Art. 3. Commissione di riserva 1. Al fine di formulare indirizzi e proposte nonche' rendere - di sua iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione o del Ministro dell'ambiente - pareri tecnico-scientifici, e' istituita la commissione di riserva. I pareri della commissione di riserva devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso. In particolare la commissione esprime un parere obbligatorio sul piano di gestione e sul relativo regolamento attuativo, nonche' su quanto previsto dal successivo art. 8. 2. La commissione di riserva, nominata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, e' composta da: un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede; un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali; un rappresentante della regione Puglia; un rappresentante della provincia di Brindisi; un rappresentante del comune di Brindisi; un rappresentante del comune di Carovigno; un rappresentante designato dall'Universita' di Bari; un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 3. La commissione di riserva e' legittimamente insediata allorche' sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti. 4. Le sedute della commissione di riserva sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento della commissione di riserva sono posti a carico del Ministero dell'ambiente.