Art. 5. Regolamento dei corsi di diploma universitario Nel predisporre il manifesto annuale degli studi il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di diploma, definisce il piano di studio ufficiale con gli eventuali orientamenti indicando le denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), la loro collocazione nei periodi didattici e le eventuali propedeuticita'. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e il settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sara' costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla D.U. Le denominazioni degli insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identita' di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi di diploma non comporta necessariamente identita' di programma e di svolgimento e quindi di docente. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovra' aver frequentato il seguente numero minimo di moduli didattici e superato i relativi esami, scelti tra quelli indicati dal consiglio di corso di diploma: tre per l'iscrizione al secondo anno; due piu' il superamento di tutti gli esami del 1o anno per l'iscrizione al 3o anno. Nel caso in cui lo studente non superi il previsto numero minimo di esami, dovra' iscriversi come ripetente o fuori corso. E' comunque consentita allo studente l'iscrizione fuori corso, o come ripetente, a sua discrezione, in qualunque momento della sua carriera scolastica. Il consiglio di facolta' potra' prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facolta', al fine di favorire una migliore formazione umanistica; potra' altresi' prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui iter degli studi precedenti non li abbia previsti. La facolta' potra' inoltre prevedere la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dalla facolta' stessa. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta.