Art. 3. Alle imprese elencate nella graduatoria A) sono assegnate a titolo provvisorio, solo per l'anno 2000, trentatre autorizzazioni cosi' ripartite: a) 7 autorizzazioni annuali valide anche per l'Austria da utilizzare solo con veicoli "euro due"; b) 2 autorizzazioni del tipo "breve durata" da utilizzare anche con veicoli tradizionali; c) 24 autorizzazioni annuali non valide per l'Austria da utilizzare solo con veicoli "euro due".