(all. 1 - art. 1) (parte 2)
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la stessa non risulti locata.     (omissis);     X. Di dare atto
che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo
15  dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto
legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di applicazione
dell'imposta  ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti
od  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  le persone fisiche
iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui all'art. 11 della
legge  n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la
cui  eventuale  cancellazione  ha  effetto a decorrere dal 1o gennaio
dell'anno successivo.     (Omissis). 00A6027;

                    Comune di FUCECCHIO (Firenze)

    Il  comune  di  FUCECCHIO  (provincia di Firenze) ha adottato, il
14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno    2000:        (Omissis).   1.   di   stabilire,   (omissis),
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per
l'anno  2000  nelle  seguenti  aliquote:        a)  4,5 per mille per
l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
per  gli  immobili  ad  essa equiparati;       b) 7 per mille per gli
alloggi  tenuti  vuoti  per un periodo superiore a sei mesi nel corso
dell'anno 2000;       c) 6 per mille per tutti gli altri immobili. 2.
di  stabilire per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento,
in    L. 200.000   la   detrazione   per   l'abitazione   principale.
    (Omissis). 00A6028;

                      Comune di FUMANE (Verona)

    Il  comune  di  FUMANE  (provincia  di Verona) ha adottato, il 23
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis). 1. di determinare l'imposta I.C.I. anno
2000  applicando  alla  base imponibile la seguente aliquota:   6 per
mille:      immobile  adibito  ad  abitazione  principale  ed a tutto
quanto    costituisca    pertinenza    dell'abitazione    principale;
    abitazione  locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione
principale;      abitazione concessa in comodato, e/o titolo gratuito
a  familiari  che  utilizzino  come  abitazione principale;   6,5 per
mille:      immobile  adibito  ad attivita' produttive e commerciali;
    aree fabbricabili;   7 per mille:     abitazioni non locate o non
utilizzate come abitazione principale (seconde case); 2. di dare atto
che  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  55,  della  legge n. 662 del 23
dicembre  1996,  sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo si opera la detrazione,
fino  a  concorrenza  del suo ammontare di L. 200.000.     (Omissis).
00A6029;

                     Comune di FUSINE (Sondrio)

    Il  comune  di  FUSINE  (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis). 1. di determinare come segue l'aliquota
I.C.I.  per  l'anno  2000:     aliquota I.C.I. ordinaria 5 per mille;
    aliquota   I.C.I.   abitazione   principale  4,5  per  mille;  2.
(omissis);  3.  di  dare  atto  che  la  detrazione  per l'abitazione
principale  e'  stabilita  in  L.  200.000  (euro  103,29),  ai sensi
dell'art. 8, comma 2 della legge n. 662/1996;     (Omissis). 00A6030;

                     Comune di GALATINA (Lecce)

    Il  comune  di  GALATINA  (provincia di Lecce) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  confermare  le stesse aliquote
applicate  nell'anno 1999 fissando, ai sensi del comma 2, dell'art. 6
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  e successive
modificazioni  ed  integrazioni la misura delle aliquote dell'imposta
comunale   sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000  come  segue:
    abitazione  principale  nella misura del 4,5 per mille;     altri
immobili nella misura del 6 per mille.     (Omissis). 00A6031;

                  Comune di GAMALERO (Alessandria)

    Il  comune  di GAMALERO (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
    (Omissis).  1. di fissare, (omissis), l'aliquota unica I.C.I. del
comune  di Gamalero nella misura del 6 per mille; 2. (omissis); 3. di
dare  atto  che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  di cui all'art. 8, decreto legislativo n.
504/1992  come modificato dal comma 55, dell'art. 3 legge n. 662/1996
e' nella misura di L. 200.000.     (Omissis). 00A6032;

                 Comune di GARDONE RIVIERA (Brescia)

    Il  comune di GARDONE RIVIERA (provincia di Brescia) ha adottato,
il  21  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)   per   l'anno   2000:      (Omissis).  1.  di  determinare,
(omissis),  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  da
applicare  nel comune di Gardone Riviera per l'anno 2000 nella misura
del  5  per  mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale,  e  nella  misura  dei  6  per  mille per tutti gli altri
immobili,  dando  contestualmente  atto  che  il  gettito complessivo
previsto ammonta a L. 2.400.000.000;     (Omissis). 00A6033;

                 Comune di GAVERINA TERME (Bergamo)

    Il  comune  di GAVERINA TERME (provincia di Bergamo) ha adottato,
il   29   marzo   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno 2000:     (Omissis). di stabilire che l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per
l'anno  2000  con  l'aliquota  unica  dei 6 per mille.     (Omissis).
00A6034;

                   Comune di GELA (Caltanissetta)

    Il comune di GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 24
marzo  2000,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:     (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta
l.C.I.  per  l'anno  2000,  nelle  misure  seguenti:     4 per mille:
      per abitazione principale;       per terreni agricoli;     4,75
per  mille:        per  aree  fabbricabili;        per tutte le altre
tipologie immobiliari.     (Omissis). 00A6035;

                    Comune di GERMAGNANO (Torino)

    Il  comune di GERMAGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  confermare,  per  l'anno 2000,
l'aliquota  I.C.I.  nella  misura  del  5,5  per  mille per tutti gli
immobili  e  la  detrazione  per  abitazione  principale del soggetto
passivo nella misura di L. 200.000.     (Omissis). 00A6036;

               Comune di GERRE de' CAPRIOLI (Cremona)

