Art. 10.
     Poteri dell'organismo di gestione: vigilanza e sorveglianza
  1. Il legale rappresentante - dell'organismo di gestione esercita i
poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  2.  La  vigilanza  sulla gestione della riserva naturale statale e'
esercitata dal Ministro dell'ambiente.
  3.  La  sorveglianza  su  detto  territorio e' esercitata dal Corpo
forestale  dello  Stato,  nelle  forme  e nei modi di cui all'art. 21
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  4.  La  sorveglianza  dell'area naturale marina di Torre Guaceto e'
esercitata  ai  sensi  dell'art.  19, comma 7, della legge 6 dicembre
1991,  n.  394,  come  modificato  dall'art. 2, comma 17, della legge
9 dicembre  1998,  n.  426,  dalla  capitaneria  di porto di Brindisi
nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle
medesime aree protette.