Art. 10. Poteri dell'organismo di gestione: vigilanza e sorveglianza 1. Il legale rappresentante - dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. La vigilanza sulla gestione della riserva naturale statale e' esercitata dal Ministro dell'ambiente. 3. La sorveglianza su detto territorio e' esercitata dal Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 4. La sorveglianza dell'area naturale marina di Torre Guaceto e' esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla capitaneria di porto di Brindisi nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.