ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (omissis); X. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A6027; Comune di FUCECCHIO (Firenze) Il comune di FUCECCHIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti aliquote: a) 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per gli immobili ad essa equiparati; b) 7 per mille per gli alloggi tenuti vuoti per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell'anno 2000; c) 6 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di stabilire per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6028; Comune di FUMANE (Verona) Il comune di FUMANE (provincia di Verona) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'imposta I.C.I. anno 2000 applicando alla base imponibile la seguente aliquota: 6 per mille: immobile adibito ad abitazione principale ed a tutto quanto costituisca pertinenza dell'abitazione principale; abitazione locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; abitazione concessa in comodato, e/o titolo gratuito a familiari che utilizzino come abitazione principale; 6,5 per mille: immobile adibito ad attivita' produttive e commerciali; aree fabbricabili; 7 per mille: abitazioni non locate o non utilizzate come abitazione principale (seconde case); 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si opera la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000. (Omissis). 00A6029; Comune di FUSINE (Sondrio) Il comune di FUSINE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000: aliquota I.C.I. ordinaria 5 per mille; aliquota I.C.I. abitazione principale 4,5 per mille; 2. (omissis); 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 200.000 (euro 103,29), ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 662/1996; (Omissis). 00A6030; Comune di GALATINA (Lecce) Il comune di GALATINA (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare le stesse aliquote applicate nell'anno 1999 fissando, ai sensi del comma 2, dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni la misura delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 come segue: abitazione principale nella misura del 4,5 per mille; altri immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A6031; Comune di GAMALERO (Alessandria) Il comune di GAMALERO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, (omissis), l'aliquota unica I.C.I. del comune di Gamalero nella misura del 6 per mille; 2. (omissis); 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, dell'art. 3 legge n. 662/1996 e' nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6032; Comune di GARDONE RIVIERA (Brescia) Il comune di GARDONE RIVIERA (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel comune di Gardone Riviera per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e nella misura dei 6 per mille per tutti gli altri immobili, dando contestualmente atto che il gettito complessivo previsto ammonta a L. 2.400.000.000; (Omissis). 00A6033; Comune di GAVERINA TERME (Bergamo) Il comune di GAVERINA TERME (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota unica dei 6 per mille. (Omissis). 00A6034; Comune di GELA (Caltanissetta) Il comune di GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta l.C.I. per l'anno 2000, nelle misure seguenti: 4 per mille: per abitazione principale; per terreni agricoli; 4,75 per mille: per aree fabbricabili; per tutte le altre tipologie immobiliari. (Omissis). 00A6035; Comune di GERMAGNANO (Torino) Il comune di GERMAGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6036; Comune di GERRE de' CAPRIOLI (Cremona) Il comune di GERRE de' CAPRIOLI (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1o gennaio 2000: 5,25 per mille: unita' immobiliari ad uso abitazione principale del proprietario e sue pertinenze (massimo 2 per unita' immobiliare); 5,25 per mille: unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di primo grado purche' non possessori di altre abitazioni, ad uso abitazione principale; 5,25 per mille: unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge 449/1997; 6 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune; 6 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione; 2. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000 per detrazione base; L. 250.000 per alcune categorie di persone che si trovano in particolari condizioni di disagio economico; 3. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). 00A6037; Comune di GESSATE (Milano) Il comune di GESSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. in vigore nel 1999, pari al 5 per mille e la detrazione di L. 200.000. (Omissis). 00A6038; Comune di GIURDIGNANO (Lecce) Il comune di GIURDIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota l.C.I. per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'anno 2000 per tutta le altre tipologie di immobili soggetta ad imposta. (Omissis). 00A6039; Comune di GONZAGA (Mantova) Il comune di GONZAGA (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di disciplinare come segue l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1ao gennaio 2000: a) aliquote: 4,25 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 4 per mille per gli immobili adibiti a scuole materne private; 6,5 per mille per gli altri cespiti; 7 per mille alloggi non locati; b) detrazioni: detrazione relativa all'abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000; un ulteriore aumento di detrazione d'imposta di L. 200.000 per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico sociale: 1. famiglie con handicap minorenne; 2. anziani soli ultrasessantacinquenni; 3. famiglie con piu' di tre figli a carico; 4. giovani coppie (l'eta' di entrambi i coniugi non deve superare i 35 anni) con mutuo prima casa; 2. (Omissis). (Omissis). 00A6040; Comune di GORLAGO (Bergamo) Il comune di GORLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5,25 per mille; 2. di stabilire in L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A6041; Comune di GORNO (Bergamo) Il comune di GORNO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A6042; Comune di GRIGNASCO (Novara) Il comune di GRIGNASCO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune nella misura unica del 5,1 per mille; 2. di approvare per l'anno 2000, l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000, secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e s.m.i.. (Omissis). 00A6043; Comune di GROTTAFERRATA (Roma) Il comune di GROTTAFERRATA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). per l'anno d'imposta 2000 l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni viene fissata nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale. Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'aliquota agevolata gli immobili ceduti in locazione e utilizzati dal locatario come abitazione principale . Nella misura del 5,5 per mille per gli altri immobili e nella misura del 2 per mille per gli immobili i cui proprietari eseguono lavori volti al recupero di unita' di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico del paese. Ai fini della applicazione di detta aliquota gli interessati dovranno produrre richiesta scritta con allegata certificazione rilasciata dagli organi competenti. La detrazione di L. 200.000, prevista per l'abitazione principale, viene elevata a L. 400.000 per il nucleo familiare composto al massimo da 2 persone di eta' ciascuna superiore ad anni sessanta, il cui reddito complessivo, composto dalla sola pensione, non sia superiore a L. 20.000.000. La detrazione spetta anche se nel nucleo familiare, come sopra composto, sia presente un figlio portatore di handicap, pur se provvisto di reddito derivante esclusivamente dallo stato particolare dello stesso. Tale maggiore riduzione opera esclusivamente dietro richiesta scritta e documentazione del richiedente. Per quanto non previsto nella deliberazione, valgono le norme di cui al Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione consiglio comunale n. 110 del 29 dicembre 1998.. (Omissis). 00A6044; Comune di GROTTAMINARDA (Avellino) Il comune di GROTTAMINARDA (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2000 nella seguente misura: 1) 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2) 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; 3) 5 per mille per le aree fabbricabili; 2. di stabilire, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. .504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e suc. mod. ed int., nella misura complessiva di Lire 200.000. 3. di riconoscere, facendone richiesta una ulteriore detrazione di L. 50.000 ai nuclei familiari con disabili con invalidita' del 100%. (Omissis). 00A6045; Comune di GRUMOLO delle ABBADESSE (Vicenza) Il comune di GRUMOLO delle ABBADESSE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). A) di determinare, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2000 e per i motivi espressi nella premessa, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 1. del 6 per mille; 2. del 5,5 per mille - aliquota ridotta - in favore di: - persone fisiche soggetti passivi, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; - soci assegnatari che adibiscono ad abitazione principale le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; - soggetti passivi relativamente ad alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; - anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; - abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado del proprietario, usufruttuario o altro titolare di diritto reale, affinche' vi dimorino abitualmente; - altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa di legge e il regolamento comunale vigenti; B) di determinare in L. 200.000 l'ammontare della detrazione per i soggetti aventi diritto; C) Omissis; D) Omissis; E) Omissis; &q;&q;(Omissis). 00A6046; Comune di GUALDO TADINO (Perugia) Il comune di GUALDO TADINO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5,7 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; 2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria I.C.I. del 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili; 3. di confermare per l'anno 2000 l'importo di L. 250.000 quale detrazione I.C.I. per le abitazioni principali e, per la parte eventualmente eccedente l'imposta, per le relative pertinenze. Omissis). 00A6047; Comune di INGRIA (Torino) Il comune di INGRIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). - di confermare per l'anno 2000 (omissis) l'aliquota I.C.I. attualmente in vigore; - di dare atto che per effetto della suddetta conferma tale tariffe ed aliquote risultano essere le seguenti: (omissis). aliquota I.C.I.: 5 per mille (Omissis). 00A6048; Comune di ISCHIA di CASTRO (Viterbo) Il comune di ISCHIA di CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura del 5 per mille; (Omissis). 00A6049; Comune di ISILI (Nuoro) Il comune di ISILI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella stessa misura prevista per l'anno 1999 e precisamente: - a) 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; - b) 7 per le unita' immobiliari diverse dalle precedenti. 2. Di determinare che la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 504/92 come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nell'importo di L. 320.000. (Omissis). 00A6050; Comune di ISOLA del GRAN SASSO d'ITALIA (Teramo) Il comune di ISOLA del GRAN SASSO d'ITALIA (provincia di Teramo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 2) di stabilire come proposto dalla giunta l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del cinque per mille per l'abitazione principale e nella misura del sei per mille per tutti gli altri immobili con le sole riduzioni come per legge di cui alla prima parte del comma 1 dell'art. 8 e le detrazioni dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 come stabilito dal comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996. (Omissis). 00A6051; Comune di IZANO (Cremona) Il comune di IZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di dare atto che per la detrazione sulla prima casa di L. 200.000 e' confermata la detrazione di L. 300.000 per le persone ultrasessantenni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta, ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000, se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente; (Omissis). 00A6052; Comune di JESOLO (Venezia) Il comune di JESOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (l.C.I.) nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e nella misura del 7 per mille per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, di alloggi non locati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale; 2. di stabilire, per l'anno 2000, nella misura di L. 500.000 le detrazioni per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. (Omissis). 00A6053; Comune di LA MADDALENA (Sassari) Il comune di LA MADDALENA (provincia di Sassari) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di determinazione per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo Comune nella seguente misura: - 6 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' direttamente destinata ad abitazione principale; - 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed altre categorie di immobili; - detrazione per l'unita' direttamente destinata ad abitazione principale L.200.000. (Omissis). 00A6054; Comune di LANGOSCO (Pavia) Il comune di LANGOSCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 2000 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, con effetto dal 1o gennaio 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; (omissis), di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come previsto dalla legge. (Omissis). 00A6055; Comune di LARIANO (Roma) Il comune di LARIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000; a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti i soggetti passivi; b) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; c) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 265.000 (lire duecentosessantamila) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Agli effetti dell'applicazione della detrazione si applica altresi' quanto previsto dal regolamento I.C.I. adottato nella seduta odierna; 2. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di c.c. n. 16 del 26 marzo 1999 che si conferma per l'anno 2000; (Omissis). 00A6056; Comune di La Spezia Il comune di LA SPEZIA ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A) aliquota ordinaria del 7 per mille; B) aliquota agevolata del 4 per mille: per le unita' immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti al loro recupero - unita' immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali.(la concessione dell'aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori); per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (fabbricati merci) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili come consentito dall'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'articolo 3, comma 53 della legge n. 662/1996 (viene concessa l'aliquota agevolata per i primi 3 anni dalla data di ultimazione lavori); a) per le unita' immobiliari acquisite o aggiunte al fine dell'inizio o dell'ampliamento dell'attivita' svolta, per un periodo di tre anni dalla data di inizio attivita' nell'unita' stessa. Dette unita' dovranno ricadere nelle seguenti categorie catastali: C/1 - negozi e botteghe; C/3 - laboratori per arti e mestieri; D/2 - alberghi e pensioni; D/7 - fabbricati costruiti o adottati per speciali esigenze di attivita' industriali; D/8 - fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attivita' commerciale; (la concessione dell'aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata certificazione della Camera di Commercio attestante la destinazione dell'unita' locale aggiuntiva); b) per le unita' immobiliari di cui al precedente punto a) nell'ambito delle quali sia documentata l'assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente nell'arco del triennio dalla data di inizio attivita' nell'unita' stessa, l'aliquota agevolata viene concessa per un periodo massimo di 6 anni purche' permanga tale condizione; C) aliquota agevolata del 5,25 per mille: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; per le unita' immobiliari di proprieta' di A.R.T.E (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) a condizione che venga rinnovata la convenzione stipulata in data 22 giugno 1999 tra Arte e Comune della Spezia; per gli immobili che verranno locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 431/1998. L'aliquota agevolata del 5,25 per mille potra' essere applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione degli accordi stessi e a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza; D) aliquota del 9 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati "immobili non locati" le unita' immobiliari tenute a disposizione (nel numero di 1 unita' per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allaciate ai pubblici servizi e a stretta disponibilita' del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado). Non vengono altresi' considerati "immobili non locati" gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es. oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unita' viene applicata l'aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza. E) riduzione dell'aliquota dello 0,5 per mille (ordinaria od agevolata, a seconda delle diverse fattispecie) per le unita' immobiliari per le quali sia stato predisposto il "fascicolo del fabbricato" per attestare l'integrita' statico-funzionale dell'edificio, prima che lo stesso diventi obbligatorio, sulla base di quanto sancito dagli emanandi provvedimenti legislativi in materia. La riduzione dell'aliquota e' subordinata alla presentazione di apposita istanza. 2. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni reddituali sottospecificate: a) da soggetto passivo il cui nucleo familiare che abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi netti per L. 13.500.000 se composto da una persona, L. 16.000.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente. Detti redditi devono provenire eslusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidita' civile, da assegno di accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto coperto, n. 1 autorimessa della dimensione massima di mq. 30) da rendite catastali diverse di importo non superiore a L. 50.000, da segno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimendo corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilita' fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tassativamente elencate; b) soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi non superiori a: L. 17.500.000 se composto da una persona; L. 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente. Detti redditi devono provenire esclusivamente dall'indennita' di mobilita' di cui alla legge n. 223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto coperto, n. 1 autorimessa della dimensione massima di mq 30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a L. 50.000, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non impossibilita' fiscale generale di alcuni di tali redditi; c) da soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione e/o nelle liste di mobilita' di cui alla legge n. 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi annui lordi superiori a L. 15.500.000; d) da soggetto passivo il cui nucleo familiare includa un portatore di handicap o persone non autosufficienti con attestato di invalidita' non inferiore al 75%, il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi non superiori a: L. 17.500.000 se composto da una persona; L. 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente. Per le tipologie a), b) e c) l'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate esclude l'esenzione. I redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenute d'acconto a titolo d'imposta, salve le eccezzioni di cui al precedente capoverso. Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinita'. Per i figli studenti considerati fiscalmente a carico dei genitori, pur se non residenti con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell'esenzione e' da considerarsi quello della famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli. Per reddito lordo si intende il reddito imponibile (costituito dalla somma del reddito soggetto ad Irpef, dei crediti d'imposta sui dividendi, detratti gli oneri deducibili) rilevato dalla dichiarazione dei redditi presentata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600; per reddito netto si intende il reddito imponibile al quale viene detratta l'imposta netta. 3. Di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: a) per i soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a L. 40.000.000 con minimo di 3 figli a carico conviventi ed a condizione che non possegga altra unita' immobiliare nel territorio nazionale; b) per i soggetti passivi il cui nucleo familiare sia formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, coniugati da non oltre 4 anni alla data del 1o gennaio 2000, i cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore a 35 anni alla data suindicata, il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a L. 40.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni eventuale figlio a carico; c) per le unita' immobiliari classificate nelle categorie A/4 e A/5 direttamente utilizzate come residenza del proprietario. 4. Di subordinare la concessione dell'elevazione della detrazione di cui ai punti 2 - 3 alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta. (Omissis). 00A6057; Comune di LATRONICO (Potenza) Il comune di LATRONICO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta e' determinata come segue: a) aliquota ridotta al 4 per mille per le abitazioni principali (art. 5 del reg.) e per i fabbricati adibiti ad attivita' produttive da imprese che si iscrivono al relativo albo o, che, comunque si insedieranno in questo comune dopo il 1o gennaio 2000 (art. 6, ultimo comma del reg.). b) aliquota del 6 per mille per gli altri fabbricati. (Omissis). 00A6058; Comune di LAVAGNO (Verona) Il comune di LAVAGNO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata nel comune di Lavagno in relazione all'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A6059; Comune di LAVELLO (Potenza) Il comune di LAVELLO (provincia di Potenza) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare come determina per l'anno 2000 aliquote I.C.I. nelle misure di: 4 per mille per le abitazioni destinate ad uso principale; 6,5 per mille per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili; 2. di determinare come determina la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6060; Comune di LAVENA PONTE TRESA (VARESE) Il comune di LAVENA PONTE TRESA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille per l'anno 2000, vale a dire nella stessa misura dell' anno precedente. (Omissis). 00A6061; Comune di LEIVI (Genova) Il comune di LEIVI (provincia di Genova) ha adottato, il 25 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 come segue: aliquota ordinaria - 6 per mille per tutte le tipologie di immobili non rientranti nell'abitazione principale; aliquota ridotta - 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, posseduta da persona fisica avente residenza nel Comune; Stabilire la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, come segue: 2. detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 00A6062; Comune di LEMIE (Torino) Il comune di LEMIE (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. approvare conformemente a quanto proposto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 6 del 3 febbraio 2000, per l'anno 2000, un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille; 2. detrarre dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si intende: quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; l'abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata (legge n. 75/1993); l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996). 3. non applicare alla pertinenza equiparata all'abitazione principale ulteriore detrazione; l'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (Sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte in catasto - art. 3 regolamento com.le I.C.I.). (Omissis). 00A6063; Comune di LENDINARA (ROVIGO) Il comune di LENDINARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota da applicare al calcolo dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue: aliquota ordinaria unica del 6,5 per mille da applicare a tutti i cespiti imponibili I.C.I. compresi gli immobili adibiti ad abitazione principale, ai quali si applichera' la detrazione prevista dalla vigente normativa I.C.I. nella misura di lire 280.000. (Omissis). 00A6064; Comune di LESEGNO (Cuneo) Il comune di LESEGNO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli altri fabbricati ed immobili; di stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale; di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., le agevolazioni relative all'abitazione principale si applicano a n. 1 pertinenza nei limiti stabiliti dal regolamento stesso. (Omissis). 00A6065; Comune di LIGONCHIO (Reggio nell'Emilia) Il comune di LIGONCHIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). - aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attivita' terziarie; - aliquota del 5,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale. Si considerano equiparate all'abitazione principale le pertinenze dell'abitazione pricipale come definite dall'art. 14-bis del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale immobili; - aliquota ordinaria 6 per mille; - aliquota del 6,5 per mille per seconde case, intendendosi con tale denominazione le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale e tenute a disposizione dai propri possessori per uso diretto, stagionale o periodico; - la detrazione per l'abitazione principale e' elevata da L. 200.000 a L. 250.000, per l'unita' immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie: 1. nucleo con tre o piu' figli risultanti a carico, che disponga di un reddito famigliare complessivo non superiore a L. 80.000.000, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento; 2. per le coppie residenti di sposi per i primi tre anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito famigliare complessivo non superiore a L. 80.000.000, annui lordi,(come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento. (Omissis). 00A6066; Comune di LISSONE (Milano) Il comune di LISSONE (provincia di Milano) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A. 1. Aliquote: a) aliquota ordinaria per fabbricati (esclusi quelli di cui al punto seguente) aree fabbricabili, terreni agricoli: 5,8 per mille; b) aliquota agevolata per l'abitazione principale, comprese le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale: 5 per mille. La misura della detrazione per l'abitazione principale - non estendibile alle pertinenze - e' stabilita nell'importo di L. 200.000. A. 2. Agevolazioni: a favore di pensionati, portatori di handicap e titolari di assistenza sociale a livello comunale, la detrazione per l'abitazione principale e' elevata fino ad un massimo di L. 320.000 a condizione che si verifichino congiuntamente tutte le seguenti condizioni: a) siano pensionati o comunque in condizione non professionale ed abbiano gia' compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del primo gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, oppure siano portatori di handicap con grado di invalidita' superiore ai due terzi; b) abbiano conseguito un reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF con esclusione di quello della casa di abitazione e relative pertinenze, relativamente a tutti i soggetti coabitanti nell'abitazione, non superiore a L. 25.000.000 annui; c) siano possessori di unita' immobiliari classificate in catasto (o classificabili per le unita' ancora sprovviste di rendita) nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/7. La medesima agevolazione viene riconosciuta ai titolari di assistenza sociale a livello comunale che non rientrano nelle condizioni di cui sopra. La concessione della agevolazione e' subordinata alla presentazione entro la fine di giugno di apposita domanda presso l'unita' tributi corredata della certificazione dei redditi conseguiti nell'anno precedente; tale domanda e' valida anche per gli anni successivi nel caso non siano venute meno le condizioni per godere dell'agevolazione. Il termine per la presentazione della domanda e' fissato al 20 dicembre per i soggetti divenuti nuovi intestatari dopo la scadenza di giugno. Viene stimata in L. 50.000.000 l'entita' della agevolazione di cui al presente punto dando atto che di tale importo si e' gia' tenuto conto in sede di predisposizione del bilancio. A. 3. Altre disposizioni: si richiamano gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento approvato con deliberazione n. 99 del 20 novembre 1998, disciplinanti rispettivamente la definizione di "abitazione principale", le riduzioni d'imposta e le esenzioni; si precisa che la dichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 5, lettera (d),del predetto regolamento, relativa all'abitazione concessa in uso gratuito, deve essere presentata entro la fine di giugno, fatta salva la diversa scadenza gia' richiamata al punto precedente. (Omissis). 00A6067; Comune di LIVORNO FERRARIS (Vercelli) Il comune di LIVORNO FERRARIS (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure: - unita' immobiliare adibite ad abitazioni principali 5 per mille; - detrazione per abitazione principale L. 200.000; - altri cespiti immobiliari diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille. (Omissis). 00A6068; Comune di LOANO (Savona) Il comune di LOANO (provincia di Savona) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 tre aliquote differenziate, per l'imposta comunale sugli immobili, una della misura del 5 per mille riferita alle abitazioni principali, una del 6 per mille relativa agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale concessi in locazione ai soggetti residenti in quell'immobile ed, in caso di comodato, a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta, fratelli e sorelle del proprietario se residenti in quell'immobile; nonche' agli alberghi, residence, ed altre strutture turistico-recettive ed una del 6,9 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non concessi in locazione ai residenti e per tutte le altre tipologie di immobili costituenti presupposto dell'imposta non richiamate espressamente nel periodo che precede, da applicarsi alla relativa base imponibile; 2. di precisare ulteriormente che: - a tal fine di ottenere il beneficio dell'applicazione dell'aliquota nella misura ridotta del 6% la locazione deve risultare da contratto regolarmente registrato e l'esistenza del comodato deve risultare nelle forme di legge (contratto verbale, scrittura privata, atto pubblico, etc.); - il comune, in sede di accertamento tributario, si riserva di richiedere ai contribuenti l'esibizione di tale documentazione al fine di verificare il giusto diritto ad usufruire dell'aliquota ridotta; - l'esistenza di tali contratti puo' essere dimostrata con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' da presentarsi all'ufficio tributi entro il termine di scadenza del versamento in acconto dell'I.C.I. (30 giugno 2000), fatto sempre salvo il diritto dell'ufficio di verificare tali dati con la richiesta di cui al punto precedente; 3. di determinare, per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per unita' immobiliare direttamente adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno di utilizzo a tale titolo. (Omissis). 00A6069; Comune di LODRINO (Brescia) Il comune di LODRINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finanziario 2000, fissandola nella misura unica del 6 per mille; 2. di disporre comunque che, limitatamente all'abitazione principale, sara' applicata una maggiorazione della detrazione che viene fissata in complessive L. 220.000. (Omissis). 00A6070; Comune di LONDA (Firenze) Il comune di LONDA (provincia di Firenze) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote ai fini dell'imposta comunale immobiliare come segue: 5,50 per mille, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto sulla base delle norme di cui al regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 7 del 25 marzo 1999, esecutivo; 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; 2. di stabilire come segue, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 504/1992, la misura della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000 detrazione ordinaria per l'abitazione principale; L. 300.000 detrazione a favore di nuclei familiari con reddito complessivo da L. 12.000.000 a L. 15.000.000; L. 400.000 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo da L. 9.000.000 a L. 12.000.000; L. 500.000 detrazione per nuclei familiari con reddito compessivo fino a L. 9.000.000; 3. di stabilire come segue le modalita' e condizioni per usufruire delle maggiori detrazioni di imposta fissate con il precedente punto n. 2: a) per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale di godimento sull'immobile e i familiari fiscalmente a carico quali risultano dalla famiglia anagrafica; b) per usufruire della detrazione e' necessario presentare autocertificazione a cura del contribuente secondo moduli predisposti dall'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno, direttamente al protocollo comunale o mediante raccomandata a.r.; c) le condizioni per usufruire della maggiore detrazione sono: - possesso di unica abitazione nel territorio dello Stato italiano; - residenza nell'abitazione dell'intero nucleo familiare. (Omissis). 00A6071; Comune di LOZZA (Varese) Il comune di LOZZA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili del 4,75 per mille ed in L. 200.000, per la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6072; Comune di LOZZOLO (Vercelli) Il comune di LOZZOLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2000 nella misura del 5 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53, dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote; 3. di avvalersi della facolta' di cui al comma 5, art. 1, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, in ordine alla fissazione di aliquote agevolate; 4. di confermare per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze di cui all'art. 2 del regolamento comunale imposta comunale sugli immobili con deliberazione C.C. n. 36 del 28 ottobre 1998, in L. 230.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3 legge n. 662/1996; 6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizioni che la stessa non risulta locata; 7. di dare atto che il regolamento comunale per l'imposta comunale sugli immobili e' rientrato in vigore dal 1o gennaio 1999. (Omissis). 00A6073; Comune di LUNANO (Pesaro e Urbino) Il comune di LUNANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. immobili adibiti ad abitazione principale, aliquota del 5 per mille; 2. tutti gli altri immobili, aliquota del 7 per mille; 3. detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 00A6074; Comune di LUOGOSANO (Avellino) Il comune di LUOGOSANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). Fabbricati appartenenti al gruppo D: 6,5 per mille; Abitazione principale: 4 per mille; Abitazione in aggiunta alla prima casa (seconda casa): 6 per mille; di stabilire che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, viene fissata nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6075; Comune di LURAGO MARINONE (Como) Il comune di LURAGO MARINONE (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). I. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; II. di fissare la detrazione per imposta I.C.I. per l'abitazione principale in L. 200.000. e in L. 350.000, a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1a) reddito complessivo lordo di importo non superiore a L. 20.000.000 annui. L'ammontare del reddito va riferito al 1999 ed all'intero nucleo familiare e deve essere costituito unicamente da redditi derivanti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo. L'unita' immobiliare abitata dei nuclei di cui al punto 1a) deve essere l'unica di proprieta' al 1o gennaio 2000, nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcun'altra unita' immobiliare, esclusi il garage di pertinenza dell'abitazione e i redditi di terreni non edificabili; III. di fissare, altresi', la detrazione in L. 400.000, a favore di anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'unita' immobiliare per i soggetti di cui al punto III) deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprieta' o di usufrutto e non deve essere locata; (Omissis). IV. di escludere la detrazione per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie: A/1 - abitazioni di tipo signorile; A/7 - abitazioni in villini; A/8 - abitazioni in ville; A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; V. di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti; 1) che detta aliquota agevolata sara' applicata limitatatmente alle unita' immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori; 2) (Omissis); (Omissis). 00A6076; Comune di LUSON (Bolzano) Il comune di LUSON (LÜSEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota del 0,4 per cento = 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti i contribuenti; 2. di stabilire per l'anno d'imposta 2000 la detrazione d'imposta di cui aIl'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale - prima abitazione di tutte le categorie catastali in misura fino a concorrenza dell'imposta dovuta per detta unita'; 3. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto ai sensi dell'art 59, comma 1, lettera d), del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446. Dettagli precisi contiene il regolamento. (Omissis). 00A6077; Comune di LUZZANA (Reggio Emilia) Il comune di LUZZANA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A6078; Comune di LUZZARA (Reggio Emilia) Il comune di LUZZARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 un'aliquota ordinaria dell'l.C.l. (Imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2000 un'aliquota maggiorata dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati, come definiti dall'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 21 dicembre 1998, con esclusione delle relative pertinenze che vengono assoggettate all'aliquota ordinaria del 5,5 per mille; 3. di confermare per l'anno 2000 la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 4. di confermare altresi' per l'anno 2000, a favore delle categorie di contribuenti descritte in premessa e nel rispetto dei criteri e delle modalita' sopra riportate, l'elevazione della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000; 5. di stabilire che l'eventuale ammontare della detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. A) pensionati: a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2000 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione; b) pensionato in condizione non lavorativa dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all'anno 1999 non superiore a L. 14.000.000 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 23.000.000 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 1.600.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente. c) che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo famigliare e' cosi' composto e distinto; B) titolare di solo reddito abitativo: a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2000 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione; b) titolare di solo reddito abitativo in condizione non lavorativa dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all'anno 1999 non superiore a L. 14.000.000 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 23.000.000 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 1.600.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente; c) che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo famigliare e' cosi' composto e distinto; C) famiglie con portatori dl handicap: a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2000 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione; b) il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%; c) il reddito familiare fiscalmente imponibile complessivo non deve essere superiore a L. 14.000.000 per un solo componente riferito all'anno 1999. Si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo; d) che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo famigliare e' cosi composto e distinto; D) famiglie numerose: a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2000 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione; b) nucleo familiare composto da almeno quattro persone o piu' componenti al 1o gennaio 2000 con un reddito familiare fiscalmente imponibile non superiore a L. 28.000.000 annui nel caso di famiglia di quattro componenti, reddito aumentato di L. 4.000.000 per ogni componente oltre il quarto. Il reddito di riferimento e' quello dell'anno 1999; c) che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo famigliare e' cosi' composto e distinto; Sia nel caso della lettera A (pensionati) che della lettera B (titolari di solo reddito abitativo) che della lettera C (portatori di handicap) che della lettera D (famiglia numerosa), l'applicazione del beneficio della detrazione di L. 400.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. Le detrazioni previste sono relative alle sole categorie catastali: A/2 di classe 1 - abitazioni di tipo civile; A/3 abitazioni di tipo economico; A/4 abitazioni di tipo popolare; A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 abitazioni di tipo rurale. Il possesso dei requisiti per il diritto alla elevazione della detrazione deve essere denunciato dal contribuente su appositi moduli che saranno forniti dall'Amministrazione. L'agevolazione consente di applicare, direttamente al momento del pagamento del tributo la detrazione spettante. L'autocerticazione resa ai sensi del Regolamento di attuazione della legge n. 127/1997, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 28 ottobre 1998, che attesta il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al comune nei trenta giorni successivi al pagamento della 1a rata pena la decadenza del diritto all'ulteriore detrazione. A questa deve essere altresi' allegata copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento. Il modulo di denuncia deve essere presentato anche nel caso in cui, in seguito all'applicazione della maggiore detrazione l'imposta da pagare sia azzerata. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A6079; Comune di Macerata Il comune di MACERATA, ha adottato, il 29 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. approvare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria: 6.7 per mille; aliquota per abitazione principale: 4.6 per mille; aliquota per abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; aliquota per unita' abitative possedute da enti senza scopo di lucro: 5 per mille; 2. approvare per l'anno 2000 l'aumento della detrazione per abitazione principale fino a L. 500.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1o gennaio 2000: soggetti ammessi all'assistenza economica continuativa da parte del comune (disabili, anziani, handicappati); nucleo familiare composto da un solo soggetto ultrasessantacinquenne alla data del 1o gennaio 2000 in possesso di reddito complessivamente non superiore a L. 12.000.000; nucleo familiare composto da due soggetti entrambi ultrasessantacinquenni alla data del 1o gennaio 2000 in possesso di reddito complessivamente non superiore a L. 22.000.000; nucleo familiare con reddito non superiore a L. 23.000.000 con a carico soggetto portatore di handicap; portatore di handicap gravi (invalidi al 100%) con reddito non superiore a 28.000.000; 3. approvare per l'anno 2000 l'aumento della detrazione per abitazione principale a L. 300.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1o gennaio 2000. contribuenti facenti parte di nucleo familiare composto da 5 o piu' persone con un complessivo reddito annuo non superiore a L. 33.000.000; giovani coppie di eta' compresa tra i diciotto e trentacinque anni con reddito fino a L. 33.000.000, formatesi dopo il 1o gennaio 1999 per i primi due anni dall'istituzione della convivenza anagrafica; vedovi/e non conviventi con figli a carico e reddito inferiore a L. 28.000.000; separati/e non conviventi con figli a carico e reddito inferiore a L. 28.000.000; 4. stabilire che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata venga considerata ai fini I.C.I. come abitazione principale. (Omissis). 00A6080; Comune di MACERATA CAMPANIA Il comune di MACERATA CAMPANIA (provincia di Caserta), ha adottato, il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria deI 5.5 per mille da applicarsi alle rendite catastali degli immobili nel territorio comunale; b) aliquota del 5 per mille da applicarsi alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. determinare la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo per il quale si protrae tale detrazione, cosi come previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 504/1992. (Omissis). 00A6081; Comune di MACRA (Cuneo) Il comune di MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di aumentare al 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2, comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 00A6082; Comune di MAGLIANO VETERE (Salerno) Il comune di MAGLIANO VETERE (provincia di Salerno), ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, e' determinata nella misura unica del 6 per mille; 2. per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' medesima pari a L. 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. (Omissis). 00A6083; Comune di MAGNACAVALLO (Mantova) Il comune di MAGNACAVALLO (provincia di Mantova), ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dal decreto legislativo n. 446/1997 ed apposito regolamento di applicazione di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 6 per mille, fissando inoltre le seguenti diversificazioni: riduzione dell'l.C.l. dal 6 al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi non locati di proprieta' in aggiunta all'abitazione principale; 2. di determinare in L. 200.000 il valore della detrazione per la prima abitazione, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A6084; Comune di MAGNAGO (Milano) Il comune di MAGNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 4,8 per mille per gli immobili ad abitazione principale; 5,6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale; 5,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni; 2. di concedere, per l'anno 2000, l'aumento della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tuuti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; d) lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficenti con certificazione medica della A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000; f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' tutte le unita' immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra. Il beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o da altri familiari conviventi. (Omissis). 00A6085; Comune di MAIERA' (Cosenza) Il comune di MAIERA' (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' confermata nella misura del 6 per mille per fabbricati e del 4,5 per mille per i terreni edificabili. La detrazione per l'abitazione principale e' fissata nell'importo di lire 200.000 annue. (Omissis). 00A6086; Comune di MARACALAGONIS (Cagliari) Il comune di MARACALAGONIS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 24 gennaio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'I.C.I. in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' in favore di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662; di determinare nella misura massima del 7 per mille l'I.C.I. per i restanti immobili; di riproporre per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000 nei confronti dei soggetti passivi il cui nucleo familiare e' percettore di un reddito annuo non superiore a L. 30.000.000 (imponibile IRPEF), e ne faccia domanda su modelli predisposti dal comune. (Omissis). 00A6087; Comune di MARANO di NAPOLI (Napoli) Il comune di MARANO di NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. fissa in ragione del 7 per mille l'aliquota per le generalita' degli immobili; 2. fissa in ragione del 4 per mille l'aliquota per le unita' adibite ad abitazione principale, e le sue pertinenze, dei soggetti passivi; 3. fissa in ragione del 5 per mille l'aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a congiunti che l'adibiscono a propria abitazione principale, e relative pertinenze,ai sensi dell'art. 22 del Regolamento approvato con deliberazione di C. C. n. 75 del 22 dicembre 1998; 4. fissa in lire 300.000 la detrazione per l'abitazione principale. 5. fissa in lire 300.000 la detrazione per ciascun immobile concesso in uso gratuito a congiunti che l'adibiscono a propria abitazione - ai sensi dell'art. 22 del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 22 dicembre 1998 - da applicare quante volte si verifichi la suddetta destinazione, anche da parte del medesimo soggetto passivo; 6. fissa nella misura del 2 per mille l'aliquota agevolata per i seguenti interventi, stabilendo che essa si applica ai lavori iniziati nel corso del 2000 e per l'intero triennio successivo, anche in favore di eventuali proprietari per l'acquisto dell'immobile fatto nel corso della realizzazione degli interventi o successivamente: a) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; b) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettorico localizzati nel centro storico; c) interventi rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali; d) interventi volti all'utilizzo di sottotetti. (Omissis). 00A6088; Comune di MARANO MARCHESATO (Cosenza) Il comune di MARANO MARCHESATO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, confermando altresi la detrazione di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante si protrae tale destinazione, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3 legge finanziaria 1996. (Omissis). 00A6089; Comune di MARCHENO (Brescia) Il comune di MARCHENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finanziario 2000, fissando nella misura unica del 6 per mille; di disporre comunque che limitatamente all'abitazione principale detta aliquota sara' applicata nella percentuale ridotta del 5,5 per mille; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale (comprese le pertinenze eventuali) e' cosi' determinata: in L. 200.000, oppure in L. 400.000, qualora nel proprio nucleo familiare di residenza sia presente un parente di primo grado portatore di handicap riconosciuto invalido al 100%, purche' il reddito annuo imponibile I.R.P.E.F. relativo alla famiglia stessa non sia superiore al limite pro-capite di L. 15.000.000. (Omissis). 00A6090; Comune di MARCHIROLO (varese) Il comune di MARCHIROLO (provincia di Varese) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, nella misura del 7 per mille, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). confermando, per l'anno 2000, la detrazione di L. 500.000 per la prima casa. (Omissis). 00A6091; Comune di MARTA (Viterbo) Il comune di MARTA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). - abitazioni principali, 6 per mille; - immobili diversi dall'abitazione principale o di alloggi non locati, 6,75 per mille; di determinare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3 decreto legislativo 30 febbraio 1992, n. 504 come sostitutivo dall'art. 3, comma 85 della legge 96/662, in lire 200.000. (Omissis). 00A6092; Comune di MASCHITO (Potenza) Il comune di MASCHITO (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2000 la tariffa unica I.C.I. applicata per l'anno 1999 pari al 5 per mille sulla base imponibile del valore dell'immobile con una detrazione per la prima casa pari a lire 200.000 (al cambio di L. 1936,27 per euro). (Omissis). 00A6093; Comune di MASSA Il comune di MASSA ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 la detrazione prevista per l'abitazione principale a L. 210.000; 2. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 3. di prevedere, ai sensi dell'art. 4, decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 un'aliquota ridotta nella misura del 5,1 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, e/o date in uso gratuito ai familiari (parenti ed affini entro il primo grado) e costituenti per questi stessi abitazione principale; 4. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 5,1 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengono, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera d) decreto legislativo 446/1997; 5. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 5,3 per mille in favore dei proprietari di immobili che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite sulla base dei contratti tipo definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 6. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille per gli immobili ad uso abitativo locati sulla base di contratti in deroga agli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/1998, ai negozi, uffici, opifici, utilizzati, nonche' alle aree fabbricabili; 7. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 6,2 per mille agli immobili ad uso abitativo detenuti a fini turistici; 8. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per gli opifici, i negozi, gli uffici sfitti e/o inutilizzati; 9. di prevedere ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998, l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille agli immobili ad uso abitativo non locati da almeno due anni, con esclusione di quelli a fini turistici e per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale risulta iscritto nei ruoli comunali della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; 10. di fissare per l'anno 2000 a L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti ultrasessantacinquenni in possesso delle condizioni e dei requisiti espressi nelle premesse; 11. di subordinare l'applicabilita' della maggior detrazione di L. 250.000 alla presentazione della relativa documentazione da parte degli aventi diritto. (Omissis). 00A6094; Comune di MASSAROSA (Lucca) Il comune di MASSAROSA (provincia di Lucca) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 per il comune di Massarosa l'aliquota del 4,9 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui in narrativa e l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili sugli altri immobili, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 50 e della legge 23 dicembre 1996, n. 662. a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo; b) abitazione utlizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivise; c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari; d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (vedi art. 9 regolamento I.C.I.); f) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fatto salvo il caso al punto e). (Omissis). 00A6095; Comune di MASSIOLA (Verbano Cusuo Ossola) Il comune di MASSIOLA (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) di cui all'art. 6, deI decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura deI 5 per mille, in esecuzione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge n. 504 deI 30 dicembre 1992 e successive modifiche. (Omissis). 00A6096; Comune di MATINO (Lecce) Il comune di MATINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, quale aliquota ordinaria e per l'abitazione principale; 2. di fissare un'aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, per i proprietari che effettueranno interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 3. di determinare, altresi', la detrazione di L. 200.000 spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A6097; Comune di MEANA di SUSA (Torino) Il comune di MEANA di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 5,5 per mille per l'abitazione principale e per le aree fabbricabili; 6,5 per mille per le altre tipologie di fabbricati; 3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 00A6098; Comune di MEDE (Pavia) Il comune di MEDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio comunale per l'anno 2000 e le detrazioni come meglio specificato nell'allegato prospetto che e' parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; aliquote anno 2000: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; unita' immobiliari destinata ad abitazione principale e pertinenze, un box incluso: 5,5 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale: 6 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale sfitte: 7 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale, locate in condizioni di sovraffollamento: 7 per mille; terreni: 5 per mille; aree edificabili: 7 per mille; detrazioni anno 2000: detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: lire 200.000. Le ulteriori detrazioni di cui al presente prospetto sono concesse previa presentazione di apposita domanda da presentarsi all'ufficio tributi del comune di Mede, a condizione che i dichiaranti non possiedano altri immobili, in tutto il territorio nazionale, anche a titolo di usufrutto, ed a favore di persone e famiglie in particolare disagio economico-sociale proprietarie di immobili classificati nelle categorie A/3, A/4, A/5, A/7 con reddito catastale fino a L. 100.000.000. Ulteriore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini: A) pensionati: 1) ulteriore detrazione di L. 200.000 per pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a L. 15.000.000 cadauno; 2) ulteriore detrazione di L. 150.000: a) pensionati single con reddito imponibile ai fini IRPEF da L. 15.000.001 a L. 25.000.000; b) n. 2 pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF compreso tra 25.000.001 e 30.000.000 complessivo. Ulteriore detrazione di L. 150.000 con redditi imponibili ai fini IRPEF fino a L. 29.000.000, aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico. Ulteriore detrazione di L. 100.000 con redditi compresi tra 29.000.001 e 34.000.000, aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico per le seguenti categorie: B) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; C) disoccupati per almeno sei mesi nel corso dell'anno 1999, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; D) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nel corso del 1999; E) lavoratori dipendenti. Ulteriore detrazione di L. 100.000 per lavoratori autonomi con redditi imponibili ai fini IRPEF fino a L. 21.000.000, aumentati di L. 1.000.000 per ogni figlio minore a carico. Famiglie di nuova formazione proprietarie di immobili classificati nelle categorie A/3, A/4, A/5, A/7 con reddito catastale fino a L. 100.000.000 ulteriore detrazione di L. 295.000. (Omissis). 00A6099; Comune di MELAZZO (Alessandria) Il comune di MELAZZO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 500.000 a favore di invalidi al 100% e pensionati unici abitanti possessori unicamente della casa di abitazione con reddito inferiore a L. 14.000.000; in L. 240.000 per persone sole con reddito inferiore a L. 14.000.000 che non posseggono terreni. (Omissis). 00A6100; Comune di MELEGNANO (Milano) Il comune di MELEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di aumentare, (omissis) fino alla misura del 7 per mille l'aliquota per l'anno 2000 e di prevedere i seguenti casi di aliquota differenziata: a) 5,7 per mille, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune (art. 4 decreto-legge 437/1996); b) 7 per mille, per gli alloggi non locati (alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati); c) 4 per mille, per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale in base a contratti di locazione definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998); d) 7 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998). (Omissis). 00A6101; Comune di MELITO di NAPOLI (Napoli) Il comune di MELITO di NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo: 5,5 per mille; 2) unita' immobiliare appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari: 5,5 per mille; 3) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari: 5,5 per mille; 4) aree fabbricabili terreni agricoli: 7 per mille; 5) altre unita' immobiliari: 7 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: 1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, detrazione d'imposta (in ragione annua) L. 200.000. (Omissis). 00A6102; Comune di MELTINA (Bolzano) Il comune di MELTINA (MO"LTEN) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare fino a diverso provvedimento l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 come segue osservando le indicazioni previste per legge: a) aliquota per abitazioni principali e garage annessi: 4 per mille; b) aliquota per: abitazioni soggette all'imposta di soggiorno come da titolo II del testo unico delle leggi regionali, approvato con D.P.G.R. del 20 dicembre 1988, n. 29/L: 6 per mille; abitazioni non utilizzate: 6 per mille; aree edificabili: 6 per mille; c) aliquota per tutti gli altri immobili: 4 per mille; 2. di determinare fino a diverso provvedimento la detrazione prevista per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 come segue osservando le indicazioni previste per legge: L. 500.000 per tutti i contribuenti in possesso di abitazione principale. (Omissis). 00A6103; Comune di MENDICINO (Cosenza) Il comune di MENDICINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determianre per l'anno 2000 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 4,75 per mille. (Omissis). 00A6104; Comune di MEZZAGO (Milano) Il comune di MEZZAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (omissis), l'aliquota sulla imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del cinque per mille; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per le abitazioni sfitte nella misura del 7 per mille per il periodo dell'anno in cui permane detta situazione; 3. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000; 4. di aumentare la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per i pensionati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico con esclusione dalla predetta maggiorazione della detrazione dalle unita' classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9; 5. di stabilire che sara' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione per questa prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. (Omissis). 00A6105; Comune di MEZZANA RABATTONE (Pavia) Il comune di MEZZANA RABATTONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 5,5 per mille; 2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000; 3) di stabilire per l'anno 2000 una aliquota agevolata speciale nella misura del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici oppure rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali od all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a condizione che il contribuente abbia provveduto a dichiarare l'inizio lavori al comune entro novanta giorni da tale data. (Omissis). 00A6106; Comune di MEZZENILE (Torino) Il comune di MEZZENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) Stabilire, (omissis) l'aliquota unica del 5 per mille, ai fini dell'I.C.I. per l'anno 2000; 2) detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si riferisce. Per abitazione principale si intende: quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata, (legge 75/1993); l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (art. 3, comma 56 della legge 662/1996); 3) non applicare alla pertinenza equiparata all'abitazione principale ulteriore detrazione. L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza. (Sono considerate quali parti integranti dell' abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte in catasto). (Omissis). 00A6107; Comune di MIAGLIANO (Biella) Il comune di MIAGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare l'aliquota base I.C.I. per l'anno 2000, nella misura del 6,5 per mille, come gia' stabilito per lo scorso esercizio 1999; 2) di stabilire l'aliquota primaa casa (abitazione principale) nella misura del 5,5 per mille; 3) di confermare la detrazione unica fissa per la prima casa (abitazione principale) in L. 200.000, come gia' stabilito per lo scorso esercizio 1999; 4) di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. (aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 5) di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cosiddetto collegato alla Finanziaria per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 3 verra' riconosciuta per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A6108; Comune di MINERBE (Verona) Il comune di MINERBE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1 - di determinare per l'anno 2000, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2 - Omissis; 3 - Omissis; 4 - Omissis; 5 - Omissis; (Omissis). 00A6109; Comune di MIRABELLO SANNITICO (Campobasso) Il comune di MIRABELLO SANNITICO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell' imposta comunale sugli immobili stabilita nella misura del 5.5 per mille. (Omissis). 00A6110; Comune di(Modena) Il comune di MODENA ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Modena nelle seguenti misure: aliquota ridotta del 5,2 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, sulle unita' immobiii'ari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi come individuate nella deliberazione consiliare n. 177/1999, conformemente a quanto applicato anche nel 1999, in seguito alla circolare del Ministero delle finanze n. 114/E del 25 maggio 1999 e al parere del Consiglio di Stato n. 1279/1998; aliquota ordinaria del 6,2 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi; aliquota del 5,5 per mille a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali di godiemento ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 504/1992) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/1998; aliquota del 9 per mille da applicare agli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e aliquota del 7 per mille da applicare a tutti gli altri alloggi non locati, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o occupati ma privi di contratto di locazione non registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al terzo grado, che risultano ivi residenti; l'aliquota del 7 o del 9 per mille va rapportata al mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato al sensi di quanto specificato nel precedente punto; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come sostituito dalla legge n. 662/1996; di approvare e determinare l'ulteriore detrazione di L. 100.000, per un totale di L. 300.000, da applicare secondo le modalita' sopra richiamate dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, all'abitazione principale del soggetto passivo, qualora ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare riferito all'anno 1999, al netto della deduzione per l'abitazione principale, pari o inferiore agli importi sotto indicati, dando atto che nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e affinita': 1 componente: L. 16.000.000; 2 componenti: L. 25.000.000; 3 componenti: L. 33.000.000; 4 componenti: L. 39.000.000; 5 componenti: L. 46.000.000. Il reddito deve essere maggiorato di L. 5.000.000 per ogni componente oltre il quinto; i componenti del nucleo familiare devono possedere (a titolo di proprieta' o altro diritto reale) nel territorio nazionale, oltre l'eventuale pertinenza individuata al sensi del regolamento comunale, solo l'abitazione principale e sempreche' la stessa sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6; i contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione devono presentare apposita dichiarazione, con validita' annuale, con la quale attestano il possesso dei requisiti di cui sopra la dichiarazione deve essere presentata al comune al momento del pagamento dell'imposta e comunque non oltre il 31 dicembre 2000; di applicare tali detrazioni anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come sostituito dalla legge n. 662/1996. (Omissis). 00A6111; Comune di MOLAZZANA (Lucca) Il comune di MOLAZZANA (provincia di Lucca) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare per l'anno 2000 la seguente aliquota I.C.I.: 6 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2) di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A6112; Comune di MOLTENO (Lecco) Il comune di MOLTENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di fissare al 4,5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I, per la generalita' dei cespiti soggetti all'imposta a partire dal 1o gennaio 2000; 3) di mantenere in L. 200.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale; 4) di confermare inalterate tutte le altre condizioni, esenzioni e riduzioni previste dal vigente regolamento in materia di I.C.I. (Omissis). 00A6113; Comune di MOMBAROCCIO (Pesaro e Urbino) Il comune di MOMBAROCCIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote nonche' le riduzioni e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: abitazione principale: 5 per mille L. 200.000; altri fabbricati: 7 per mille. Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille, senza detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea diretta: figli e/o genitori. Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione di L. 200.000, anche quelle catastalmente suddivise in piu' unita' mimobiliari, aventi la stessa classificazione e che pongono in essere un'unica unita' abitativa. (Omissis). 00A6114; Comune di MONBELLO di TORINO (Torino) Il comune di MONBELLO di TORINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica dellð'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per lðanno 2000, da applicare a tutti gli immobili; 2. approvare per lðanno 2000, la detrazione d'ðimposta prevista dallð'art. 8, comma 2, deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'ðart. 55 della legge 662/1996, per le abitazioni principali, pari a Lð. 200.000 per tutte le categorie; 3. dare atto che lð'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dellð'anno in cui sussistono tali condizioni; 4. (Omissis). (Omissis). 00A6115; Comune di MOMPEO (Rieti) Il comune di MOMPEO (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili viene determinata nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 00A6116; Comune di MONCALIERI (Torino) Il comune di MONCALIERI (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis) le seguenti aliquote differenziate dell'ðimposta comunale sugli immobili per l'anno 2000: immobili adibiti ad abitazione principale (ivi comprese le unita' immobiliari possedute da anziani o disabili) (omissis): 5,3 per mille; immobili diversi dalle abitazioni principali o alloggi posseduti in aggiunta allð'abitazione principale: 6,55 per mille; aree edificabili: 7 per mille; immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto registrato, sulla base dei contratti tipo concordati, in sede locale, tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori: 2,5 per mille; immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; immobili sfitti non ricadenti nelle condizioni di cui al punto precedente: 7 per mille; 2. di confermare per il 2000, nell'ðimporto di L. 300.000 la detrazione per l'ðabitazione principale. (Omissis). 00A6117; Comune di MONDAINO (Rimini) Il comune di MONDAINO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'ðanno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'ðapplicazione dell'ðimposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. Tipologia degli immobili: 1.: immobili posseduti da persone fisiche, soggetti soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche'ð le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale: aliquota proposta 5,75 per mille; 2. tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui al precedente punto 1: aliquota proposta 7 per mille. 2. di determinare, ai sensi dell'ðart. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000, le seguenti ulteriori detrazioni d'imposta: 1. contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantacinquenni: a) con reddito complessivo per nucleo familiare com posto da un solo contribuente non superiore a L. 5.000.000 annue lorde: L. 100.000; b) con reddito complessivo per nucleo familiare composto da piu' persone non superiore a L. 26.000.000 annue lorde: L. 100.000; 2. contribuenti con familiari portatori di handicaps con reddito complessivo non superiore a L. 36.000.000 annue lorde: L. 150.000. (Omissis). 00A6118; Comune di MONFORTE d'ALBA (Cuneo) Il comune di MONFORTE d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di prendere atto e di approvare la deliberazione della Giunta comunale n. 168 in data 29 novembre 1999, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale e' stata determinata nella misura del 6 per mille l'ðaliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; 2. di stabilire consequenzialmente nella misura del 6 per mille l'ðaliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'ðanno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le base imponibili senza l'applicazione delle diversificazioni previste dall'ðart. 6, comma 2 decreto legislativo 504/1992 (omissis); 3. di non esercitare la facolta' di cui all'ðart. 8, comma 3 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55 legge 23 dicembre 1996, n. 662 riguardanti lð'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale; (Omissis). 00A6119; Comune di MONGRASSANO (Cosenza) Il comune di MONGRASSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 1o marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'ðanno 2000, nella misura unica del 5 per mille, lð'aliquota per lð'applicazione dell'ðimposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dallð'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 5a2, lett. a), dell'ðart. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'ðimposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dellð'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dallð'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile lðimmobile. Il contribuente ha lð'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata AR, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'ðimmobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'ðimposta dovuta per lð'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'ðanno durante il quale si protrae tale destinazione; se lðunita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'a soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato italiano, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ðalle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 5. (omissis); 6. di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1962, n. 504, e relativo alle modalita' di applica- zione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'ðart. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi cui effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'ðanno successivo. (Omissis). 00A6120; Comune di MONSAMPIETRO MORICO (Ascoli Piceno) Il comune di MONSAMPIETRO MORICO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare per l'ðanno 2000, l'ðaliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille con la detrazione per la prima abitazione di L. 200.000; (Omissis). 00A6121; Comune di MONTAGNANA (Padova) Il comune di MONTAGNANA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di avvalersi per l'ðanno 2000, della facolta' di articolazione dell'imposta comunale sugli immobili consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo 504/1992, dall'ðart. 3, comma 53, della legge 662/1996, determinando nel 6,75 per mille lð'aliquota normale e nel 5,75 per mille l'ðaliquota ridotta da applicare all'ðabitazione principale e alle sue pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto, da applicarsi nell'ðambito territoriale del comune di Montagnana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 2. di non avvalersi per l'anno 2000, delle facolta' concesse dal comma 55, dell'art. 3 della legge 662/1996, mantenendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze. (Omissis). 00A6122; Comune di MONTANARO (Torino) Il comune di MONTANARO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I. da applicarsi su tutto il territorio comunale: a) aliquota del 5,9 per mille da applicare alle: abitazioni principali e relative pertinenze; per pertinenze si intendono le parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto. Sono considerate tali il garage, o box, la soffitta, la cantina, la tettoia. ll garage e/o il box si considerano parti integranti sino ad un massimo di due unita'; alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetti che la utilizzano come dimora abituale; b) aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati; c) aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'ðutilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; d) aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare a tutti gli immobili rimanenti salvo quelli previsti nei punti suindicati; dando atto che, con riferimento al regolamento disciplinante l'imposta comunale sugli immobili, adottato ai sensi art. 59 del decreto legislativo 446/1996 le aliquote suindicate, devono applicarsi tenendo conto: dell'art. 3 del regolamento comunale che definisce cio' che puo' essere considerato pertinenza dell'abitazione principale; dell'art. 6 che definisce cosa si intende per alloggio non locato e cosa per residenza secondaria; 2. di approvare quanto segue: a) aumento della detrazione ordinaria per l'abitazione principale, per l'anno 2000, in relazione alle richieste documentate per particolari situazioni di carattere sociale, da L. 200.000 a L. 250.000; b) individuazione dei soggetti beneficiari della maggiore detrazione d'imposta, nei contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni: soggetti con reddito annuo lordo di importo inferiore o pari a L. 25.000.000, operando, in caso di nuclei familiari, per ogni componente oltre il primo, una maggiorazione di L 2.000.000. c) stabilire, inoltre, che per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti nel corso deI 1999; 3. di fissare la seguente procedura per godere delle agevolazioni o riduzioni relative ai punti: 1a.: limitatamente alla specificazione delle unita' immobiliari relative alle pertinenze successive alle prime, da assoggettare all'aliquota dell'abitazione principale; 1b.: per gli immobili soggetti a interventi di recupero, realizzazione di autorimesse, utilizzo dei sottotetti; 2.a.b.c.: aumento detrazione da L. 200.000 a L. 250.000. Il richiedente dovra' presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, entro il termine di pagamento della prima rata, redatta esclusivamente (a pena di nullita') su modulo da ritirarsi presso il comune. (Omissis). 00A6123; Comune di MONTAPPONE (Ascoli Piceno) Il comune di MONTAPPONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare, relativamente all'imposta comunale sugli immobili I.C.I. anno 2000, le aliquote d'imposta, riduzioni e detrazioni di seguito riportate: a) 4 per mille: sui fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per obbligo esclusivo I'ðattivita'ð di costruzione e di alienazione di immobili; sui fabbricati di proprieta' di enti non aventi scopo di lucro; b) 5,5 per mille: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. E' considerata abitazione principale anche l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che aquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, in via permanente, a condizione che la stessa non sia locata. Per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione, principale, destinate ad uso abitativo, locate con contratto di locazione; c) 6 per mille: per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate; per le unita' immobiliari ad uso diverso da quello abitativo; d) riduzioni e detrazioni: 1. riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzabili; 2. detrazione d'imposta di lire 300.000 per le unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta indivisa, adibito ad abitazione principale dei soci assegnatari, per alloggi Erp assegnati dagli istituti case popolari e per alloggi destinati ad abitazione principale di soggetti in situazione di grave disagio economico e sociaIe. (Omissis). 00A6124; Comune di MONTECATINI TERME (Pistoia) Il comune di MONTECATINI TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, successive modifiche, nonche' ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431, le aliquote per l'applicazione dell'.I.C.I. per l'anno 2000, nel seguente modo: a) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa: 5,75 per mille; b) per la unita' immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale come garage o box, o posto auto, iscritta in catasto in categoria C/6 o C/7, ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a duecento metri, in possesso dei medesimi soggetti passivi di cui al punto a): 5,75 per mille; c) per le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta: 5,75 per mille; d) per le unita' immobiliari adibite ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; e) per gli immobili diversi da quelli di cui alla lettere a), b), c) e d): 7 per mille; 2) di stabilire a L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 3) di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A6125; Comune di MONTE di MALO (Vicenza) Il comune di MONTE di MALO (provincia di Vicenza), ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000; (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel modo che segue: 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 5,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari soggette all'imposta; 7 per mille per gli alloggi non locati e per i terreni edificabili; 2) di confermare per l'anno 2000 la maggiore detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai soggetti descritti (omissis); 3) di stabilire che la richiesta della maggiore detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il 30 giugno 2000. (Omissis). Visto che con lo stesso atto si stabiliva inoltre di concedere una detrazione pari a L. 400.000 sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni: famiglie monoreddito con 3 o piu' figli che non abbiano ancora terminato gli studi per il possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'eventuale garage di pertinenza; (Omissis). 00A6126; Comune di MONTEGALLO (Ascoli Piceno) Il comune di MONTEGALLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000; (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 1999: 5 per mille - abitazione principale; 6 per mille - altri fabbricati (ordinaria), senza avvalersi della facolta' di incremento della detrazione prevista per legge e senza applicare delle ulteriori facolta' riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 445/1997. (Omissis). 00A6127; Comune di MONTEGROTTO TERME (Padova) Il comune di MONTEGROTTO TERME (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune sugli immobili diversi da quelli di cui ai successivi punti 2, 3 e 4; 2) di determinare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze; 3) di determinare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 431/1998; 4) di determinare per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille l'aliquota per le abitazioni non locate; 5) di fissare la detrazione dall'imposta, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000, rapportate al periodo di utilizzo, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, purche' gli occupanti o coloro i quali ne usufruiscono vi abbiano la residenza e non siano possessori di altri immobili per intero o per quota parte; 7) di elevare a L. 500.000 per l'anno 2000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale che hanno subito danni durante I'esondazione dei giorni 6 e 7 novembre 1999, da concedere previa dichiarazione autocertificativa da presentare, entro il 30 aprile 2000, all'ufficio tributi il quale ne presentera' copia all'ufficio tecnico per le opportune verifiche; 8) di prevedere per l'anno 2000 una maggiore detrazione dell'imposta in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico e sociale, quantificata in L. 300.000 da aggiungere alla detrazione fissa; 9) di confermare per l'anno 2000 una maggiore detrazione per nucleo familiare che presenti una situazione soggettiva come di seguito indicato: famiglia, al 10 gennaio 2000: con tre o piu' figli minorenni; oppure con almeno un componente anziano di settanta o piu' anni di eta'; oppure con soggetto/i disabile/i con invalidita' almeno del 66%; oppure assistita in via continuativa dai servizi sociali del comune; precisando che per usufruire della maggiore detrazione e' necessario non possedere altri immobili, per intero o per quota, e dispone di un reddito lordo complessivo del nucleo familiare non superiore ai seguenti importi: 1 componente - L. 18.000.000; 2 componenti - L. 25.000.000; 3 componenti - L. 31.000.000; per ulteriori componenti aggiungere 5 milioni per ogni persona in piu'. 00A6128; Comune di MONTEMAGGIORE al METAURO (Pesaro e Urbino) Il comune di MONTEMAGGIORE al METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare (omissis) per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: a) 5 per mille relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili; c) 6 per mille per tutti gli altri immobili e soggetti passivi; 2) di confermare per l'anno 2000 la detrazione prevista per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 200.000, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 in L. 200.000, cosi' come specificato in merito agli aventi diritto dall'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.; 3) di applicare limitatamente al pensionato solo con oltre sessantacinque anni di eta' alla data del 31 dicembre 1999, con reddito complessivo annuo non superiore a L. 11.000.000 la detrazione di L. 300.000 anziche' di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purche' proprietario di un unica unita' immobiliare in tutto il territorio nazionale; 4) di dare atto che per usufruire delle agevolazioni inerenti le aliquote e/o detrazioni dovranno essere presentate al comune apposite comunicazioni e/o autocertificazioni ai sensi del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 24 febbraio 1999. (Omissis). 00A6129; Comune di MONTEPULCIANO (Siena) Il comune di MONTEPULCIANO (provincia di Siena), ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, (omissis) le seguenti misure di aliquote, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e valere per l'anno 2000, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992: prima casa: 5,5 per mille; altri edifici (aliquota ordinaria): 5,8 per mille; seconde case: 7 per mille (senza distinzione se locate o meno); 2) di stabilire, altresi', che visto l'art. 2 della legge n. 431/1998 sopra citata, nel caso in cui le parti stipulino contratti di locazione sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo e al loro deposito presso iI comune (artt. 2 e 3) verranno applicate le seguenti tariffe: a) prima casa: 5,5 per mille; b) altri edifici: 5,8 per mille; c) Immobili ad uso abitativo locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di Iocazione di tipo concordato, art. 2, legge n. 431/1998: 7 per mille; d) immobili ad uso abitativo non locati o tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data del 1o gennaio 2000) art. 2, legge n. 431/1998: 8 per mille; e) unita' immobiliari ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2, legge n. 431/1998) l'aliquota viene determinata, a richiesta dell'interessato, nel la misura del 5,5 per mille su presentazione della copia del contratto tipo con effettuazione del rimborso per la differenza; (Omissis). 3) di stabilire, a norma del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, cosi' come integrata dall'art. 3 con decreto-legge 7 marzo 1997, n. 58, per l'anno 2000, un incremento della detrazione per i proprietari prima casa da L. 300.000 a L. 350.000 nei seguenti casi: A) essere pensionato/i; B) essere proprietari di prima ed unica abitazione accatastata con cat. A/2; A/3; A/4; A/5 ed eventuale terreno agricolo non superiore e mq 1000; C) avere un reddito annuo non superiore a L. 14.500.000 per nucleo familiare composto da una sola persona o non superiore a L. 19.200.000 per nuclei di due o piu' persone. (Omissis). 00A6130; Comune di MONTEROSSO ALMO (Ragusa) Il comune di MONTEROSSO ALMO (provincia di Ragusa) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come determinate con provvedimento del consiglio comunale n. 15 del 26 febbraio 1998, nelle seguenti misure: abitazioni principali: 4 per mille; altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille. (Omissis). 00A6131; Comune di MONTEROTONDO (Roma) Il comune di MONTEROTONDO (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: 1. 6,9 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria; 2. 4,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che saranno messe a disposizione del comune di Monterotondo individuate con specifico atto dell'Amministrazione e destinate all'assistenza abitativa; 3. 4,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo di proprieta' delle giovani coppie fino a tre anni dalla data del matrimonio e con reddito del nucleo familiare nei limiti stabiliti dalla legge n. 431/1998 per l'accesso al contributo per le locazioni; 4. 5 per mille per gli immobili locati con contratto in convenzione ai sensi della legge n. 431 art. 2 comma 3 (previa presentazione della documentazione probatoria); 5. 5,4 per mille per l'abitazione principale, con detrazione di imposta di L. 210.000; 6. 6 per mille per gli immobili adibiti ad uso non abitativo; 7. 9 per mille per gli altri immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Tale aliquota si applica agli immobili eccedenti la seconda unita' abitativa posseduta dallo stesso proprietario. Per seconda unita' abitativa si intende quella avente minor valore catastale tra le unita' abitative eccedenti. Si confermano inoltre le seguenti agevolazioni: riduzione del 90% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni; e' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari o a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni: sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e purche' siano esclusivamente asservite alla predetta abitazione; ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado e in linea collaterale entro il secondo grado; applicazione dell'aliquota in misura del 4 per mille per anziani di eta' superiore a sessantacinque anni singoli o coniugati aventi in proprieta', usufrutto, abitazione od uso, la sola abitazione principale, secondo i limiti di reddito e le modalita' gia' fissate con la delibera n. 395 del 24 dicembre 1998. Per l'ottenimento dei benefici delle anzidette aliquote agevolate, il contribuente e' tenuto a presentare apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3 decreto legislativo n. 504/1992, entro il 31 luglio dell'anno corrente, per le variazioni intervenute entro i primi sei mesi dell'anno ovvero per le situazioni gia' in essere, ed entro il 31 dicembre dell'anno corrente per quelle intervenute nel secondo semestre. (Omissis). 00A6132; Comune di MONTERUBBIANO (Ascoli Piceno) Il comune di MONTERUBBIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000 come segue l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota del 5,5 per mille per tutti i tipi di immobili e per tutti i contribuenti, fissando in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale; aliquota del 6 per mille per le abitazioni di proprieta' tenute a disposizione e non locate come rilevabile da contratto di affitto per almeno otto mesi all'anno, escluse le abitazioni concesse in comodato gratuito a familiari entro il secondo grado. (Omissis). 00A6133; Comune di MONTE SAN GIUSTO (Macerata) Il comune di MONTE SAN GIUSTO (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). ===================================================================== aliquota ordinaria |6 per mille; ===================================================================== aliquota per unità immobiliari adibite ad abitazione | principale e pertinenze di cui all'art. 4 del nuovo | regolamento |4,8 per mille; --------------------------------------------------------------------- aliquota agevolata ai sensi del comma 4 art. 3 nuovo | reg. I.C.I. (case concesse in comodato gratuito a | parenti ed affini entro il secondo grado |4,8 per mille; --------------------------------------------------------------------- detrazione per abitazione principale entro il limite | di imposta dovuto per abitazione principale |L. 200.000; --------------------------------------------------------------------- detrazione per abitazione ai sensi del quarto comma | art. 3 nuovo reg. I.C.I. (case concesse in comodato | gratuito a parenti e affini entro il secondo grado) | entro il limite di imposta dovuto per abitazione | principale | L. 200.000; ulteriori detrazioni stabilite ai sensi dell'art. 7 del nuovo regolamento I.C.I. La detrazione di L. 200.000 prevista per abitazioni principali e' elevata a L. 300.000, per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: a) soggetti ammessi all'assistenza economica continuativa da parte del comune (disabili, anziani e portatori di handicap), proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale piu' una pertinenza cosi' definita dall'art. 4 del nuovo regolamento; b) contribuenti facenti parte di un nucleo familiare con un componente ultrasessantacinquenne alla data del 1o gennaio di imposta (nuclei quindi di anziani singoli con soli conviventi a carico dei medesimi), con un reddito non superiore alla pensione INPS di L. 12.000.000, proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale piu' una pertinenza cosi'' come definita dall'art. 4 del nuovo regolamento; c) contribuenti facenti parte di un nucleo familiare di due o piu' componenti ultrasessantacinquenni alla data del 1o gennaio dell'anno di imposta (nuclei quindi composti da due o piu' anziani con solo conviventi a carico dei medesimi), con un reddito complessivo derivante da pensioni INPS non superiore di L. 20.000.000, proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale piu' una pertinenza cosi' come definita dall'art. 4 del nuovo regolamento; d) contribuenti facenti parte di un nucleo familiare composto da cinque o piu' persone, con reddito complessivo inferiore a L. 24.000.000, proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale piu' una pertinenza cosi' come definita dall'art. 4 del nuovo regolamento; e) nucleo familiare comprendente uno o piu' soggetti portatori di handicap con reddito non superiore a L. 20.000.000 e che risulti proprietario di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale piu' una pertinenza cosi' come definita dall'art. 4 del nuovo regolamento; (Omissis). 00A6134; Comune di MONTE SANT'ANGELO (Foggia) Il comune di MONTE SANT'ANGELO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 la misura dell'aliquota del 5 per mille da applicare alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo n. 504/1992; di confermare, altresi', in L. 200.000 la deduzione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6135; Comune di MONTESCANO (Pavia) Il comune di MONTESCANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille; 2) di non operare diversificazioni dal regime base stabilito dalla legge. (Omissis). 00A6136; Comune di MONTE S. MARIA TIBERINA (Perugia) Il comune di MONTE S. MARIA TIBERINA (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare nell'anno 2000, (omissis) le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria pari al 6 per mille; b) aliquota maggiorata pari al 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non locate alla data del 1o gennaio 1999 a soggetti che le utilizzino come abitazione principale. (Omissis). 00A6137; Comune di MONTESIGLIO (Cuneo) Il comune di MONTESIGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2000 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille come previsto per gli anni precedenti. (Omissis). 00A6138; Comune di MONTEU da PO (Torino) Il comune di MONTEU da PO (provincia di Torino) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di determinare in via definitiva le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valersi per l'anno 2000: a) del 4,5 per mille per le abitazioni principali e per tutti i casi previsti dall'art. 3 del vigente regolamento per la disciplina dell'I.C.I.; b) del 6,9 per mille per tutti gli altri immobili; di approvare, per l'anno 2000, la detrazione d'imposta per le abitazioni principali, pari a L. 200.000 per tutte le categorie. (Omissis). 00A6139; Comune di MONTEU ROERO (Cuneo) Il comune di MONTEU ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Monteu Roero per l'anno 2000; 2) di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A6140; Comune di MONTE VIDON COMBATTE (Ascoli Piceno) Il comune di MONTE VIDON COMBATTE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 2. di stabilire in questo comune, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e delle norme del capo I del titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 6 per mille, in misura unica per tutto il territorio comunale, per le abitazioni principali e del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alle abitazioni principali o di alloggi non locati e nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile prevista dll'art. 5 del suddetto decreto legislativo, e' dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 in misura unica sull'intero territorio comunale; 4. di dare atto che per la disciplina dell'imposta si applicano tutte le norme previste nel capo I del titolo I del suddetto decreto legislativo n. 504/1992; (Omissis). 00A6141; Comune di MONTICELLI d'ONGIVA (Piacenza) Il comune di MONTICELLI d'ONGIVA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare anche per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: abitazione principale: aliquota 4,70 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 5,2 per mille dando atto che si considerano adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari di cui all'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione di C.C: n. 44 del 29 dicembre 1998 e sue successive modificazioni; fabbricati costruiti per la vendita e non venduti, per un periodo di 3 anni, aliquota 4 per mille; 2) di confermare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 00A6142; Comune di MONTICELLO d'ALBA (Cuneo) Il comune di MONTICELLO d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) Di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili con effetto per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille, rapportata al valore degli immobili stessi calcolato ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 00A6143; Comune di MONTORSO VICENTINO (Vicenza) Il comune di MONTORSO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, viene fissata nella misura del 5,5 per mille; 2) di stabilire che per l'anno 2000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata nell'importo di L. 200.000. (Omissis). 00A6144; Comune di MORFASSO (Piacenza) Il comune di MORFASSO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, nella misura di seguito indicata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, (omissis), in relazione alla necessita' di copertura dei costi dei servizi e delle fu'nzioni dell'ente: A) aliquota ordinaria del 6 per mille; B) aliquota ridotta del 5,5 per mille per: le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 2) di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, del decreto legislativo 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 00A6145; Comune di MORIMONDO (Milano) Il comune di MORIMONDO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2000 le seguenti aliquote di riferimento dell'imposta comunale immobiliare: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; abitazione principale: 5 per mille; come definita dall'art. 22 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999; pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale di cui all'art. 22, lettera E) del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999: 5 per mille. terreni agricoli ed edificabili: 5,5 per mille. fabbricati gruppo C che non possono essere considerate pertinenze dell'abitazione principale: C/1 negozi e botteghe (pubblici esercizi): 7 per mille; C/2 magazzini e locali deposito: 7 per mille; C/3 laboratori e locali deposito: 7 per mille; C/4 fabbricati per arti e mestieri: 7 per mille. Per le categorie C/1 e C/2 se gli stessi immobili non sono utilizzati dai titolari di licenza di pubblico esercizio: 5,5 per mille; fabbricati gruppo D: tutte le categorie comprese da D/1 a D/12: 7 per mille. Il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, di cui all'art. 59, comma 1, lettera G) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2000: L. 143.000 al metro quadrato; la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 55, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 682 per unita' immobiliare in ragione annua e in rapporto alla quota di possesso art. 23 regolamento I.C.I.: L. 240.000. (Omissis). 00A6146; Comune di MORNICO LOSANA (Pavia) Il comune di MORNICO LOSANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 5,5 per mille. (Omissis). 00A6147; Comune di MOTTA CAMASTRA (Messina) Il comune di MOTTA CAMASTRA (provincia di Messina) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) confermare per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili; 2) confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200000. (Omissis). 00A6148; Comune di MOTTA S. ANASTASIA (Catania) Il comune di MOTTA S. ANASTASIA (provincia di Catania) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). abitazione principale: 4,75 per mille; aliquota ordinaria altre unita' immobiliari 5,2 per mille; abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662): 4 per mille; detrazione maggiore per l'abitazione principale valida per tutti i contribuenti: L. 300.000. (Omissis). 00A6149; Comune di MUSSOLENTE (Vicenza) Il comune di MUSSOLENTE (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'l.C.l. che sara' applicata nel comune di Mussolente, nella misura unica deI 4,5 per mille, secondo le modalita' del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili previsto ai sensi degli artt. 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 approvato con delibere di C.C. numeri 8/1999, 25/1999 e 72/1999; 2. di riconfermare, per l'anno 2000, in L. 250.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55, relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da applicarsi con le modalita' del regolamento di cui al punto precedente. (Omissis). 00A6150; Comune di MOTTEGGIANA (Mantova) Il comune di MOTTEGGIANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alta realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti; b) 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, purche' ultimati a decorrere dal 1o gennaio 1997; c) 5,5 per mille nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o usofruttuario; d) 6,5 per mille nei casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale anche se utilizzati a qualsiasi titolo quali abitazioni principali da parte di altri soggetti e di immobili diversi dalle abitazioni; e) 7 per mille nei casi di alloggi non locati; 2. di considerare "abitazione principale" l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di mantenere invariata nella misura di L. 200.000, l'entita' della detrazione prevista dalI'art. 3, comma 55, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; 4. di dare atto che l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al punto 1), lettera a) del presente atto si applica limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000 e in quello successivo; 5. di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. (Omissis). 00A6151; Comune di MURIALDO (Savona) Il comune di MURIALDO (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria: 6 per mille: elevazione della detrazione di imposta per abitazione princinale e sue pertinenze come stabilita dall'art. 3, comma 55 della legge n. 504/1992 pari a L. 250.000: (Omissis). 00A6152; Comune di NEMI (Roma) Il comune di NEMI (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) (Omissis); 2) di fissare, per l'anno 2000, l'aliqudta I.C.I. ordinaria al 7 per mille; 3) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4,5 per mille per l'abitazione principale intesa nel senso di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 4) di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del contribuente e' pari a L. 200.000; 5) (Omissis). 6) (Omissis). (Omissis). 00A6153; Comune di NEROLA (Roma) Il comune di NEROLA (provincia di Roma) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 00A6154; Comune di NIBBIANO (Piacenza) Il comune di NIBBIANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. nel rispetto degli equilibri di bilancio, di mantenere invariata per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura di seguito specificata: 5,5 per mille per abitazione principale; 6,5 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili e le pertinenze dell'abitazione principale (box, cantine); 2. di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). 00A6155; Comune di NICHELINO (Torino) Il comune di NICHELINO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare interamente la proposta riportata (omissis); 1. la determinazione per l'anno 2000 delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili: aliquota 5,5 per mille per: l'abitazione principale, incluse le pertinenze. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale: l'autorimessa, il posto auto, la soffitta o la cantina, anche se distintamente iscritti in catasto, purche' utilizzate dal titolare dell'unita' immobiliare o dai suoi conviventi. (L'agevolazione e' attribuita ad un solo box o posto macchina per unita' immobiliare); le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, purche' gli occupanti abbiano stabilito la propria residenza anagrafica nell'immobile; l'abitazione posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; aliquota 7 per mille per: gli altri immobili con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non rientranti nelle altre casistiche; aliquota 9 per mille per: gli alloggi non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota 2 per mille per: le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale si detraggano L. 220.000; 3. di stabilire, che hanno diritto alla detrazione di L. 300.000 per la prima casa i soggetti che per l'anno 2000 rientrino nei sottoelencati limiti di reddito lordo e che non siano proprietari o usufruttuari di altri immobili: ===================================================================== Componenti nucleo familiare familiare | 1999 |Reddito annuo lordo del nucleo ===================================================================== 1 |L. 9.224.000 --------------------------------------------------------------------- 2 |L. 12.124.000 --------------------------------------------------------------------- 3 |L. 15.024.000 --------------------------------------------------------------------- 4 |L. 17.924.000 --------------------------------------------------------------------- 5 |L. 20.824.000 --------------------------------------------------------------------- 6 |L. 23.724.000 --------------------------------------------------------------------- 7 |L. 26.624.000 per ogni ulteriore familiare a carico il limite di reddito viene incrementato di L. 2.900.000. (Omissis). 00A6156; Comune di NONE (Torino) Il comune di NONE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). "di confermare e stabilire nella misura del 5,7 per mille l'aliquota l.C.l. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2000; di confermare e stabilire - per l'anno 2000 - nella misura del 4,5 per mille l'aliquota l.C.l. ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti ed affini, in linea retta, entro il primo grado)." (Omissis). 00A6157; Comune di NOVARA di SICILIA (Messina) Il comune di NOVARA di SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per tutti i casi, con la eccezione di una aliquota agevolata al 3 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono lavori di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. (Omissis). 00A6158; Comune di NOVE (Vicenza) Il comune di NOVE (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze del soggetto passivo: 5 per mille; aliquota per gli immobili, ivi comprese le aree, (immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione degli alloggi non locati): 5,4 per mille; aliquota per gli alloggi non locati: 6 per mille; aliquota per gli immobili di proprietari che eseguono gli interventi previsti dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonici localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti): 3,8 per mille. 2. di fissare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo nella misura di L. 250.000; 3. di precisare che si considerano immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle unita' immobiliari elencate all'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in oggetto, approvato con propria precedente deliberazione n. 70 in data 27 novembre 1998 modificato con propria deliberazione n. 15 in data odierna. (Omissis). 00A6159; Comune di NUSCO (Avellino)