Art. 5.
           Regolamento dei corsi di diploma universitario
  Nel  predisporre  il  manifesto annuale degli studi il consiglio di
facolta', su proposta del consiglio di corso di diploma, definisce il
piano di studio ufficiale con gli eventuali orientamenti indicando le
denominazioni  dei  singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o
integrati), la loro collocazione nei periodi didattici e le eventuali
propedeuticita'.
  In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi
nel  rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e
il   settore  scientifico-disciplinare  di  appartenenza  dei  moduli
didattici.
  Nel  piano  degli  studi  sara'  individuata la denominazione degli
insegnamenti;  ciascun  insegnamento  sara'  costituito da un singolo
modulo  o  dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.
Le  denominazioni  degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate
nei  settori  scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge
n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma
universitario,  nel  senso  di  differire  dall'insegnamento  omonimo
utilizzato   nel   corso  di  laurea,  occorre  aggiungere  alla  sua
denominazione  la  sigla  D.U.  Le  denominazioni  degli insegnamenti
integrati,  formati  con  moduli  didattici  appartenenti  a  settori
scientifico-disciplinari   differenti,   saranno  diverse  da  quelle
riportate   nei  settori  stessi.  L'identita'  di  denominazione  di
insegnamenti   comuni   a   piu'   corsi   di  diploma  non  comporta
necessariamente  identita'  di programma e di svolgimento e quindi di
docente.
  Per  l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovra'
aver  frequentato  il  seguente  numero  minimo di moduli didattici e
superato  i  relativi esami, scelti tra quelli indicati dal consiglio
di corso di diploma:
    tre per l'iscrizione al secondo anno;
    due  piu'  il  superamento  di  tutti  gli  esami del 1o anno per
l'iscrizione al 3o anno.
  Nel caso in cui lo studente non superi il previsto numero minimo di
esami,  dovra'  iscriversi  come ripetente o fuori corso. E' comunque
consentita  allo studente l'iscrizione fuori corso, o come ripetente,
a   sua   discrezione,   in  qualunque  momento  della  sua  carriera
scolastica.
  Il  consiglio  di facolta' potra' prevedere seminari e brevi corsi,
da  frequentare  anche presso altre facolta', al fine di favorire una
migliore formazione umanistica; potra' altresi' prevedere brevi corsi
sulle  norme  e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il
cui iter degli studi precedenti non li abbia previsti.
  La  facolta'  potra'  inoltre  prevedere la conoscenza pratica e la
comprensione   di   almeno   una   lingua   straniera.  Le  modalita'
dell'accertamento saranno definite dalla facolta' stessa. Particolari
corsi   di   insegnamento  delle  lingue  potranno  essere  istituiti
dall'ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta.