(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                          Comune di Abetone

    Il  comune  di  ABETONE  (provincia  di  Pistoia) ha adottato, il
20 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  aliquota del 5,8 per mille:     per le
persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie
a  proprieta' indivisa, residenti nel Comune per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale;     per gli alloggi
regolarmente  assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
    per  l'unita'  immobiliare  non  locata  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di  usufrutto  in  Italia  da  cittadini  italiani non
residenti  nel territorio dello Stato;     per l'abitazione posseduta
a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  Istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti  locata;      per l'abitazione concessa dal possessore in uso
gratuito  a  parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli)
che   la  occupano  quale  loro  abitazione  principale;      per  le
pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate; aliquota del 6 per
mille:      per  gli  immobili  con  le seguenti categorie catastali:
      A/10  "uffici  e  studi privati"       B/1 "collegi e convitti,
educandati,   ricoveri,   orfanotrofi,  ospizi,  conventi,  seminari,
caserme"        B/2  "case  di  cura  ed  ospedali  (compresi  quelli
costruiti  o  adattati  per tali speciali scopi e non suscettibili di
destinazione   diversa   senza   radicali  trasformazioni)        B/3
"prigioni   e  riformatori"        B/4  "uffici  pubblici"        B/5
"scuole    e    laboratori   scientifici"         B/6   "biblioteche,
pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici
della  categoria  A/9"        B/7  "cappelle ed oratori non destinati
all'esercizio  pubblico  dei  culti"       B/8 "magazzini sotterranei
per  depositi  di  derrate"        C/1  "negozi e botteghe"       C/3
"laboratori  e  locali  di deposito"       C/4 "fabbricati per arti e
mestieri"        C/5  "stabilimenti  balneari  e  di  acque curative"
      D/1   "opifici"         D/2  "alberghi  e  pensioni"        D/3
"teatri,  cinematografi,  sale  per  concerti e spettacoli"       D/4
"case  di  cura ed ospedali"       D/5 "istituti di credito, cambio e
assicurazione"        D/6 "fabbricati e locali per esercizi sportivi"
      D/7  "fabbricati  costruiti o adattati per speciali esigenze di
un'attivita'  industriale  e non suscettibili di destinazione diversa
senza  radicali  trasformazioni"        D/8  "fabbricati  costruiti o
adattati  per  speciali  esigenze  di  un'attivita' commerciale e non
suscettibili  di  destinazione diversa senza radicali trasformazioni"
      D/9  "edifici  galleggianti  o sospesi assicurati a punti fissi
del  suolo, ponti privati soggetti a pedaggio"       D/10 "residence"
      D/11  "scuole  e  laboratori  scientifici  privati"        D/12
"posti  barca in luoghi turistici e stabilimenti balneari" utilizzati
per  attivita'  o  destinazioni pertinenti con la categoria catastale
attribuita;  aliquota  ordinaria  del 6,8 per mille:     Per tutte le
altre tipologie di immobili non comprese sopra; 2. di confermare, per
l'anno  2000,  in  L. 320.000  la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita   ad   abitazione   principale,   cosi'   come   disciplinata
dall'articolo   3   del   Regolamento   Comunale  per  l'applicazione
dell'I.C.I.     (Omissis). 00A5906;

                          Comune di Adelfia

    Il  comune di ADELFIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: 2. le
aliquote  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 sono determinate come di seguito esposte:     a) aliquota
abitazione principale: 5 per mille;     b) aliquota altri immobili: 6
per  mille;      c)  detrazione per abitazione principale L. 200.000;
    d)  ulteriore  detrazione  di L. 80.000 ai pensionati possessori,
esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale
oltre ad una pertinenza alla data del 1o gennaio 2000 e che rientrano
nella seguente fattispecie:   1) aver compiuto il 65o anno di eta' se
uomo  e  il  60o  se  donna al 1o gennaio 2000;   2) pensionato unico
componente  il  nucleo  familiare titolare di sola pensione sociale e
assegno  sociale;    3)  componenti  il  nucleo familiare titolare di
reddito  imponibile  ai  fini  I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da
pensione  e non superiore ai seguenti importi:     nucleo composto da
una persona L. 10.000.000 (reddito 1999);     nucleo composto da piu'
persone   L. 16.000.000  (reddito  1999);      e)  la  detrazione  di
L. 80.000  di  cui  al punto d) sara' riconosciuta anche nei seguenti
casi:        ai  soggetti  passivi  nel cui nucleo familiare vi e' un
portatore  di handicap al 100% il cui reddito familiare sia inferiore
ai  16.000.000  e  che  i  componenti siano esclusivamente possessori
dell'unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una sua
pertinenza.      f)  aliquota  agevolata  del  5,75  per mille per le
unita'  immobiliari  concesse  in  locazione  a  titolo di abitazione
principale  alle  condizioni  definite  dagli  accordi  tipo  di  cui
all'art.  2, comma 3 della legge n. 431/1998;     g) sono considerate
parti   integranti   dell'abitazione  principale  le  sue  pertinenze
ancorche'   iscritte  distintamente  in  catasto.  Nel  caso  in  cui
all'abitazione principale siano asservite piu' pertinenze, l'aliquota
dell'abitazione   principale  viene  applicata  ad  una  sola  unita'
immobiliare  di  pertinenza con eventuale estensione della detrazione
nel   caso   in   cui  la  stessa  non  fosse  interamente  assorbita
dall'imposta   dovuta  per  l'abitazione  principale.      (Omissis).
00A5907;

                           Comune di Albi

    Il  comune  di  ALBI  (provincia  di  Catanzaro)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  da applicare in questo Comune nella misura
unica   del   6   per   mille   senza  avvalersi  della  facolta'  di
diversificazione;  di  confermare  per  l'anno  2000  le  sottonotate
disposizioni  gia' valide per l'anno 1999:     a) dall'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,
L. 200.000  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale si
protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. Le disposizioni di cui al presente
comma  si  applicano  alle  fattispecie di cui all'art. 3 del vigente
Regolamento  Imposta  Comunale  sugli Immobili - ICI; 2) di dare atto
che  ai  fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati,  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il quale
sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all'art. 8
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  secondo  i  criteri e con le
modalita'   fissati  dall'art.  4  del  vigente  Regolamento  Imposta
Comunale  sugli  immobili  -  ICI;  3) di dare atto che, ai sensi del
secondo  comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  per  l'applicazione  dell'art. 9 del decreto legislativo n.
504/1992  relativo  alle  modalita'  di  applicazione dell'imposta ai
terreni  agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori
agricoli  a  titolo  principale  le  persone  fisiche  iscritte negli
appositi  elenchi  comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963,
soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai
predetti  elenchi  ha  effetto  a  decorrere dal 1o gennaio dell'anno
successivo.     (Omissis). 00A5908;

                  Comune di Albano Sant'Alessandro

    Il  comune  di  ALBANO  SANT'ALESSANDRO (provincia di Bergamo) ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). di determinare per l'anno
2000  le  seguenti  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili:
    abitazioni  principali:  5  per mille;     altre abitazioni: 6,25
per   mille;   di  applicare  la  maggiore  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  nella misura minima
prevista  dall'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  come
modificato  dall'art.  3  comma  55,  della  legge  n.  662/1996,  di
L. 200.000  incrementabile  a  L. 300.000  nei casi gia' previsti con
deliberazione n. 8 del 27 gennaio 1999.     (Omissis). 00A5909;

                           Comune di Ales

    Il comune di ALES (provincia di Oristano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota unica
dell'imposta  comunale  sugli  immobili nella misura del 5 per mille.
    (Omissis). 00A5910;

                          Comune di Alseno

    Il  comune  di  ALSENO  (provincia  di  Piacenza) ha adottato, il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). di fissare per l'anno 2000
l'aliquota  dell'I.C.I.  nella  misura  del  4,6  per  mille  per  le
abitazioni  principali; di fissare l'aliquota I.C.I. nella misura del
5 per mille per gli altri immobili; Di fissare l'aliquota dell'I.C.I.
nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati, specificando
che  per  alloggi  non locati devono intendersi quelli non adibiti ad
abitazione  principale  e  non  occupati,  o  a  disposizione,  cioe'
utilizzati  in  modo saltuario, o privi di contratto registrato. Sono
esclusi  i  fabbricati  concessi in comodato o comunque utilizzati da
parenti  fino  al  3o  grado  (figli,  genitori,  fratelli,  zii) che
risultano  ivi  residenti,  i  fabbricati  sfitti  realizzati  per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e
prevalente  dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili
ed  i  fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili.     (Omissis).
00A5911;

                          Comune di Andria

    Il  comune  di ANDRIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  che  le  aliquote  I.C.I.  per  l'anno  2000  restano
invariate  rispetto  al  1999  e quindi le aliquote I.C.I. per l'anno
2000  sono:     5,5 per mille per tutti gli immobili;     4 per mille
per  i  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle
Imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  e  l'alienazione di immobili;     3 per mille per le
unita'  immobiliari  di  cui  al  comma  5 dell'art. 1 della legge n.
449/1997 per tre anni dall'inizio dei lavori.     (Omissis). 00A5912;

                          Comune di Aradeo

    Il comune di ARADEO (provincia di Lecce) ha adottato, il 30 marzo
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:      (Omissis).  (omissis),  fissare per l'anno 2000 l'aliquota
ordinaria  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura
del  6  per  mille.  fissare  invece  nella  misura  del  4 per mille
l'aliquota   per   le  unita'  immobiliari  adibite  direttamente  ad
abitazione  principale.  fissare  in  L. 200.000  la  detrazione  per
l'abitazione principale.     (Omissis). 00A5913;

                         Comune di Arenzano

    Il  comune  di  ARENZANO  (provincia  di  Genova) ha adottato, il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1) di stabilire le aliquote
I.C.I.  per  l'anno  2000,  (omissis), come segue:     4,3 per mille:
aliquota  ridotta  o  agevolata  in  favore:  delle  persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel Comune di Arenzano, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale; dei proprietari di
unita' immobiliari cedute in uso gratuito a parenti in linea retta di
primo   grado   che  le  utilizzi  come  abitazione  principale;  dei
proprietari  delle unita' immobiliari locate con contratto registrato
ad  un  soggetto  che le utilizzi come abitazione principale;     6,8
per mille: aliquota ordinaria;     8 per mille: aliquota maggiorata a
carico   dei  proprietari  di  unita'  immobiliari,  adibite  ad  uso
abitativo,  non  locate intendendosi per tali quelle per le quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due anni alla data del 1o gennaio 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 4,
della  legge  n.  431/1998;  2) di dare atto che sono equiparate alle
abitazioni   principali   ai   fini  dell'applicazione  dell'aliquota
ridotta,  gli  immobili  costituenti  pertinenze  delle  stesse  come
disciplinato  dall'art.  6 del Regolamento Comunale in materia; 3) di
stabilire   che   i   contribuenti   aventi   diritto  alle  aliquote
differenziate  di cui ai punti 2), 3) dell'allegato prospetto sub a),
ai  fini  della  dimostrazione  della  sussistenza  di  tale diritto,
presentino  al Comune, entro il termine per la consegna delle denunce
di  variazione  I.C.I.  1999,  apposita  autocertificazione su modulo
predisposto   dal  Comune  ovvero  copia  del  contratto  di  affitto
debitamente   registrato;   4)   di  quantificare  in  L. 200.000  la
detrazione  ordinaria  dell'imposta  dovuta per le unita' immobiliari
direttamente   adibite   ad   abitazione  principale,  come  previsto
dall'art.  8,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 504/1992; 5) di
confermare  per  l'anno  2000  le  maggiori  detrazioni accordate per
l'abitazione  principale e le condizioni personali e patrimoniali per
ottenerle   cosi'   specificate:      a)  il  reddito  globale  lordo
conseguito nel 1999 dall'intero nucleo familiare del soggetto passivo
non  deve  superare  l'importo  complessivo  di L. 25.000.000;     b)
l'immobile  che  usufruisce  della  detrazione  deve appartenere alle
categorie  catastali  A/3-A/4-A/5 e costituire l'unica proprieta' sul
territorio   nazionale   (escluse  pertinenze)  per  l'intero  nucleo
familiare,      c)  la  maggiore  detrazione  e'  cosi' quantificata:
        cat.  A/3:  L. 240.000;          cat.  A/4 - A/5: L. 300.000;
    d)   il  soggetto  in  possesso  dei  suddetti  requisiti  potra'
applicare  la  maggiore  detrazione  solo  su presentazione, entro il
termine  fissato  per  la  presentazione  delle denunce di variazione
I.C.I.  1999,  di  apposita autocertificazione su modello predisposto
dal Comune.     (Omissis). 00A5914;

                    Comune di ARIANO nel POLESINE
                              (Rovigo)

    Il  comune  di  ARIANO  nel  POLESINE  (provincia  di  Rovigo) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:       (Omissis).  1.  aliquota  ordinaria:  7  per  mille,  con
riferimento  ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali;
2.  aliquota  ridotta: 5,5 per mille, in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale,  nonche'  per  quelle locate con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale;  3.  altre  aliquote:  9  per  mille,  limitatamente agli
immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati
contratti  di  locazione  da almeno due anni; 1 per mille a favore di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero  di  immobili  ad  interesse  architettonico localizzati nei
centri  storici,  ovvero  volti  alla  realizzazione di autorimesse o
posti  auto  anche  pertinenziali  oppure all'utilizzo di sottotetti;
detrazione  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo  ammontare,  L. 220.000;  per  abitazione  principale  si intende
quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e  suoi  familiari
dimorano  abitualmente,  e  che  la detrazione in discorso si applica
anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione principale dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti  autonomi  per le case popolari; di considerare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.     (Omissis). 00A5915;

                     Comune di ARLENA di CASTRO
                               Viterbo

    Il comune di ARLENA di CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di confermare per l'anno
2000,  alla  luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e
delle  previste  necessita' di bilancio, nel rispetto dell'art. 6 del
decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  e dell'art. 1 del
decreto-legge  26 gennaio  1999,  n. 8 l'aliquota I.C.I. nella misura
unica  del  5  per  mille; 2. di quantificare la detrazione d'imposta
dovuta  per  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo  in  L. 200.000  rapportata  al  periodo  dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione come previsto dall'art.
3  -  comma  55 - della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 3. di dare
atto  dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 53 della legge n.
142/1990;  4.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 47 della legge n.
142/1990  -  dando  atto  che  e'  intervenuta  apposita  ed  unanime
votazione.     (Omissis). 00A5916;

                        Comune di ARTA TERME
                               (Udine)

    Il  comune  di  ARTA  TERME  (provincia  di Udine) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, nella misura del 5,5
per  mille  l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504,  modificata  con  la  legge n. 662/1996; 2. di confermare in
L. 200.000 la detrazione per la prima casa.     (Omissis). 00A5917;

                          Comune di ARTOGNE
                              (Brescia)

    Il  comune  di  ARTOGNE (provincia di Brescia) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno   2000:      (Omissis).  1.  di  confermare  per  l'anno  2000
l'aliquota  ordinaria  I.C.I.  nella  misura deI 5,5 per mille; 2. di
confermare  quale  aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 2000 l'aliquota
del  4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali
possedute  da  persone fisiche residenti nel comune; 3. di confermare
la detrazione per abitazione principale in L. 300.000;     (Omissis).
00A5918;

                        Comune di ARZEGRANDE
                              (Padova)

    Il  comune  di  ARZEGRANDE  (provincia  di Padova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2000, nella misura del 4,3 per mille per le
unita'  immobiliari  direttamente adibite ad abitazione principale da
persone  fisiche  soggetti  passivi  e soci di cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa  residenti  nel  comune,  nonche'  alle  unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  o in comodato con contratto
registrato  ai  parenti  entro il grado, a condizione che la occupino
quale  loro abitazione principale senza applicazione della detrazione
prevista dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504;  2.  di  determinare l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  per  l'anno  2000  nel  6  per  mille  per le unita'
immobiliari   destinate  ad  abitazione  tenute  a  disposizione  dal
proprietario  (categorie  catastali  da  A1  ad  A9,  e  A11);  3. di
determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'anno  2000  nel  5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
    (Omissis). 00A5919;

                          Comune di ASIAGO
                              (Vicenza)

    Il  comune  di  ASIAGO  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:     (Omissis). 1. di riconfermare l'aliquota I.C.I. per
l'anno  2000  al  55  per  mille; 2. di riconfermare in L. 350.000 la
detrazione  per  l'abitazione  principale,  giusta  D.C.C.  n. 11 del
28 gennaio 1999.     (Omissis). 00A5920;

                          Comune di ATELLA
                              (Potenza)

    Il  comune  di  ATELLA  (provincia di Potenza) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per
l'anno  2000  da  applicare  agli  immobili ubicati sul territorio di
Atella nelle seguenti misure:     a) edifici destinati esclusivamente
ad  attivita' industriali: 6,50 per mille;     b) per tutti gli altri
immobili  diversi  da  quelli di cui alla precedente lettera a) 6 per
mille;   2.  di  determinare  in  L. 250.000,  per  l'anno  2000,  la
detrazione  dall'imposta determinata per l'abitazione principale, con
esclusione  delle unita' immobiliari qualificabili come pertinenze ai
sensi dell'art. 817 del codice civile.     (Omissis) 00A5921;

                     Comune di AURONZO di CADORE
                              (Belluno)

    Il comune di AURONZO di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  relativamente all'anno 2000 in conformita'
alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504,  nelle  seguenti misure:     a) nella misura del 6 per mille
quale  aliquota  ordinaria;      b)  nella misura ridotta del 5,5 per
mille  in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale;
2.  di  determinare,  per  l'esercizio 2000, in esecuzione ai criteri
stabiliti  dall'art.  3,  comma  55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  ed  in  relazione  al  livello  medio  dei  valori patrimoniali
rilevati  sul  territorio l'aumento della detrazione a L. 300.000 per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo I.C.I. indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo
A nella quale l'immobile e' iscritto.     (Omissis). 00A5922;

                         Comune di AVIATICO
                              (Bergamo)

    Il  comune  di  AVIATICO  (provincia  di  Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di  stabilire,  (omissis)  le  seguenti norme per
l'applicazione   dell'I.C.I.   in  questo  comune,  con  effetto  dal
1o gennaio  2000 come segue:     l'aliquota e' stabilita nella misura
del  6  per mille per tutti gli immobili posseduti;     l'aIiquota e'
ridotta  del  4 per mille per i soli immobili adibiti ad alberghi; 2.
di  stabilire  per  la sola abitazione principale, (si intende quella
nella  quale  il  contribuente che la possiede a titolo di proprieta'
abbia   la  residenza)  l'elevazione  della  detrazione  spettante  a
L. 250.000.     (Omissis). 00A5923;

                           Comune di AVIO
                               Trento)

    Il  comune  di  AVIO  (provincia  di  Trento)  ha adottato, il 22
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:     (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno
2000,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) che
sara'  applicata  in  questo  Comune,  nella misura unica del 4,5 per
mille per tutte le unita' immobiliari ed aree fabbricabili insistenti
sul  territorio  del  comune  e  la detrazione unica per l'abitazione
principale in L. 200.000;     (Omissis). 00A5924;

                       Comune di AZZANO DECIMO
                             (Pordenone)

    Il  comune di AZZANO DECIMO (provincia di Pordenone) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis). 1. di fissare, ai sensi
dell'art.  6  del  decreto legge n. 504/1992 e successive modifiche e
integrazioni,   le  seguenti  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  per  l'anno 2000:     aliquota del 4,5 per mille:
      per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e le relative pertinenze (cantine e garages) e per i
terreini  agricoli;      aliquota  del  5,5  per mille: per le unita'
immobiliari  ad  uso  residenziale  locate,  nonche'  per  le  unita'
immobiliari  adibite  ad  attivita'  economico-produttive (capannoni,
stabilimenti,  opifici,  uffici, negozi etc.) utilizzate direttamente
dal  soggetto  passivo  o  date  in locazione;       per i fabbricati
dichiarati  inagibili o inabitabili;       per gli immobili costruiti
direttamente  dall'impresa  in  attesa  di  alienazione;       per le
unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  o  adibite  ad  attivita'
economico-produttive   (capannoni,   stabilimenti,  opifici,  uffici,
negozi  etc) non locate e tenute a disposizione del soggetto passivo;
      per  le aree fabbricabili; 2. di fissare (ai sensi dell'art. 8,
comma 3 del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modifiche ed
integrazioni)  in  L. 340.000  annue,  la  detrazione  d'imposta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale dei soggetti
passivi  residenti  e  di  assimiliare  all'abitazione  principale  i
fabbricati  tenuti a disposizione da anziani o disabili, residenti in
istituiti  di ricovero permanenti, posseduti a titolo di proprieta' o
usufrutto,  purche'  non  locati  e,  dai residenti all'estero; 3. di
estendere  la  detrazione annua di L. 340.000 alle unita' immobiliari
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino
al  primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale; 4.
di  precisare che godranno dell'aliquota del 4,5 per mille i figli, i
fratelli,  i  parenti  in  linea  retta  che a seguito di successione
risultano  proprietari  di  una  percentuale  d'immobile  adibito  ad
abitazione    principale   da   un   genitore   o   fratello/sorella.
    (Omissis). 00A5925;

                         Comune di BARBAGLI
                              (Genova)

    Il  comune  di  BARBAGLI (provincia di Genova) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  I.  di stabilire le seguenti norme per
l'applicazione  dell'I.C.I.  -  Imposta  comunale  sugli immobili, in
questo  comune,  con  effetto dal 1o gennaio 2000:     1. aliquota da
applicare   per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  per  unita'
immobiliari  ad  uso  abitazione  principale:  4,80 per mille;     2.
aliquota  ridotta  per  le  unita'  immobiliari concesse con comodato
gratuito  con  contratto  registrato,  a  parenti fino al 2o grado ed
affini  di  1o  grado  (sono equiparati alle abitazioni principali se
nelle  stesse  il  parente  in  questione  ha  stabilito  la  propria
residenza).  A  queste abitazioni applicata, oltre l'aliquota del 4,8
per  mille,  la  detrazione  prevista  per le stesse;     3. aliquota
ridotta  del  5,8  per  mille  per  le unita' immobiliari locate, con
regolare  contratto  di locazione registrato;     4. aliquota ridotta
del 4 per mille per i titolari di unico reddito derivante da pensione
sociale;      5.  aliquota  agevolata  a  favore  dei proprietari che
eseguono   interventi   svolti  al  recupero  di  unita'  immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nei
centri  storici,  ovvero  volti  alla  realizzazione di autorimesse o
posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti: 2 per
mille;  da applicare limitatamente alle unita' immobiliare oggetto di
detti  interventi  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori
cosi'  come  previsto  dall'art.  1, comma 5, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449;     6. aliquota da applicare per i soggetti passivi e
per  gli  immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti  dalle
precedenti  classificazioni ed utilizzazioni: 6,50 per mille; Il. per
la  determinazione  della  base  imponibile  si tiene conto di quanto
stabilito   dall'art.  5  del  D.Lgs.  30 dicembre  1992,  n.  504  e
successive  modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51
e  52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
III.  l'imposta  e'  ridotta  del  50  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati   inagibli  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con
perizia   tecnica  a  carico  del  proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  affettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato  dal  contribuente;  IV.  all'imposta  dovuta per l'unita'
immobilare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono
detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate
al   periodo   dell'imposta   durante   il   quale  si  protrae  tale
destinazione;   se  l'unita'  immobiliare  e  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima  si  verifica;  V.  si  da'  atto  che  nella determinazione
dell'aliquota  al  capo 1 nonche' la detrazione di cui al capo 5 sono
state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario
del  bilancio  annuale di previsione del comune e che i provvedimenti
sopra   disposti   rispettano  tale  equilibrio;  VI.  di  riservarsi
l'adozione  di  provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per
l'iscrizione  nel  bilancio  di previsione del fondo di potenziamento
degli  uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito
dall'art.  3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; VII. di
dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo  15 dicembre 1957, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita' di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori  diretti  od imprenditori agricoli a titoli principale le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo;  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi ha effetto a
decorrere   dal   1o gennaio   dell'anno  successivo.      (Omissis).
00A5926;

                        Comune di BARBIANELLO
                               (Pavia)

    Il  comune  di  BARBIANELLO  (provincia  di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).   1.   di   determinare  per  l'anno  2000  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili I.C.I. nella misura del 6 per
mille  ridotta  al  5,5  per  mille  solo per gli immobili adibiti ad
abitazione principale; 2. di stabilire l'importo della detrazione per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
del   soggetto   passivo,  nelle  misure  di  L. 200.000,  elevata  a
L. 500.000  per  gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza
in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente
purche'  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o
usufrutto non risulti usata.     (Omissis). 00A5927;

                           Comune di BARI

    Il  comune di BARI, ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis). 1. determinare per il comune di Bari, per l'anno 2000,
le  aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, le detrazioni ed i
criteri  applicativi,  come di seguito indicato: Aliquote.   aliquota
del  6  per  mille,  quale  aliquota  ordinaria, riferita a tutti gli
immobili   oggetto   di  imposizione  non  ricadenti  nelle  seguenti
fattispecie,  determinate  con il presente provvedimento con aliquote
differenziate:    aliquota del 4,5 per mille, quale aliquota riferita
alle  abitazioni principali. Ai fini dell'applicazione della suddetta
aliquota  e  della  detrazione, si considerano abitazioni principali,
tra   le   altre   di   legge:      a) l'abitazione  nella  quale  il
contribuente   soggetto   passivo   ed   i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente;       b) l'abitazione   di  proprieta'  di  cooperativa
edilizia  a  proprieta'  indivisa, adibita ad abitazione abituale del
socio    assegnatario;       c) l'alloggio   regolarmente   assegnato
dall'I.A.C.P.  ed  adibito  ad abitazione abituale dell'assegnatario;
    d) l'abitazione  posseduta  a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;     e) in caso di due o piu' unita'
immobiliari  contigue,  ove  il  soggetto passivo ed i suoi familiari
dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che e' stata
presentata   regolare   richiesta   di  variazione  all'UTE  ai  tini
dell'unificazione  delle diverse unita' in un'unica unita' abitativa;
    f) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta
o  collaterale  entro  il 2o grado o affini entro il 1o grado, che la
utilizzano  come  abitazione  abituale  ed  ivi  abbiano la residenza
anagrafica.    Aliquota  del  4,5  per  mille per l'abitazione locata
tramite  il  cosiddetto  canale  contrattato o convenzionato (art. 2,
commi  3-4  della  legge  9 dicembre  1998, n. 431) a soggetto che la
utilizza  come  dimora  abituale  (contratti  a locazione agevolata).
  Aliquota  del  4  per  mille  per  l'abitazione  locata a studenti,
iscritti  ad  un  corso di laurea presso l'Universita' degli studi di
Bari  o  il  Politecnico  di Bari ed ivi non residenti. con contratto
registrato  di  locazione  di  natura  transitoria stipulato ai sensi
dell'art.  6,  comma  2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche'
dell'accordo  territoriale  tra l'Amministrazione comunale, l'EDISU e
associazioni di categoria, sottoscritto e depositato presso il comune
di  Bari  in  data 14 luglio 1999;   Aliquota del 6 per mille per gli
alloggi  locati,  con  esclusione  di  quelli  di  cui  ai  due punti
precedenti,  e  per  le aree fabbricabili.   Aliquota del 7 per mille
per  gli  alloggi  non locati (per i quali non risultino essere stati
registrati  contratti di locazione da almeno due anni art. 2, comma 4
della  legge  n.  431/1998) o tenuti a disposizione.   Aliquota del 4
per  mille  a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla
realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto,  anche pertinenziali,
oppure  all'utilizzo di sottotetti, l'aliquota agevolata e' applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  art.  1,  comma 5.   Aliquota del 4 per mille per le unita'
immobiliari  adibite  a  negozi e botteghe artigiane (cat. C/1) ed ai
laboratori  per  arti  e  mestieri (cat. C/3) il cui soggetto passivo
eserciti   direttamente   la   propria   attivita'   commerciale   ed
artigianale.    Aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non
superiore  a  tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita  e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo
o   prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e  l'alienazione  di
immobili  (art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che
ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 novembre
1992).   Detrazioni.   Aumento   della  detrazione  per  l'abitazione
principale  da  L. 200.000  a L. 400.000 per le seguenti categorie di
soggetti  passivi in possesso di particolari requisiti in relazione a
situazioni  di  particolare disagio sociale ed economico. Pensionati.
Titolari  di  pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le
sotto   indicate   condizioni:       a) che  l'abitazione  principale
costituisca   l'unica   unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta',   usufrutto,  uso  o  abitazione  sull'intero  territorio
nazionale;       b) che  non  venga  effettuata  locazione  di  parte
dell'abitazione oggetto d'imposta;     c) che siano in condizione non
lavorativa;      d) il reddito complessivo annuo lordo, come definito
ai   fini  dell'IRPEF,  del  nucleo  familiare  conseguito  nell'anno
precedente,  non sia superiore all'importo dellasse. gno sociale oggi
pari  a  L. 16.733.600,  con la maggiorazion di L. 1.600.000 per ogni
persona fiscalmente a carico del contribuente. Portatori dl handicap.
Soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate
condizioni:      a) soguetti  passivi  nel  cui  nucleo  familiare e'
presente  un  invalido  o  portatore  di handicap con invalidita' non
inferiore  al  75%  risultante  dal  certificato di riconoscimento di
invalidita'   rilasciato   dalle   competenti   strutture  pubbliche;
    b) che   l'abitazione   principale   costituisca  l'unica  unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta',  usufrutto,  uso o
abitazione  sull'intero  territorio  nazionale;      c) che non venga
effettuata  locazione  di  parte  dell'abitazione  oggetto d'imposta;
    d) che  il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini
dell'RPEF  del  nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non
sia   superiore   all'importo   dell'assegno   sociale  oggi  pari  a
L. 16.733.600  con  la maggiorazione di L. 1.600.000 per ogni nersona
fiscalmente  a  carico  del contribuente. Disoccupati. Disoccupati da
almeno  sei  mesi  regolarmente iscritti nelle liste di collocamento,
per   i  quali  ricorrano  congiuntamente  tutte  le  sotto  indicate
condizioni:      a) che  l'abitazione  principale costituisca l'unica
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o
abitazione  sull'intero  territorio  nazionale;      b) che non venga
effettuata  locazione  di  parte  dell'abitazione  oggetto d'imposta;
    c) che lo stato di disoccupazione sia in atto al 1o gennaio 2000;
    d) che  il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini
dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non
sia   superiore   all'importo   dell'assegno   sociale  oggi  pari  a
L. 16.733.600,  con la maggiorazione di L. 1.600.000 per ogni persona
fiscalmente a carico del contribuente. Criteri applicativi. Per poter
usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni sopra riferite,
i   soggetti   interessati  dovranno  presentare  apposita  richiesta
autocertificazione,  compilata  con nome, cognome, indirizzo, data di
nascita  e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in
possesso  di  tutti  i  requisiti richiesti per il riconoscimento del
diritto  all'agevolazione e/o ulteriore detrazione. Per le abitazioni
locate tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art.
2,  commi 3-4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431) alla richiesta del
soggetto   interessato   dovra'  essere  altresi'  allegata  apposita
autocertificazione  con  cui  il  conduttore  dichiari  di utilizzare
l'alloggio    come    dimora   abituale,   in   merito   alla   quale
l'amministrazione  si riserva di effettuare gli opportuni controlli e
verifiche.  Per  le  abitazioni  locate a studenti universitari, alla
richiesta  del  soggetto interessato dovranno essere altresi allegate
apposite  autocertificazioni,  con  cui  gli  studenti  dichiarino di
essere  iscritti  ad  un  corso  di laurea presso l'Universita' degli
studi  di  Bari  o  il  Politecnico di Bari e di non essere residenti
nella  citta'  di  Bari,  in  merito  alle quali l'amministrazione si
riserva  di  effettuare  gli  opportuni  controlli  e  verifiche.  La
suddetta  richiesta  autocertificazione del soggetto interessato, con
gli  eventuali  allegati, dovra' essere inviata tramite raccomandata,
ovvero  consegnata  a mano, entro i termini previsti per il pagamento
dell'imposta,  alla  ripartizione  tributi del comune di Bari ufficio
I.C.I.  I  contribuenti  che hanno inviato, ovvero consegnato a mano,
tale   richiesta   autocertificazione,   potranno,   al  momento  del
pagamento,   gia'   tenere   conto  dell'agevolazione  e/o  ulteriore
detrazione  richiesta.  L'Amministrazione  si  riserva  di richiedere
documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato, nonche' di
effettuare gli opportuni controlli e verifiche, ai sensi dell'art. 11
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e successive
modificazioni  ed  intepretazioni. In caso di dichiarazione infedele,
verra'  dato  corso  alle  procedure di rito e all'applicazione delle
sanzioni, ai sensi delle vigenti leggi.     (Omissis). 00A5928;

                         Comune di BELLANTE
                              (Teramo)

    Il  comune  di  BELLANTE  (provincia  di  Teramo) ha adottato, il
23 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:     (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille
l'aliquota  ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune
con  effetto  1o gennaio  2000. di stabilire l'aliquota ridotta del 4
per  mille  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;   di   considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale:   l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  la stessa non risulti locata;   l'unita' immobiliare
concessa  in  uso,  con  atto  scritto  avente data certa, da persone
fisiche  a parenti in linea retta entro il secondo grado a condizioni
che  questi  ultimi  le  utilizzino  come  abitazione  principale; di
stabilire  che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996
nella misura di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si potrae tale destinazione.     (Omissis). 00A5929;

