Comune di Abetone Il comune di ABETONE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 20 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota del 5,8 per mille: per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; per l'unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale; per le pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate; aliquota del 6 per mille: per gli immobili con le seguenti categorie catastali: A/10 "uffici e studi privati" B/1 "collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme" B/2 "case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) B/3 "prigioni e riformatori" B/4 "uffici pubblici" B/5 "scuole e laboratori scientifici" B/6 "biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9" B/7 "cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti" B/8 "magazzini sotterranei per depositi di derrate" C/1 "negozi e botteghe" C/3 "laboratori e locali di deposito" C/4 "fabbricati per arti e mestieri" C/5 "stabilimenti balneari e di acque curative" D/1 "opifici" D/2 "alberghi e pensioni" D/3 "teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli" D/4 "case di cura ed ospedali" D/5 "istituti di credito, cambio e assicurazione" D/6 "fabbricati e locali per esercizi sportivi" D/7 "fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni" D/8 "fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni" D/9 "edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio" D/10 "residence" D/11 "scuole e laboratori scientifici privati" D/12 "posti barca in luoghi turistici e stabilimenti balneari" utilizzati per attivita' o destinazioni pertinenti con la categoria catastale attribuita; aliquota ordinaria del 6,8 per mille: Per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra; 2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 320.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come disciplinata dall'articolo 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 00A5906; Comune di Adelfia Il comune di ADELFIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: 2. le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 sono determinate come di seguito esposte: a) aliquota abitazione principale: 5 per mille; b) aliquota altri immobili: 6 per mille; c) detrazione per abitazione principale L. 200.000; d) ulteriore detrazione di L. 80.000 ai pensionati possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una pertinenza alla data del 1o gennaio 2000 e che rientrano nella seguente fattispecie: 1) aver compiuto il 65o anno di eta' se uomo e il 60o se donna al 1o gennaio 2000; 2) pensionato unico componente il nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e assegno sociale; 3) componenti il nucleo familiare titolare di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti importi: nucleo composto da una persona L. 10.000.000 (reddito 1999); nucleo composto da piu' persone L. 16.000.000 (reddito 1999); e) la detrazione di L. 80.000 di cui al punto d) sara' riconosciuta anche nei seguenti casi: ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare vi e' un portatore di handicap al 100% il cui reddito familiare sia inferiore ai 16.000.000 e che i componenti siano esclusivamente possessori dell'unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una sua pertinenza. f) aliquota agevolata del 5,75 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998; g) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto. Nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite piu' pertinenze, l'aliquota dell'abitazione principale viene applicata ad una sola unita' immobiliare di pertinenza con eventuale estensione della detrazione nel caso in cui la stessa non fosse interamente assorbita dall'imposta dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5907; Comune di Albi Il comune di ALBI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo Comune nella misura unica del 6 per mille senza avvalersi della facolta' di diversificazione; di confermare per l'anno 2000 le sottonotate disposizioni gia' valide per l'anno 1999: a) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle fattispecie di cui all'art. 3 del vigente Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili - ICI; 2) di dare atto che ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 secondo i criteri e con le modalita' fissati dall'art. 4 del vigente Regolamento Imposta Comunale sugli immobili - ICI; 3) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A5908; Comune di Albano Sant'Alessandro Il comune di ALBANO SANT'ALESSANDRO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: abitazioni principali: 5 per mille; altre abitazioni: 6,25 per mille; di applicare la maggiore detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996, di L. 200.000 incrementabile a L. 300.000 nei casi gia' previsti con deliberazione n. 8 del 27 gennaio 1999. (Omissis). 00A5909; Comune di Ales Il comune di ALES (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). 00A5910; Comune di Alseno Il comune di ALSENO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,6 per mille per le abitazioni principali; di fissare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per gli altri immobili; Di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3o grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti, i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili ed i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili. (Omissis). 00A5911; Comune di Andria Il comune di ANDRIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). che le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 restano invariate rispetto al 1999 e quindi le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 sono: 5,5 per mille per tutti gli immobili; 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 3 per mille per le unita' immobiliari di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997 per tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A5912; Comune di Aradeo Il comune di ARADEO (provincia di Lecce) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). (omissis), fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. fissare invece nella misura del 4 per mille l'aliquota per le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale. fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5913; Comune di Arenzano Il comune di ARENZANO (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, (omissis), come segue: 4,3 per mille: aliquota ridotta o agevolata in favore: delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune di Arenzano, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; dei proprietari di unita' immobiliari cedute in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzi come abitazione principale; dei proprietari delle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 6,8 per mille: aliquota ordinaria; 8 per mille: aliquota maggiorata a carico dei proprietari di unita' immobiliari, adibite ad uso abitativo, non locate intendendosi per tali quelle per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1o gennaio 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; 2) di dare atto che sono equiparate alle abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli immobili costituenti pertinenze delle stesse come disciplinato dall'art. 6 del Regolamento Comunale in materia; 3) di stabilire che i contribuenti aventi diritto alle aliquote differenziate di cui ai punti 2), 3) dell'allegato prospetto sub a), ai fini della dimostrazione della sussistenza di tale diritto, presentino al Comune, entro il termine per la consegna delle denunce di variazione I.C.I. 1999, apposita autocertificazione su modulo predisposto dal Comune ovvero copia del contratto di affitto debitamente registrato; 4) di quantificare in L. 200.000 la detrazione ordinaria dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 5) di confermare per l'anno 2000 le maggiori detrazioni accordate per l'abitazione principale e le condizioni personali e patrimoniali per ottenerle cosi' specificate: a) il reddito globale lordo conseguito nel 1999 dall'intero nucleo familiare del soggetto passivo non deve superare l'importo complessivo di L. 25.000.000; b) l'immobile che usufruisce della detrazione deve appartenere alle categorie catastali A/3-A/4-A/5 e costituire l'unica proprieta' sul territorio nazionale (escluse pertinenze) per l'intero nucleo familiare, c) la maggiore detrazione e' cosi' quantificata: cat. A/3: L. 240.000; cat. A/4 - A/5: L. 300.000; d) il soggetto in possesso dei suddetti requisiti potra' applicare la maggiore detrazione solo su presentazione, entro il termine fissato per la presentazione delle denunce di variazione I.C.I. 1999, di apposita autocertificazione su modello predisposto dal Comune. (Omissis). 00A5914; Comune di ARIANO nel POLESINE (Rovigo) Il comune di ARIANO nel POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota ordinaria: 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali; 2. aliquota ridotta: 5,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3. altre aliquote: 9 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili ad interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 220.000; per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5915; Comune di ARLENA di CASTRO Viterbo Il comune di ARLENA di CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, alla luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e delle previste necessita' di bilancio, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; 2. di quantificare la detrazione d'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione come previsto dall'art. 3 - comma 55 - della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 3. di dare atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990; 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della legge n. 142/1990 - dando atto che e' intervenuta apposita ed unanime votazione. (Omissis). 00A5916; Comune di ARTA TERME (Udine) Il comune di ARTA TERME (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificata con la legge n. 662/1996; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per la prima casa. (Omissis). 00A5917; Comune di ARTOGNE (Brescia) Il comune di ARTOGNE (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura deI 5,5 per mille; 2. di confermare quale aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 2000 l'aliquota del 4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche residenti nel comune; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale in L. 300.000; (Omissis). 00A5918; Comune di ARZEGRANDE (Padova) Il comune di ARZEGRANDE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nella misura del 4,3 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, nonche' alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato con contratto registrato ai parenti entro il grado, a condizione che la occupino quale loro abitazione principale senza applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nel 6 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione tenute a disposizione dal proprietario (categorie catastali da A1 ad A9, e A11); 3. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nel 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; (Omissis). 00A5919; Comune di ASIAGO (Vicenza) Il comune di ASIAGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 55 per mille; 2. di riconfermare in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale, giusta D.C.C. n. 11 del 28 gennaio 1999. (Omissis). 00A5920; Comune di ATELLA (Potenza) Il comune di ATELLA (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 da applicare agli immobili ubicati sul territorio di Atella nelle seguenti misure: a) edifici destinati esclusivamente ad attivita' industriali: 6,50 per mille; b) per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) 6 per mille; 2. di determinare in L. 250.000, per l'anno 2000, la detrazione dall'imposta determinata per l'abitazione principale, con esclusione delle unita' immobiliari qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile. (Omissis) 00A5921; Comune di AURONZO di CADORE (Belluno) Il comune di AURONZO di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente all'anno 2000 in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: a) nella misura del 6 per mille quale aliquota ordinaria; b) nella misura ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. di determinare, per l'esercizio 2000, in esecuzione ai criteri stabiliti dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in relazione al livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio l'aumento della detrazione a L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo A nella quale l'immobile e' iscritto. (Omissis). 00A5922; Comune di AVIATICO (Bergamo) Il comune di AVIATICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis) le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000 come segue: l'aliquota e' stabilita nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili posseduti; l'aIiquota e' ridotta del 4 per mille per i soli immobili adibiti ad alberghi; 2. di stabilire per la sola abitazione principale, (si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta' abbia la residenza) l'elevazione della detrazione spettante a L. 250.000. (Omissis). 00A5923; Comune di AVIO Trento) Il comune di AVIO (provincia di Trento) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune, nella misura unica del 4,5 per mille per tutte le unita' immobiliari ed aree fabbricabili insistenti sul territorio del comune e la detrazione unica per l'abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 00A5924; Comune di AZZANO DECIMO (Pordenone) Il comune di AZZANO DECIMO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: aliquota del 4,5 per mille: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (cantine e garages) e per i terreini agricoli; aliquota del 5,5 per mille: per le unita' immobiliari ad uso residenziale locate, nonche' per le unita' immobiliari adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi etc.) utilizzate direttamente dal soggetto passivo o date in locazione; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; per gli immobili costruiti direttamente dall'impresa in attesa di alienazione; per le unita' immobiliari ad uso residenziale o adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi etc) non locate e tenute a disposizione del soggetto passivo; per le aree fabbricabili; 2. di fissare (ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modifiche ed integrazioni) in L. 340.000 annue, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e di assimiliare all'abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani o disabili, residenti in istituiti di ricovero permanenti, posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locati e, dai residenti all'estero; 3. di estendere la detrazione annua di L. 340.000 alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale; 4. di precisare che godranno dell'aliquota del 4,5 per mille i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di una percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella. (Omissis). 00A5925; Comune di BARBAGLI (Genova) Il comune di BARBAGLI (provincia di Genova) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliari ad uso abitazione principale: 4,80 per mille; 2. aliquota ridotta per le unita' immobiliari concesse con comodato gratuito con contratto registrato, a parenti fino al 2o grado ed affini di 1o grado (sono equiparati alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza). A queste abitazioni applicata, oltre l'aliquota del 4,8 per mille, la detrazione prevista per le stesse; 3. aliquota ridotta del 5,8 per mille per le unita' immobiliari locate, con regolare contratto di locazione registrato; 4. aliquota ridotta del 4 per mille per i titolari di unico reddito derivante da pensione sociale; 5. aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi svolti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti: 2 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliare oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 6. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,50 per mille; Il. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibli od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con perizia tecnica a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' affettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. all'imposta dovuta per l'unita' immobilare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; V. si da' atto che nella determinazione dell'aliquota al capo 1 nonche' la detrazione di cui al capo 5 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; VI. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo di potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; VII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1957, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titoli principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A5926; Comune di BARBIANELLO (Pavia) Il comune di BARBIANELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille ridotta al 5,5 per mille solo per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di L. 200.000, elevata a L. 500.000 per gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto non risulti usata. (Omissis). 00A5927; Comune di BARI Il comune di BARI, ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per il comune di Bari, per l'anno 2000, le aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, le detrazioni ed i criteri applicativi, come di seguito indicato: Aliquote. aliquota del 6 per mille, quale aliquota ordinaria, riferita a tutti gli immobili oggetto di imposizione non ricadenti nelle seguenti fattispecie, determinate con il presente provvedimento con aliquote differenziate: aliquota del 4,5 per mille, quale aliquota riferita alle abitazioni principali. Ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota e della detrazione, si considerano abitazioni principali, tra le altre di legge: a) l'abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente; b) l'abitazione di proprieta' di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione abituale del socio assegnatario; c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'I.A.C.P. ed adibito ad abitazione abituale dell'assegnatario; d) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; e) in caso di due o piu' unita' immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata regolare richiesta di variazione all'UTE ai tini dell'unificazione delle diverse unita' in un'unica unita' abitativa; f) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2o grado o affini entro il 1o grado, che la utilizzano come abitazione abituale ed ivi abbiano la residenza anagrafica. Aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione locata tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art. 2, commi 3-4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431) a soggetto che la utilizza come dimora abituale (contratti a locazione agevolata). Aliquota del 4 per mille per l'abitazione locata a studenti, iscritti ad un corso di laurea presso l'Universita' degli studi di Bari o il Politecnico di Bari ed ivi non residenti. con contratto registrato di locazione di natura transitoria stipulato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dell'accordo territoriale tra l'Amministrazione comunale, l'EDISU e associazioni di categoria, sottoscritto e depositato presso il comune di Bari in data 14 luglio 1999; Aliquota del 6 per mille per gli alloggi locati, con esclusione di quelli di cui ai due punti precedenti, e per le aree fabbricabili. Aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998) o tenuti a disposizione. Aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5. Aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe artigiane (cat. C/1) ed ai laboratori per arti e mestieri (cat. C/3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita' commerciale ed artigianale. Aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 novembre 1992). Detrazioni. Aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di particolari requisiti in relazione a situazioni di particolare disagio sociale ed economico. Pensionati. Titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; c) che siano in condizione non lavorativa; d) il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore all'importo dellasse. gno sociale oggi pari a L. 16.733.600, con la maggiorazion di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. Portatori dl handicap. Soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: a) soguetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'RPEF del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore all'importo dell'assegno sociale oggi pari a L. 16.733.600 con la maggiorazione di L. 1.600.000 per ogni nersona fiscalmente a carico del contribuente. Disoccupati. Disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; c) che lo stato di disoccupazione sia in atto al 1o gennaio 2000; d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore all'importo dell'assegno sociale oggi pari a L. 16.733.600, con la maggiorazione di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. Criteri applicativi. Per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni sopra riferite, i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta autocertificazione, compilata con nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'agevolazione e/o ulteriore detrazione. Per le abitazioni locate tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art. 2, commi 3-4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431) alla richiesta del soggetto interessato dovra' essere altresi' allegata apposita autocertificazione con cui il conduttore dichiari di utilizzare l'alloggio come dimora abituale, in merito alla quale l'amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche. Per le abitazioni locate a studenti universitari, alla richiesta del soggetto interessato dovranno essere altresi allegate apposite autocertificazioni, con cui gli studenti dichiarino di essere iscritti ad un corso di laurea presso l'Universita' degli studi di Bari o il Politecnico di Bari e di non essere residenti nella citta' di Bari, in merito alle quali l'amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche. La suddetta richiesta autocertificazione del soggetto interessato, con gli eventuali allegati, dovra' essere inviata tramite raccomandata, ovvero consegnata a mano, entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta, alla ripartizione tributi del comune di Bari ufficio I.C.I. I contribuenti che hanno inviato, ovvero consegnato a mano, tale richiesta autocertificazione, potranno, al momento del pagamento, gia' tenere conto dell'agevolazione e/o ulteriore detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato, nonche' di effettuare gli opportuni controlli e verifiche, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e successive modificazioni ed intepretazioni. In caso di dichiarazione infedele, verra' dato corso alle procedure di rito e all'applicazione delle sanzioni, ai sensi delle vigenti leggi. (Omissis). 00A5928; Comune di BELLANTE (Teramo) Il comune di BELLANTE (provincia di Teramo) ha adottato, il 23 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto 1o gennaio 2000. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'unita' immobiliare concessa in uso, con atto scritto avente data certa, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il secondo grado a condizioni che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale; di stabilire che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 nella misura di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. (Omissis). 00A5929; Comune di BELLO SGUARDO (Salerno) Il comune di BELLO SGUARDO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in applicazione dello disposizioni normative vigenti in materia descritte in narrativa, nella misura unica del 6 per mille, con la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili o di fatto non abitati (prevista dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ), e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). (Omissis). 00A5930; Comune di BERBENNO di VALTELLINA (Sondrio) Il comune di BERBENNO di VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,8 per mille per le abitazioni principali e nella misura deI 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 00A5931; Comune di BIBBIENA (Arezzo) Il comune di BIBBIENA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di diversificare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. ridetermindola nelle misure sotto indicate: a) aliquota del 5,8 per mille per tutte le categorie d'immobili: "abitazione principale" (cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.); altri fabbricati; aree edificabili; b) aliquota del 7 per mille per le sole abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (secondo case, classifiche nel gruppo "A", con l'esclusione della categoria A/10 - Sfitte; 2. di fissare in L. 260.000 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di fissare altresi' in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per le categorie "indigenti" secondo i parametri individuati dalla deliberazione di C.C. n. 172/1996 e successive ed in ultimo la deliberazione G.C. n. 318 del 28 agosto 1988. (Omissis). 00A5932; Comune di BICCARI (Foggia) Il comune di BICCARI (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare (omissis), cosi' come espresso con la precedente delibera di C.C. 39 del 29 ottobre 1999, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura: aliquota ordinaria: 6 per mille; abitazione principale: 5,5 per mille; la detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000; per gli anziani in possesso della sola casa di abitazione e di un reddito pari alla pensione minima INPS tale detrazione viene aumentata a L. 220.000. (Omissis). 00A5933; Comune di BISCEGLIE (Bari) Il comune di BISCEGLIE (provincia di Bari) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria: 5.15 per mille; aliquota ridotta: 5 per mille abitazione principale; aliquota particolare 7 per mille immobili inutilizzati e sfitti; detrazione L. 200.000: abitazione principale. (Omissis). 00A5934; Comune di BISTAGNO (Alessandria) Il comune di BISTAGNO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e le sottoindicate detrazioni da applicare sul territorio comunale di Bistagno; Aliquote: 6 per mille per: a) l'abitazione principale e relative pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile (anche se accatastate separatamente, purche' il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione); b) le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato (senza l'esistenza di un diritto reale di godimento) a parenti in linea retta di 1o grado (genitori e figli), purche' questi ultimi risultino anagraficamente residenti nell'abitazione medesima; 7 per mille per: a) i fabbricati diversi dalle abitazioni; b) le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, sia locate che non locate; Detrazioni: A - L. 300.000 per gli ultrasessantacinquenni titolari di assegno sociale o di pensione di qualsiasi categoria purche': 1) siano in possesso di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente non superiore a Lire 13.000.000; 2) non possiedano terreni a destinazione diversa da quella agricola ne' fabbricati oltre l'alloggio o casa di proprieta' costituente abitazione principale e relative pertinenze (anche accatastate separatamente); B) - L. 250.000 per l'abitazione principale posseduta all'interno del centro storico e nella quale il soggetto passivo dell'imposta abbia la residenza anagrafica; C) - L. 200.000 per tutte le abitazioni principali non rientranti nei punti A e B. La detrazione (negli importi di cui ai precedenti punti B e C a seconda che si tratti o meno del centro storico) spetta altresi' per l'abitazione concessa in uso gratuito o in comodato (senza l'esistenza di un diritto reale di godimento) ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), alla medesima condizione prevista per la spettanza dell'aliquota agevolata. (Omissis). 00A5935; Comune di BLELLO (Bergamo) Il comune di BLELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1o marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle misure del 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori (n. 1 box) e del 6 per mille per gli alloggi non residenziali, per le abitazioni non locate e per tutti gli immobili che non siano abitazione principale. (Omissis). 00A5936; Comune di BODIO LOMNAGO (Varese) Il comune di BODIO LOMNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: aliquota ordinaria da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale nella misura del 6 per mille; aliquota agevolata da applicarsi all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale o in qualita' di locatore finanziario - dimora abituale e sue pertinenze, cosi' come individuate nell'art. 10 del regolamento sopra richiamato, e per le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti, cosi' come stabilito nell'art. 11 del regolamento comunale sull'I.C.I., nella misura del 4 per mille; aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nella misura del (4 per mille). L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dell'intervento e per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori, cosi' come stabilito dall'art. 1, comma 5 della legge 449/1997; 2) di stabilire in L. 250.000 la detrazione da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A5937; Comune di BOFFALORA d'ADDA (Lodi) Il comune di BOFFALORA d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'I.C.I. nel seguente modo: aliquota al 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, ivi comprese le pertinenze dell'abitazione principale distintamente iscritte al catasto; aliquota al 7 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale; detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5938; Comune di BOLSENA (Viterbo) Il comune di BOLSENA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000 5,25 per mille l'aliquota I.C.I. dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 7 per mille l'aliquota I.C.I. dovuta per gli immobili diversi da quelli di cui al punto precedente. (Omissis). 00A5939; Comune di BONEMERSE (Cremona) Il comune di BONEMERSE (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille; 2. di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2000, le seguenti aliquote agevolate in favore di proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3,75 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). 00A5940; Comune di BORDIGHERA (IMPERIA) Il comune di BORDIGHERA (provincia di Imperia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; in L. 350.000 la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, il cui valore catastale non superi L. 84.000.000 di valore catastale; in L. 260.000 la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo oltre il limite di L. 84.000.000 di valore catastale, dando contestualmente atto che tali agevolazioni non compromettono l'equilibrio di bilancio; 2) di confermare quanto previsto per il 1999 e quindi di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che gli interessati presentino idonea documentazione entro il termine di versamento della 1a rata; 3) di stabilire per l'anno 2000: aliquota del 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Bordighera, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per gli immobili posseduti dalle I.P.A.B.; aliquota del 7,00 per mille per tutti gli altri casi, quali abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e appartenenti alla categoria catastale "A"; ai fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali "B", "C" e "D", aree fabbricabili; aliquota del 5,25 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti. (Omissis). 00A5941; Comune di BORGO TICINO (Novara) Il comune di BORGO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, (omissis), le medesime aliquote diversificate gia' applicate nell'anno 1999, quali di seguito: A1 abitazione principale e sue pertinenze aliquota del 5,3 per mille, con applicazione della detrazione di L. 200.000; A2 abitazione locata e sue pertinenze aliquota del 6,3 per mille; A3 abitazione non locata e sue pertinenze aliquota del 7 per mille; A4 fabbricati destinati ad attivita' non residenziali e loro pertinenze aliquota 5,8 per mille; A5 abitazione e/o fabbricato di proprieta' dell'impresa di costruzione e/o coperativa ultimata e non venduta aliquota 5,3 per mille; B aree fabbricabili aliquota 6,3 per mille; C terreno agricolo aliquota 5,3 per mille. (Omissis). 00A5942; Comune di BORNASCO (Pavia) Il comune di BORNASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille per l'abitazione principale e per tutti gli altri immobili; 2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo nella misura di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. (Omissis). 00A5943; Comune di BRENO (Brescia) Il comune di BRENO (provincia di Brescia) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: prima casa 6 per mille; detrazione abitazione principale L. 250.000; seconda casa ed altri 7 per mille. (Omissis). 00A5944; Comune di BRIAGLIA (Cuneo) Il comune di BRIAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 6 per mille sul valore dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 00A5945; Comune di BRIATICO (Vibo Valentia) Il comune di BRIATICO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di rideterminare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. in vigore per l'anno 1999 (unica aliquota del 5 per mille), per come appresso specificato: 4,5 per mille per la prima casa di abitazione 6 per mille per le seconde abitazioni date in fitto; 6,5 per mille per le seconde abitazioni non in fitto; 3. di confermare, ai sensi dell'art. 15 - comma 6 - Legge 837 del 24 dicembre 1993, la detrazione d'imposta sulla prima casa elevandola dalle attuali 200 mila a L. 300 mila per alcune categorie di contribuenti e precisamente: A - PENSIONATI: 1 - possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto uso o abitazione, il contribuente non deve nessuna proprieta' immobiliare; 2 - avere compiuto il 60o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000; 3 - essere in condizioni non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 13.000.000 annui lorde riferito all'anno 1999.. Il reddito e' quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi al reddito del nucleo familiare; B - FAMIGLIE NUMEROSE: 1 - possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000. Il contribuente non deve avere nessuna altra abitazione, il contribuente non deve avere proprieta' immobiliare; 2 - nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti al 1o gennaio 2000; 3 - reddito familiare riferito all'anno 1999, non superiore a L. 78.000.000 annui lorde nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.000.000 annui lorde per ogni componente superiore a componenti sei. Sia nel caso di cui al punto A (pensionati) che in quello di' cui alla lettera B (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprieta' immobiliare. 4. disoccupati: che alla data del 1o gennaio 2000 siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; i non occupati che gia' fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennita' di mobilita' ai sensi delle vigenti leggi, al 1o gennaio 2000 abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 1999; I lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscano di trattamento di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilita' da oltre sei mesi; Le condizione suddette devono essere documentate dai competenti organismi. 5. di determinare i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare: Complete generalita' con codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000; La richiesta autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il mese di maggio 2000 all'Ufficio tributi del comune di Briatico - Servizio I.C.I. - o consegnata a mano al medesimo indirizzo tramite il protocollo generale; I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momemto del pagamento delle rate I.C.I. 1999, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva, comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di' dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A5946; Comune di BRIGNANO GERA d'ADDA (Bergamo) Il comune di BRIGNANO GERA d'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis) che di seguito si intendono riportati, le seguenti aliquote I.C.I.: 5,8 per mille per l'abitazione principale e dirette dipendenze; 6,2 per mille per tutte le unita' immobiliari, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 504/1992 e dell'art. 3, comma 53 e seguenti della legge 662/1997, nonche' del decreto legislativo n. 446/1997; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000 non estendibile alle sue pertinenze. (Omissis). 00A5947; Comune di BRINDISI MONTAGNA Il comune di BRINDISI MONTAGNA (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1) abitazione principale: 5 per mille; 2) abitazioni secondarie, per i terreni edificabili e per tutti gli altri immobili: 7 per mille. (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2000, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente: lire duecentomila (200.000). (Omissis). 00A5948; Comune di BUGUGGIATE (Varese) Il comune di BUGUGGIATE (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: abitazione principale: 5 per mille; aliquota ordinaria: 5,8 per mille; detrazione per abitazione principale: lire duecentomila (200.000). (Omissis). 00A5949; Comune di BUTI (Pisa) Il comune di BUTI (provincia di Pisa) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) aliquota 4,8 per mille da applicare: a/1 all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese le pertinenze; a/2 all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano; b) aliquota 7 per mille da applicare alle unita' immobiliari sfitte o tenute a disposizione, adibite ad uso abitazione ed appartamenti alla classificazione catastale gruppo A; c) aliquota 6,75 per mille da applicare alle altre unita' immobiliare a qualsiasi altro uso destinate diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b). Per poter beneficiare dell'aliquota del 6,75 per mille per le unita' immobiliari locate e dell'aliquota del 4,8 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3o grado che vi risiedono, il contribuente interessato dovra' presentare presso l'ufficio tributi del comune, entro il 20 dicembre 2000, termine di scadenza del versamento della seconda rata a saldo dell'imposta annuale, la seguente documentazione: per le unita' immobiliari locate autocertificazione, in carta libera, da cui devono risultare la predetta condizione e gli estremi dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione dell'unita' immobiliare interessata; per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti come indicato in precedenza autocertificazione, in carta libera, da cui devono risultare oltre alla predetta condizione anche la residenza del parente nell'unita' immobiliare interessata. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione delle predette autocertificazioni i contribuenti che, per le unita' immobiliari interessate hanno ottemperato a tale adempimento per l'anno 1999 purche' non siano intervenute successive variazioni nell'uso delle stesse. 2. di confermare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella misura di L. 250.000 fino a decorrenza dell'imposta complessivamente dovuta; 3. di non applicare la detrazione d'imposta di cui al precedente punto 2 all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea al terzo grado che vi risiedono; 4. di approvare la detrazione d'imposta di L. 500.000 per le abitazioni principali tra i cui componenti il nucleo familiare e' presente un portatore di handicap che non percepisce reddito con esclusione di eventuali pensioni sociali o vitalizie. (Omissis). 00A5950; Comune di CALDIERO (Verona) Il comune di CALDIERO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille; 2. determinare, per l'anno 2000, per l'unita' adibita ad abitazione principale l'aliquota nella misura di 5 per mille; 3 determinare per l'anno 2000, per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale dal contribuente che la delega a titolo di proprieta' o di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, una detrazione d'imposta di L. 200.000 annue da rapportare ai mesi per i quali sussista tale destinazione; (Omissis). 00A5951; Comune di CALOPEZZATI (Cosenza) Il comune di CALOPEZZATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di variare per l'anno 2000, l'aliquota (I.C.I.) per l'abitazione principale, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2000, per le restanti categorie, l'aliquota (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 3. la detrazione dell'imposta di cui sopra, riferita all'abitazione principale del soggetto passivo, e' stabilita nella misura unica di L. 350.000, per tutte le categorie sociali con reddito inferiore a L. 19.000.000, a nucleo familiare. Per i restanti contribuenti con redditi superiori a L. 19.000.000, la detrazione spettante e' stabilita nella misura unica di L. 200.000, come per legge; (Omissis). 00A5952; Comune di CALVENZANO (Bergamo) Il comune di CALVENZANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 6,5 per mille e nella misura agevolata del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principale e alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa e assimilabili, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 2. di determinare in L. 200.000, la detrazione per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta; 3. di stabilire, per quanto riguarda le aree edificabili un valore minimo di L. 60.000 al mq calcolato sulla base della monetizzazione per gli standard urbanistici; (Omissis). 00A5953; Comune di CAMERINO (Macerata) Il comune di CAMERINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille con la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. aumentare la detrazione da L. 200.000 a L. 400.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per i soggetti passivi propretari di immobili che acquisiscano la residenza nel comune di Camerino nell'anno 2000. I contibruenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare; 3. accogliere l'agevolazione per anziani o disabili prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 22 dicembre 1996 n. 662 (collegata alla finanziaria 1997) e cioe' di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 00A5954; Comune di CAMPAGNA LUPIA (Venezia) Il comune di CAMPAGNA LUPIA (provincia di Venezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Aliquota unica del 5,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000. (Omissis). 00A5955; Comune di CAMPO CALABRO (Reggio Calabria) Il comune di CAMPO CALABRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, (omissis); 3) di stabilire nella misura di L. 220.000 la detrazione relativa alla prima abitazione; (Omissis). 005956; Comune di CAMPOCHIARO (Campobasso) Il comune di CAMPOCHIARO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) Aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore delle abitazioni principali: 5 per mille; Aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore delle abitazioni secondarie: 5,5 per mille; Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 250.000 (Omissis). 005957; Comune di CAMPOFELICE di ROCCELLA (Palermo) Il comune di CAMPOFELICE di ROCCELLA (provincia di Palermo) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le aliquote vigenti nell'anno 1999 dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come appresso: 1) Unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 4 per mille; 2) Unita' immobiliare adibite ad abitazione secondarie 6 per mille; 3) Unita' immobiliari adibite a destinazione diversa da abitazione e per le aree edificabili 6 per mille; 4) Terreni agricoli 6 per mille; 5) Unita' immobiliari possedute da imprese realizzati per la vendita e non venduti 4 per mille e per un periodo di anni tre. di confermare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5958; Comune di CANNARA (Perugia) Il comune di CANNARA (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 2000 nella misura del 5 per mille per l'abitazione; di confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota per gli immobili del centro storico che verranno adibiti a nuove attivita' commerciali o artigianali , e per gli immobili che verranno ad essere abitati da giovani coppie di nuova costituzione o sposate da non piu' di cinque anni. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa a tutti gli altri fabbricati. di determinare la tariffa per le aree edificabili nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A5959; Comune di CAPRACOTTA Il comune di CAPRACOTTA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; di confermare che la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000; (Omissis). 00A5960; Comune di CARIMATE (Como) Il comune di CARIMATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Di determinare, (omissis), per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella seguenti misure: 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari fino al secondo grado di parentela in linea retta che vi risiedono; 5,5 per mille per tutte le altre tipologie abitative, fabbricati e terreni; 2. di determinare le seguenti maggiori detrazioni per la prima abitazione, relativamente ad unita' abitative con classificazione fino a: cat. A2, classe 2, vani 5: nuclei familiari con reddito complessivo fino a L. 9.400.000, scomputo dell'intero importo dovuto. nuclei con reddito complessivo fino a L. 15.000.000, scomputo del 50% dell'importo dovuto; (omissis). 4. di stabilire che coloro i quali ritengono di avere diritto alla maggiore detrazione come sopra stabilito, devono inoltrare comunicazione preventiva, indirizzata al comune entro il 30 giugno 2000, indicando le condizioni che consentono l'applicazione della maggiore detrazione; 00A5961; Comune di CARLAZZO (Como) Il comune di CARLAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2000: aliquota ordinaria, nella misura del 5,5 per mille; aliquota per l'abitazione principale, nella misura del 5 per mille; aliquota per immobili adibiti ad uso commerciale, nella misura 5 per mille; aliquota per terreni edificabili, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A5962; Comune di CARNAGO (Varese) Il comune di CARNAGO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare nel seguente modo l'aliquota I.C.I.: a) per l'abitazione principale 6,5 per mille; b) per gli altri immobili 6,5 per mille; c) per gli immobili di proprieta' degli enti senza scopo di lucro 4 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione sull'abitazione principale per l'anno 2000 considerando a tal fine anche le abitazioni possedute a titolo di proprieta' e usufrutto e non locate da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari; 3. di determinare in L. 400.000 la detrazione sull'abitazione principale per l'anno 2000 alle coppie che si sposeranno in tale anno e che avranno un reddito annuo inferiore a L. 70.000.000. (Omissis). 00A5963; Comune di CARNATE (Milano) Il comune di CARNATE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle sotto indicate misure: 1) 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2) 6,5 per mille per altri fabbricati, immobili diversi dalle abitazioni e immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale; 3) 7 per mille per immobili non locati; di dare atto che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504, come modificato dal decreto legislativo n. 446/1997, sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportare al periodo dell'anno per cui protrae tale detrazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; di determinare, invece, per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, come definito dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996, integrato dall'art. 3 del decreto-legge dell'11 marzo 1997 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/1997, un'ulteriore detrazione dell'imposta, confermando per l'anno 2000 l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti circostanze: a) pensionati e lavoratori dipendenti con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 22.