    Il  comune  di  GERRE  de'  CAPRIOLI  (provincia  di  Cremona) ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:      (Omissis). di stabilire le seguenti
aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1o gennaio 2000:     5,25 per
mille:   unita'   immobiliari   ad   uso  abitazione  principale  del
proprietario  e  sue  pertinenze  (massimo 2 per unita' immobiliare);
    5,25  per  mille:  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a
parenti  in  linea  retta  o  collaterale  di primo grado purche' non
possessori   di  altre  abitazioni,  ad  uso  abitazione  principale;
    5,25   per  mille:  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la
residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata;      3  per mille:
agevolata  per  interventi  di  recupero  edilizio ex legge 449/1997;
    6  per  mille:  immobili  diversi  dalle abitazioni possedute nel
comune;      6  per  mille:  tutti  i soggetti e gli immobili che non
rientrano    nella    precedente   classificazione;   2.   detrazioni
dall'imposta  dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo
fino   alla   concorrenza  del  suo  ammontare:      L.  200.000  per
detrazione  base;      L. 250.000 per alcune categorie di persone che
si  trovano  in  particolari  condizioni  di  disagio  economico;  3.
riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili
e  di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui
sussistono tali condizioni.     (Omissis). 00A6037;

                     Comune di GESSATE (Milano)

    Il  comune  di  GESSATE  (provincia  di Milano) ha adottato, il 9
marzo  2000,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:     (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota
I.C.I.  in vigore nel 1999, pari al 5 per mille e la detrazione di L.
200.000.     (Omissis). 00A6038;

                    Comune di GIURDIGNANO (Lecce)

    Il  comune di GIURDIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di stabilire l'aliquota l.C.I. per
l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille per le unita' immobiliari
adibite  ad abitazione principale; 2. di stabilire nella misura del 6
per  mille l'aliquota per l'anno 2000 per tutta le altre tipologie di
immobili soggetta ad imposta.     (Omissis). 00A6039;

                     Comune di GONZAGA (Mantova)

    Il  comune  di  GONZAGA (provincia di Mantova) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno   2000:       (Omissis).   1.   di   disciplinare  come  segue
l'applicazione  dell'I.C.I.  -  Imposta  comunale  sugli immobili, in
questo  comune,  con effetto dal 1ao gennaio 2000:       a) aliquote:
        4,25   per   mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo e relative pertinenze;
        4  per  mille  per  gli  immobili  adibiti  a  scuole materne
private;          6,5  per mille per gli altri cespiti;         7 per
mille  alloggi  non  locati;        b) detrazioni:         detrazione
relativa  all'abitazione  principale del soggetto passivo L. 200.000;
        un  ulteriore  aumento  di detrazione d'imposta di L. 200.000
per  le  abitazioni  principali dei contribuenti che si trovino nelle
seguenti   situazioni   di  particolare  disagio  economico  sociale:
          1.  famiglie  con  handicap minorenne;           2. anziani
soli  ultrasessantacinquenni;            3.  famiglie con piu' di tre
figli  a  carico;            4.  giovani coppie (l'eta' di entrambi i
coniugi  non  deve  superare  i  35  anni)  con  mutuo prima casa; 2.
(Omissis).     (Omissis). 00A6040;

                     Comune di GORLAGO (Bergamo)

    Il  comune  di  GORLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di confermare anche per l'anno 2000
l'aliquota  I.C.I.  del 5,25 per mille; 2. di stabilire in L. 250.000
la   detrazione   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale.     (Omissis). 00A6041;

                      Comune di GORNO (Bergamo)

    Il comune di GORNO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
    (Omissis).   1.   determinare,   per   l'anno   2000,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5
per mille.     (Omissis). 00A6042;

                    Comune di GRIGNASCO (Novara)

    Il  comune  di  GRIGNASCO  (provincia  di  Novara) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
    (Omissis).   1.   di  determinare  per  l'anno  2000,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel
comune  nella  misura  unica  del  5,1 per mille; 2. di approvare per
l'anno  2000,  l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo, fino alla
concorrenza  del suo ammontare, di L. 200.000, secondo le modalita' e
termini  di cui all'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e s.m.i..
    (Omissis). 00A6043;

                   Comune di GROTTAFERRATA (Roma)

    Il comune di GROTTAFERRATA (provincia di Roma) ha adottato, il 21
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis).  per  l'anno  d'imposta 2000 l'aliquota
prevista  dall'art.  6  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  e  successive modificazioni ed integrazioni viene fissata nella
misura  del  4  per  mille per l'abitazione principale. Sono comunque
esclusi dall'applicazione dell'aliquota agevolata gli immobili ceduti
in  locazione e utilizzati dal locatario come abitazione principale .
Nella  misura del 5,5 per mille per gli altri immobili e nella misura
del  2  per  mille per gli immobili i cui proprietari eseguono lavori
volti  al  recupero di unita' di interesse artistico o architettonico
localizzati  nel centro storico del paese. Ai fini della applicazione
di detta aliquota gli interessati dovranno produrre richiesta scritta
con  allegata  certificazione  rilasciata dagli organi competenti. La
detrazione di L. 200.000, prevista per l'abitazione principale, viene
elevata a L. 400.000 per il nucleo familiare composto al massimo da 2
persone  di  eta' ciascuna superiore ad anni sessanta, il cui reddito
complessivo,  composto  dalla  sola  pensione, non sia superiore a L.
20.000.000.  La detrazione spetta anche se nel nucleo familiare, come
sopra  composto, sia presente un figlio portatore di handicap, pur se
provvisto di reddito derivante esclusivamente dallo stato particolare
dello  stesso.  Tale  maggiore  riduzione opera esclusivamente dietro
richiesta  scritta  e  documentazione del richiedente. Per quanto non
previsto  nella deliberazione, valgono le norme di cui al Regolamento
I.C.I.  approvato  con deliberazione consiglio comunale n. 110 del 29
dicembre 1998..     (Omissis). 00A6044;

                 Comune di GROTTAMINARDA (Avellino)

