Art. 2.
 Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo
  1. (Soppresso).
  2.   Per   i   contratti   dell'assicurazione   obbligatoria  della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  ((  nelle  formule tariffarie che
prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di
sinistri,  ))  le  imprese  di assicurazione non possono applicare ((
nessun  aumento  di  tariffa  ai  contraenti  a  carico dei quali non
risultino  nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai
conducenti  )).  Per i contratti stipulati entro un anno da tale data
((  nelle  formule  tariffarie che prevedono variazioni del premio in
relazione  al  verificarsi  o  meno  di  sinistri  )) si applicano le
tariffe esistenti alla medesima data.
  2-bis.  ((  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2 si applicano, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
ai   contratti   di  assicurazione  per  autovetture,  ciclomotori  e
motocicli  relativi  alle  formule  tariffarie di cui all'articolo 12
della  legge  24 dicembre  1969, n. 990, nonche' ai contratti offerti
per  telefono  o  per via telematica e ai contratti senza clausola di
tacito  rinnovo  o  disdettati  dall'impresa, qualora riproposti allo
stesso assicuratore. ))
  3.  Le  imprese  di  assicurazione non possono modificare il numero
delle  classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio,
nonche'  le  relative  regole  evolutive  delle  proprie  ((  formule
tariffarie  che  prevedono  variazioni  del  premio  in  relazione al
verificarsi  o  meno  di sinistri, )) per il periodo di un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  ((  All'articolo  12  della  legge 24 dicembre 1969, n. 990, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. )) Le imprese esercenti
il   ramo   dell'assicurazione   obbligatoria   di  cui  al  comma  2
dell'articolo   2  del  decreto-legge  28 marzo  2000,  n.  70,  come
modificato  dalla  relativa  legge di conversione, sono obbligate, su
richiesta  del  contraente, a stipulare contratti anche nella formula
tariffaria  (( bonus-malus )) con franchigia assoluta, non opponibile
al   terzo   danneggiato,   per  un  importo  non  inferiore  a  lire
cinquecentomila  e  non superiore a lire un milione. La scelta tra la
formula  tariffaria  bonus-malus  con  franchigia,  nonche' la scelta
degli    importi   della   franchigia   stessa,   spetta   unicamente
all'assicurato".
  5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in
caso    di    incrementi    tariffari,    esclusi   quelli   connessi
all'applicazione  di regole evolutive nelle varie formule tariffarie,
superiori  al  tasso  programmato  di  inflazione,  l'assicurato puo'
risolvere  il  contratto  mediante  comunicazione  da effettuarsi con
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  ovvero  a mezzo telefax,
inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale e' stata
stipulata  la  polizza.  In  questo  caso  non  si  applica  a favore
dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901,
secondo comma, del codice civile.
  5-bis. (( L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di  interesse  collettivo  (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da
parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente
articolo. ))
  5-ter.  ((  Le  imprese  di  assicurazione  che  non  osservano  le
disposizioni  di  cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 sono assoggettate, per
ogni  singola  violazione,  alla  sanzione amministrativa da lire tre
milioni a lire nove milioni. ))
  5-quater.  ((  Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e
il   contrasto   di   comportamenti  fraudolenti  nel  settore  delle
assicurazioni  obbligatorie  per  i veicoli a motore immatricolati in
Italia,  e'  istituita  presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad
essi  relativi.  L'ISVAP  rende  pienamente operativa la banca dati a
decorrere  dal  1o gennaio  2001.  Da tale data ciascuna compagnia e'
tenuta  a  comunicare  all'ISVAP  i  dati  riguardanti i sinistri dei
propri  assicurati con cadenza trimestrale secondo apposite modalita'
stabilite  dallo  stesso  ISVAP.  Le  procedure  e  le  modalita'  di
funzionamento  della  banca dati sono definite dall'ISVAP, sentite le
compagnie di assicurazione. I costi di gestione della banca dati sono
ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di
ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP. ))
  5-quinquies.  ((  L'inosservanza  degli  obblighi  di comunicazione
all'ISVAP  dei  dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti
sanzioni amministrative: a) da lire due milioni a lire sei milioni in
caso  di  mancato  invio  dei  dati; b) da lire un milione a lire tre
milioni  in  caso  di  ritardo  o  incompletezza dei dati inviati. Le
predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento,
in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi.
))