Art. 6.
                            D o c e n z a
  La   copertura   degli  insegnamenti  attivati  e'  attribuita  dal
consiglio  di  facolta'  a  professori  di ruolo dello stesso settore
scientifico  disciplinare  o di settore affine, ai sensi dell'art. 9,
comma  2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 382/1980,
ovvero  per  affidamento,  a  professori  di  ruolo  o  a ricercatori
confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di
settore affine.
  Al  fine  di  facilitare  il  ricorso  a  qualificate  esperienze e
professionalita' esterne la facolta', nei limiti delle disponibilita'
di  bilancio  dell'Ateneo,  per  sopperire  a  particolari e motivate
esigenze  didattiche, potra' affidare moduli didattici a professori a
contratto.