                       Comune di BELLO SGUARDO
                              (Salerno)

    Il comune di BELLO SGUARDO (provincia di Salerno) ha adottato, il
25 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:     (Omissis). 2. di confermare, anche per l'anno 2000,
l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),  in
applicazione   dello   disposizioni   normative  vigenti  in  materia
descritte  in  narrativa,  nella misura unica del 6 per mille, con la
riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili o di fatto
non  abitati  (prevista  dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504  ),  e  la  detrazione  di L. 200.000 per
l'abitazione  principale  (prevista  dall'art. 8, comma 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).     (Omissis). 00A5930;

                  Comune di BERBENNO di VALTELLINA
                              (Sondrio)

    Il  comune  di  BERBENNO  di VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di determinare per
l'anno   2000,   in  attuazione  dell'art.  6,  comma  1  del  D.Lgs.
30 dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito dall'art. 3, comma 53,
della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura  del  4,8  per  mille per le
abitazioni  principali  e  nella misura deI 6 per mille per tutti gli
altri immobili.     (Omissis). 00A5931;

                         Comune di BIBBIENA
                              (Arezzo)

    Il  comune  di  BIBBIENA  (provincia  di  Arezzo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1. di diversificare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I.
ridetermindola  nelle  misure sotto indicate:     a) aliquota del 5,8
per  mille  per  tutte  le  categorie  d'immobili:        "abitazione
principale" (cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo
del   decreto   legislativo   n.   504/1992  e  s.m.i.);        altri
fabbricati;        aree  edificabili;     b) aliquota del 7 per mille
per   le   sole   abitazioni  possedute  in  aggiunta  all'abitazione
principale   (secondo   case,   classifiche   nel   gruppo  "A",  con
l'esclusione  della  categoria  A/10  -  Sfitte;  2.  di  fissare  in
L. 260.000  la  detrazione per l'abitazione principale; 3. di fissare
altresi'  in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per
le  categorie  "indigenti"  secondo  i  parametri  individuati  dalla
deliberazione  di  C.C.  n.  172/1996  e  successive  ed in ultimo la
deliberazione G.C. n. 318 del 28 agosto 1988.     (Omissis). 00A5932;

                          Comune di BICCARI
                              (Foggia)

    Il  comune  di  BICCARI  (provincia di Foggia) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di confermare (omissis), cosi' come
espresso  con  la precedente delibera di C.C. 39 del 29 ottobre 1999,
per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella
seguente  misura:     aliquota ordinaria: 6 per mille;     abitazione
principale:   5,5  per  mille;      la  detrazione  per  l'abitazione
principale:  L. 200.000;      per  gli anziani in possesso della sola
casa  di  abitazione  e  di un reddito pari alla pensione minima INPS
tale detrazione viene aumentata a L. 220.000.     (Omissis). 00A5933;

                         Comune di BISCEGLIE
                               (Bari)

    Il  comune  di  BISCEGLIE  (provincia di Bari) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  aliquota  ordinaria:  5.15  per mille;
aliquota   ridotta:  5  per  mille  abitazione  principale;  aliquota
particolare  7  per  mille immobili inutilizzati e sfitti; detrazione
L. 200.000: abitazione principale.     (Omissis). 00A5934;

                         Comune di BISTAGNO
                            (Alessandria)

    Il  comune  di BISTAGNO (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili e le sottoindicate detrazioni da
applicare sul territorio comunale di Bistagno; Aliquote:
6 per mille per:
    a)   l'abitazione  principale  e  relative  pertinenze  ai  sensi
dell'art.  817 del codice civile (anche se accatastate separatamente,
purche'  il  proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento
dell'abitazione  sia  proprietario  o  titolare  di  diritto reale di
godimento   sulla   pertinenza   e   questa   sia   durevolmente   ed
esclusivamente   asservita   alla  predetta  abitazione);      b)  le
abitazioni  concesse in uso gratuito o in comodato (senza l'esistenza
di  un  diritto  reale  di  godimento)  a  parenti  in linea retta di
1o grado   (genitori   e  figli),  purche'  questi  ultimi  risultino
anagraficamente  residenti nell'abitazione medesima; 7 per mille per:
    a)  i  fabbricati  diversi dalle abitazioni;     b) le abitazioni
possedute in aggiunta a quella principale, sia locate che non locate;
Detrazioni:       A   -  L. 300.000  per  gli  ultrasessantacinquenni
titolari  di  assegno  sociale  o  di pensione di qualsiasi categoria
purche':         1)   siano  in  possesso  di  un  reddito  personale
imponibile  ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente non superiore
a  Lire  13.000.000;        2)  non possiedano terreni a destinazione
diversa  da quella agricola ne' fabbricati oltre l'alloggio o casa di
proprieta'  costituente  abitazione  principale e relative pertinenze
(anche   accatastate   separatamente);       B)   -   L. 250.000  per
l'abitazione  principale  posseduta  all'interno del centro storico e
nella  quale  il  soggetto  passivo  dell'imposta  abbia la residenza
anagrafica;      C)  -  L. 200.000 per tutte le abitazioni principali
non  rientranti  nei punti A e B.     La detrazione (negli importi di
cui  ai  precedenti  punti  B  e C a seconda che si tratti o meno del
centro  storico)  spetta  altresi'  per  l'abitazione concessa in uso
gratuito  o  in  comodato  (senza  l'esistenza di un diritto reale di
godimento)  ai  parenti  in  linea  retta  di primo grado (genitori e
figli),   alla   medesima   condizione   prevista  per  la  spettanza
dell'aliquota agevolata.     (Omissis). 00A5935;

                          Comune di BLELLO
                              (Bergamo)

    Il  comune  di  BLELLO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, il
1o marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno   2000:       (Omissis).   di  determinare  per  l'anno  2000,
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) che sara'
applicata  in  questo  comune  nelle  misure  del  4  per  mille  per
l'abitazione  principale  e  sue pertinenze ed accessori (n. 1 box) e
del  6  per mille per gli alloggi non residenziali, per le abitazioni
non  locate  e  per  tutti  gli  immobili  che  non  siano abitazione
principale.     (Omissis). 00A5936;

                       Comune di BODIO LOMNAGO
                              (Varese)

    Il  comune di BODIO LOMNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1)  di determinare per
l'anno  2000  le  aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili nel
seguente  modo:      aliquota  ordinaria  da  applicarsi  sul  valore
catastale  di  fabbricati,  aree fabbricabili e terreni agricoli siti
nel  territorio  comunale  nella misura del 6 per mille;     aliquota
agevolata  da applicarsi all'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  nella  quale  il  contribuente - che possiede a titolo di
proprieta', usufrutto o altro diritto reale o in qualita' di locatore
finanziario   -   dimora   abituale  e  sue  pertinenze,  cosi'  come
individuate  nell'art.  10 del regolamento sopra richiamato, e per le
abitazioni  concesse  in  comodato o in uso gratuito a parenti, cosi'
come  stabilito  nell'art.  11  del regolamento comunale sull'I.C.I.,
nella  misura  del  4  per  mille;     aliquota agevolata a favore di
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti,  nella  misura del (4 per mille). L'aliquota agevolata e'
applicata    limitatamente    alle    unita'    immobiliari   oggetto
dell'intervento  e  per  la  durata  di tre anni dalla data di inizio
lavori,  cosi'  come  stabilito  dall'art.  1,  comma  5  della legge
449/1997;  2)  di stabilire in L. 250.000 la detrazione da applicarsi
per   l'unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione  principale.
    (Omissis). 00A5937;

                     Comune di BOFFALORA d'ADDA
                               (Lodi)

    Il comune di BOFFALORA d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il
28   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di determinare per
l'anno 2000 l'I.C.I. nel seguente modo:     aliquota al 5,5 per mille
per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale, ivi
comprese   le  pertinenze  dell'abitazione  principale  distintamente
iscritte  al  catasto;      aliquota  al  7  per  mille per gli altri
immobili   diversi   dall'abitazione  principale;      detrazione  di
L. 200.000 per l'abitazione principale.     (Omissis). 00A5938;

                          Comune di BOLSENA
                              (Viterbo)

    Il  comune  di  BOLSENA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:     (Omissis). di confermare le seguenti aliquote I.C.I.
per  l'anno  2000      5,25  per mille l'aliquota I.C.I. dovuta dalle
persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel comune per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale;      7  per  mille
l'aliquota I.C.I. dovuta per gli immobili diversi da quelli di cui al
punto precedente.     (Omissis). 00A5939;

                         Comune di BONEMERSE
                              (Cremona)

    Il  comune  di  BONEMERSE  (provincia di Cremona) ha adottato, il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di confermare per l'anno
2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del
4,75 per mille; 2. di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2000, le
seguenti  aliquote  agevolate  in  favore di proprietari che eseguono
interventi  volti:      al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili:  3,75  per  mille da applicare limitatamente alle unita'
immobiliari  oggetto  di  detti  interventi per la durata di tre anni
dall'inizio  dei  lavori,  cosi  come  previsto dall'art. 1, comma 5,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.     (Omissis). 00A5940;

                        Comune di BORDIGHERA
                              (IMPERIA)

    Il  comune  di  BORDIGHERA (provincia di Imperia) ha adottato, il
25 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). 1) di stabilire per l'anno
2000,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3, del decreto legislativo n.
504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n.
662/1996;      in  L. 350.000  la  detrazione  spettante sull'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, il
cui  valore  catastale  non superi L. 84.000.000 di valore catastale;
    in  L. 260.000  la  detrazione  spettante sull'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  oltre  il limite di L. 84.000.000 di valore catastale, dando
contestualmente   atto   che   tali  agevolazioni  non  compromettono
l'equilibrio  di  bilancio;  2)  di confermare quanto previsto per il
1999  e  quindi  di  considerare  direttamente  adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  la  stessa  non risulti locata e che gli interessati
presentino idonea documentazione entro il termine di versamento della
1a  rata;  3) di stabilire per l'anno 2000:     aliquota del 5,50 per
mille  in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel comune di
Bordighera,   per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione  principale  e  per gli immobili posseduti dalle I.P.A.B.;
    aliquota  del  7,00  per  mille  per  tutti gli altri casi, quali
abitazioni   possedute   in   aggiunta  all'abitazione  principale  e
appartenenti   alla   categoria   catastale   "A";  ai  fabbricati  a
destinazione  diversa  da  abitazione,  appartenenti  alle  categorie
catastali  "B",  "C"  e "D", aree fabbricabili;     aliquota del 5,25
per  mille  per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o
da  imprenditori  agricoli,  che esplicano la loro attivita' a titolo
principale, purche' dai medesimi condotti.     (Omissis). 00A5941;

                       Comune di BORGO TICINO
                              (Novara)

    Il  comune  di BORGO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il
25 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). di confermare, (omissis),
le  medesime  aliquote  diversificate  gia' applicate nell'anno 1999,
quali  di  seguito:      A1  abitazione  principale  e sue pertinenze
aliquota  del  5,3  per  mille,  con applicazione della detrazione di
L. 200.000;      A2  abitazione  locata e sue pertinenze aliquota del
6,3 per mille;     A3 abitazione non locata e sue pertinenze aliquota
del  7  per  mille;      A4  fabbricati  destinati  ad  attivita' non
residenziali  e  loro  pertinenze  aliquota  5,8  per  mille;      A5
abitazione  e/o  fabbricato di proprieta' dell'impresa di costruzione
e/o  coperativa  ultimata e non venduta aliquota 5,3 per mille;     B
aree  fabbricabili  aliquota  6,3  per  mille;     C terreno agricolo
aliquota 5,3 per mille.     (Omissis). 00A5942;

                     Comune di BORNASCO (Pavia)

    Il  comune  di  BORNASCO  (provincia di Pavia) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1)  di  determinare  per  l'anno  2000
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili nella misura del 7
per mille per l'abitazione principale e per tutti gli altri immobili;
2)  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale dal soggetto passivo
nella misura di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae la destinazione.     (Omissis). 00A5943;

                      Comune di BRENO (Brescia)

    Il  comune di BRENO (provincia di Brescia) ha adottato, l'8 marzo
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:      (Omissis).  di  determinare  per  l'anno  2000 le seguenti
aliquote  I.C.I.:      prima  casa 6 per mille; detrazione abitazione
principale  L. 250.000;      seconda  casa  ed  altri  7  per  mille.
    (Omissis). 00A5944;

                     Comune di BRIAGLIA (Cuneo)

    Il  comune  di  BRIAGLIA  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno   2000:       (Omissis).       6  per  mille  sul  valore  dei
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;     ammontare della
detrazione  per  l'abitazione  principale: L. 200.000.     (Omissis).
00A5945;

                 Comune di BRIATICO (Vibo Valentia)

    Il  comune  di BRIATICO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato,
il   9 marzo   2000,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis). 2. di rideterminare per
l'anno  2000  l'aliquota  I.C.I.  in  vigore  per  l'anno 1999 (unica
aliquota del 5 per mille), per come appresso specificato:     4,5 per
mille  per la prima casa di abitazione     6 per mille per le seconde
abitazioni date in fitto;     6,5 per mille per le seconde abitazioni
non  in  fitto;  3.  di confermare, ai sensi dell'art. 15 - comma 6 -
Legge  837  del 24 dicembre 1993, la detrazione d'imposta sulla prima
casa  elevandola  dalle  attuali  200  mila  a L. 300 mila per alcune
categorie di contribuenti e precisamente:

                           A - PENSIONATI:
    1  -  possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente  al  1o  gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento e'
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto  uso o abitazione, il
contribuente  non  deve nessuna proprieta' immobiliare;     2 - avere
compiuto  il  60o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000;     3 -
essere  in condizioni non lavorativa e con un reddito da pensione non
superiore  a  L. 13.000.000  annui  lorde riferito all'anno 1999.. Il
reddito  e'  quello del singolo contribuente senza alcun riferimento,
quindi al reddito del nucleo familiare;

                       B - FAMIGLIE NUMEROSE:
    1  -  possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente  al  1o  gennaio  2000.  Il  contribuente non deve avere
nessuna  altra  abitazione, il contribuente non deve avere proprieta'
immobiliare;     2 - nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti
al 1o gennaio 2000;     3 - reddito familiare riferito all'anno 1999,
non superiore a L. 78.000.000 annui lorde nel caso di una famiglia di
sei  componenti;  a  tale  reddito  si aggiungono L. 13.000.000 annui
lorde  per  ogni  componente  superiore a componenti sei.     Sia nel
caso  di  cui  al  punto  A  (pensionati)  che in quello di' cui alla
lettera   B   (famiglie   numerose),   l'applicazione  del  beneficio
dell'ulteriore   detrazione   di   L. 120.000   e'  subordinata  alla
condizione   che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non
possiedono alcuna proprieta' immobiliare.
                           4. disoccupati:
    che  alla  data del 1o gennaio 2000 siano iscritti nelle liste di
collocamento da almeno due anni;     i non occupati che gia' fruitori
della  cassa  integrazione guadagni o dell'indennita' di mobilita' ai
sensi  delle  vigenti  leggi, al 1o gennaio 2000 abbiano perduto tali
provvidenze nel corso dell'anno 1999;     I lavoratori dipendenti che
alla  medesima data usufruiscano di trattamento di cassa integrazione
guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilita' da oltre
sei  mesi;  Le  condizione  suddette  devono  essere  documentate dai
competenti organismi.
          5. di determinare i seguenti criteri applicativi:
    il  contribuente  deve presentare la richiesta-autocertificazione
nella  quale  deve  dichiarare:       Complete generalita' con codice
fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il
riconoscimento  del diritto alla detrazione fino a L. 300.000;     La
richiesta    autocertificazione   dovra'   essere   inviata   tramite
raccomandata  entro  il  mese  di maggio 2000 all'Ufficio tributi del
comune  di  Briatico  -  Servizio  I.C.I.  -  o  consegnata a mano al
medesimo indirizzo tramite il protocollo generale;     I contribuenti
che  hanno  inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al
momemto del pagamento delle rate I.C.I. 1999, gia' tenere conto della
detrazione  richiesta.      L'amministrazione si riserva, comunque di
richiedere  documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel  caso  di'  dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 504/1992.     (Omissis). 00A5946;

              Comune di BRIGNANO GERA d'ADDA (Bergamo)

    Il  comune  di  BRIGNANO  GERA  d'ADDA  (provincia di Bergamo) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:      (Omissis).  1. di determinare, (omissis) che di seguito si
intendono  riportati,  le seguenti aliquote I.C.I.:     5,8 per mille
per  l'abitazione  principale e dirette dipendenze;     6,2 per mille
per  tutte  le  unita'  immobiliari,  ai  sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 504/1992 e dell'art. 3, comma 53 e seguenti della
legge  662/1997,  nonche'  del decreto legislativo n. 446/1997; 2. di
determinare  la  detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000
non estendibile alle sue pertinenze.     (Omissis). 00A5947;

