Art. 3.
                       Commissione di riserva
  1.  Al  fine di formulare indirizzi e proposte nonche' rendere - di
sua  iniziativa  o  su  richiesta  dell'organismo  di  gestione o del
Ministro  dell'ambiente - pareri tecnico-scientifici, e' istituita la
commissione di riserva.
  I  pareri della commissione di riserva devono essere espressi entro
60  giorni  dalla  richiesta  scaduti  i  quali  il parere si intende
favorevolmente espresso.
  In  particolare  la  commissione esprime un parere obbligatorio sul
piano  di  gestione  e sul relativo regolamento attuativo, nonche' su
quanto previsto dal successivo art. 8.
  2.  La  commissione di riserva, nominata con successivo decreto del
Ministro dell'ambiente, e' composta da:
    un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede;
    un  rappresentante  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
culturali;
    un rappresentante della regione Puglia;
    un rappresentante della provincia di Brindisi;
    un rappresentante del comune di Brindisi;
    un rappresentante del comune di Carovigno;
    un rappresentante designato dall'Universita' di Bari;
    un  rappresentante  designato  dalle  associazioni  ambientaliste
riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  3.  La commissione di riserva e' legittimamente insediata allorche'
sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.
  4.  Le  sedute  della  commissione  di  riserva  sono valide con la
presenza  della maggioranza  assoluta  dei  componenti e le decisioni
sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti.
In caso di parita' prevale il voto del presidente.
  5. La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla
data  di  insediamento  e  viene  convocata almeno una volta ogni due
mesi.  Gli  oneri  per  il funzionamento della commissione di riserva
sono posti a carico del Ministero dell'ambiente.