IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE del 27 aprile 1995, sono state determinate le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4-bis, del suddetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che, tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, prevede che vi sia la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell'impresa istante, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima, a garanzia della volonta' di quest'ultima di realizzare il programma agevolato; Considerato che il detto art. 5, comma 4-bis, prevede che l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa siano determinati sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenuto anche conto dell'entita' degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda; Considerata la natura di detta garanzia, finalizzata anche a ristorare parzialmente l'amministrazione dei costi sostenuti per l'attivita' istruttoria a fronte di programmi agevolati che non vengono realizzati; Ritenuto opportuno, altresi', fornire le necessarie indicazioni relative alle modalita' di versamento della predetta cauzione, del rimborso o del trattenimento della stessa, ovvero di rilascio, di svincolo o di esclusione della fidejussione o della polizza, nonche' fissare i relativi schemi; Decreta: Articolo unico 1. Al fine di consentire alle imprese che intendono richiedere le agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di adempiere a quanto previsto dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni in merito alla prestazione di una garanzia circa la volonta' dell'impresa stessa di realizzare il programma agevolato, si specifica quanto indicato nei seguenti commi. 2. La garanzia consiste nel versamento di una cauzione dell'importo di seguito specificato, ovvero, in alternativa, a scelta dell'impresa interessata, in una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima. 3. L'ammontare della cauzione, della fidejussione o della polizza e' determinato nelle misure di seguito indicate, rapportate, nella parte progressiva, all'entita' degli investimenti del programma a fronte dei quali l'impresa richiede le agevolazioni, e non e' soggetto a modifiche in relazione ad eventuali successive variazioni degli investimenti stessi a qualsiasi titolo apportate: un importo fisso di 3,5 milioni di lire, al quale si aggiunge: lo 0,222% dell'entita' degli investimenti fino a 1 miliardo di lire; lo 0,133% per la parte eccedente e fino a 4 miliardi di lire; lo 0,056% per la parte eccedente e fino a 10 miliardi di lire: lo 0,007% per la parte eccedente e fino a 50 miliardi di lire; lo 0,004% oltre i 50 miliardi di lire. 4. Il versamento della cauzione viene effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria ed intestato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale versamento puo' avvenire direttamente presso la banca concessionaria, che ne rilascia contestuale ricevuta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente decreto, ovvero tramite bonifico bancario, indicando, in tale ultimo caso, nella relativa motivazione del versamento, la seguente dizione: "Cauzione, di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla domanda di agevolazioni n. ......./.............. ai sensi della legge n. 488/1992". 5. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente decreto, e' irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; essa ha effetto dalla data della domanda di agevolazione e durata fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo di cui al successivo comma 8 e, comunque, fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. 6. Sono abilitati al rilascio delle garanzie di cui al comma 5, tra quelli assoggettati, per l'esercizio di tali attivita', ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni normative, le banche e le imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonche' gli intermediari finanziari, limitatamente a quelli iscritti all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993. 7. La ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico bancario, ovvero la fidejussione o la polizza, deve essere allegata alla domanda di agevolazioni, pena l'invalidita' di quest'ultima. 8. L'importo della cauzione viene restituito all'impresa interessata, ovvero la fidejussione o la polizza svincolata, qualora la concessione provvisoria delle agevolazioni non venga per qualsiasi motivo disposta, anche a seguito del ritiro della domanda da parte dell'impresa, ovvero lo sia in misura parziale, inferiore a quella richiesta dall'impresa stessa a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ovvero qualora, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, la banca concessionaria - verificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima quota di erogazione del contributo e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca - provveda conseguentemente all'erogazione di detta prima quota. In tali casi la banca concessionaria versa il detto importo maggiorato degli interessi di cui al successivo comma 10, secondo le modalita' indicate dall'impresa interessata, ovvero svincola la fidejussione o la polizza a seconda dei casi, entro tenta giorni lavorativi dal ritiro della domanda, ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni, ovvero contestualmente all'erogazione della suddetta prima quota del contributo. 9. La cauzione viene trattenuta, ovvero la fidejussione o la polizza escussa, qualora, ad avvenuta concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, quest'ultima vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento, ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni. In tali casi la banca concessionaria, entro trenta giorni lavorativi dal decreto di revoca delle agevolazioni, trasferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le consuete modalita', l'importo relativo alla cauzione, maggiorato dei relativi interessi di cui al successivo comma 10. Qualora l'impresa beneficiaria delle agevolazioni abbia optato per la fidejussione o la polizza, entro il predetto termine la banca provvede, previa richiesta all'impresa medesima, ad escutere la fidejussione o la polizza stessa ed a trasferire l'importo garantito al Ministero, in pari data della riscossione dello stesso, con le suddette modalita'. 10. Per il periodo intercorrente tra la data del versamento della cauzione da parte dell'impresa e quella del versamento della stessa da parte della banca concessionaria all'impresa medesima o al Ministero, la quota in giacenza sul predetto conto corrente matura interessi al vigente tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea. 11. L'impresa che, a fronte di una domanda non agevolata o agevolata parzialmente a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, intenda utilizzare le opportunita' di inserimento automatico o di riformulazione di cui all'art. 6, comma 8, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, deve fornire una nuova garanzia come sopra specificato, non essendo in alcun caso considerata valida quella prodotta a fronte della domanda non agevolata, ancorche' non ancora restituita o svincolata. A tale riguardo, nel caso di domanda inserita automaticamente, l'impresa deve produrre alla banca concessionaria la nuova ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico bancario ovvero la nuova fidejussione o polizza entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda verrebbe inserita automaticamente, pena la perdita del diritto all'inserimento automatico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2000 Il Ministro: Letta