Art. 4. La prefettura di Sassari assicurera' il costante monitoraggio dell'attuazione della presente ordinanza da parte dell'E.S.A.F. e del comune di La Maddalena e fornira' al commissario governativo per l'emergenza idrica immediata comunicazione di eventuali ritardi che possano impedire il rispetto del termine del 30 maggio 2000 entro il quale dovra' essere effettuato il trasferimento della gestione delle condotte di cui sopra. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 5 maggio 2000 Il commissario governativo presidente della giunta regionale Floris