                     Comune di BRINDISI MONTAGNA

    Il   comune  di  BRINDISI  MONTAGNA  (provincia  di  Potenza)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1. di fissare, per l'anno
2000,  nelle  misure  di  cui al prospetto che segue, le aliquote per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:     1)
abitazione principale: 5 per mille;     2) abitazioni secondarie, per
i  terreni  edificabili  e per tutti gli altri immobili: 7 per mille.
    (Omissis).  2. di  confermare,  per  l'anno  2000,  le detrazioni
d'imposta  come  da prospetto che segue:     detrazione spettante per
l'unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione   principale   del
contribuente: lire duecentomila (200.000).     (Omissis). 00A5948;

                    Comune di BUGUGGIATE (Varese)

    Il  comune  di  BUGUGGIATE  (provincia di Varese) ha adottato, il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)   per  l'anno  2000:      (Omissis).  1. di  determinare  le
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  nel seguente modo:
    abitazione  principale:  5 per mille;     aliquota ordinaria: 5,8
per   mille;       detrazione   per   abitazione   principale:   lire
duecentomila (200.000).     (Omissis). 00A5949;

                        Comune di BUTI (Pisa)

    Il  comune  di  BUTI (provincia di Pisa) ha adottato, il 31 marzo
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:      (Omissis).  1. di  approvare  per  l'anno 2000 le aliquote
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    a)  aliquota  4,8  per  mille  da applicare:       a/1 all'unita'
immobiliare   direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,  ivi
comprese  le pertinenze;       a/2 all'unita' immobiliare concessa in
uso  gratuito  a  parenti  in  linea  retta  fino  al  terzo  grado a
condizione che vi risiedano;     b) aliquota 7 per mille da applicare
alle  unita'  immobiliari  sfitte o tenute a disposizione, adibite ad
uso  abitazione ed appartamenti alla classificazione catastale gruppo
A;      c)  aliquota  6,75  per  mille da applicare alle altre unita'
immobiliare  a qualsiasi altro uso destinate diverse da quelle di cui
ai  precedenti punti a) e b).     Per poter beneficiare dell'aliquota
del  6,75  per mille per le unita' immobiliari locate e dell'aliquota
del  4,8 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito
a  parenti  in  linea  retta  fino  al  3o grado che vi risiedono, il
contribuente  interessato  dovra' presentare presso l'ufficio tributi
del  comune,  entro  il  20 dicembre  2000,  termine  di scadenza del
versamento  della  seconda  rata  a  saldo  dell'imposta  annuale, la
seguente  documentazione:        per  le  unita'  immobiliari  locate
autocertificazione,  in  carta  libera,  da  cui  devono risultare la
predetta  condizione  e  gli  estremi dell'avvenuta registrazione del
contratto di locazione dell'unita' immobiliare interessata;       per
le  unita'  immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti come
indicato  in  precedenza  autocertificazione, in carta libera, da cui
devono  risultare  oltre  alla predetta condizione anche la residenza
del  parente  nell'unita' immobiliare interessata.     Sono esonerati
dall'obbligo  di  presentazione  delle  predette autocertificazioni i
contribuenti   che,  per  le  unita'  immobiliari  interessate  hanno
ottemperato  a  tale  adempimento  per  l'anno 1999 purche' non siano
intervenute   successive  variazioni  nell'uso  delle  stesse.  2. di
confermare  per  l'anno  2000  la  detrazione  d'imposta da applicare
all'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale e relative
pertinenze  del  soggetto  passivo  nella misura di L. 250.000 fino a
decorrenza  dell'imposta complessivamente dovuta; 3. di non applicare
la  detrazione  d'imposta  di  cui  al  precedente punto 2 all'unita'
immobiliare  concessa  in  uso  gratuito  a parenti in linea al terzo
grado che vi risiedono; 4. di approvare la detrazione d'imposta di L.
500.000  per  le abitazioni principali tra i cui componenti il nucleo
familiare  e'  presente  un  portatore di handicap che non percepisce
reddito  con  esclusione  di  eventuali pensioni sociali o vitalizie.
    (Omissis). 00A5950;

                     Comune di CALDIERO (Verona)

    Il  comune  di  CALDIERO (provincia di Verona) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:     (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota
ordinaria  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura
del  6,5  per  mille;  2. determinare,  per l'anno 2000, per l'unita'
adibita  ad  abitazione  principale  l'aliquota nella misura di 5 per
mille;  3 determinare  per  l'anno  2000,  per  l'unita'  immobiliare
adibita  a dimora abituale dal contribuente che la delega a titolo di
proprieta'  o  di  diritto  reale di usufrutto, uso o abitazione, una
detrazione  d'imposta di L. 200.000 annue da rapportare ai mesi per i
quali sussista tale destinazione;     (Omissis). 00A5951;

                   Comune di CALOPEZZATI (Cosenza)

    Il  comune  di CALOPEZZATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il
28   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:     (Omissis). 1. di variare per l'anno
2000,  l'aliquota  (I.C.I.) per l'abitazione principale, nella misura
del  5  per mille; 2. di confermare, per l'anno 2000, per le restanti
categorie,  l'aliquota  (I.C.I.)  nella misura unica del 6 per mille;
3. la  detrazione  dell'imposta di cui sopra, riferita all'abitazione
principale  del  soggetto passivo, e' stabilita nella misura unica di
L. 350.000, per tutte le categorie sociali con reddito inferiore a L.
19.000.000,  a  nucleo  familiare.  Per  i  restanti contribuenti con
redditi  superiori  a  L.  19.000.000,  la  detrazione  spettante  e'
stabilita   nella  misura  unica  di  L.  200.000,  come  per  legge;
    (Omissis). 00A5952;

                   Comune di CALVENZANO (Bergamo)

    Il  comune  di  CALVENZANO  (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).   1. di   determinare   per  l'anno  2000,  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria
del  6,5 per mille e nella misura agevolata del 5,5 per mille per gli
immobili  adibiti  ad abitazioni principale e alle unita' immobiliari
appartenenti   a   cooperative   edilizie  a  proprieta'  indivisa  e
assimilabili,  adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
2. di  determinare  in  L.  200.000,  la  detrazione  per  le  unita'
immobiliari  destinate  ad abitazione principale del soggetto passivo
di  imposta; 3. di stabilire, per quanto riguarda le aree edificabili
un  valore  minimo  di  L.  60.000  al  mq calcolato sulla base della
monetizzazione per gli standard urbanistici;     (Omissis). 00A5953;

                    Comune di CAMERINO (Macerata)

    Il  comune  di  CAMERINO  (provincia di Macerata) ha adottato, il
26 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1. determinare per l'anno
2000,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili nella misura
unica  del  6  per mille con la detrazione di L. 200.000 per l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale, rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. aumentare
la  detrazione  da  L.  200.000 a L. 400.000 per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale,  rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione, per i soggetti passivi
propretari  di  immobili  che acquisiscano la residenza nel comune di
Camerino  nell'anno  2000.  I  contibruenti  in possesso dei suddetti
requisiti   devono   chiedere   informazioni   al   comune   per   la
documentazione   da   presentare;  3. accogliere  l'agevolazione  per
anziani  o  disabili  prevista  dall'art. 3, comma 56, della legge 22
dicembre  1996  n.  662  (collegata alla finanziaria 1997) e cioe' di
considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;     (Omissis). 00A5954;

                 Comune di CAMPAGNA LUPIA (Venezia)

    Il  comune  di CAMPAGNA LUPIA (provincia di Venezia) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). Aliquota unica del 5,5 per
mille;  detrazione  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000.     (Omissis).
00A5955;

              Comune di CAMPO CALABRO (Reggio Calabria)

    Il  comune  di  CAMPO  CALABRO  (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato,  il  22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),   per   l'anno  2000:      (Omissis).      2)  di
confermare  per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del
6  per  mille,  (omissis);      3)  di  stabilire  nella misura di L.
220.000  la detrazione relativa alla prima abitazione;     (Omissis).
005956;

                 Comune di CAMPOCHIARO (Campobasso)

    Il comune di CAMPOCHIARO (provincia di Campobasso) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  I.C.I.  (imposta  comunale  sugli immobili)
Aliquota   dell'imposta   comunale   immobiliare   sul  valore  delle
abitazioni  principali:  5  per mille; Aliquota dell'imposta comunale
immobiliare  sul  valore  delle abitazioni secondarie: 5,5 per mille;
Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
L. 250.000     (Omissis). 005957;

             Comune di CAMPOFELICE di ROCCELLA (Palermo)

    Il  comune  di  CAMPOFELICE di ROCCELLA (provincia di Palermo) ha
adottato,  il  31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). di confermare per
l'anno  2000 le aliquote vigenti nell'anno 1999 dell'imposta comunale
sugli immobili cosi' come appresso:     1) Unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  principale  4  per  mille;      2) Unita' immobiliare
adibite   ad   abitazione  secondarie  6  per  mille;      3)  Unita'
immobiliari  adibite  a  destinazione  diversa da abitazione e per le
aree  edificabili  6  per mille;     4) Terreni agricoli 6 per mille;
    5)  Unita'  immobiliari  possedute  da  imprese realizzati per la
vendita  e  non  venduti 4 per mille e per un periodo di anni tre. di
confermare  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.     (Omissis). 00A5958;

                     Comune di CANNARA (Perugia)

    Il  comune  di  CANNARA  (provincia  di  Perugia) ha adottato, il
29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno   2000:       (Omissis).  di  confermare  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili per il corrente anno 2000 nella
misura  del  5 per mille per l'abitazione; di confermare nella misura
del  4  per  mille l'aliquota per gli immobili del centro storico che
verranno  adibiti a nuove attivita' commerciali o artigianali , e per
gli  immobili  che  verranno  ad  essere abitati da giovani coppie di
nuova  costituzione  o  sposate  da  non  piu'  di  cinque  anni.  di
determinare  nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa a tutti
gli   altri  fabbricati.  di  determinare  la  tariffa  per  le  aree
edificabili nella misura del 6 per mille.     (Omissis). 00A5959;

                        Comune di CAPRACOTTA

    Il  comune  di  CAPRACOTTA  (provincia di Isernia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  Di  stabilire  l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  da applicarsi in questo comune per l'anno 2000 nella
misura  del  5  per  mille;  di  confermare  che  la  detrazione  per
l'abitazione principale e' di L. 200.000;     (Omissis). 00A5960;

                      Comune di CARIMATE (Como)

    Il comune di CARIMATE (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).   1.   Di  determinare,  (omissis),  per  l'anno  2000
l'aliquota  I.C.I.  nella  seguenti  misure:      4  per mille per le
unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale e per le unita'
immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari
fino  al  secondo grado di parentela in linea retta che vi risiedono;
    5,5  per mille per tutte le altre tipologie abitative, fabbricati
e  terreni;  2. di determinare le seguenti maggiori detrazioni per la
prima    abitazione,    relativamente   ad   unita'   abitative   con
classificazione  fino  a:  cat.  A2,  classe  2,  vani  5:     nuclei
familiari  con  reddito  complessivo  fino  a  L. 9.400.000, scomputo
dell'intero importo dovuto.     nuclei con reddito complessivo fino a
L.  15.000.000,  scomputo del 50% dell'importo dovuto;     (omissis).
4.  di  stabilire  che coloro i quali ritengono di avere diritto alla
maggiore   detrazione   come   sopra   stabilito,   devono  inoltrare
comunicazione  preventiva,  indirizzata  al comune entro il 30 giugno
2000,  indicando  le  condizioni  che consentono l'applicazione della
maggiore detrazione; 00A5961;

                      Comune di CARLAZZO (Como)

    Il  comune  di  CARLAZZO  (provincia  di Como) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:     (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'I.C.I.
per  l'anno  2000:      aliquota  ordinaria, nella misura del 5,5 per
mille;      aliquota  per l'abitazione principale, nella misura del 5
per  mille;      aliquota  per  immobili  adibiti ad uso commerciale,
nella misura 5 per mille;     aliquota per terreni edificabili, nella
misura  del  5 per mille; 2. di confermare la detrazione dell'imposta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale in L.
200.000.     (Omissis). 00A5962;

                     Comune di CARNAGO (Varese)

    Il  comune  di  CARNAGO  (provincia  di  Varese)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis). 1. di determinare nel seguente modo l'aliquota I.C.I.:
    a)  per  l'abitazione  principale  6,5  per mille;     b) per gli
altri  immobili  6,5 per mille;     c) per gli immobili di proprieta'
degli  enti senza scopo di lucro 4 per mille; 2. di determinare in L.
200.000  la  detrazione  sull'abitazione  principale  per l'anno 2000
considerando  a  tal  fine  anche le abitazioni possedute a titolo di
proprieta'  e  usufrutto e non locate da anziani o disabili residenti
permanentemente in istituti di ricovero o sanitari; 3. di determinare
in  L.  400.000  la  detrazione sull'abitazione principale per l'anno
2000  alle  coppie  che  si  sposeranno in tale anno e che avranno un
reddito annuo inferiore a L. 70.000.000.     (Omissis). 00A5963;

                     Comune di CARNATE (Milano)

    Il  comune  di  CARNATE  (provincia di Milano) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:     (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili che sara' applicata in questo
comune  nelle  sotto indicate misure:     1) 6 per mille per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale;     2) 6,5 per mille
per  altri  fabbricati,  immobili diversi dalle abitazioni e immobili
posseduti  in aggiunta alla abitazione principale;     3) 7 per mille
per  immobili  non  locati;  di dare atto che dall'imposta dovuta per
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo  di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo n. 504, come
modificato  dal  decreto  legislativo n. 446/1997, sono detratte fino
alla  concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportare al periodo
dell'anno per cui protrae tale detrazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica;  di determinare,
invece,  per  la  determinazione  dell'imposta dovuta per le predette
unita'  immobiliari,  come definito dall'art. 3 comma 55, della legge
n.   662/1996,   integrato  dall'art.  3  del  decreto-legge  dell'11
marzo 1997  n.  50,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.
122/1997,   un'ulteriore  detrazione  dell'imposta,  confermando  per
l'anno  2000 l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000
nelle seguenti circostanze:     a) pensionati e lavoratori dipendenti
con  reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti
il nucleo familiare, fino a L. 22.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni
persona  a  carico;      b)  portatori  di  handicap con attestato di
invalidita'  civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di
tutti  i  componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.500.000, piu'
L.  2.000.000  per  ogni  persona  a  carico;      c) disoccupati con
reddito  annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del
nucleo  familiare,  fino  a L. 22.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni
persona  a  carico;      d)  lavoratori posti in cassa integrazione o
mobilita'  con  reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i
componenti  del  nucleo  familiare,  fino  a  L.  22.500.000, piu' L.
2.000.000  per ogni persona a carico;     e) nel caso di presenza nei
nuclei   suddetti,   di  portatori  di  handicap,  con  attestato  di
invalidita'  civile,  o,  nel caso di presenza di persone anziane non
autosufficienti  con  certificazione  medica  dall'A.S.L.,  sempre se
conviventi,  l'aumento del reddito per persona a carico e' elevato da
L. 2.000.000 a L. 3 .000.000;     f) i titolari di assistenza sociale
a  livello  comunale  a  norme  dei  vigenti  regolamenti se non gia'
beneficiari  secondo quanto previsto ai punti precedenti; dal reddito
annuale  imponibile  ai  fini  IRPEF  di tutti i componenti il nucleo
familiare  e'  escluso  il  reddito  della  prima casa di abitazione;
saranno  escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a
L.  300.000  tutte  le  unita'  classificate  A/1-A/8-A/9,  anche  se
appartenenti  a cittadini di cui ai punti a), b), c), d) e f); coloro
che  ritengano  di  aver  diritto  alla  detrazione  per  l'anno 2000
dovranno  inoltrare  domanda  entro  il  24  giugno 2000; le maggiori
detrazioni  verranno  concesse  con  determinazione  del  funzionario
responsabile nominato con delibera di giunta comunale n. 206/1998, ai
sensi  del  comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992;
di  dare  atto  che nella determinazione delle aliquote nonche' nella
definizione  delle  detrazioni sono state tenute presenti le esigenze
di  equilibrio  economico  finanziario  del comune e che quanto sopra
disposto  rispetta  tale  equilibrio;  di dare atto che, ai sensi del
comma  2,  dell'art.  58  del  decreto  legislativo  n.  446/1996 per
l'applicazione  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992
relativo  alle  modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai terreni
agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli
a  titolo  principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli appositi
elenchi  comunali di cui all'art. 11 della legge n. 91/1963, soggette
al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti
elenchi  ha  effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
    (Omissis). 00A5964;

                    Comune di CAROBBIO (Bergamo)

    Il  comune  di  CAROBBIO  degli  ANGELI (provincia di Bergamo) ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  stabilire  che
l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo
comune  per  l'anno  2000  con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in
conformita'  all'art.  6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
594 e successive modificazioni;     (Omissis). 3. di dare atto che la
detrazione  d'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo, sara' applicata nella
misura  unica  di  L. 200.000, come prevista dalla legge n. 662/1996,
art.  3,  comma  55,  nonche'  dall'art.  58,  comma  3  del  decreto
legislativo  n.  446/1997;  di dare atto, altresi', che le abitazioni
concesse  in  uso  gratuito  a  parenti in linea retta entro il primo
grado di parentela (da padre a figlio/a e viceversa), sono equiparate
alle  abitazioni  principali, se nelle stesse il parente in questione
ha  stabilito la propria residenza. A queste abitazioni sara', qundi,
applicata  la detrazione prevista per le abitazioni principali, nella
misura unica di L. 200.000.     (Omissis) 00A5965;

                     Comune di CASALINO (Novara)

    Il  comune  di  CASALINO  (provincia  di  Novara)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  di  determinare,  per  l'anno 2000, l'aliquota I.C.I.
cosi'  come segue:     nella misura unica del 5,5 per mille per tutti
i  fabbricati  e  detrazione per l'abitazione principale nella misura
stabilita  dalla  legge  (attualmente lire 200.000);     nella misura
unica del 5,5 per mille per i terreni.     (Omissis). 00A5966;

                 Comune di CASALNOCETO (Alessandria)

    Il  comune di CASALNOCETO (provincia di Alessandria) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:     (Omissis). di stabilire le seguenti
aliquote  e detrazioni I.C.I. per l'anno 2000:     1. 5 per mille per
tutti  i  fabbricati ad esclusione delle abitazioni di proprieta' dei
non residenti;     2. 6 per mille per le abitazioni di proprieta' dei
non  residenti;      3.  L.  330.000  detrazione per la prima casa di
abitazione.     (Omissis). 00A5967;

                   Comune di CASALROMANO (Mantova)

    Il  comune  di  CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).   1.  di  determinare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in
questo  comune nelle seguenti misure:     aliquota ordinaria: 5,5 per
mille;      unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad abitazione
principale  da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative
edilizie  a  proprieta' indivisa residenti nel comune: 5,5 per mille;
    unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto
che   le   utilizza   come  abitazione  principale:  5,5  per  mille;
    immobili  diversi  dalle  abitazioni: 5,5 per mille;     immobili
posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non residenti: 7
per  mille;      alloggi non locati da piu' di sei mesi: 7 per mille;
    fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in
base  ad apposita istanza presentata dagli interessati 5,5 per mille;
    aliquota agevolata per gli interventi volti:       al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  per un periodo di tre
anni: 4 per mille;       al recupero di immobili di interesse storico
o  artistico ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni: 4
per  mille;        alla  realizzazione di autorimesse o posti auto: 4
per mille;       all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;       nuovi
insediamenti  produttivi  per un periodo di tre anni: 4 per mille; 2.
fissare  in  lire  200.000  la  detrazione  per  la prima abitazione;
    (Omissis). 00A5968;

                Comune di CASAMICCIOLA TERME (Napoli)

    Il   comune  di  CASAMICCIOLA  TERME  (provincia  di  Napoli)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),   per   l'anno   2000:      (Omissis).  1.  di  determinare
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000 nelle misure
come  appresso  specificato:      aliquota  ordinaria  pari  al 6 per
mille;       unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale
aliquota pari al 4 per mille;     l'abitazione posseduta da anziani o
disabili, che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero
o  sanitari,  e' considerata adibita ad abitazione principale;     le
abitazioni  concesse  gratuitamente dall'usufruttuario al figlio o al
coniuge, nudi proprietari, che le occupano e le utilizzano quale loro
abitazione  principale,  sono  sottoposte  al regime imposilivo delle
abitazioni  principali;  2. la detrazione per l'abitazione principale
e' elevata a lire 300.000.     (Omissis). 00A5969;

                      Comune di CASARGO (Lecco)

    Il comune di CASARGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di  confermare  per  l'anno  2000,  in attuazione
dell'art.  6  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504,
l'aliquota  dell'Imposta  comunale sugli immobili I.C.I. nella misura
del 5,5 per mille.     (Omissis). 00A5970;

             Comune di CASARSA della DELIZIA (Pordenone)

    Il  comune  di  CASARSA della DELIZIA (provincia di Pordenone) ha
adottato,  il  23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1. di determinare, per
l'anno  2000,  la  detrazione  d'imposta  per  le  unita' immobiliari
destinate  ad abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma
3,  del  decreto  legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, nel
seguente  modo:     in L. 250.000 per la generalita' delle abitazioni
principali;       in   L. 500.000,   limitatamente   alle  abitazioni
principali possedute e utilizzate da nuclei familiari composti da una
o  due  persone,  che  abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di
eta'  alla  data  del  1o  gennaio  2000,  titolari di un reddito non
superiore  ai  seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione:
      L. 9.230.000  per  una  persona;        L. 12.922.000  per  due
persone;        L. 500.000  per  le abitazioni principali possedute e
utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di
handicap,  con  invalidita'  superiore  ai  2/3,  con reddito annuale
complessivo  del  nucleo  familiare,  imponibile  ai  fini IRPEF, non
superiore  ai  seguenti  limiti:        L. 9.230.000 per una persona;
      L. 12.922.000  per  due  persone;        L. 15.691.000  per tre
persone;       L. 18.460.000 per quattro persone;       L. 20.306.000
per   cinque  persone;      I  redditi  da  considerare  sono  quelli
conseguiti  nell'anno  1999;  2.  di determinare, per l'anno 2000, le
seguenti  aliquote:      5,5 per mille, aliquota ordinaria;     7 per
mille  per  gli  immobili  sfitti,  per  almeno  sei  mesi  nel corso
dell'anno  di  riferimento  e  per le aree edificabili, per le quali,
alla  data  del 1o gennaio 2000, non sia stata rilasciata concessione
edilizia;     3,5 per mille per gli immobili concessi in locazione, a
titolo  di  abitazione  principale,  alle  condizioni  definite dagli
accordi   tra  le  organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti
convenzionati)  ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre
1998,  n.  431; 3. di dare atto che l'aliquota del 7 per mille non si
applica  alle  abitazioni  a  disposizione, che costituiscono l'unico
immobile ad uso abitativo posseduto nel territorio dello Stato; 4. di
esentare,  per  l'anno  2000,  dal pagamento dell'I.C.I. gli immobili
posseduti  e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel comune
di Casarsa;     (Omissis). 00A5971;

                     Comune di CASATISMA (PAVIA)

    Il  comune  di  CASATISMA  (provincia  di  Pavia) ha adottato, il
25 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1. di  determinare per
l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
nella  misura  del  5  per mille, confermando il valore stabilito per
l'anno  1999; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto, nelle misure di L. 200.000;     (Omissis). 00A5972;

                    Comune di CASSIGLIO (BERGAMO)

    Il  comune  di  CASSIGLIO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il
25 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:     (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel
comune  di  Cassiglio  nella  misura  del  6 per mille; di fissare in
L. 350.000   la   detrazione   dall'imposta   dovuta  per  la  unita'
immobiliare   adibita   ad  abitazione  principale;  per  quanto  non
espressamente previsto nella presente deliberazione, valgono le norme
contenute  nel  regolamento I.C.I. - adottato con delibera di C.C. n.
25  del  19 ottobre  1998 e modificato con delibera n. 2 del 25 marzo
2000;     (Omissis). 00A5973;

                 Comune di CASTEL BARONIA (AVELLINO)

    Il  comune di CASTEL BARONIA (provincia di Avellino) ha adottato,
il   3 marzo   2000,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). a) di confermare (omissis),
per  l'anno  2000, le aliquote I.C.I. gia' stabilite per l'anno 1999,
stante  il prospetto delle casistiche che si allega espressamente sub
lettera A, al presente atto deliberativo, a formarne parte integrante
e  sostanziale,  prospetto  che  costituisce dispositivo del presente
deliberato  e  costituira' estratto della pubbicazione nella Gazzetta
Ufficiale;

                                                           Allegato A

IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI  SEGNALAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI,
MAGGIORI  DETRAZIONI  ANNO  2000 - (legge n. 24 ottobre 1996 n. 556 -
                      legge n. 23/1296, n. 662)

=====================================================================
N. Ordine (1)|Delibera (2)|Aliquota (3)|       Riferita A: (4)
=====================================================================
      1      |            |     4      | Ordinaria
---------------------------------------------------------------------
      2      |            |     4      | Abitazione principale
---------------------------------------------------------------------
             |            |            | Abitazione principale
             |            |            |anziani o disabili art. 3,
             |            |            |comma 56, legge 23 dicembre
      3      |            |     4      |1996, n. 662
---------------------------------------------------------------------
             |            |            |Abitazione locate utilizzate
             |            |            |come abitazione principale
             |            |            |art. 4, comma 1, legge 24
      4      |            |     4      |ottobre 1996, n. 556
---------------------------------------------------------------------
             |            |            | Immobili diversi da
      5      |            |     4      |abitazione (specificare)
---------------------------------------------------------------------
      6      |            |     6      | Alloggi non locati
---------------------------------------------------------------------
             |            |            |Enti senza scopo di lucro
      7      |            |     4      |(specificare)
---------------------------------------------------------------------
             |            |            |Fabbricati realizzati per la
             |            |            |vendita e non venduti art. 3,
             |            |            |comma 55, legge 23 dicembre
      8      |            |            |1996, n. 662
---------------------------------------------------------------------
             |            |            |Abitazione possedute in
             |            |            |aggiunta all'abitazione
      9      |            |     6      |principale

Riduzione   d'imposta   per  unita'  immobiliare  adibita  abitazione
principale  sino  al  50%. Maggiore detrazione per unita' immobiliare
adibita   ad  abitazione  principale  sino  a  L. 500.000.      b) di
precisare che gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in
linea  retta (figli e nipoti) per fini abitativi si considerano quale
abitazione  principale  con  il  beneficio  della  aliquota del 4 per
mille;     (Omissis). 00A5974;

               Comune di CASTELFRANCO VENETO (Treviso)

    Il  comune  di  CASTELFRANCO  VENETO  (provincia  di  Treviso) ha
adottato,  il  24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),   per   l'anno   2000:      (Omissis).  1. di  determinare,
(omissis),  l'aliquota  comunale  sugli  immobili per l'anno 2000, ai
sensi  dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive   modificazioni,  al  4,5  per  mille;  2. di  determinare
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per l'anno 2000 per
gli alloggi non locati al 5,5 per mille, stabilendo che tale aliquota
sia  applicata per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non
locazione,   tenendo  conto  dei  seguenti  criteri  individuati  nel
regolamento  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
approvato  con  deliberazione  del  consiglio  comunale  in  data  21
dicembre   1998,   n.   178  e  successive  modificazioni:      a) e'
considerata   non   locata   l'unita'   immobiliare   classificata  o
classificabile  nel  gruppo catastale A (ad eccezione della categoria
A/10)  per  la  quale  non  viene  dimostrato  l'uso quale abitazione
principale  o  lo stato di locazione mediante esibizione di contratto
validamente  registrato;      b) e'  considerata  non locata l'unita'
immobiliare  classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad
eccezione  della  categoria  A/10)  con  presunzione  assoluta per il
periodo  durante  il quale non e' servita da utenza elettrica per uso
domestico;      c) l'alloggio  non  e'  considerato  sfitto,  per  il
periodo  durante  il  quale  e'  occupato,  a  titolo  diverso  dalla
locazione, da un parente entro il terzo grado del proprietario, o nel
caso  dell'unica abitazione tenuta a disposizione per uso personale e
diretto  da  parte  di  soggetti  non  residenti;      d) in  caso di
utilizzazione  edificatoria  dell'area, di demolizione di fabbricato,
di  interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c),
d)  ed  e)  della  legge 5 agosto 1978, n. 457, di acquisto anche per
successione,  nonche'  di  fine  locazione degli immobili di cui alle
lettere a)  e  b),  l'alloggio non e' considerato sfitto se entro sei
mesi   dalla   data   di   ultimazione  lavori,  dall'apertura  della
successione, dall'acquisto o dalla fine locazione, viene occupato dal
proprietario o altro soggetto, mediante trasferimento della residenza
presso  l'immobile  oppure viene nuovamente locato; 3. di determinare
la  detrazione  per  l'abitazione  principale  per  l'anno 2000, come
definita  dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili  approvato  con deliberazione del consiglio
comunale in data 21 dicembre 1998, n. 178 e successive modificazioni,
in  L. 300.000 su base annua; 4. di non applicare agli accertamenti e
liquidazioni  che  saranno  operati  nel  corrente  anno  per effetto
dell'attribuzione  di  rendita,  la  maggiorazione  del  20% prevista
dall'art.  11,  comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504  "se  la  rendita  attribuita  supera  di  oltre  il  30%  quella
dichiarata",  e  gli  interessi,  procedendo  al  recupero della sola
imposta.     (Omissis). 00A05975;

                 Comune di CASTELGOMBERTO (Vicenza)

    Il  comune  di CASTELGOMBERTO (provincia di Vicenza) ha adottato,
il   30   marzo   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),   per  l'anno  2000:      (Omissis).  3. di  approvare  con
decorrenza   1 gennaio   2000   le  seguenti  aliquote  e  detrazioni
relativamente  all'imposta comunale sugli immobili, - ...omissis... -
di  seguito  riportate:      ordinanza  (compresa abitazione locata a
residente  con  contratto  registrato):  7  per mille;     abitazione
principale  (escluse  pertinenze  autonomamente accatastate): 5,8 per
mille;      abitazione  in  uso  gratuito  a  parenti  di primo grado
residenti:  5,8  per  mille;      detrazione  abitazione  principale:
L. 200.000.     (Omissis). 00A5976;

                  Comune di CASTELGRANDE (Potenza)

    Il  comune di CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il
17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno   2000:      (Omissis).  1. di  confermare  per  l'anno  2000,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  nella  misura  unica  del 4 per mille. 2. di confermare la
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
in L. 200.000;     (Omissis). 00A5977;

                 Comune di CASTELLANA GROTTE (Bari)

    Il  comune  di CASTELLANA GROTTE (provincia di Bari) ha adottato,
il  22  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di confermare per l'anno
2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille; 2. di elevare la
detrazione  di  L. 400.000  a  L. 500.000  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo d'imposta in
possesso  di  reddito  complessivo,  prodotto  da pensione, terreni e
fabbricati, non superiore a L. 12.000.000.     (Omissis). 00A5978;

                   Comune di CASTELLANZA (Varese)

    Il comune di CASTELLANZA (provincia di Varese) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:     (Omissis). 1. (omissis), di determinare, per l'anno
2000, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
le aliquote nelle seguenti misure:     aliquota ridotta pari al 4 per
mille  con detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale;     aliquota ordinaria pari al 6 per mille;
    aliquota  del  7  per  mille  per  gli  alloggi non locati. 2. di
stabilire  un'aliquota  pari  al  3,8 per mille per i proprietari che
concedono  in  locazione  a  titolo di abitazione principale immobili
alle  condizioni  definite  nell'accordo  di  cui alla delibera della
giunta  comunale  n.  409  del  7  ottobre 1999 ai sensi dell'art. 2,
comma 4,  della  legge  9  dicembre 1998, n. 431; 3. di prendere atto
che,  ai  sensi dell'art. 30, comma 14, della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  la  presente  deliberazione ha effetto dal 1o gennaio 2000.
    (Omissis). 00A5979;

                Comune di CASTELNUOVO DI PORTO (Roma)

    Il  comune  di  CASTELNUOVO  DI  PORTO  (provincia  di  Roma)  ha
adottato,  il  23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis). di approvare la tabella
tariffaria  per  l'applicazione  dell'I.C.I. dall'1 gennaio 2000 come
segue:       a) aliquota   ordinaria   6,5   per  mille;      b) aree
fabbricabili 6,5 per mille;     c) aliquota per abitazione principale
4,5   per   mille;       d) detrazione  per  l'abitazione  principale
L. 250.000;      e) detrazione  per  i  proprietari  di  unica unita'
immobiliare  che  sia  adibita  ad abitazione principale con relative
pertinenze  purche'  titolari di sola pensione sociale o portatori di
handicap  riconosciuti al 100% il cui reddito complessivo del proprio
nucleo  familiare non superi i 15 milioni, L. 500.000.     (Omissis).
00A5980;

                Comune di CASTEL SAN GIORGIO Salerno)

