Art. 8.
Modalita'  di  rilascio  delle autorizzazioni in regime autorizzativo
                              generale
  Le  autorizzazioni  di  cui  ai  precedenti  articoli  6  e  7 sono
rilasciate  dall'organismo  di gestione della riserva statale, previo
parere  della  commissione di riserva da rendersi con le modalita' di
cui al precedente art. 3, comma 1.