Art. 6. D o c e n z a La copertura degli insegnamenti attivati e' attribuita dal consiglio di facolta' a professori di ruolo dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, ovvero per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalita' esterne la facolta', nei limiti delle disponibilita' di bilancio dell'Ateneo, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, potra' affidare moduli didattici a professori a contratto.