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; d) lavoratori posti in cassa integrazione o mobilita' con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; e) nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, o, nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dall'A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito per persona a carico e' elevato da L. 2.000.000 a L. 3 .000.000; f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norme dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti; dal reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare e' escluso il reddito della prima casa di abitazione; saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 tutte le unita' classificate A/1-A/8-A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui ai punti a), b), c), d) e f); coloro che ritengano di aver diritto alla detrazione per l'anno 2000 dovranno inoltrare domanda entro il 24 giugno 2000; le maggiori detrazioni verranno concesse con determinazione del funzionario responsabile nominato con delibera di giunta comunale n. 206/1998, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992; di dare atto che nella determinazione delle aliquote nonche' nella definizione delle detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del comune e che quanto sopra disposto rispetta tale equilibrio; di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1996 per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 91/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; (Omissis). 00A5964; Comune di CAROBBIO (Bergamo) Il comune di CAROBBIO degli ANGELI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 594 e successive modificazioni; (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sara' applicata nella misura unica di L. 200.000, come prevista dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, nonche' dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997; di dare atto, altresi', che le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela (da padre a figlio/a e viceversa), sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni sara', qundi, applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali, nella misura unica di L. 200.000. (Omissis) 00A5965; Comune di CASALINO (Novara) Il comune di CASALINO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. cosi' come segue: nella misura unica del 5,5 per mille per tutti i fabbricati e detrazione per l'abitazione principale nella misura stabilita dalla legge (attualmente lire 200.000); nella misura unica del 5,5 per mille per i terreni. (Omissis). 00A5966; Comune di CASALNOCETO (Alessandria) Il comune di CASALNOCETO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 2000: 1. 5 per mille per tutti i fabbricati ad esclusione delle abitazioni di proprieta' dei non residenti; 2. 6 per mille per le abitazioni di proprieta' dei non residenti; 3. L. 330.000 detrazione per la prima casa di abitazione. (Omissis). 00A5967; Comune di CASALROMANO (Mantova) Il comune di CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5,5 per mille; unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5,5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 5,5 per mille; immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non residenti: 7 per mille; alloggi non locati da piu' di sei mesi: 7 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in base ad apposita istanza presentata dagli interessati 5,5 per mille; aliquota agevolata per gli interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili per un periodo di tre anni: 4 per mille; al recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni: 4 per mille; alla realizzazione di autorimesse o posti auto: 4 per mille; all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; nuovi insediamenti produttivi per un periodo di tre anni: 4 per mille; 2. fissare in lire 200.000 la detrazione per la prima abitazione; (Omissis). 00A5968; Comune di CASAMICCIOLA TERME (Napoli) Il comune di CASAMICCIOLA TERME (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000 nelle misure come appresso specificato: aliquota ordinaria pari al 6 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota pari al 4 per mille; l'abitazione posseduta da anziani o disabili, che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, e' considerata adibita ad abitazione principale; le abitazioni concesse gratuitamente dall'usufruttuario al figlio o al coniuge, nudi proprietari, che le occupano e le utilizzano quale loro abitazione principale, sono sottoposte al regime imposilivo delle abitazioni principali; 2. la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a lire 300.000. (Omissis). 00A5969; Comune di CASARGO (Lecco) Il comune di CASARGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A5970; Comune di CASARSA della DELIZIA (Pordenone) Il comune di CASARSA della DELIZIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, nel seguente modo: in L. 250.000 per la generalita' delle abitazioni principali; in L. 500.000, limitatamente alle abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione: L. 9.230.000 per una persona; L. 12.922.000 per due persone; L. 500.000 per le abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF, non superiore ai seguenti limiti: L. 9.230.000 per una persona; L. 12.922.000 per due persone; L. 15.691.000 per tre persone; L. 18.460.000 per quattro persone; L. 20.306.000 per cinque persone; I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 1999; 2. di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote: 5,5 per mille, aliquota ordinaria; 7 per mille per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell'anno di riferimento e per le aree edificabili, per le quali, alla data del 1o gennaio 2000, non sia stata rilasciata concessione edilizia; 3,5 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati) ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 3. di dare atto che l'aliquota del 7 per mille non si applica alle abitazioni a disposizione, che costituiscono l'unico immobile ad uso abitativo posseduto nel territorio dello Stato; 4. di esentare, per l'anno 2000, dal pagamento dell'I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel comune di Casarsa; (Omissis). 00A5971; Comune di CASATISMA (PAVIA) Il comune di CASATISMA (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, confermando il valore stabilito per l'anno 1999; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto, nelle misure di L. 200.000; (Omissis). 00A5972; Comune di CASSIGLIO (BERGAMO) Il comune di CASSIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Cassiglio nella misura del 6 per mille; di fissare in L. 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, valgono le norme contenute nel regolamento I.C.I. - adottato con delibera di C.C. n. 25 del 19 ottobre 1998 e modificato con delibera n. 2 del 25 marzo 2000; (Omissis). 00A5973; Comune di CASTEL BARONIA (AVELLINO) Il comune di CASTEL BARONIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di confermare (omissis), per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. gia' stabilite per l'anno 1999, stante il prospetto delle casistiche che si allega espressamente sub lettera A, al presente atto deliberativo, a formarne parte integrante e sostanziale, prospetto che costituisce dispositivo del presente deliberato e costituira' estratto della pubbicazione nella Gazzetta Ufficiale; Allegato A IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI SEGNALAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI, MAGGIORI DETRAZIONI ANNO 2000 - (legge n. 24 ottobre 1996 n. 556 - legge n. 23/1296, n. 662) ===================================================================== N. Ordine (1)|Delibera (2)|Aliquota (3)| Riferita A: (4) ===================================================================== 1 | | 4 | Ordinaria --------------------------------------------------------------------- 2 | | 4 | Abitazione principale --------------------------------------------------------------------- | | | Abitazione principale | | |anziani o disabili art. 3, | | |comma 56, legge 23 dicembre 3 | | 4 |1996, n. 662 --------------------------------------------------------------------- | | |Abitazione locate utilizzate | | |come abitazione principale | | |art. 4, comma 1, legge 24 4 | | 4 |ottobre 1996, n. 556 --------------------------------------------------------------------- | | | Immobili diversi da 5 | | 4 |abitazione (specificare) --------------------------------------------------------------------- 6 | | 6 | Alloggi non locati --------------------------------------------------------------------- | | |Enti senza scopo di lucro 7 | | 4 |(specificare) --------------------------------------------------------------------- | | |Fabbricati realizzati per la | | |vendita e non venduti art. 3, | | |comma 55, legge 23 dicembre 8 | | |1996, n. 662 --------------------------------------------------------------------- | | |Abitazione possedute in | | |aggiunta all'abitazione 9 | | 6 |principale Riduzione d'imposta per unita' immobiliare adibita abitazione principale sino al 50%. Maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sino a L. 500.000. b) di precisare che gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta (figli e nipoti) per fini abitativi si considerano quale abitazione principale con il beneficio della aliquota del 4 per mille; (Omissis). 00A5974; Comune di CASTELFRANCO VENETO (Treviso) Il comune di CASTELFRANCO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, al 4,5 per mille; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 per gli alloggi non locati al 5,5 per mille, stabilendo che tale aliquota sia applicata per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri individuati nel regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale in data 21 dicembre 1998, n. 178 e successive modificazioni: a) e' considerata non locata l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) per la quale non viene dimostrato l'uso quale abitazione principale o lo stato di locazione mediante esibizione di contratto validamente registrato; b) e' considerata non locata l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) con presunzione assoluta per il periodo durante il quale non e' servita da utenza elettrica per uso domestico; c) l'alloggio non e' considerato sfitto, per il periodo durante il quale e' occupato, a titolo diverso dalla locazione, da un parente entro il terzo grado del proprietario, o nel caso dell'unica abitazione tenuta a disposizione per uso personale e diretto da parte di soggetti non residenti; d) in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, di acquisto anche per successione, nonche' di fine locazione degli immobili di cui alle lettere a) e b), l'alloggio non e' considerato sfitto se entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori, dall'apertura della successione, dall'acquisto o dalla fine locazione, viene occupato dal proprietario o altro soggetto, mediante trasferimento della residenza presso l'immobile oppure viene nuovamente locato; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2000, come definita dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale in data 21 dicembre 1998, n. 178 e successive modificazioni, in L. 300.000 su base annua; 4. di non applicare agli accertamenti e liquidazioni che saranno operati nel corrente anno per effetto dell'attribuzione di rendita, la maggiorazione del 20% prevista dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "se la rendita attribuita supera di oltre il 30% quella dichiarata", e gli interessi, procedendo al recupero della sola imposta. (Omissis). 00A05975; Comune di CASTELGOMBERTO (Vicenza) Il comune di CASTELGOMBERTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 3. di approvare con decorrenza 1 gennaio 2000 le seguenti aliquote e detrazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili, - ...omissis... - di seguito riportate: ordinanza (compresa abitazione locata a residente con contratto registrato): 7 per mille; abitazione principale (escluse pertinenze autonomamente accatastate): 5,8 per mille; abitazione in uso gratuito a parenti di primo grado residenti: 5,8 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 00A5976; Comune di CASTELGRANDE (Potenza) Il comune di CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il 17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 4 per mille. 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 00A5977; Comune di CASTELLANA GROTTE (Bari) Il comune di CASTELLANA GROTTE (provincia di Bari) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille; 2. di elevare la detrazione di L. 400.000 a L. 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta in possesso di reddito complessivo, prodotto da pensione, terreni e fabbricati, non superiore a L. 12.000.000. (Omissis). 