   Il comune di GROTTAMINARDA (provincia di Avellino) ha adottato, il
16   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:  (Omissis). 1. di determinare l'aliquota
dell'Imposta  Comunale  sugli Immobili per l'anno 2000 nella seguente
misura:  1) 4,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad
abitazione  principale; 2) 6 per mille per gli immobili diversi dalle
abitazioni principali; 3) 5 per mille per le aree fabbricabili; 2. di
stabilire, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  la detrazione di cui all'art. 8,
comma  3  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992 n. .504, come
sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662
e  suc. mod. ed int., nella misura complessiva di Lire 200.000. 3. di
riconoscere,   facendone   richiesta   una  ulteriore  detrazione  di
L. 50.000  ai nuclei familiari con disabili con invalidita' del 100%.
(Omissis). 00A6045;

             Comune di GRUMOLO delle ABBADESSE (Vicenza)

   Il  comune  di  GRUMOLO  delle ABBADESSE (provincia di Vicenza) ha
adottato,  il  10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:  (Omissis).  A)  di determinare, ai fini
dell'Imposta  Comunale  sugli Immobili per l'anno 2000 e per i motivi
espressi  nella premessa, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 1.
del  6 per mille; 2. del 5,5 per mille - aliquota ridotta - in favore
di:  -  persone  fisiche  soggetti  passivi,  per  unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale; - soci assegnatari che adibiscono
ad  abitazione  principale  le  unita'  immobiliari appartenenti alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa;  -  soggetti  passivi
relativamente   ad  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti
Autonomi  per le Case Popolari; - anziani o disabili che acquisiscono
la  residenza  in  istituti ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente   a  condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata;  -
abitazione  concessa  in  uso  gratuito  a parenti di primo grado del
proprietario,  usufruttuario  o  altro  titolare  di  diritto  reale,
affinche'  vi dimorino abitualmente; - altri soggetti aventi diritto,
secondo  la  normativa di legge e il regolamento comunale vigenti; B)
di  determinare  in  L. 200.000  l'ammontare  della  detrazione per i
soggetti   aventi  diritto;  C)  Omissis;  D)  Omissis;  E)  Omissis;
&q;&q;(Omissis). 00A6046;

                  Comune di GUALDO TADINO (Perugia)

    Il  comune di GUALDO TADINO (provincia di Perugia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5,7
per  mille  per le abitazioni principali e relative pertinenze; 2. di
confermare  per  l'anno  2000  l'aliquota  ordinaria I.C.I. del 6 per
mille  per  gli  altri  fabbricati  e  le  aree  fabbricabili;  3. di
confermare  per  l'anno 2000 l'importo di L. 250.000 quale detrazione
I.C.I.  per  le  abitazioni  principali e, per la parte eventualmente
eccedente l'imposta, per le relative pertinenze. Omissis). 00A6047;

                      Comune di INGRIA (Torino)

   Il  comune di INGRIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
(Omissis).  -  di  confermare  per  l'anno  2000 (omissis) l'aliquota
I.C.I.  attualmente  in  vigore; - di dare atto che per effetto della
suddetta  conferma  tale  tariffe  ed  aliquote  risultano  essere le
seguenti: (omissis). aliquota I.C.I.: 5 per mille (Omissis). 00A6048;

                Comune di ISCHIA di CASTRO (Viterbo)

   Il  comune  di ISCHIA di CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura del
5 per mille; (Omissis). 00A6049;

                       Comune di ISILI (Nuoro)

   Il  comune  di  ISILI  (provincia  di  Nuoro)  ha  adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:  (Omissis).  1.  di  confermare l'aliquota dell'Imposta
Comunale  sugli Immobili nella stessa misura prevista per l'anno 1999
e precisamente: - a) 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale; - b) 7 per le unita' immobiliari diverse dalle
precedenti.  2.  Di  determinare  che  la detrazione per l'abitazione
principale  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 504/92 come
modificato  dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
nell'importo di L. 320.000. (Omissis). 00A6050;

          Comune di ISOLA del GRAN SASSO d'ITALIA (Teramo)

   Il  comune  di ISOLA del GRAN SASSO d'ITALIA (provincia di Teramo)
ha  adottato,  il  28  febbraio  2000,  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  per  l'anno 2000: (Omissis). 2) di stabilire come
proposto  dalla giunta l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura
del  cinque  per mille per l'abitazione principale e nella misura del
sei per mille per tutti gli altri immobili con le sole riduzioni come
per  legge  di  cui  alla  prima  parte  del comma 1 dell'art. 8 e le
detrazioni  dall'imposta  dovuta  per  unita'  immobiliare adibita ad
abitazione  principale  di  L. 200.000 come stabilito dal comma 2 del
decreto  legislativo  n.  504/1992  come  modificato  dalla  legge n.
662/1996. (Omissis). 00A6051;

                      Comune di IZANO (Cremona)

   Il  comune  di  IZANO  (provincia  di  Cremona) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota
I.C.I.  nella  misura  del  5,5 per mille; 2. di dare atto che per la
detrazione sulla prima casa di L. 200.000 e' confermata la detrazione
di  L.  300.000  per  le  persone  ultrasessantenni, alla data del 31
dicembre  dell'anno  precedente a quello di riferimento dell'imposta,
ovvero  titolare  del diritto di usufrutto, uso o abitazione di unica
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  cosi' come
definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ed
avente  le  caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 -
A/3  -  A/4  -  A/5  -  A/6  e  con reddito lordo, riferito al nucleo
familiare,  risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore
a  L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000, se il coniuge e' a carico.
Tali  limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni
altro familiare a carico o nullatenente; (Omissis). 00A6052;

                     Comune di JESOLO (Venezia)