    Il  comune  di  CASTEL  SAN  GIORGIO  (provincia  di  Salerno) ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di stabilire per l'anno
2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del
5  per  mille  per le abitazioni principali e per quelle che comunque
usufruiscono   delle  detrazioni  di  cui  al  punto 2  del  presente
dispositivo e delle relative pertinenze e di aumentare al 6 per mille
l'aliquota  per  le  altre tipologie di immobili al fine di garantire
quanto  gia'  indicato  in  premessa  che  qui  si  intende riportato
integralmente;  2. di  adeguare, altresi', la detrazione a L. 250.000
annue  per  i  contribuenti  possessori  dell'abitazione principale e
delle relative pertinenze.     (Omissis). 00A5981;

                 Comune di CASTELSARACENO (Potenza)

    Il  comune  di CASTELSARACENO (provincia di Potenza) ha adottato,
il   6   marzo   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:     (Omissis). 1. che l'aliquota I.C.I.
per  l'anno  2000 e' stabilita nella misura del cinque per mille, per
ogni  tipologia  d'immobile;  2. che  la  deduzione  per l'abitazione
principale e' fissata in L. 200.000.     (Omissis). 00A5982;

                Comune di CASTIGLIONE OLONA (Varese)

    Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis). 1. mantenere per l'anno
2000  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili nella misura
pari  a  quelle determinate per l'anno 1999 e come appresso indicate:
    a) 4,5  per  mille,  prima  casa: unita' immobiliare direttamente
adibita   ad   abitazione  principale  occupata  dal  proprietario  e
pertinenze  (garage,  autorimessa,  posti auto e box);     b) 4,5 per
mille,  seconde case affittate con regolari contratti;     c) 5,5 per
mille,  altre  destinazioni ed industrie;     d) 7 per mille, seconde
case sfittate e non locate; 2. estendere l'aliquota del 4,5 per mille
alle  abitazione  principali,  comprese  le  pertinenze,  concesse in
comodato  o  in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale,
per  tali  intendendosi  i  figli  legittimi, naturali ed adottivi, i
genitori,  i  progenitori,  i  fratelli  e le sorelle, previa istanza
presentata   al   comune;  3. fissare  in  L. 200.000  la  detrazione
sull'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale
del  soggetto  passivo  e  non  all'imposta  dovuta per le pertinenze
all'abitazione principale.     (Omissis). 00A5983;

                 Comune di CASTROFILIPPO (Agrigento)

    Il  comune di CASTROFILIPPO (provincia di Agrigento) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1. nell'anno 2000 l'imposta
comunale sugli immobili viene applicata nella misura del 5 per mille.
    (Omissis). 00A5984;

               Comune di CATTOLICA ERACLEA (Agrigento)

    Il  comune  di  CATTOLICA  ERACLEA  (provincia  di  Agrigento) ha
adottato,  l'8  marzo  2000,  la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),   per  l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  approvare  la
variazione  dell'aliquota  al  5,5  per  mille per l'imposta comunale
sugli immobili, per l'anno 2000 e per tutte le categorie di immobili;
2.  di  dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del
comune   di  Cattolica  Eraclea  sono  esenti  dall'I.C.I.  ai  sensi
dell'art.  7,  lettera  H  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e
dell'elenco allegato alla circ. n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero
delle  finanze,  pubblicata  sul  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  141  del  18 giugno 1993.
    (Omissis). 00A5985;

                    Comune di CAVAGNOLO (Torino)

    Il  comune  di  CAVAGNOLO  (provincia  di Torino) ha adottato, il
4 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1. di determinare, per
l'anno  2000,  nella  misura  unica  del 5,5 per mille l'aliquota per
l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. di
dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si detraggono, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L. 200.000  rapportate  al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per la quale la destinazione si verifica.     (Omissis).
00A5986;

                     Comune di CELLARENGO (Asti)

    Il  comune  di  CELLARENGO  (provincia  di  Asti) ha adottato, il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis). 1. di stabilire, per il
corrente  anno  2000,  l'aliquota  dell'I.C.I. nella misura del 6 per
mille;  2. di confermare la detrazione all'I.C.I. nella misura minima
di  L. 200.000; 3. di confermare anche per il corrente anno il valore
venale  delle aree edificabili nella misura di L 50.000 al mq ai fini
dell'I.C.I.     (Omissis). 00A5987;

                  Comune di CELLE di MACRA (Cuneo)

    Il  comune di CELLE di MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
6   febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1. di confermare nella
misura  del  6  per  mille  l'aliquota  dell'imposta  Comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  per  l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a
tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto
2   comma  55  dell'art.  3  della  legge  23 dicembre 1996  n.  662,
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza,
lire  200.000,  rapportate  al  periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.     (Omissis). 00A5988;

                     Comune di CERCOLA (Napoli)

    Il  comune  di  CERCOLA  (provincia  di  Napoli)  ha adottato, il
14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:     (Omissis). 1. confermare per l'anno 2000 l'aliquota
I.C.I.  nelle  seguenti  misure:   aliquota 5,5 per mille: abitazione
principale;  abitazioni  locate;  categorie di immobili diverse dalle
abitazioni;    aliquota  7  per  mille:  abitazioni tenute sfitte. 2.
confermare,  per l'anno 2000 nella misura di L. 300.000 la detrazione
d'imposta inerente l'abitazione principale;     (Omissis). 00A5989;

                Comune di CERRETO GRUE (Alessandria)

    Il comune di CERRETO GRUE (provincia di Alessandria) ha adottato,
il   24 febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),   per   l'anno   2000:      (Omissis).  1.  di  determinare
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella
misura  del  6  per  mille;  2.  (omissis);  3.  di  dare atto che la
detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione
di  cui  all'art.  8  decreto legislativo n. 504/1992 e' nella misura
legale di L. 200.000.     (Omissis). 00A5990;

                     Comune di CHIEVE (Cremona)

    Il  comune  di  CHIEVE  (provincia  di  Cremona)  ha adottato, il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di stabilire le seguenti
norme   per  l'applicazione  dell'I.C.I.  -  imposta  comunale  sugli
immobili,   in  questo  comune,  con  effetto  dal  1o gennaio  2000:
    aliquota  ordinaria  5,5  per  mille;      aliquota ridotta 5 per
mille  per  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze  ai sensi
dell'art.  817  del  Codice  Civile,  ancorche'  accatastate  in modo
distinto  dall'abitazione  principale.      detrazione per abitazione
principale  a  L. 200.000      la  stessa  detrazione  e'  elevata  a
L. 300.000  quando  i  proprietari  dell'abitazione principale siano:
      disabili-invalidi  (senza limiti di eta') o anziani con eta' di
anni 60 alla data del 31 dicembre 1999; in entrambi i casi il reddito
annuo lordo (reddito del nucleo familiare anagrafico) non deve essere
superiore  a  L. 19.000.000  elevato a L. 25.700.000 qualora abbia il
coniuge  o  disabile/invalido conviventi.     Per il reddito lordo si
fa   riferimento   a   quello   dell'anno   precedente.   2.  per  la
determinazione  della  base  imponibile  si  tiene  conto  di  quanto
stabilito  dall'art.  5  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504  e  successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi
48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;  3.  l'imposta  e'  ridotta  del cinquanta per cento (50%) per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge  4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al  comune,  con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori
di  ricostruzione  o  restauro  ovvero, se antecedente, la data della
quale  l'immobile  e'  comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato  dal  contribuente;  4.  dall'imposta  dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  a  concorrenza del suo ammontare, lire 200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima  si  verifica;  Per  abitazione  principale s'intende quella
nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprieta' o di
usufrutto  od  altro  diritto  reale,  ed  i  suoi familiari dimorano
abitualmente. 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata; 6. Si da' atto che nella
determinazione  delle  aliquote  di  cui  al  capo  I,  nonche' della
definizione della riduzione o detrazione di cui al capo IV sono state
tenute  presenti  le esigenze di equilibrio economico-finanziario del
bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra
disposti  rispettano  tale  equilibrio; 7. (omissis); 8. di dare atto
che,  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  58 del decreto legislativo
15 dicembre  1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto
legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di applicazione
dell'imposta  ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti
od  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  le persone fisiche
iscritte  negli  appositi  elenchi  Comunali di cui all'art. 11 della
legge  n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la
cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha  effetto  a  decorrere  dal
1o gennaio dell'anno successivo.     (Omissis). 00A5991;

                    Comune di CHITIGNANO (Arezzo)

    Il  comune  di  CHITIGNANO  (provincia di Arezzo) ha adottato, il
10 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis). 1) di confermare le aliquote I.C.I. per
l'anno  2000  uguali  a  quelle  vigenti  per il 1999 e cioe':     in
misura  del  5,7  per  mille per gli immobili destinati ad abitazione
principale.      in  misura  del 6 per mille per gli immobili diversi
dall'abitazione  principale  di  qualunque categoria catastale; 2. di
dare  atto che ai sensi delle legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, la
detrazione  spettante  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale ammonta a L. 200.000.     (Omissis). 00A5992;

                     Comune di CICCIANO (Napoli)

    Il  comune  di  CICCIANO  (provincia  di  Napoli) ha adottato, il
13 aprile   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). confermare per l'anno 2000
le  tariffe  e detrazioni I.C.I. gia' operanti nell'anno 1999:     a)
per  la  prima  abitazione:  5,5  per  mille;      b)  per la seconda
abitazione:  6,5  per  mille;  detrazione  per  abitazione principale
L. 200.000.     (Omissis). 00A5993;

                   Comune di CINIGIANO (Grosseto)

    Il  comune  di  CINIGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  determinare le
aliquote I.C.I. per l'anno 2000 e con decorrenza dal 1o gennaio 2000,
unitamente all'importo per la detrazione per l'abitazione principale,
come  segue:     a) per l'abitazione principale e sue pertinenze come
da  art.  5  del Regolamento I.C.I., aliquota del 5 per mille;     b)
per  le  unita'  immobiliari utilizzate direttamente dal proprietario
esercente  attivita'  produttive  e/o  imprenditoriali,  artigianali,
commerciali   ed   industriali,   distintamente  censite  in  catasto
esclusivamente  alle  Cat.  C/1  - C/3 - D/1 - D/2 - D/3 - D/7 e D/8,
aliquota del 5 per mille; c) per gli "Altri Fabbricati", aliquota del
7 per mille; d) per le "Aree Fabbricabili", aliquota del 6 per mille;
e)  per  i terreni agricoli, imposta non dovuta ai sensi dell'art. 15
della  legge  27 dicembre  1977, n. 984; 2. determinare la detrazione
per  l'abitazione principale in lire 200.000 (duecentomila) per tutti
i  contribuenti  senza  distinzione  alcuna di reddito e/o condizione
sociale.     (Omissis). 00A5994;

                Comune di CISMON del GRAPPA (Vicenza)

    Il  comune  di  CISMON  del  GRAPPA  (provincia  di  Vicenza)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2000  l'aliquota  unica dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
    (Omissis).
00A5995;

                    Comune di COLOSIMI (Cosenza)

    Il  comune  di  COLOSIMI  (provincia  di  Cosenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
    (Omissis).
di fissare (omissis), le tariffe I.C.I. da applicare nell'anno 2000:
    prima abitazione: 5 per mille;
    seconda abitazione: 6 per mille;
    terreni edificabili ed altri immobili: 5,5 per mille;
    abitazioni in ristrutturazione: 3 per mille.
    (Omissis).
00A5996;

                  Comune di COMMESSAGGIO (Mantova)

    Il  comune di COMMESSAGGIO (provincia di Mantova) ha adottato, il
25   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  stabilire  che  l'imposta  comunale sugli immobili (l.C.I.) sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote
differenziate:
    a)  aliquota  di  ordinaria  applicazione,  salvo quanto disposto
dalla lettera b) del presente atto, nella misura del 5,5 per mille;
    b)  aliquota  maggiorata  del  7  per  mille  da  applicarsi  nei
confronti dei soggetti proprietari di alloggi non locati;
2. stabilire che per gli alloggi ultimati ed in attesa di alienazione
o  locazione  appartenenti  ad  imprese  sara'  applicata  l'aliquota
ordinaria del 5,5 per mille;
3.  stabilire  che  la  detrazione  per  la  prima  casa ammonta a L.
200.000.
    (Omissis).
00A5997;

                      Comune di CORANA (Pavia)

    Il  comune di CORANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  - I.C.I. nella misura del 5 per mille, per tutti gli
immobili;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura di ". 200.000.
    (Omissis).
00A5998;

                     Comune di CORBETTA (Milano)

    Il  comune  di  CORBETTA (provincia di Milano) ha adottato, il 29
febbraio  2000,  la  seguente deliberazione in materia delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno  2000 le aliquote applicare in questo
comune  a  titolo  di  imposta  comunale sugli immobili, ai sensi dei
decreto   legislativo  n.  504/1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni come segue:
    5  per  mille  per  le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale. E' considerata abitazione principale:
      l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      le  pertinenze  dell'abitazione principale, locali classificati
nelle  categorie  C2, C6 e C7, purche' sia rinvenibile il rapporto di
funzionalita'  tra  i due immobili e comunque in misura non superiore
di  un  locale  pertinenziale  per  ciascuna  categoria  riferita  ad
un'unica abitazione principale;
      l'abitazione  concessa in uso gratuito a parenti in linea retta
o collaterale  entro il primo grado e da questi adibita ad abitazione
principale;
    7 per mille per le restanti tipologie di immobili;
2.   di  confermare,  per  quanto  concerne  le  detrazioni  relative
all'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale l'importo
minimo  stabilito  dal  decreto  legislativo n. 504/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni.
    (Omissis).
00A5999;

                      Comune di CORNALE (Pavia)

    Il comune di CORNALE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili - I.C.I., nella misura del 6 per mille, per tutti gli
immobili;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura di Lire 200.000.
    (Omissis).
00A6000;

                   Comune di CORRIDONIA (Macerata)

    Il  comune  di  CORRIDONIA  (provincia  di Macerata) ha adottato,
il 28 febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno
2000:
    (Omissis).
di  confermare  per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. riferita all'unita'
immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  ed  alle  relative
pertinenze nella misura del 4,5 per mille;
di  confermare,  inoltre,  per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. riferita
alle  unita'  immobiliari  diverse dall'abitazione principale e dalle
relative pertinenze nella misura del 6 per mille;
determinare,  altresi',  nella  misura  ordinaria  di  L.  200.000 la
detrazione  dell'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  ed  alle  relative  pertinenze  del  soggetto
passivo;
determinare  in  L.  500.000 la maggiore detrazione I.C.I. per l'anno
2000 per i soggetti passivi aventi i requisiti di cui ai punti numeri
da 1 a 7 e alle condizioni di cui alle, lettere A), B) e C), elencati
nelle premesse;
stabilire  che  i  richiedenti,  per  godere dei beneficio in parola,
dovranno produrre domanda all'ufficio Tributi del comune, su apposito
stampato  o altro simile contenente le notizie richieste dall'ufficio
Tributi,  durante il periodo 19 aprile-19 giugno 2000, ai sensi delle
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la
cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione;
disporre    che   nella   citata   domanda,   corredata   di   idonea
documentazione,  l'obbligato  al  pagamento  dei  tributo dichiari di
godere  dei  requisiti e di essere nelle condizioni sopra indicate ed
attesti inoltre:
    il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni
di applicabilita' della ulteriore detrazione;
    la composizione del nucleo familiare;
    l'indicazione  dei  soggetti portatori di handicaps e/o disabili,
con  il  relativo  grado  di invalidita', effettivamente presenti nel
nucleo familiare, per i casi di cui al punto 3;
    l'ammontare  del  reddito  complessivo  lordo  annuo  del singolo
soggetto passivo ovvero del nucleo familiare;
    la   rendita   catastale   attribuita   a   presunta  dell'unita'
immobiliare  e  delle  relative pertinenze regolarmente denunciate ai
fini I.C.I.;
    l'importo del tributo, tenendo conto della maggiore detrazione da
concedere;
dare  atto  che  per  nozione di familiare a carico si intende quella
prevista  dalla  normativa  riguardante  l'imposta  sul reddito delle
persone fisiche disciplinata dal vigente decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, mentre per nozione di nucleo
familiare si fa riferimento alle risultanze dell'ufficio anagrafe del
comune di Corridonia per l'anno 2000;
dare atto che il reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto
passivo   ovvero  il  reddito  complessivo  lordo  annuo  del  nucleo
familiare e' quello relativo all'anno di imposta 1999;
dare  atto  che  i  soggetti passivi che avranno presentato la citata
domanda  terranno  conto,  al momento del pagamento delle rate, della
maggiore detrazione;
dare atto che le istanze verranno accolte, fermo restando i requisiti
richiesti,  fino  ad esaurimento della somma di L. 9.000.000 prevista
come minore introito;
dare  atto  che  resta  confermata  in  L.  200.000 la detrazione per
l'abitazione  principale  e per le relative pertinenze per i soggetti
passivi non rientranti nelle categorie elencate in premessa;
dare  atto  che  l'ulteriore  detrazione  e'  stata considerata nella
previsione  di  stima del gettito I.C.I. per l'anno 2000 e che quindi
non influisce sugli equilibri di bilancio.
    (Omissis).
00A6001;

