IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile 2000 relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia", ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia", affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti approvati in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione erga-omnes, sul territorio italiano; Provvede: Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia", registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile 2000. I produttori che intendano porre in commercio l'"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione "Denominazione di origine protetta" in conformita' all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 15 maggio 2000 Il direttore generale: Ambrosio Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" Art. 1. Denominazioni La denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" e' riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.