come fuori
corso  ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli
studi  nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di completare
i propri studi con il conseguimento del diploma universitario.
  I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica
denominazione sono considerati strettamente affini.
  La  facolta',  nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per
il   proseguimento   nel   corso   di   laurea  strettamente  affine,
riconoscera'  gli studi completati in misura tale che, per conseguire
la  laurea,  il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi,
sia  propri  del  corso  di  laurea,  non  sia  di  norma  superiore,
rispettivamente, a quattro annualita' e a quattordici annualita'. Nel
caso  di  proseguimento  degli studi la facolta' dovra' quindi tenere
presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.