                 Comune di CORTEMAGGIORE (Piacenza)

    Il  comune  di CORTEMAGGIORE (provincia di Piacenza) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000:
    (Omissis).
di   confermare   per   l'anno   2000   l'applicazione  dell'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili nella misura minima del 4 per
mille  e  di  fissare  la  detrazione sull'imposta dovuta per l'unita
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 210.000.
    (Omissis).
00A6002;

                     Comune di CORZANO (Brescia)

    Il  comune  di  CORZANO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di  determinare  per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (l.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura cosi' differenziata:
    prima abitazione: aliquota 5,5 per mille;
    altri immobili: aliquota 6,5 per mille.
    (Omissis).
00A6003;

                Comune di CREDERA RUBBIANO (Cremona)

    Il  comune di CREDERA RUBBIANO (provincia di Cremona) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
    (Omissis).
a)  di  confermare  l'aliquota dell'imposta comunale da applicare sul
valore  delle unita' immobiliari, degli altri fabbricati, dei terreni
agricoli  e  delle  aree  fabbricabili a qualsiasi uso destinati, per
l'anno 2000 in misura unica del 5 per mille;
b)  di  confermare l'importo della detrazione da applicare all'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
    (Omissis).
00A6004;

                    Comune di CURTATONE (Mantova)

    Il  comune  di  CURTATONE  (provincia  di  Mantova)  ha adottato,
il 24 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  determinare  le
seguenti  aliquote  d'imposta:     aliquota ordinaria "normale" del 6
per  mille;      aliquota  del  5,5  per  mille  ai  proprietari  che
concedono  in  locazione  a  titolo di abitazione principale immobili
alle condizioni definite dall'accordo territoriale della provincia di
Mantova  (escluso  il capoluogo) in attuazione della legge 9 dicembre
1998,  n.  431,  del  decreto  ministeriale  del  Ministro dei lavori
pubblici  del  5 marzo  1999;      aliquota  del  7 per mille per gli
immobili  non  locati  per  i  quali  non risultano essere registrati
contratti  di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4, legge n.
431/1999);      aliquota  del 7 per mille per le aree edificabili; 2.
di  dare  atto  che  la  detrazione per l'abitazione principale e' di
L. 200.000;     (Omissis). 00A6005;

                      Comune di CUVIO (Varese)

    Il  comune  di  CUVIO  (provincia  di  Varese) ha adottato, il 24
febbraio  2000, la seguente deliberazione delle aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:     (Omissis). 1.
di  confermare  per  l'anno  2000  l'aliquota  ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille; 2.
di  confermare  in  attuazione  all'art.  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53,
della  legge  n.  662/1995  l'aliquota  pari  al  5  per  mille per i
residenti  di  unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;  3.  di  confermare  ai  sensi  dell'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  n.  504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3,
comma  55, legge n. 662/1996 la detrazione nella misura di L. 200.000
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto passivo; 4. di determinare l'aliquota del 2
per  mille  per gli immobili locati a titolo di abitazione principale
alle  condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni
della  proprieta'  edilizia  e dell'inquilinato ai sensi dell'art. 2,
comma  4,  della  legge  n. 431 del 9 dicembre 1998 come recepito con
delibera   di   Giunta   comunale   n.   154  del  9  dicembre  1999;
    (Omissis). 00A6006;

                     Comune di DELEBIO (Sondrio)

    Il  comune  di  DELEBIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  stabilire  per  l'anno 2000 le
seguenti  aliquote  e  detrazioni  I.C.I.:      a) 4 per mille per le
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale;     b) 5 per
mille  per  gli altri immobili e per i terreni edificabili;     c) L.
200.000  la  detrazione  sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'imposta
medesima  ed  in  rapporto  al  periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.     (Omissis). 00A6007;

                Comune di DOBERDO' del LAGO (Gorizia)

    Il  comune di DOBERDO' del LAGO (DOBERDOB) (provincia di Gorizia)
ha  adottato,  il  15  dicembre  1999,  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di prendere atto
che  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000
resta  fissata  nella  misura  unica  del  6  per mille per tutti gli
immobili;  2. di riconfermare tutte le disposizioni e le agevolazioni
in  materia  dell'imposta  comunale  sugli  immobili come da delibera
consiliare n. 39 del 18 dicembre 1998.     (Omissis). 00A6008;

                      Comune di DOLO (Venezia)

    Il  comune  di  DOLO  (provincia  di  Venezia) ha adottato, il 21
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  determinare,  per l'anno 2000,
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili che sara' applicata
in questo comune nelle seguenti misure:     4,5 per mille sull'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del contribuente che la
possiede;      7  per mille per le abitazioni non locate;     - 6 per
mille su tutte le altre basi imponibili; 2. di considerare abitazione
principale   la   pertinenza  (garage,  soffitta,  ripostiglio  ecc.)
ancorche'  distintamente iscritta in catasto; 3. di stabilire:     in
L. 200.000 la detrazione d'imposta per i casi individuati in premessa
e  che  si  intendono  integralmente  riportati;     in L. 400.000 la
detrazione d'imposta per l'abitazione principale dei soggetti passivi
abitualmente  assistiti  dal  comune mediante integrazione del minimo
vitale; 4. di avvalersi della facolta' offerta dall'art. 1, comma 86,
della  legge  n.  549/1995  e  di  fissare  nella  misura del 100% le
agevolazioni  per  gli  esercizi commerciali e artigianali situati in
zone  precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la
realizzazione  di  opere  pubbliche  che si protraggono per oltre sei
mesi;     (Omissis). 00A6009;

                 Comune di DUINO AURISINA (Trieste)

    Il  comune  di DUINO AURISINA (provincia di Trieste) ha adottato,
il 20   dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)   per  l'anno  2000:      (Omissis).  1.  (omissis);  2.  di
rideterminare  per  l'anno  2000  le  stesse  aliquote  per l'imposta
comunale  sugli  immobili  dell'anno  1999  e precisamente:     nella
misura  del 5,5 per mille a carico dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione   principale   insistente  sul  territorio  comunale,  ivi
comprese  le  pertinenze  ad  essa  asservite  anche  se  accatastate
separatamente   con   attribuzione   di  autonoma  rendita  catastale
(cantine,  soffitte,  tettoie,  box  e  posti macchina utilizzati dal
soggetto  possessore);     nella misura del 6,5 per mille a carico di
tutti  gli  altri  immobili  diversi  dai  precedenti (fabbricati non
adibiti   ad   abitazione   principale,  tenuti  a  disposizione  del
proprietario,  aree  fabbricabili, immobili commerciali, ecc.); 3. di
rideterminare  la  detrazione  dell'imposta  di  cui  all'art.  8 del
decreto  legislativo  n.  504/1992, adeguata alle disposizioni di cui
all'art.   3,   comma 55,  della  legge  n.  662/1996,  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale in L. 200.000; 4. di
elevare  la  detrazione  sopracitata di cui al punto 3 a L. 400.000 a
favore  dei  contribuenti nella cui scheda anagrafica e' presente una
persona  disabile  non  autosufficiente  oppure un invalido civile al
100%,  previa  richiesta  da  inoltrare  al  comune  e  con  allegato
certificato  rilasciato  dalle  competenti autorita'; 5. di estendere
l'elevazione  di  cui  al  punto  precedente,  qualora ne ricorrano i
presupposti  richiamati,  anche a favore dei soggetti di cui all'art.
6,   comma  5,  del  "Regolamento  imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)",  cosi'  come  modificato  con  deliberazione del consiglio
comunale n. 49 dd. odierna.     (Omissis). 00A6010;

                        Comune di ERBA (Como)

    Il comune di ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno
2000:      (Omissis).  1. di determinare per l'anno 2000, le aliquote
per  l'applicazione  dell'Imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.),
istituita  con  decreto  legislativo  n.  504  del 30 dicembre 1992 e
successive modificazioni, nelle misure seguenti:     a) 4,5 per mille
in  favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di
cooperative  edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per
la   sola  unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale  e  per  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  Istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,  condizione  che la stessa non risulti locata, abitazioni
concesse  in  uso  gratuito  ai  familiari (parenti in linea retta al
primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge
ancorche'  separato o divorziato);     b) 6,5 per mille per tutti gli
altri  soggetti  passivi;      c) 6,4 per mille per abitazione locata
con  contratto  registrato a soggetto che la utilizza come abitazione
principale;   2.   di  determinare,  altresi',  per  l'anno  2000  la
detrazione  nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3,
della legge finanziaria n. 662/1996 e successive modificazioni; 3. di
determinare,  altresi', per l'anno 2000 la detrazione nella misura di
L. 200.000  ai sensi del comma 55, art. 3, della legge finanziaria n.
662/1996  e  successive  modificazioni,  per  le  unita' immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad  abitazione  principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente  assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e
per  le  abitazioni  concesse ad uso gratuito ai familiari parenti in
linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo
grado  ed  al  coniuge  ancorche'  separato  o  divorziato); ai sensi
dell'art.  59  del  decreto  legislativo  n. 446/1997 e come previsto
all'art.  5  del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
4.  di  aumentare,  per  l'anno  2000,  esclusivamente  in favore dei
soggetti  passivi  in  situazioni  di particolare disagio economico e
sociale  che  siano  in  possesso  dei sottospecificati requisiti, la
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
da  L.  200.000  a  L. 300.000, giusta facolta' di cui all'art. 3 del
decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito nella legge n. 122
del 9 maggio 1997, in premessa richiamato:     a) reddito complessivo
lordo  conseguito  nell'anno  1999  dell'intero  nucleo familiare non
superiore  a  L.  22.000.000,  aumentabile tuttavia:       a.1) di L.
1.600.000  se nell'anno 1999 il capo famiglia non era autosufficiente
e tale condizione sia stata accertata a norma di legge;       a.2) di
L.  1.600.000  per  ogni familiare rimasto a carico per l'intero anno
1999.  Sono  considerati  a carico i familiari cosi' come definiti ai
fini I.R.P.E.F.;       a.3) di un'ulteriore somma di L. 1.600.000 per
ogni  familiare a carico non autosufficiente come al precedente punto
a.1);      b)  l'unita'  immobiliare  abitata  e  sue  pertinenze  ed
accessori,  tra  cui  si  ricomprendono  il  box  o  posto auto a suo
servizio,   deve  essere  l'unica  abitazione  posseduta  dal  nucleo
familiare,  a  titolo  di  proprieta'a, usufrutto, uso od abitazione.
    Sono   escluse   dall'agevolazione   le  abitazioni  con  rendita
catastale  rivalutata  superiore  a L. 2.000.000 e quelle di cui alle
categorie   A/1,  A/8  e  A/9  (rispettivamente  abitazioni  di  tipo
signorile,  abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi
artistici   o   storici).       Per  la  determinazione  del  reddito
complessivo  lordo,  non  si  tiene  conto  della  rendita  catastale
relativa  all'abitazione  principale,  suoi  accessori  e pertinenze.
    I  soggetti interessati per avere diritto all'agevolazione di cui
sopra  devono  presentare  richiesta  contenente,  anche  nella forma
dell'autocertificazione  prevista  dalla  legge  n.  15 del 4 gennaio
1968:         nome,  cognome,  indirizzo,  data  di  nascita,  codice
fiscale;        l'ammontare  del  reddito  lordo  percepito nell'anno
precedente;        il possesso degli altri requisiti richiesti di cui
ai   precedenti  punti  A)  e  B).      La  richiesta  dovra'  essere
presentata,  a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 2000
od  inviata  mediante  raccomandata  entro tale data.     Nel caso di
invio a mezzo posta fa fede il timbro postale.     I contribuenti che
hanno  presentato  la  richiesta entro i termini, potranno al momento
del  pagamento  delle  rate  I.C.I.,  gia' tener conto della maggiore
detrazione.     L'amministrazione si riserva, comunque, di richiedere
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di
dichiarazione  infedele  verranno  applicate le sanzioni previste dal
decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorita'
giudiziaria  competente;  5. di avvalersi della possibilita' prevista
dal comma 56, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996, al fine di
considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in Istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa non risulti locata, per l'anno 2000; 6. di dare atto,
inoltre,  che  per  l'anno  2000  il  comune applichera' riduzioni di
imposta  del  50  per  cento per i fabbricati dichiarati inagibili od
inabitabili  e  di  fatto non utilizzati, come previsto dal comma 55,
art.  3, della legge finanziaria n. 662/1996 e dall'art. 59, comma 1,
lettera  h)  del  decreto  legislativo  n.  446/1997;      (Omissis).
00A6011;

               Comune di FALCONARA MARITTIMA (Ancona)

    Il  comune  di  FALCONARA  MARITTIMA  (provincia  di  Ancona)  ha
adottato,  il  16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di determinare per l'anno
2000  l'aliquota della Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle
seguenti  misure:     a) aliquota ordinaria: 7 per mille per: terreni
agricoli,  aree  fabbricabili  ed  altri fabbricati diversi da quanto
indicato  ai  punti  b),  c)  e d);     b) aliquota ridotta: 4,75 per
mille  per:  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  delle  persone  fisiche,  soggetti  passivi e dei soci di
cooperative  edilizie  residenti  in  questo  comune;     c) aliquota
agevolata:  5  per  mille  per:  l'unita' immobiliare locata ai sensi
della legge n. 431/1998;     d) aliquota maggiorata: 9 per mille per:
l'unita' immobiliare non locata per la quale non risulta essere stato
registrato contratto di locazione da almeno due anni; 2. di stabilire
per l'anno 2000 l'applicazione della maggiore detrazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nelle seguenti misure:     1) L.
500.000  per  l'abitazione  principale  dei  soggetti  residenti  nei
quartieri di Villanova - Fiumesino - Poiole e Rocca Priora;     2) L.
300.000  per l'abitazione principale dei soggetti residenti in questo
comune, ed alle seguenti condizioni:       a) siano titolari di unica
abitazione;        b)  facciano parte di un nucleo familiare composto
da  una  o  due  persone,  ambedue  di  eta'  non  inferiore  ad anni
sessantacinque nell'anno d'imposta;       c) abbiano un reddito lordo
annuo  non superiore, per l'anno 1999, ai seguenti limiti:         L.
12.180.000  per  una  persona;         L. 20.577.000 per due persone;
      d)  che  l'immobile  abitato  dal  richiedente sia classificato
nelle  categorie  A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; e secondo le modalita' di
attuazione descritte in narrativa; 3. di dare atto che i contribuenti
residenti  nei  quartieri  di  Villanova  Fiumesino  - Poiole e Rocca
Priora portino direttamente in detrazione L. 500.000 per " abitazione
principale" ed il servizio tributi provvedera' ai controlli del caso;
4.   di  stabilire  inoltre  che  le  suddette  detrazioni  non  sono
cumulabili tra loro;     (Omissis). 00A6012;

                         Comune di(Messina)

    Il  comune  di  FALCONE (provincia di Messina) ha adottato, il 18
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per
l'anno 2000 nella stessa misura dell'anno 1999 e precisamente:     a)
6  per  mille per abitazione principale (prima casa);     b) 6,50 per
mille  per  tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili; 2.
ci  confermare  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita a
abitazione  principale del soggetto passivo (prima casa) nella misura
di L. 200.000.     (Omissis). 00A6013;

                  Comune di FANO (Pesaro e Urbino)

    Il  comune di FANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il
22   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di stabilire le seguenti
aliquote  per  la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000:     A) aliquota ordinaria del 6,8 per mille
per  tutti  gli  immobili assoggettabili all'imposizione (fabbricati,
terreni agricoli ed aree fabbricabili) comprese le abitazioni locate,
con  contratto  registrato,  ad  un  soggetto  che  le  utilizzi come
abitazione  principale;     B) aliquota ridotta del 4,8 per mille, da
applicarsi:       1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  (art.  8,  comma  1, del regolamento I.C.I.);
      2)  per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa unita' immobiliare non risulti locata (art. 8, comma 2,
del  regolamento I.C.I.);        3)  alle  pertinenze dell'abitazione
principale,  anche  se  distintamente iscritte in catasto (art. 4 del
regolamento I.C.I.);       4) all'abitazione concessa in uso gratuito
a  parenti  in  linea  retta  senza  limitazione di grado (art. 5 del
Regolamento I.C.I.);     C) aliquota del 7 per mille per l'abitazione
locata  ad  un  soggetto  che  non  la  adibisce a propria abitazione
principale;  nonche' per l'abitazione che il soggetto passivo tiene a
propria  disposizione  o  concede  in  uso gratuito, in comodato o in
locazione  con contratto non registrato. 2. di prendere atto che, per
le  fattispecie  imponibili  di  cui  ai  precedenti punti 1, 2 della
lettera   B),   e'  anche  applicabile  la  detrazione  d'imposta  di
L. 200.000,  nei  termini  indicati dall'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo  n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996; 3.
di  prendere  atto  che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo n. 504/1992 e' elevata a L. 500.000 per soggetti
in  situazioni  disagiate  e  in  presenza  dei  requisiti  richiesti
dall'art. 9 del regolamento I.C.I.     (Omissis). 00A6014;