   Il  comune  di  JESOLO  (provincia  di Venezia) ha adottato, il 21
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2000, l'aliquota
dell'Imposta  Comunale sugli Immobili (l.C.I.) nella misura del 4 per
mille  per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del
soggetto  passivo  e  nella  misura  del 7 per mille per i fabbricati
diversi  dalle  abitazioni  principali,  di  alloggi non locati, aree
fabbricabili  e  terreni agricoli siti nel territorio comunale; 2. di
stabilire,  per l'anno 2000, nella misura di L. 500.000 le detrazioni
per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del
soggetto   passivo,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  Regolamento
Comunale  per  l'applicazione  dell'Imposta  Comunale sugli Immobili.
(Omissis). 00A6053;

                  Comune di LA MADDALENA (Sassari)

    Il  comune di LA MADDALENA (provincia di Sassari) ha adottato, il
25   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:  (Omissis). di determinazione per l'anno
2000,  l'aliquota  I.C.I.  che sara' applicata in questo Comune nella
seguente  misura:  -  6  per  mille  in favore delle persone fisiche,
soggetti  passivi  e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti  nel Comune, per l'unita' direttamente destinata
ad  abitazione principale; - 7 per mille per tutti gli altri soggetti
passivi  ed  altre  categorie  di immobili; - detrazione per l'unita'
direttamente destinata ad abitazione principale L.200.000. (Omissis).
00A6054;

                     Comune di LANGOSCO (Pavia)

    Il  comune  di  LANGOSCO  (provincia di Pavia) ha adottato, il 24
febbraio   2000   ,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).     di determinare, con
effetto  dal  1o gennaio 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille secondo le modalita'
delle    vigenti    disposizioni    legislative    e   regolamentari;
    (omissis),  di  confermare  in  L. 200.000 la detrazione relativa
all'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale cosi' come
previsto dalla legge.     (Omissis). 00A6055;

                      Comune di LARIANO (Roma)

    Il  comune  di  LARIANO  (provincia  di  Roma) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:     (Omissis).     1. di stabilire le seguenti aliquote
e  detrazioni  per  l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli
immobili   in   questo  comune  con  effetto  dal  1o  gennaio  2000;
      a) aliquota  ordinaria  del  5  per  mille per tutti i soggetti
passivi;        b) aliquota  agevolata  in  favore di proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  3  per  mille  da applicare limitatamente alle unita'
immobiliari  oggetto  di  detti  interventi  per  durata  di tre anni
dall'inizio  dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1 comma 5 della
legge  27  dicembre  1997  n.  449;        c) dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, L.
265.000  (lire  duecentosessantamila) rapportate al periodo dell'anno
durante   il   quale   si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.     Per
abitazione  principale  s'intende quella nella quale il contribuente,
che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto
reale,  ed  i  suoi familiari dimorano abitualmente.     Agli effetti
dell'applicazione   della   detrazione  si  applica  altresi'  quanto
previsto  dal regolamento I.C.I. adottato nella seduta odierna;    2.
l'imposta  e'  ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati
dichiarati  inagibili o inabitabili secondo quanto previsto dall'art.
4  del  regolamento  I.C.I. approvato con deliberazione di c.c. n. 16
del  26  marzo  1999  che si conferma per l'anno 2000;     (Omissis).
00A6056;

                         Comune di La Spezia

    Il  comune  di  LA  SPEZIA  ha  adottato,  il 27 gennaio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  A) aliquota  ordinaria  del  7 per mille; B) aliquota
agevolata del 4 per mille:     per le unita' immobiliari inagibili ed
inabitabili  che siano oggetto di interventi volti al loro recupero -
unita' immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione
di  autorimesse  o  posti  auto  anche  pertinenziali.(la concessione
dell'aliquota  ridotta  e' subordinata alla presentazione di apposita
istanza  con  allegata  documentazione  comprovante l'inizio lavori);
    per  i  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non  venduti
(fabbricati  merci)  dalle  imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente  dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili
come  consentito  dall'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n.
504/1992,  modificato  dall'articolo  3,  comma  53  della  legge  n.
662/1996  (viene  concessa  l'aliquota  agevolata  per i primi 3 anni
dalla  data  di ultimazione lavori);     a) per le unita' immobiliari
acquisite   o   aggiunte   al  fine  dell'inizio  o  dell'ampliamento
dell'attivita'  svolta,  per  un  periodo  di  tre anni dalla data di
inizio  attivita'  nell'unita' stessa. Dette unita' dovranno ricadere
nelle  seguenti categorie catastali:         C/1 - negozi e botteghe;
        C/3  - laboratori per arti e mestieri;         D/2 - alberghi
e  pensioni;          D/7  -  fabbricati  costruiti  o  adottati  per
speciali  esigenze di attivita' industriali;         D/8 - fabbricati
costruiti  o adattati per speciali esigenze di attivita' commerciale;
    (la   concessione   dell'aliquota  ridotta  e'  subordinata  alla
presentazione  di  apposita istanza con allegata certificazione della
Camera  di  Commercio  attestante  la destinazione dell'unita' locale
aggiuntiva);      b) per  le  unita' immobiliari di cui al precedente
punto a) nell'ambito delle quali sia documentata l'assunzione a tempo
indeterminato  di  almeno  un dipendente nell'arco del triennio dalla
data  di  inizio  attivita'  nell'unita' stessa, l'aliquota agevolata
viene concessa per un periodo massimo di 6 anni purche' permanga tale
condizione;  C) aliquota  agevolata  del  5,25  per mille:     per le
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari  residenti  nel comune, considerando direttamente adibita
ad  abitazione  principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;     per le
unita'  immobiliari di proprieta' di A.R.T.E (ex I.A.C.P.) adibite ad
abitazione  principale (c.d. alloggi popolari) a condizione che venga
rinnovata  la convenzione stipulata in data 22 giugno 1999 tra Arte e
Comune  della Spezia;     per gli immobili che verranno locati ad uso
abitazione  principale con contratto stipulato ai sensi degli accordi
definiti in sede locale ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge
431/1998.  L'aliquota  agevolata  del  5,25  per  mille potra' essere
applicata  a  decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'approvazione  degli accordi stessi e a far data dal primo giorno
del  mese  successivo  a  quello in cui il contratto di affitto viene
registrato.  La  concessione  dell'aliquota  agevolata e' subordinata
alla  presentazione  di apposita istanza; D) aliquota del 9 per mille
per  gli  immobili  ad  uso  abitativo  non  locati  per  i quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due  anni.  Non  vengono  considerati "immobili non locati" le unita'
immobiliari  tenute a disposizione (nel numero di 1 unita' per nucleo
familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allaciate ai
pubblici  servizi  e  a stretta disponibilita' del proprietario e dei
suoi  familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo
grado).  Non  vengono  altresi' considerati "immobili non locati" gli
immobili  non  utilizzati per causa di forza maggiore (es. oggetto di
manutenzione   straordinaria).   A   dette   unita'  viene  applicata
l'aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita
istanza. E) riduzione dell'aliquota dello 0,5 per mille (ordinaria od
agevolata,  a  seconda  delle  diverse  fattispecie)  per  le  unita'
immobiliari  per  le  quali  sia  stato predisposto il "fascicolo del
fabbricato"    per    attestare    l'integrita'    statico-funzionale
dell'edificio,  prima  che lo stesso diventi obbligatorio, sulla base
di   quanto  sancito  dagli  emanandi  provvedimenti  legislativi  in
materia. La riduzione dell'aliquota e' subordinata alla presentazione
di  apposita  istanza.  2. di  elevare la detrazione per l'abitazione
principale  da  L. 200.000  a  L. 500.000  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  per  i  soggetti  passivi che si
trovino   nelle  condizioni  reddituali  sottospecificate:      a) da
soggetto  passivo  il  cui  nucleo  familiare  che abbia percepito in
relazione  all'anno  precedente  redditi  netti  per L. 13.500.000 se
composto da una persona, L. 16.000.000 se composto da due persone con
maggiorazione  di  L.  2.000.000 per ogni ulteriore componente. Detti
redditi   devono  provenire  eslusivamente  da  pensioni  I.N.P.S.  o
gestioni  sostitutive  dell'assicurazione  generale  obbligatoria, da
pensioni   d'invalidita'   civile,   da  assegno  di  accompagnamento
d'invalido  civile,  da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da
rendita  catastale  della casa di abitazione, (comprese le pertinenze
non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto coperto, n. 1 autorimessa
della  dimensione  massima di mq. 30) da rendite catastali diverse di
importo  non superiore a L. 50.000, da segno di studio universitario,
da  assegno  per  alimenti e per mantenimendo corrisposto dal coniuge
separato  o  divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla
rilevando  la  non  imponibilita'  fiscale generale di alcuni di tali
redditi  ed escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi
il  soggetto  passivo  e/o  il  nucleo  familiare  che abbia fonti di
reddito    diverse   da   quelle   sopra   tassativamente   elencate;
    b) soggetto  passivo  il  cui nucleo familiare abbia percepito in
relazione  all'anno  precedente  redditi annui lordi non superiori a:
        L. 17.500.000     se     composto     da     una     persona;
        L. 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione di
L. 2.000.000  per  ogni  ulteriore  componente.  Detti redditi devono
provenire  esclusivamente  dall'indennita'  di  mobilita' di cui alla
legge  n.  223/1991,  o forme sostitutive di importo non superiore al
predetto  limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi
da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione,
(comprese  le  pertinenze non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto
coperto,  n.  1  autorimessa  della  dimensione massima di mq 30), da
rendite  catastali  diverse  di importo non superiore a L. 50.000, da
assegno  di  studio  universitario,  da  assegno  per  alimenti e per
mantenimento  corrisposto  dal  coniuge  separato  o  divorziato,  da
erogazioni   di   tipo   assistenziale,  a  nulla  rilevando  la  non
impossibilita'  fiscale generale di alcuni di tali redditi;     c) da
soggetto  passivo  che  sia stato iscritto alle liste dei disoccupati
della sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione
e/o nelle liste di mobilita' di cui alla legge n. 223/1991 per almeno
8  dei  12  mesi  dell'anno  precedente e il cui nucleo familiare non
abbia  percepito  redditi  annui  lordi  superiori  a  L. 15.500.000;
    d) da  soggetto  passivo  il  cui  nucleo  familiare  includa  un
portatore  di handicap o persone non autosufficienti con attestato di
invalidita'  non  inferiore  al  75%,  il  cui nucleo familiare abbia
percepito  in  relazione  all'anno precedente redditi annui lordi non
superiori  a:          L. 17.500.000  se  composto  da  una  persona;
        L. 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione di
L. 2.000.000  per ogni ulteriore componente.     Per le tipologie a),
b)  e  c)  l'esistenza  di  fonti  reddituali diverse da quelle sopra
tassativamente elencate esclude l'esenzione. I redditi sono computati
anche  se  esenti  da  imposizioni  fiscali  o  soggetti  a  ritenute
d'acconto   a  titolo  d'imposta,  salve  le  eccezzioni  di  cui  al
precedente  capoverso.      Per nucleo familiare si intende il nucleo
di  persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da
vincoli  di  parentela  o  di  affinita'.      Per  i  figli studenti
considerati  fiscalmente  a carico dei genitori, pur se non residenti
con  gli  stessi,  il  reddito  di  riferimento  per  la  concessione
dell'esenzione  e'  da  considerarsi  quello della famiglia nucleare,
ovvero  quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e
dei  figli.      Per  reddito  lordo si intende il reddito imponibile
(costituito  dalla  somma  del reddito soggetto ad Irpef, dei crediti
d'imposta  sui  dividendi,  detratti  gli  oneri deducibili) rilevato
dalla  dichiarazione  dei  redditi presentata a norma del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973 n. 600; per reddito
netto  si  intende  il  reddito  imponibile  al  quale viene detratta
l'imposta   netta.  3. Di  elevare  la  detrazione  per  l'abitazione
principale  da  L. 200.000  a  L. 300.000  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale:     a) per i soggetti passivi il
cui   nucleo  familiare  abbia  percepito  un  reddito  annuo  lordo,
proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a L. 40.000.000
con  minimo  di  3  figli a carico conviventi ed a condizione che non
possegga   altra   unita'   immobiliare   nel  territorio  nazionale;
    b) per  i  soggetti  passivi  il cui nucleo familiare sia formato
esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, coniugati da non
oltre  4  anni  alla  data  del  1o gennaio  2000,  i  cui entrambi i
componenti siano di eta' inferiore a 35 anni alla data suindicata, il
cui  reddito  complessivo  lordo  non  sia superiore a L. 40.000.000,
maggiorato  di  L. 2.000.000  per  ogni  eventuale  figlio  a carico;
    c) per  le  unita' immobiliari classificate nelle categorie A/4 e
A/5  direttamente  utilizzate  come residenza del proprietario. 4. Di
subordinare la concessione dell'elevazione della detrazione di cui ai
punti  2  - 3 alla presentazione di apposita istanza entro il termine
del pagamento del saldo dell'imposta.     (Omissis). 00A6057;

