Art. 5.
  Il  rilascio  dell'autorizzazione  e'  subordinato all'accertamento
definitivo  dei  requisiti  dichiarati  dall'impresa, anche in ordine
alla   disponibilita'   dei  veicoli,  nonche'  delle  condizioni  da
rispettare ai sensi degli articoli 4, 8 e 11 del decreto dirigenziale
del 7 aprile 2000.