00A5978; Comune di CASTELLANZA (Varese) Il comune di CASTELLANZA (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), di determinare, per l'anno 2000, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote nelle seguenti misure: aliquota ridotta pari al 4 per mille con detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota ordinaria pari al 6 per mille; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati. 2. di stabilire un'aliquota pari al 3,8 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo di cui alla delibera della giunta comunale n. 409 del 7 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la presente deliberazione ha effetto dal 1o gennaio 2000. (Omissis). 00A5979; Comune di CASTELNUOVO DI PORTO (Roma) Il comune di CASTELNUOVO DI PORTO (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare la tabella tariffaria per l'applicazione dell'I.C.I. dall'1 gennaio 2000 come segue: a) aliquota ordinaria 6,5 per mille; b) aree fabbricabili 6,5 per mille; c) aliquota per abitazione principale 4,5 per mille; d) detrazione per l'abitazione principale L. 250.000; e) detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purche' titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i 15 milioni, L. 500.000. (Omissis). 00A5980; Comune di CASTEL SAN GIORGIO Salerno) Il comune di CASTEL SAN GIORGIO (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle che comunque usufruiscono delle detrazioni di cui al punto 2 del presente dispositivo e delle relative pertinenze e di aumentare al 6 per mille l'aliquota per le altre tipologie di immobili al fine di garantire quanto gia' indicato in premessa che qui si intende riportato integralmente; 2. di adeguare, altresi', la detrazione a L. 250.000 annue per i contribuenti possessori dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. (Omissis). 00A5981; Comune di CASTELSARACENO (Potenza) Il comune di CASTELSARACENO (provincia di Potenza) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 e' stabilita nella misura del cinque per mille, per ogni tipologia d'immobile; 2. che la deduzione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000. (Omissis). 00A5982; Comune di CASTIGLIONE OLONA (Varese) Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. mantenere per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura pari a quelle determinate per l'anno 1999 e come appresso indicate: a) 4,5 per mille, prima casa: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario e pertinenze (garage, autorimessa, posti auto e box); b) 4,5 per mille, seconde case affittate con regolari contratti; c) 5,5 per mille, altre destinazioni ed industrie; d) 7 per mille, seconde case sfittate e non locate; 2. estendere l'aliquota del 4,5 per mille alle abitazione principali, comprese le pertinenze, concesse in comodato o in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle, previa istanza presentata al comune; 3. fissare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e non all'imposta dovuta per le pertinenze all'abitazione principale. (Omissis). 00A5983; Comune di CASTROFILIPPO (Agrigento) Il comune di CASTROFILIPPO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. nell'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili viene applicata nella misura del 5 per mille. (Omissis). 00A5984; Comune di CATTOLICA ERACLEA (Agrigento) Il comune di CATTOLICA ERACLEA (provincia di Agrigento) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare la variazione dell'aliquota al 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000 e per tutte le categorie di immobili; 2. di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Cattolica Eraclea sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, lettera H del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'elenco allegato alla circ. n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993. (Omissis). 00A5985; Comune di CAVAGNOLO (Torino) Il comune di CAVAGNOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica. (Omissis). 00A5986; Comune di CELLARENGO (Asti) Il comune di CELLARENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per il corrente anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione all'I.C.I. nella misura minima di L. 200.000; 3. di confermare anche per il corrente anno il valore venale delle aree edificabili nella misura di L 50.000 al mq ai fini dell'I.C.I. (Omissis). 00A5987; Comune di CELLE di MACRA (Cuneo) Il comune di CELLE di MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza, lire 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A5988; Comune di CERCOLA (Napoli) Il comune di CERCOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: aliquota 5,5 per mille: abitazione principale; abitazioni locate; categorie di immobili diverse dalle abitazioni; aliquota 7 per mille: abitazioni tenute sfitte. 2. confermare, per l'anno 2000 nella misura di L. 300.000 la detrazione d'imposta inerente l'abitazione principale; (Omissis). 00A5989; Comune di CERRETO GRUE (Alessandria) Il comune di CERRETO GRUE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2. (omissis); 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 e' nella misura legale di L. 200.000. (Omissis). 00A5990; Comune di CHIEVE (Cremona) Il comune di CHIEVE (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota ridotta 5 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, ancorche' accatastate in modo distinto dall'abitazione principale. detrazione per abitazione principale a L. 200.000 la stessa detrazione e' elevata a L. 300.000 quando i proprietari dell'abitazione principale siano: disabili-invalidi (senza limiti di eta') o anziani con eta' di anni 60 alla data del 31 dicembre 1999; in entrambi i casi il reddito annuo lordo (reddito del nucleo familiare anagrafico) non deve essere superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000 qualora abbia il coniuge o disabile/invalido conviventi. Per il reddito lordo si fa riferimento a quello dell'anno precedente. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprieta' o di usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. Si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I, nonche' della definizione della riduzione o detrazione di cui al capo IV sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 7. (omissis); 8. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi Comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A5991; Comune di CHITIGNANO (Arezzo) Il comune di CHITIGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 10 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 uguali a quelle vigenti per il 1999 e cioe': in misura del 5,7 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale. in misura del 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale di qualunque categoria catastale; 2. di dare atto che ai sensi delle legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000. (Omissis). 00A5992; Comune di CICCIANO (Napoli) Il comune di CICCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 13 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 le tariffe e detrazioni I.C.I. gia' operanti nell'anno 1999: a) per la prima abitazione: 5,5 per mille; b) per la seconda abitazione: 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 00A5993; Comune di CINIGIANO (Grosseto) Il comune di CINIGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 e con decorrenza dal 1o gennaio 2000, unitamente all'importo per la detrazione per l'abitazione principale, come segue: a) per l'abitazione principale e sue pertinenze come da art. 5 del Regolamento I.C.I., aliquota del 5 per mille; b) per le unita' immobiliari utilizzate direttamente dal proprietario esercente attivita' produttive e/o imprenditoriali, artigianali, commerciali ed industriali, distintamente censite in catasto esclusivamente alle Cat. C/1 - C/3 - D/1 - D/2 - D/3 - D/7 e D/8, aliquota del 5 per mille; c) per gli "Altri Fabbricati", aliquota del 7 per mille; d) per le "Aree Fabbricabili", aliquota del 6 per mille; e) per i terreni agricoli, imposta non dovuta ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 2. determinare la detrazione per l'abitazione principale in lire 200.000 (duecentomila) per tutti i contribuenti senza distinzione alcuna di reddito e/o condizione sociale. (Omissis). 00A5994; Comune di CISMON del GRAPPA (Vicenza) Il comune di CISMON del GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). 00A5995; Comune di COLOSIMI (Cosenza) Il comune di COLOSIMI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di fissare (omissis), le tariffe I.C.I. da applicare nell'anno 2000: prima abitazione: 5 per mille; seconda abitazione: 6 per mille; terreni edificabili ed altri immobili: 5,5 per mille; abitazioni in ristrutturazione: 3 per mille. (Omissis). 00A5996; Comune di COMMESSAGGIO (Mantova) Il comune di COMMESSAGGIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto disposto dalla lettera b) del presente atto, nella misura del 5,5 per mille; b) aliquota maggiorata del 7 per mille da applicarsi nei confronti dei soggetti proprietari di alloggi non locati; 2. stabilire che per gli alloggi ultimati ed in attesa di alienazione o locazione appartenenti ad imprese sara' applicata l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille; 3. stabilire che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 200.000. (Omissis). 00A5997; Comune di CORANA (Pavia) Il comune di CORANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5 per mille, per tutti gli immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di ". 200.000. (Omissis). 00A5998; Comune di CORBETTA (Milano) Il comune di CORBETTA (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote applicare in questo comune a titolo di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dei decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni come segue: 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. E' considerata abitazione principale: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le pertinenze dell'abitazione principale, locali classificati nelle categorie C2, C6 e C7, purche' sia rinvenibile il rapporto di funzionalita' tra i due immobili e comunque in misura non superiore di un locale pertinenziale per ciascuna categoria riferita ad un'unica abitazione principale; l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado e da questi adibita ad abitazione principale; 7 per mille per le restanti tipologie di immobili; 2. di confermare, per quanto concerne le detrazioni relative all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo minimo stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 00A5999; Comune di CORNALE (Pavia) Il comune di CORNALE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 6 per mille, per tutti gli immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Lire 200.000. (Omissis). 00A6000; Comune di CORRIDONIA (Macerata) Il comune di CORRIDONIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. riferita all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze nella misura del 4,5 per mille; di confermare, inoltre, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. riferita alle unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze nella misura del 6 per mille; determinare, altresi', nella misura ordinaria di L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo; determinare in L. 500.000 la maggiore detrazione I.C.I. per l'anno 2000 per i soggetti passivi aventi i requisiti di cui ai punti numeri da 1 a 7 e alle condizioni di cui alle, lettere A), B) e C), elencati nelle premesse; stabilire che i richiedenti, per godere dei beneficio in parola, dovranno produrre domanda all'ufficio Tributi del comune, su apposito stampato o altro simile contenente le notizie richieste dall'ufficio Tributi, durante il periodo 19 aprile-19 giugno 2000, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione; disporre che nella citata domanda, corredata di idonea documentazione, l'obbligato al pagamento dei tributo dichiari di godere dei requisiti e di essere nelle condizioni sopra indicate ed attesti inoltre: il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' della ulteriore detrazione; la composizione del nucleo familiare; l'indicazione dei soggetti portatori di handicaps e/o disabili, con il relativo grado di invalidita', effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al punto 3; l'ammontare del reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero del nucleo familiare; la rendita catastale attribuita a presunta dell'unita' immobiliare e delle relative pertinenze regolarmente denunciate ai fini I.C.I.; l'importo del tributo, tenendo conto della maggiore detrazione da concedere; dare atto che per nozione di familiare a carico si intende quella prevista dalla normativa riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mentre per nozione di nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze dell'ufficio anagrafe del comune di Corridonia per l'anno 2000; dare atto che il reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero il reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare e' quello relativo all'anno di imposta 1999; dare atto che i soggetti passivi che avranno presentato la citata domanda terranno conto, al momento del pagamento delle rate, della maggiore detrazione; dare atto che le istanze verranno accolte, fermo restando i requisiti richiesti, fino ad esaurimento della somma di L. 9.000.000 prevista come minore introito; dare atto che resta confermata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze per i soggetti passivi non rientranti nelle categorie elencate in premessa; dare atto che l'ulteriore detrazione e' stata considerata nella previsione di stima del gettito I.C.I. per l'anno 2000 e che quindi non influisce sugli equilibri di bilancio. (Omissis). 