(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2

                   SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
a   titolo   di  cauzione  per  la  presentazione  della  domanda  di
             agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992

                                  Spett.le  Ministero dell'industria,
                                  del  commercio  e  dell'artigianato
                                  D.G.C.I.I.  -  Roma presso la banca
                                  concessionaria

    Premesso che:
      a) la  presentazione  della domanda, la concessione e la revoca
delle  agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 sono
disciplinate  da  specifica normativa, richiamandosi, in particolare,
il  decreto  ministeriale  n.  527  del  20 ottobre 1995 e successive
modifiche   e   integrazioni  (in  seguito  indicato,  per  brevita',
"regolamento"), nonche' le disposizioni di legge sulle fattispecie di
revoca dei contributi pubblici;
      b) l'impresa   ..................................  (in  seguito
indicata    per   brevita'   "contraente")   con   sede   legale   in
............................ codice fiscale .........................
partita IVA .... iscritta alla C.C.I.A.A. di .... al n. ..... intende
presentare    al    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  -  Direzione  generale coordinamento incentivi alle
imprese,  con  sede in Roma, via del Giorgione n. 2/B, codice fiscale
80230390587  (in seguito indicato, per brevita', "Ministero"), per il
tramite   della   banca   concessionaria....la  domanda  progetto  n.
....../............  finalizzata  all'ottenimento  delle agevolazioni
finanziarie  previste  dalla  legge  n.  488/1992  e disciplinate dal
"regolamento",  per  la realizzazione di un programma di investimenti
riguardanti la propria unita' produttiva di ....(1);
      c) con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  e'  stato  definito  lo schema della garanzia fidejussoria,
prevista  dall'art.  5,  comma  4-bis,  del  detto  "regolamento", da
adottare,  in  alternativa  al  versamento  di  una  cauzione, per la
presentazione  della  domanda di agevolazioni ai sensi della legge n.
488/1992,  a  garanzia  della  volonta' dell'impresa di realizzare il
programma agevolato, e che il presente atto e' redatto in conformita'
al predetto schema.
    Tutto cio' premesso che forma parte integrante del presente atto.
    La sottoscritta ....(2) (in seguito indicata per brevita' "Banca"
o  "Societa'")  con  sede  legale in .... iscritta nel registro delle
imprese   di   ..................   al   n.   ............,  iscritta
all'albo/elenco ....(3), a mezzo dei sottoscritti signori:
      .........................  nato  a  .......................  il
....................;          .........................    nato    a
....................... il ....................,
nella  loro  rispettiva qualita' di ......................., dichiara
di  prestare, con il presente atto, fidejussione nell'interesse della
contraente  ed  a  favore  del  Ministero quale cauzione dovuta dalla
contraente  stessa  a  garanzia  della  volonta'  di  quest'ultima di
realizzare  il  predetto  programma  qualora agevolato ai sensi della
legge  n.  488/1992,  fino alla concorrenza dell'importo di lire/euro
.....................                (diconsi               lire/euro
...............................) alle seguenti condizioni.
    1.  La sottoscritta banca/societa' si obbliga irrevocabilmente ed
incondizionatamente  a corrispondere al Ministero l'importo garantito
con  il  presente  atto,  qualora  la  contraente, beneficiaria delle
agevolazioni  nella  misura  richiesta dalla stessa, vi rinunci prima
che  sia  avvenuta  un'erogazione per stato di avanzamento ovvero non
rispetti  la  condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del
regolamento.  Qualora  la  concessione provvisoria delle agevolazioni
sia  disposta  in misura parziale, inferiore a quella richiesta dalla
contraente  a  causa  dell'insufficienza  delle  risorse  finanziarie
disponibili,  ovvero  qualora  la  concessione medesima non venga per
qualsiasi  motivo  disposta, anche a seguito del ritiro della domanda
da  parte  della contraente stessa, la presente garanzia fidejussoria
e' svincolata, a seconda dei casi, entro trenta giorni lavorativi dal
ritiro  della  domanda  ovvero  dal  relativo decreto di diniego o di
concessione parziale delle agevolazioni.
    2.  La  banca/societa'  si  impegna  ad  effettuare  il pagamento
dell'importo  garantito  a  prima  e  semplice  richiesta  scritta e,
comunque,  non  oltre  quindici  giorni dalla ricezione dell'apposita
richiesta  da  parte  del  Ministero  o  della  banca concessionaria,
inviata    per   conoscenza   anche   alla   contraente,   contenente
l'indicazione  delle  relative  motivazioni  cui  peraltro non potra'
essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/societa' stessa,
anche nell'eventualita' di opposizione proposta dalla contraente o da
altri  soggetti  comunque  interessati  ed  anche  nel  caso  che  la
contraente  sia  dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a
procedure concorsuali o posta in liquidazione.
    3.  La garanzia ha la durata corrispondente ai vincoli risultanti
dalla   presentazione   della  detta  domanda  di  agevolazioni,  con
specifico  riguardo  ai  termini  di cui all'art. 8, comma 1, lettera
c1),  del  "regolamento",  e  comunque  fino  al  termine  massimo di
trentasei  mesi  decorrenti  dalla  data  di  efficacia  del relativo
decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni; a parte i casi
di  scioglimento anticipato di cui al precedente punto 1, la garanzia
sara'   svincolata  alla  data  in  cui  la  banca  concessionaria  -
verificata  con  esito positivo la compiuta realizzazione dello stato
d'avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima
quota  di  erogazione  del  contributo e l'assenza di cause e/o fatti
idonei  a  determinare  l'assunzione  di un provvedimento di revoca -
provveda  conseguentemente  all'erogazione  di  detta prima quota del
contributo.
    4.   La   sottoscritta  banca/societa'  rinuncia  formalmente  ed
espressamente   al  beneficio  della  preventiva  escussione  di  cui
all'art.  1944  del  codice  civile,  volendo  ed  intendendo restare
obbligata  in  solido  con  la  contraente  e  rinunzia sin da ora ad
eccepire  la  decorrenza  del termine di cui all'art. 1957 del codice
civile.
    5.  Rimane  espressamente  convenuto  che  la  presente  garanzia
fidejussoria si intendera' tacitamente accettata qualora, nel termine
di  quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria,
non  sia  comunicato alla contraente ed alla banca concessionaria che
la garanzia fidejussoria stessa non e' ritenuta valida.
            Il fidejussore
      .......................................
                                                  Il contraente
                                         ............................
              (1)   Per   le   imprese  operanti  nel  settore  delle
          Costruzioni  che  non  utilizzano  stabilmente  i  beni  da
          agevolare  nell'ambito  di una unita' produttiva ubicata in
          una  delle  aree depresse per il periodo minimo di utilizzo
          di  cui  all'art.  8, comma 1, lettera b), del regolamento,
          indicare:  "... riguardanti i propri cantieri ubicati nelle
          aree agevolabili della regione ...".
              (2)  Indicare  il  soggetto che presta la garanzia e la
          sua    conformazione    giuridica:   banca,   societa'   di
          assicurazione o societa' finanziaria.
              (3)  Indicare:  per le banche o istituti di credito gli
          estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca
          d'Italia  per  le  societa' di assicurazione gli estremi di
          iscrizione    all'elenco    delle    imprese    autorizzate
          all'esercizio  del  ramo  cauzioni  presso  I'ISVAP; per le
          societa'  finanziarie  gli estremi di iscrizione all'elenco
          speciale,  ex  art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993
          presso la Banca d'Italia.