                    Comune di LATRONICO (Potenza)

    Il  comune  di  LATRONICO  (provincia  di Potenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).   1. per   l'anno   2000  l'aliquota  dell'imposta  e'
determinata come segue:     a) aliquota ridotta al 4 per mille per le
abitazioni principali (art. 5 del reg.) e per i fabbricati adibiti ad
attivita'  produttive da imprese che si iscrivono al relativo albo o,
che,  comunque  si  insedieranno  in questo comune dopo il 1o gennaio
2000 (art. 6, ultimo comma del reg.).     b) aliquota del 6 per mille
per gli altri fabbricati.     (Omissis). 00A6058;

                     Comune di LAVAGNO (Verona)

    Il  comune  di  LAVAGNO  (provincia di Verona) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:     (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota
che  sara'  applicata  nel comune di Lavagno in relazione all'Imposta
comunale   sugli   immobili   nella   misura   del   5,5  per  mille.
    (Omissis). 00A6059;

                     Comune di LAVELLO (Potenza)

    Il  comune  di  LAVELLO  (provincia di Potenza) ha adottato, il 7
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di  determinare  come determina per
l'anno  2000  aliquote  I.C.I.  nelle misure di:   4 per mille per le
abitazioni destinate ad uso principale;   6,5 per mille per gli altri
fabbricati  ed aree fabbricabili; 2. di determinare come determina la
detrazione  d'imposta  per  l'abitazione  principale  nella misura di
L. 200.000.     (Omissis). 00A6060;

                Comune di LAVENA PONTE TRESA (VARESE)

    Il comune di LAVENA PONTE TRESA (provincia di Varese) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto
legislativo   30 dicembre   1992,  n.  504,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella misura del 4,75 per mille per l'anno
2000,  vale  a  dire  nella  stessa  misura  dell'  anno  precedente.
    (Omissis). 00A6061;

                      Comune di LEIVI (Genova)

    Il  comune  di  LEIVI  (provincia  di  Genova)  ha  adottato,  il
25 novembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  Stabilire  le aliquote
I.C.I. per l'anno 2000 come segue:   aliquota ordinaria - 6 per mille
per  tutte  le  tipologie  di immobili non rientranti nell'abitazione
principale;     aliquota   ridotta  -  5  per  mille  per  le  unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione principale, posseduta da persona
fisica  avente  residenza  nel Comune; Stabilire la detrazione di cui
all'art.   8   del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
modificazioni,  come segue:   2. detrazione dall'imposta per l'unita'
immobiliare    adibita    ad    abitazione   principale   L. 200.000.
    (Omissis). 00A6062;

                      Comune di LEMIE (Torino)

    Il  comune di LEMIE (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:      (Omissis).  1.  approvare  conformemente a quanto proposto
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 6 del 3 febbraio 2000, per
l'anno  2000, un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille;
2.   detrarre   dall'imposta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo  ammontare,  lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione, stabilendo che se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per  la quale la destinazione si intende:   quella nella
quale  il  contribuente  che  la  possiede  a  titolo  di proprieta',
usufrutto   o  altro  diritto  reale  e  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente;    le  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari;   l'abitazione posseduta nel territorio del Comune
a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero,  a  condizione che non risulti locata (legge n. 75/1993);
  l'abitazione  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di usufrutto da
anziano  o  disabile  che  acquisisce  la  residenza  in  istituto di
ricovero  o  sanitario  a seguto di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata (art. 3 comma 56 della legge n.
662/1996). 3. non applicare alla pertinenza equiparata all'abitazione
principale  ulteriore  detrazione;  l'unico  ammontare  di detrazione
spettante,  se  non  trova  totale  capienza  nell'imposta dovuta per
l'abitazione  principale,  puo' essere computato per la parte residua
in   diminuzione   dell'imposta   dovuta   per  la  pertinenza  (Sono
considerate  quali  parti  integranti  dell'abitazione  principale le
pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte
e  tettoie,  ancorche'  distintamente  iscritte  in  catasto - art. 3
regolamento com.le I.C.I.).     (Omissis). 00A6063;

                    Comune di LENDINARA (ROVIGO)

    Il  comune  di  LENDINARA  (provincia  di Rovigo) ha adottato, il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),   per   l'anno   2000:      (Omissis).  1.  di  determinare
l'aliquota  da  applicare  al  calcolo  dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 2000 come segue: aliquota ordinaria unica del 6,5
per  mille  da applicare a tutti i cespiti imponibili I.C.I. compresi
gli   immobili   adibiti   ad  abitazione  principale,  ai  quali  si
applichera'  la  detrazione  prevista  dalla vigente normativa I.C.I.
nella misura di lire 280.000.     (Omissis). 00A6064;

                      Comune di LESEGNO (Cuneo)

    Il comune di LESEGNO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  di  stabilire  l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  per  l'anno  2000  nella  misura  del  5,5  per  mille  per
l'abitazione principale e del 7 per mille per gli altri fabbricati ed
immobili;  di  stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione per
l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale; di dare atto
che,  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  sull'I.C.I., le
agevolazioni  relative  all'abitazione principale si applicano a n. 1
pertinenza    nei    limiti   stabiliti   dal   regolamento   stesso.
    (Omissis). 00A6065;

              Comune di LIGONCHIO (Reggio nell'Emilia)

    Il  comune di LIGONCHIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). - aliquota del 2 per mille
a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  dichiarate  inagibili  o  inabitabili  e/o volti
all'utilizzo   di  sottotetti  al  fine  di  renderli  abitabili  per
residenze o per attivita' terziarie; - aliquota del 5,5 per mille per
l'immobile   adibito   ad   abitazione   principale.  Si  considerano
equiparate  all'abitazione  principale  le pertinenze dell'abitazione
pricipale  come definite dall'art. 14-bis del vigente regolamento per
l'applicazione dell'imposta comunale immobili; - aliquota ordinaria 6
per   mille;   - aliquota   del  6,5  per  mille  per  seconde  case,
intendendosi con tale denominazione le unita' immobiliari non adibite
ad   abitazione   principale  e  tenute  a  disposizione  dai  propri
possessori  per  uso diretto, stagionale o periodico; - la detrazione
per  l'abitazione  principale  e' elevata da L. 200.000 a L. 250.000,
per  l'unita'  immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino
in  una  delle seguenti categorie:     1. nucleo con tre o piu' figli
risultanti   a   carico,   che  disponga  di  un  reddito  famigliare
complessivo  non  superiore  a  L.  80.000.000, annui lordi, (come da
ultima  dichiarazione  dei  redditi)  comprensivo  anche  dei redditi
esenti  ai  fini  IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta  e dell'indennita' di accompagnamento;     2. per le coppie
residenti  di  sposi  per  i  primi  tre  anni successivi a quello di
matrimonio,  che  dispongano di un reddito famigliare complessivo non
superiore  a L. 80.000.000, annui lordi,(come da ultima dichiarazione
dei  redditi)  comprensivo  anche  dei redditi esenti ai fini IRPEF o
assoggettati   a   ritenuta   alla   fonte   a   titolo  d'imposta  e
dell'indennita' di accompagnamento.     (Omissis). 00A6066;

                     Comune di LISSONE (Milano)

    Il  comune  di  LISSONE  (provincia di Milano) ha adottato, il 14
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:     (Omissis). A. 1. Aliquote:     a) aliquota ordinaria
per  fabbricati  (esclusi  quelli  di  cui  al  punto  seguente) aree
fabbricabili,   terreni  agricoli:  5,8  per  mille;      b) aliquota
agevolata   per   l'abitazione  principale,  comprese  le  pertinenze
destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo durevole a servizio
dell'abitazione  principale:  5 per mille. La misura della detrazione
per  l'abitazione  principale  - non estendibile alle pertinenze - e'
stabilita  nell'importo  di  L.  200.000.  A.  2. Agevolazioni:     a
favore  di pensionati, portatori di handicap e titolari di assistenza
sociale a livello comunale, la detrazione per l'abitazione principale
e'  elevata  fino  ad  un  massimo  di L. 320.000 a condizione che si
verifichino    congiuntamente    tutte    le   seguenti   condizioni:
      a) siano  pensionati o comunque in condizione non professionale
ed  abbiano  gia' compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del
primo  gennaio  dell'anno  di applicazione dell'imposta, oppure siano
portatori  di  handicap  con  grado  di  invalidita' superiore ai due
terzi;          b) abbiano    conseguito   un   reddito   complessivo
assoggettabile  all'IRPEF  con  esclusione  di  quello  della casa di
abitazione  e  relative  pertinenze, relativamente a tutti i soggetti
coabitanti  nell'abitazione,  non  superiore  a  L. 25.000.000 annui;
      c) siano  possessori  di  unita'  immobiliari  classificate  in
catasto (o classificabili per le unita' ancora sprovviste di rendita)
nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/7. La medesima agevolazione
viene  riconosciuta  ai  titolari  di  assistenza  sociale  a livello
comunale  che  non  rientrano  nelle  condizioni  di  cui  sopra.  La
concessione  della  agevolazione  e'  subordinata  alla presentazione
entro  la  fine di giugno di apposita domanda presso l'unita' tributi
corredata  della  certificazione  dei  redditi  conseguiti  nell'anno
precedente;  tale domanda e' valida anche per gli anni successivi nel
caso    non    siano   venute   meno   le   condizioni   per   godere
dell'agevolazione.  Il  termine per la presentazione della domanda e'
fissato al 20 dicembre per i soggetti divenuti nuovi intestatari dopo
la scadenza di giugno. Viene stimata in L. 50.000.000 l'entita' della
agevolazione  di cui al presente punto dando atto che di tale importo
si  e'  gia' tenuto conto in sede di predisposizione del bilancio. A.
3.  Altre  disposizioni:      si richiamano gli articoli 5, 6 e 7 del
regolamento  approvato  con deliberazione n. 99 del 20 novembre 1998,
disciplinanti   rispettivamente   la   definizione   di   "abitazione
principale",  le  riduzioni  d'imposta e le esenzioni;     si precisa
che  la  dichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui
all'art.   5,   lettera   (d),del   predetto   regolamento,  relativa
all'abitazione concessa in uso gratuito, deve essere presentata entro
la fine di giugno, fatta salva la diversa scadenza gia' richiamata al
punto precedente.     (Omissis). 00A6067;