00A6001; Comune di CORTEMAGGIORE (Piacenza) Il comune di CORTEMAGGIORE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura minima del 4 per mille e di fissare la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 210.000. (Omissis). 00A6002; Comune di CORZANO (Brescia) Il comune di CORZANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura cosi' differenziata: prima abitazione: aliquota 5,5 per mille; altri immobili: aliquota 6,5 per mille. (Omissis). 00A6003; Comune di CREDERA RUBBIANO (Cremona) Il comune di CREDERA RUBBIANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). a) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale da applicare sul valore delle unita' immobiliari, degli altri fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, per l'anno 2000 in misura unica del 5 per mille; b) di confermare l'importo della detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A6004; Comune di CURTATONE (Mantova) Il comune di CURTATONE (provincia di Mantova) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote d'imposta: aliquota ordinaria "normale" del 6 per mille; aliquota del 5,5 per mille ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'accordo territoriale della provincia di Mantova (escluso il capoluogo) in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, del decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici del 5 marzo 1999; aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4, legge n. 431/1999); aliquota del 7 per mille per le aree edificabili; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000; (Omissis). 00A6005; Comune di CUVIO (Varese) Il comune di CUVIO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille; 2. di confermare in attuazione all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1995 l'aliquota pari al 5 per mille per i residenti di unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 la detrazione nella misura di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 4. di determinare l'aliquota del 2 per mille per gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprieta' edilizia e dell'inquilinato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 come recepito con delibera di Giunta comunale n. 154 del 9 dicembre 1999; (Omissis). 00A6006; Comune di DELEBIO (Sondrio) Il comune di DELEBIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.: a) 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) 5 per mille per gli altri immobili e per i terreni edificabili; c) L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'imposta medesima ed in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A6007; Comune di DOBERDO' del LAGO (Gorizia) Il comune di DOBERDO' del LAGO (DOBERDOB) (provincia di Gorizia) ha adottato, il 15 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di prendere atto che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 resta fissata nella misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili; 2. di riconfermare tutte le disposizioni e le agevolazioni in materia dell'imposta comunale sugli immobili come da delibera consiliare n. 39 del 18 dicembre 1998. (Omissis). 00A6008; Comune di DOLO (Venezia) Il comune di DOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 4,5 per mille sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente che la possiede; 7 per mille per le abitazioni non locate; - 6 per mille su tutte le altre basi imponibili; 2. di considerare abitazione principale la pertinenza (garage, soffitta, ripostiglio ecc.) ancorche' distintamente iscritta in catasto; 3. di stabilire: in L. 200.000 la detrazione d'imposta per i casi individuati in premessa e che si intendono integralmente riportati; in L. 400.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale dei soggetti passivi abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione del minimo vitale; 4. di avvalersi della facolta' offerta dall'art. 1, comma 86, della legge n. 549/1995 e di fissare nella misura del 100% le agevolazioni per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi; (Omissis). 00A6009; Comune di DUINO AURISINA (Trieste) Il comune di DUINO AURISINA (provincia di Trieste) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis); 2. di rideterminare per l'anno 2000 le stesse aliquote per l'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1999 e precisamente: nella misura del 5,5 per mille a carico dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale insistente sul territorio comunale, ivi comprese le pertinenze ad essa asservite anche se accatastate separatamente con attribuzione di autonoma rendita catastale (cantine, soffitte, tettoie, box e posti macchina utilizzati dal soggetto possessore); nella misura del 6,5 per mille a carico di tutti gli altri immobili diversi dai precedenti (fabbricati non adibiti ad abitazione principale, tenuti a disposizione del proprietario, aree fabbricabili, immobili commerciali, ecc.); 3. di rideterminare la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, adeguata alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000; 4. di elevare la detrazione sopracitata di cui al punto 3 a L. 400.000 a favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica e' presente una persona disabile non autosufficiente oppure un invalido civile al 100%, previa richiesta da inoltrare al comune e con allegato certificato rilasciato dalle competenti autorita'; 5. di estendere l'elevazione di cui al punto precedente, qualora ne ricorrano i presupposti richiamati, anche a favore dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del "Regolamento imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)", cosi' come modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 49 dd. odierna. (Omissis). 00A6010; Comune di ERBA (Como) Il comune di ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, nelle misure seguenti: a) 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata, abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge ancorche' separato o divorziato); b) 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; c) 6,4 per mille per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; 2. di determinare, altresi', per l'anno 2000 la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996 e successive modificazioni; 3. di determinare, altresi', per l'anno 2000 la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996 e successive modificazioni, per le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e per le abitazioni concesse ad uso gratuito ai familiari parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge ancorche' separato o divorziato); ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997 e come previsto all'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 4. di aumentare, per l'anno 2000, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico e sociale che siano in possesso dei sottospecificati requisiti, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, da L. 200.000 a L. 300.000, giusta facolta' di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, in premessa richiamato: a) reddito complessivo lordo conseguito nell'anno 1999 dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 22.000.000, aumentabile tuttavia: a.1) di L. 1.600.000 se nell'anno 1999 il capo famiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge; a.2) di L. 1.600.000 per ogni familiare rimasto a carico per l'intero anno 1999. Sono considerati a carico i familiari cosi' come definiti ai fini I.R.P.E.F.; a.3) di un'ulteriore somma di L. 1.600.000 per ogni familiare a carico non autosufficiente come al precedente punto a.1); b) l'unita' immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto auto a suo servizio, deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare, a titolo di proprieta'a, usufrutto, uso od abitazione. Sono escluse dall'agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a L. 2.000.000 e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per la determinazione del reddito complessivo lordo, non si tiene conto della rendita catastale relativa all'abitazione principale, suoi accessori e pertinenze. I soggetti interessati per avere diritto all'agevolazione di cui sopra devono presentare richiesta contenente, anche nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno precedente; il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedenti punti A) e B). La richiesta dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 2000 od inviata mediante raccomandata entro tale data. Nel caso di invio a mezzo posta fa fede il timbro postale. I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tener conto della maggiore detrazione. L'amministrazione si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorita' giudiziaria competente; 5. di avvalersi della possibilita' prevista dal comma 56, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996, al fine di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, per l'anno 2000; 6. di dare atto, inoltre, che per l'anno 2000 il comune applichera' riduzioni di imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, come previsto dal comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996 e dall'art. 59, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 446/1997; (Omissis). 00A6011; Comune di FALCONARA MARITTIMA (Ancona) Il comune di FALCONARA MARITTIMA (provincia di Ancona) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota della Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 7 per mille per: terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi da quanto indicato ai punti b), c) e d); b) aliquota ridotta: 4,75 per mille per: l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie residenti in questo comune; c) aliquota agevolata: 5 per mille per: l'unita' immobiliare locata ai sensi della legge n. 431/1998; d) aliquota maggiorata: 9 per mille per: l'unita' immobiliare non locata per la quale non risulta essere stato registrato contratto di locazione da almeno due anni; 2. di stabilire per l'anno 2000 l'applicazione della maggiore detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 1) L. 500.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti nei quartieri di Villanova - Fiumesino - Poiole e Rocca Priora; 2) L. 300.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti in questo comune, ed alle seguenti condizioni: a) siano titolari di unica abitazione; b) facciano parte di un nucleo familiare composto da una o due persone, ambedue di eta' non inferiore ad anni sessantacinque nell'anno d'imposta; c) abbiano un reddito lordo annuo non superiore, per l'anno 1999, ai seguenti limiti: L. 12.180.000 per una persona; L. 20.577.000 per due persone; d) che l'immobile abitato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; e secondo le modalita' di attuazione descritte in narrativa; 3. di dare atto che i contribuenti residenti nei quartieri di Villanova Fiumesino - Poiole e Rocca Priora portino direttamente in detrazione L. 500.000 per " abitazione principale" ed il servizio tributi provvedera' ai controlli del caso; 4. di stabilire inoltre che le suddette detrazioni non sono cumulabili tra loro; (Omissis). 