                     Comune di FARNESE (Viterbo)

    Il  comune  di  FARNESE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2000:     (Omissis). l'aliquota generale di riferimento per il
calcolo  dell'imposta  comunale  dovuta  dai  soggetti obbligati, per
l'anno  2000, e' determinata nella misura del 6 per mille; l'aliquota
da  applicare  alle  persone  fisiche  soggetti  passivi, per le sole
unita'  immobiliari  ad  uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta all'abitazione, e' determinata per l'anno 2000, nella misura
del  7  per  mille; di stabilire le seguenti norme per l'applicazione
dell'I.C.I.  con  effetto  1o  gennaio 2000; l'imposta e' ridotta del
cinquanta  per  cento  (50%)  per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili   di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni  dall'Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del
proprietario,  che  allega  idonea documentazione. In alternativa, il
contribuente  ha  la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva
ai  sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale
deve  dichiarare  la  data  d'inizio  delle  condizioni  che  rendono
inabitabile  e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha
l'obbligo  di  comunicare al Comune, con raccomandata a.r. la data di
ultimazione  dei  lavori  di  ricostruzione  o  restauro  ovvero,  se
antecedente,  la  data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato.
Il  Comune  puo'  effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  dal  contribuente;  dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,
L. 200.000  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale si
protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad
abitazione principale dai piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione   medesima   si   verifica.  per  abitazione  principale
s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente,  che la possiede a
titolo  di  proprieta',  usufrutto  od altro diritto reale, ed i suoi
familiari   dimorano   abitualmente.   le  suddette  disposizioni  si
applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a  proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti  autonomi  per  le  case popolari. e' considerata abitazione
principale,   con   conseguente  applicazione  della  detrazione  per
abitazione  principale,  quella concessa in uso gratuito a parenti in
linea  retta fino al 1o grado. viene considerata direttamente adibita
ad  abitazione  principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,   a   condizione   che  la  stessa  non  risulti  locata.
    (Omissis). 00A6015;

                     Comune di FELETTO (Torino)

    Il  comune  di  FELETTO  (provincia  di Torino) ha adottato, il 6
marzo  2000,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  determinare  per  l'anno  2000
l'aliquota  I.C.I.  nella  misura  del  6  per  mille  per  tutti gli
immobili;  2.  di  riconfermare  per  l'anno  2000  la detrazione per
l'abitazione principale in Lire 250.000.     (Omissis). 00A6016;

                    Comune di FERRANDINA (Matera)

    Il  comune  di  FERRANDINA  (provincia di Matera) ha adottato, il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:     (Omissis). 1. (Omissis).     5,5 per
mille  per  l'abitazione  principale;     5,8 per mille per tutti gli
altri  immobili.  3.  di  stabilire  la  misura  delle detrazioni per
l'abitazione principale: L. 225.000.     (Omissis). 00A6017;

                Comune di FERRERA di VARESE (Varese)

    Il comune di FERRERA di VARESE (provincia di Varese) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di determinare per l'anno
2000,  le  aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura
differenziata del 5,5 per mille per i residenti di unita' immobiliari
direttamente  adibita  ad  abitazione principale, e del 6,5 per mille
per  tutti  gli  altri  fabbricati  fermo  restando  la detrazione di
L. 200.000  per  abitazione  principale,  dando  atto  che  ai  sensi
dell'art.  5 del regolamento Comunale si considerano parte integrante
dell'abitazione  principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte  in  catasto;  2.  di  far  risultare  che  nell'art.  6 del
Regolamento  sono  stati determinati i valori delle aree fabbricabili
per  i  quali  questo  Comune  e'  soggetto  passivo  di  imposta; 3.
(Omissis). 4. (Omissis).     (Omissis). 00A6018;

                 Comune di FIESSO d'ARTICO (Venezia)

    Il  comune  di FIESSO d'ARTICO (provincia di Venezia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
    (Omissis).  1.  di  approvare  le aliquote da applicare in questo
Comune  nelle  seguenti  misure:        6  per  mille  per  le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione principale del soggetto passivo;
      7  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle abitazioni, o
posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale, o di alloggi non
locati;   2.   di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione   che   la   stessa  non  risulti  locata;  3.  (Omissis).
    (Omissis). 00A6019;

                    Comune di FILIGNANO (Isernia)

    Il  comune di FILIGNANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis). di fissare nella misura del 6 per mille
l'aliquota  I.C.I. dovuta dai contribuenti per il 2000 ai sensi e per
gli  effetti  di  cui al decreto legislativo n. 504/1992 e successive
modifiche ed integrazioni e di fissare, nel contempo, l'aliquota al 4
per  mille  nei  casi  di  seguito  specificati:      1.  immobili di
proprieta'    concessi    in    locazione;       2.   riattazione   e
ristrutturazione  di  fabbricati  di  proprieta';      3. immobili di
proprieta'  concessi  in locazione ad uso commerciale.     (Omissis).
00A6020;

                   Comune di FINALE LIGURE Savona)

    Il  comune di FINALE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il
21   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:      (Omissis). 1. di fissare per l'anno
2000,  in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992,
come   modificato  dalla  legge  n.  448/1998,  (omissis),  l'aumento
dell'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale sugli immobili dello
0,5   per   mille,   lasciando  invariate  le  aliquote  agevolata  e
maggiorata,  e  piu'  precisamente:        4,3  per  mille l'aliquota
agevolata;       5,3 per mille l'aliquota ordinaria;      7 per mille
l'aliquota  maggiorata;     e da applicarsi alle fattispecie elencate
nel  prospetto che si allega sub "A" alla presente per formarne parte
integrante.  2. di confermare la misura della detrazione dell'imposta
relativa  alle  unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale  dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli
istituti  autonomi per le case popolari nel minimo di legge pari a L.
200.000.  3. (omissis); 4. di stabilire che a far data dall'esercizio
2000  il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili potra' essere
effettuato,  oltre che sul c/c/p n. 11418175 - intestato al Comune di
Finale Ligure - anche a mezzo della Tesoreria Comunale - Banca CARIGE
Spa. (omissis);

Allegato  A)  alla  deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21
                            febbraio 2000

ELENCO    FATTISPECIE   IMPOSITIVE   IMMOBILIARI   DA   ASSOGGETTARSI
       ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E RELATIVE ALIQUOTE

=====================================================================
 |                  |    FATTISPECIE    |              |
 |     ALIQUOTA     |    IMPOSITIVA     |   ALIQUOTA   | DETRAZIONE
=====================================================================
 |                  |Unità immobiliari  |              |
 |                  |direttamente       |              |
 |Agevolata (Art. 6 |adibite ad         |              |
 |comma 2 D.lgs.    |abitazione         |              |
1|504/93)           |principale         |4,3 per mille |   200.000
---------------------------------------------------------------------
 |                  |Unità immobiliari  |              |
 |                  |appartenenti alle  |              |
 |                  |cooperative        |              |
 |                  |edilizie a         |              |
 |                  |proprietà indivisa,|              |
 |                  |adibite ad         |              |
 |Agevolata (Art. 6 |abitazione         |              |
 |comma 4 D.lgs.    |principale dai soci|              |
2|504/93)           |assegnatari        |4,3 per mille |   200.000
---------------------------------------------------------------------
 |                  |Unità immobiliari  |              |
 |                  |possedute a titolo |              |
 |                  |di proprietà o     |              |
 |                  |usufrutto da       |              |
 |                  |anziani o disabili |              |
 |                  |che acquisiscono la|              |
 |                  |residenza in       |              |
 |                  |istituti di        |              |
 |                  |ricovero o sanitari|              |
 |                  |a seguito di       |              |
 |                  |ricovero           |              |
 |                  |permanente, a      |              |
 |Agevolata (Art. 3 |condizione che le  |              |
 |comma 56 L.       |stesse NON         |              |
3|662/96)           |RISULTINO LOCATE   |4,3 per mille |   200.000
---------------------------------------------------------------------
 |                  |Unità immobiliari  |              |
 |                  |locate, con        |              |
 |                  |contratto          |              |
 |                  |registrato, ad un  |              |
 |                  |soggetto, residente|              |
 |                  |nel Comune, che le |              |
 |                  |utilizzi come      |              |
 |                  |abitazione         |              |
 |                  |personale nonchè   |              |
 |                  |unità immobiliari  |              |
 |                  |in comodato        |              |
 |                  |gratuito a         |              |
 |                  |familiari di 1o    |              |
 |                  |grado utilizzate   |              |
 |Agevolata (Art. 6 |come abitazione    |              |
 |comma 4 D.lgs.    |principale del     |              |
4|504/93)           |comodatario        |4,3 per mille |NON SPETTANTE
---------------------------------------------------------------------
 |                  |Unità immobiliari, |              |
 |                  |regolarmente       |              |
 |                  |assegnate, dagli   |              |
 |Agevolata (Art. 6 |Istituti autonomi  |              |
 |comma 4 D.lgs.    |per le case        |              |
5|504/93)           |popolari           |4,3 per mille |   200.000
---------------------------------------------------------------------
 |                  |Fabbricati e/o     |              |
 |                  |immobiliari a      |              |
 |                  |qualsiasi uso      |              |
 |                  |destinati, diversi |              |
 |                  |comunque da quelli |              |
 |                  |adibiti a civile   |              |
 |                  |abitazione oppure  |              |
 |                  |fabbricati         |              |
 |                  |realizzati per la  |              |
 |                  |vendita e non      |              |
 |                  |venduti dalle      |              |
 |                  |imprese che hanno  |              |
 |                  |per oggetto        |              |
 |                  |esclusivo o        |              |
 |                  |prevalente         |              |
 |                  |dell'attività la   |              |
 |Ordinaria (Art. 6 |costruzione e      |              |
 |comma 2 D.lgs.    |l'alienazione degli|              |
6|504/93)           |immobili           |5,30 per mille|NON SPETTANTE
---------------------------------------------------------------------
 |                  |Unità immobiliari  |              |
 |                  |adibite a civile   |              |
 |                  |abitazione         |              |
 |                  |possedute in       |              |
 |                  |aggiunta alla      |              |
 |                  |abitazione         |              |
 |Maggiorata (Art. 6|principale e/o non |              |
 |comma 2 D.lgs.    |locate a persone   |              |
7|504/93)           |residenti          | 7 per mille  |NON SPETTANTE

    (Omissis). 00A6021;

                    Comune di FLORINAS (Sassari)

    Il  comune  di FLORINAS (provincia di Sassari) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:     (Omissis). 1. di determinare, per le considerazioni
di natura contabile e di opportunita' esposte in premessa, per l'anno
2000  l'aliquota  per  l'imposta  Comunale  sugli  Immobili  (I.C.I.)
istituita  dall'art.  4,  comma  1,  punto d), della legge 23 ottobre
1992, n. 421 nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in
L.  200.000  la  detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.     (Omissis). 00A6022;

                  Comune di FONTANA LIRI Frosinone)

    Il  comune  di FONTANA LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato,
il   17   marzo   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno 2000:     (Omissis). aliquota: 6 per mille
per  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale. Detrazione
(L.  200.000).  aliquota:  7  per mille      per gli immobili diversi
dalle  abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o
di alloggi non locati.     (Omissis). 00A6023;

                 Comune di FONTANETTO PO (Vercelli)

    Il  comune  di FONTANETTO PO (provincia di Vercelli) ha adottato,
il   12   aprile  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:     (Omissis). di determinare per l'anno
2000  l'aliquota  I.C.I. che sara' applicata nel Comune di Fontanetto
Po nella misura unica del 5 per mille.     (Omissis). 00A6024;

                    Comune di FOSCIANDORA (Lucca)
  Il  comune  di  FOSCIANDORA  (provincia  di  Lucca) ha adottato, il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1. di applicare per l'anno
2000  le  seguenti  aliquote  I.C.I.:   6 per mille per le abitazioni
principali;    7  per  mille  per  altri  fabbricati  e  per  le aree
fabbricabili.   2.  di  considerare  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa non risulti locata, cosi', come previsto al comma 56,
dell'art.  3  legge  23  dicembre 1996, n. 662. 3. di dare atto che i
terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, punto
4  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.     (Omissis).
00A6025;

             Comune di FOSSALTA di PORTOGRUARO (Venezia)

    Il  comune  di  FOSSALTA di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha
adottato,  il  21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:      (Omissis). 1. di fissare per l'anno
2000,  una  doppia  aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  che sara' applicata come segue:   aliquota cinque per mille
in  favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta', indivisa, residenti nel comune,
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale  stabilendo  altresi',  che:      1. ai sensi dell'art. 3,
comma  55,  della  Legge  n.  662  del  23  dicembre  1996,  e' stata
considerata  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta',  o di usufrutto da
anziani  o  disabili,  che  acquisiscono  la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;     2. in attuazione dell'art. 8, comma
3,  lett.  c),  del  Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., viene
considerata   abitazione  principale,  con  conseguente  applicazione
dell'aliquota  ridotta  ed  anche  della  relativa detrazione, quella
concessa  in  uso  gratuito  ai  parenti in linea retta fino al primo
grado  di  parentela;      aliquota sei per mille per tutti gli altri
immobili;  2.  di  fissare in L. 240.000 la detrazione di imposta per
l'unita',  immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo; 3) di determinare, ai sensi dell'art. 5, comma 2), lett. d),
punto 2) del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., in attuazione
dell'art. 59, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 446/1997, per
zone  omogenee  e  secondo  le destinazioni urbanistiche, i valori di
riferimento  delle  aree  fabbricabili  nella  misura  prevista dalla
tabella  allegato  A)  alla presente deliberazione, della quale forma
parte  integrante  e sostanziale, confermando quindi anche per l'anno
2000 i valori determinati per l'anno 1999.     (Omissis). 00A6026;

               Comune di FOSSATO SERRALTA (Catanzaro)

    Il  comune  di  FOSSATO  SERRALTA  (provincia  di  Catanzaro)  ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per l'anno 2000:     (Omissis). I. di stabilire le seguenti
norme   per  l'applicazione  dell'I.C.I.  -  Imposta  comunale  sugli
immobili,  in  questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000:     1)
(omissis);      2)  aliquota  da  applicare  per  le  persone fisiche
soggetti  passivi,  per  le  unita'  immobiliari ad uso di abitazione
dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate
ad  un  soggetto  che non le utilizza come abitazione principale: 6,5
per  mille;      3)  aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi
per  gli  alloggi  posseduti  e  non  locati:  6,5  per mille;     4)
aliquota  da  applicare  ai soggetti passivi per gli immobili diversi
dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille;
    (omissis);      7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e
per  gli  immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti  nelle
precedenti   classificazioni   ed   utilizzazioni:   6,5  per  mille;
    (omissis);     II. Per la determinazione della base imponibile si
tiene  conto  di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto
stabilito  dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge
23  dicembre  1996,  n.  662;.      III.  L'imposta  e'  ridotta  del
cinquanta   per  cento  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  od
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente al periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni  dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa  il  contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione
sostitutiva  ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata,
nella  quale  deve  dichiarare  la data d'inizio delle condizioni che
rendono   inabitabile   e   comunque  inutilizzabile  l'immobile.  Il
contribuente  ha  l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata
a.r.  la  data  di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro
ovvero,  se  antecedente,  la data dalla quale l'immobile e' comunque
utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare  accertamenti d'ufficio per
verificare  la  veridicita'  di  quanto  dichiarato dal contribuente;
    IV.  L'aliquota  e'  stabilita nella misura del quattro per mille
per  un  periodo  non  superiore  a  ........  anni, per i fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  o
l'alienazione   di  beni.  Per  beneficiare  dell'aliquota  agevolata
l'impresa  deve  effettuare  immediata  dichiarazione al comune della
data  di  ultimazione  della costruzione, con avviso che la stessa e'
destinata   alla   vendita.  Entro  quindici  giorni  dalla  cessione
dell'immobile  l'impresa  deve  comunicare  al comune i dati relativi
agli  acquirenti  e  la  data del contratto. L'aliquota stabilita dal
presente   capo   e'   applicata  dalla  data  di  ultimazione  della
costruzione  a  quella  del contratto di vendita;     V. Dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,
L. 200.000  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale si
protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta
dovuta  per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che:
      (omissis);     Per abitazione principale s'intende quella nella
quale  il  contribuente,  che  la  possiede  a  titolo di proprieta',
usufrutto  od  altro  diritto  reale,  ed  i  suoi familiari dimorano
abitualmente.       Le  disposizioni  di  cui  al  presente  Capo  si
applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a  proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  nonche'  gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari.     (omissis);     VII. Viene
considerata  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  e  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di