Art. 4.
  La  prefettura  di  Sassari  assicurera'  il  costante monitoraggio
dell'attuazione della presente ordinanza da parte dell'E.S.A.F. e del
comune  di  La  Maddalena  e  fornira' al commissario governativo per
l'emergenza  idrica  immediata comunicazione di eventuali ritardi che
possano  impedire il rispetto del termine del 30 maggio 2000 entro il
quale  dovra' essere effettuato il trasferimento della gestione delle
condotte di cui sopra.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge
24  febbraio  1992,  n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione
Sardegna, parte II.
    Cagliari, 5 maggio 2000


                                    Il commissario governativo
                                presidente della giunta regionale
                                               Floris