Allegato 2 SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA a titolo di cauzione per la presentazione della domanda di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 Spett.le Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.G.C.I.I. - Roma presso la banca concessionaria Premesso che: a) la presentazione della domanda, la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in particolare, il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni (in seguito indicato, per brevita', "regolamento"), nonche' le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici; b) l'impresa .................................. (in seguito indicata per brevita' "contraente") con sede legale in ............................ codice fiscale ......................... partita IVA .... iscritta alla C.C.I.A.A. di .... al n. ..... intende presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, con sede in Roma, via del Giorgione n. 2/B, codice fiscale 80230390587 (in seguito indicato, per brevita', "Ministero"), per il tramite della banca concessionaria....la domanda progetto n. ....../............ finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 e disciplinate dal "regolamento", per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unita' produttiva di ....(1); c) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' stato definito lo schema della garanzia fidejussoria, prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del detto "regolamento", da adottare, in alternativa al versamento di una cauzione, per la presentazione della domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, a garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma agevolato, e che il presente atto e' redatto in conformita' al predetto schema. Tutto cio' premesso che forma parte integrante del presente atto. La sottoscritta ....(2) (in seguito indicata per brevita' "Banca" o "Societa'") con sede legale in .... iscritta nel registro delle imprese di .................. al n. ............, iscritta all'albo/elenco ....(3), a mezzo dei sottoscritti signori: ......................... nato a ....................... il ....................; ......................... nato a ....................... il ...................., nella loro rispettiva qualita' di ......................., dichiara di prestare, con il presente atto, fidejussione nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero quale cauzione dovuta dalla contraente stessa a garanzia della volonta' di quest'ultima di realizzare il predetto programma qualora agevolato ai sensi della legge n. 488/1992, fino alla concorrenza dell'importo di lire/euro ..................... (diconsi lire/euro ...............................) alle seguenti condizioni. 1. La sottoscritta banca/societa' si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente, beneficiaria delle agevolazioni nella misura richiesta dalla stessa, vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stato di avanzamento ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del regolamento. Qualora la concessione provvisoria delle agevolazioni sia disposta in misura parziale, inferiore a quella richiesta dalla contraente a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ovvero qualora la concessione medesima non venga per qualsiasi motivo disposta, anche a seguito del ritiro della domanda da parte della contraente stessa, la presente garanzia fidejussoria e' svincolata, a seconda dei casi, entro trenta giorni lavorativi dal ritiro della domanda ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni. 2. La banca/societa' si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da parte del Ministero o della banca concessionaria, inviata per conoscenza anche alla contraente, contenente l'indicazione delle relative motivazioni cui peraltro non potra' essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/societa' stessa, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. 3. La garanzia ha la durata corrispondente ai vincoli risultanti dalla presentazione della detta domanda di agevolazioni, con specifico riguardo ai termini di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del "regolamento", e comunque fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni; a parte i casi di scioglimento anticipato di cui al precedente punto 1, la garanzia sara' svincolata alla data in cui la banca concessionaria - verificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima quota di erogazione del contributo e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca - provveda conseguentemente all'erogazione di detta prima quota del contributo. 4. La sottoscritta banca/societa' rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile. 5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intendera' tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente ed alla banca concessionaria che la garanzia fidejussoria stessa non e' ritenuta valida. Il fidejussore ....................................... Il contraente ............................ (1) Per le imprese operanti nel settore delle Costruzioni che non utilizzano stabilmente i beni da agevolare nell'ambito di una unita' produttiva ubicata in una delle aree depresse per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del regolamento, indicare: "... riguardanti i propri cantieri ubicati nelle aree agevolabili della regione ...". (2) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, societa' di assicurazione o societa' finanziaria. (3) Indicare: per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia per le societa' di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso I'ISVAP; per le societa' finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.