00A6012; Comune di(Messina) Il comune di FALCONE (provincia di Messina) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella stessa misura dell'anno 1999 e precisamente: a) 6 per mille per abitazione principale (prima casa); b) 6,50 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili; 2. ci confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo (prima casa) nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6013; Comune di FANO (Pesaro e Urbino) Il comune di FANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: A) aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all'imposizione (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) comprese le abitazioni locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; B) aliquota ridotta del 4,8 per mille, da applicarsi: 1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 1, del regolamento I.C.I.); 2) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' immobiliare non risulti locata (art. 8, comma 2, del regolamento I.C.I.); 3) alle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 del regolamento I.C.I.); 4) all'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado (art. 5 del Regolamento I.C.I.); C) aliquota del 7 per mille per l'abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale; nonche' per l'abitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito, in comodato o in locazione con contratto non registrato. 2. di prendere atto che, per le fattispecie imponibili di cui ai precedenti punti 1, 2 della lettera B), e' anche applicabile la detrazione d'imposta di L. 200.000, nei termini indicati dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996; 3. di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' elevata a L. 500.000 per soggetti in situazioni disagiate e in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 9 del regolamento I.C.I. (Omissis). 00A6014; Comune di FARNESE (Viterbo) Il comune di FARNESE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). l'aliquota generale di riferimento per il calcolo dell'imposta comunale dovuta dai soggetti obbligati, per l'anno 2000, e' determinata nella misura del 6 per mille; l'aliquota da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, per le sole unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione, e' determinata per l'anno 2000, nella misura del 7 per mille; di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto 1o gennaio 2000; l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale dai piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. le suddette disposizioni si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. e' considerata abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione per abitazione principale, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1o grado. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A6015; Comune di FELETTO (Torino) Il comune di FELETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; 2. di riconfermare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale in Lire 250.000. (Omissis). 00A6016; Comune di FERRANDINA (Matera) Il comune di FERRANDINA (provincia di Matera) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis). 5,5 per mille per l'abitazione principale; 5,8 per mille per tutti gli altri immobili. 3. di stabilire la misura delle detrazioni per l'abitazione principale: L. 225.000. (Omissis). 00A6017; Comune di FERRERA di VARESE (Varese) Il comune di FERRERA di VARESE (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura differenziata del 5,5 per mille per i residenti di unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale, e del 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati fermo restando la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale, dando atto che ai sensi dell'art. 5 del regolamento Comunale si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; 2. di far risultare che nell'art. 6 del Regolamento sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili per i quali questo Comune e' soggetto passivo di imposta; 3. (Omissis). 4. (Omissis). (Omissis). 00A6018; Comune di FIESSO d'ARTICO (Venezia) Il comune di FIESSO d'ARTICO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare le aliquote da applicare in questo Comune nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. (Omissis). (Omissis). 00A6019; Comune di FILIGNANO (Isernia) Il comune di FILIGNANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. dovuta dai contribuenti per il 2000 ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni e di fissare, nel contempo, l'aliquota al 4 per mille nei casi di seguito specificati: 1. immobili di proprieta' concessi in locazione; 2. riattazione e ristrutturazione di fabbricati di proprieta'; 3. immobili di proprieta' concessi in locazione ad uso commerciale. (Omissis). 00A6020; Comune di FINALE LIGURE Savona) Il comune di FINALE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 448/1998, (omissis), l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili dello 0,5 per mille, lasciando invariate le aliquote agevolata e maggiorata, e piu' precisamente: 4,3 per mille l'aliquota agevolata; 5,3 per mille l'aliquota ordinaria; 7 per mille l'aliquota maggiorata; e da applicarsi alle fattispecie elencate nel prospetto che si allega sub "A" alla presente per formarne parte integrante. 2. di confermare la misura della detrazione dell'imposta relativa alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari nel minimo di legge pari a L. 200.000. 3. (omissis); 4. di stabilire che a far data dall'esercizio 2000 il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili potra' essere effettuato, oltre che sul c/c/p n. 11418175 - intestato al Comune di Finale Ligure - anche a mezzo della Tesoreria Comunale - Banca CARIGE Spa. (omissis); Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21 febbraio 2000 ELENCO FATTISPECIE IMPOSITIVE IMMOBILIARI DA ASSOGGETTARSI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E RELATIVE ALIQUOTE ===================================================================== | | FATTISPECIE | | | ALIQUOTA | IMPOSITIVA | ALIQUOTA | DETRAZIONE ===================================================================== | |Unità immobiliari | | | |direttamente | | |Agevolata (Art. 6 |adibite ad | | |comma 2 D.lgs. |abitazione | | 1|504/93) |principale |4,3 per mille | 200.000 --------------------------------------------------------------------- | |Unità immobiliari | | | |appartenenti alle | | | |cooperative | | | |edilizie a | | | |proprietà indivisa,| | | |adibite ad | | |Agevolata (Art. 6 |abitazione | | |comma 4 D.lgs. |principale dai soci| | 2|504/93) |assegnatari |4,3 per mille | 200.000 --------------------------------------------------------------------- | |Unità immobiliari | | | |possedute a titolo | | | |di proprietà o | | | |usufrutto da | | | |anziani o disabili | | | |che acquisiscono la| | | |residenza in | | | |istituti di | | | |ricovero o sanitari| | | |a seguito di | | | |ricovero | | | |permanente, a | | |Agevolata (Art. 3 |condizione che le | | |comma 56 L. |stesse NON | | 3|662/96) |RISULTINO LOCATE |4,3 per mille | 200.000 --------------------------------------------------------------------- | |Unità immobiliari | | | |locate, con | | | |contratto | | | |registrato, ad un | | | |soggetto, residente| | | |nel Comune, che le | | | |utilizzi come | | | |abitazione | | | |personale nonchè | | | |unità immobiliari | | | |in comodato | | | |gratuito a | | | |familiari di 1o | | | |grado utilizzate | | |Agevolata (Art. 6 |come abitazione | | |comma 4 D.lgs. |principale del | | 4|504/93) |comodatario |4,3 per mille |NON SPETTANTE --------------------------------------------------------------------- | |Unità immobiliari, | | | |regolarmente | | | |assegnate, dagli | | |Agevolata (Art. 6 |Istituti autonomi | | |comma 4 D.lgs. |per le case | | 5|504/93) |popolari |4,3 per mille | 200.000 --------------------------------------------------------------------- | |Fabbricati e/o | | | |immobiliari a | | | |qualsiasi uso | | | |destinati, diversi | | | |comunque da quelli | | | |adibiti a civile | | | |abitazione oppure | | | |fabbricati | | | |realizzati per la | | | |vendita e non | | | |venduti dalle | | | |imprese che hanno | | | |per oggetto | | | |esclusivo o | | | |prevalente | | | |dell'attività la | | |Ordinaria (Art. 6 |costruzione e | | |comma 2 D.lgs. |l'alienazione degli| | 6|504/93) |immobili |5,30 per mille|NON SPETTANTE --------------------------------------------------------------------- | |Unità immobiliari | | | |adibite a civile | | | |abitazione | | | |possedute in | | | |aggiunta alla | | | |abitazione | | |Maggiorata (Art. 6|principale e/o non | | |comma 2 D.lgs. |locate a persone | | 7|504/93) |residenti | 7 per mille |NON SPETTANTE (Omissis). 00A6021; Comune di FLORINAS (Sassari) Il comune di FLORINAS (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per le considerazioni di natura contabile e di opportunita' esposte in premessa, per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4, comma 1, punto d), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A6022; Comune di FONTANA LIRI Frosinone) Il comune di FONTANA LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). aliquota: 6 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Detrazione (L. 200.000). aliquota: 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati. (Omissis). 00A6023; Comune di FONTANETTO PO (Vercelli) Il comune di FONTANETTO PO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 12 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata nel Comune di Fontanetto Po nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A6024; Comune di FOSCIANDORA (Lucca) Il comune di FOSCIANDORA (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: 6 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per altri fabbricati e per le aree fabbricabili. 2. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cosi', come previsto al comma 56, dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A6025; Comune di FOSSALTA di PORTOGRUARO (Venezia) Il comune di FOSSALTA di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata come segue: aliquota cinque per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta', indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale stabilendo altresi', che: 1. ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e' stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 2. in attuazione dell'art. 8, comma 3, lett. c), del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., viene considerata abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della relativa detrazione, quella concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado di parentela; aliquota sei per mille per tutti gli altri immobili; 2. di fissare in L. 240.000 la detrazione di imposta per l'unita', immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3) di determinare, ai sensi dell'art. 5, comma 2), lett. d), punto 2) del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., in attuazione dell'art. 59, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 446/1997, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree fabbricabili nella misura prevista dalla tabella allegato A) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, confermando quindi anche per l'anno 2000 i valori determinati per l'anno 1999. (Omissis). 00A6026; Comune di FOSSATO SERRALTA (Catanzaro) Il comune di FOSSATO SERRALTA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) (omissis); 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6,5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille; (omissis); 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille; (omissis); II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;. III. L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. L'aliquota e' stabilita nella misura del quattro per mille per un periodo non superiore a ........ anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; V. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: (omissis); Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (omissis); VII. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di