Art. 3.
  Alle  imprese elencate nella graduatoria A) sono assegnate a titolo
provvisorio,  solo  per  l'anno  2000, trentatre autorizzazioni cosi'
ripartite:
    a) 7   autorizzazioni  annuali  valide  anche  per  l'Austria  da
utilizzare solo con veicoli "euro due";
    b) 2  autorizzazioni  del tipo "breve durata" da utilizzare anche
con veicoli tradizionali;
    c) 24   autorizzazioni   annuali  non  valide  per  l'Austria  da
utilizzare solo con veicoli "euro due".