                Comune di LIVORNO FERRARIS (Vercelli)

    Il   comune  di  LIVORNO  FERRARIS  (provincia  di  Vercelli)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),   per   l'anno   2000:       (Omissis).  1. di  determinare
l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure:     - unita'
immobiliare   adibite   ad   abitazioni   principali   5  per  mille;
    - detrazione  per  abitazione  principale L. 200.000;     - altri
cespiti immobiliari diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille.
    (Omissis). 00A6068;

                      Comune di LOANO (Savona)

    Il  comune  di  LOANO  (provincia  di  Savona) ha adottato, il 22
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di  stabilire  per  l'anno 2000 tre
aliquote  differenziate,  per  l'imposta comunale sugli immobili, una
della misura del 5 per mille riferita alle abitazioni principali, una
del  6  per  mille  relativa  agli  immobili  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale concessi in locazione ai soggetti residenti
in  quell'immobile  ed,  in  caso  di  comodato,  a  favore  dei soli
ascendenti  o  discendenti  in  linea  retta,  fratelli e sorelle del
proprietario  se  residenti in quell'immobile; nonche' agli alberghi,
residence,  ed altre strutture turistico-recettive ed una del 6,9 per
mille   per   gli   immobili  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale  non  concessi  in  locazione  ai residenti e per tutte le
altre  tipologie di immobili costituenti presupposto dell'imposta non
richiamate  espressamente nel periodo che precede, da applicarsi alla
relativa  base imponibile; 2. di precisare ulteriormente che:     - a
tal  fine  di  ottenere  il beneficio dell'applicazione dell'aliquota
nella  misura ridotta del 6% la locazione deve risultare da contratto
regolarmente  registrato  e  l'esistenza  del comodato deve risultare
nelle  forme  di  legge  (contratto  verbale, scrittura privata, atto
pubblico, etc.);     - il comune, in sede di accertamento tributario,
si  riserva  di  richiedere  ai  contribuenti  l'esibizione  di  tale
documentazione  al  fine di verificare il giusto diritto ad usufruire
dell'aliquota  ridotta;      - l'esistenza  di  tali  contratti  puo'
essere   dimostrata   con   dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
notorieta'  da  presentarsi  all'ufficio  tributi entro il termine di
scadenza  del  versamento  in  acconto  dell'I.C.I. (30 giugno 2000),
fatto  sempre  salvo  il diritto dell'ufficio di verificare tali dati
con  la  richiesta di cui al punto precedente; 3. di determinare, per
l'anno   2000,   in  L.  200.000  la  detrazione  I.C.I.  per  unita'
immobiliare  direttamente  adibita dal soggetto passivo ad abitazione
principale,  rapportata  al  periodo  dell'anno  di  utilizzo  a tale
titolo.     (Omissis). 00A6069;

                     Comune di LODRINO (Brescia)

    Il  comune  di  LODRINO  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il
30 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),   per   l'anno   2000:       (Omissis).  1. di  determinare
l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)  da
applicarsi  in  questo  comune  durante l'esercizio finanziario 2000,
fissandola  nella  misura  unica  del  6  per  mille;  2. di disporre
comunque   che,   limitatamente   all'abitazione   principale,  sara'
applicata  una  maggiorazione  della  detrazione che viene fissata in
complessive L. 220.000.     (Omissis). 00A6070;

                      Comune di LONDA (Firenze)

    Il  comune  di  LONDA  (provincia  di Firenze) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di  stabilire,  per l'anno 2000, ai
sensi  e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 504/1992
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  le  aliquote ai fini
dell'imposta comunale immobiliare come segue:     5,50 per mille, per
le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e
pertinenze  anche  se  distintamente  iscritte  in catasto sulla base
delle  norme di cui al regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C.
n.  7  del 25 marzo 1999, esecutivo;     7 per mille per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni principali; 2. di stabilire come segue, ai
sensi  dell'art.  8,  comma  3  del  decreto legislativo 504/1992, la
misura  della  detrazione per l'abitazione principale:     L. 200.000
detrazione  ordinaria  per  l'abitazione  principale;      L. 300.000
detrazione a favore di nuclei familiari con reddito complessivo da L.
12.000.000  a  L.  15.000.000;      L.  400.000 detrazione per nuclei
familiari  con  reddito  complessivo da L. 9.000.000 a L. 12.000.000;
    L. 500.000 detrazione per nuclei familiari con reddito compessivo
fino  a  L.  9.000.000;  3. di  stabilire  come  segue le modalita' e
condizioni per usufruire delle maggiori detrazioni di imposta fissate
con  il  precedente  punto  n.  2:      a)  per  nucleo  familiare si
intendono  il titolare del diritto reale di godimento sull'immobile e
i  familiari  fiscalmente  a  carico  quali  risultano dalla famiglia
anagrafica;      b)  per  usufruire  della  detrazione  e' necessario
presentare  autocertificazione a cura del contribuente secondo moduli
predisposti  dall'ufficio  tributi  del  comune,  entro il 30 giugno,
direttamente  al  protocollo  comunale  o mediante raccomandata a.r.;
    c)  le  condizioni  per usufruire della maggiore detrazione sono:
      - possesso  di  unica  abitazione  nel  territorio  dello Stato
italiano;         - residenza   nell'abitazione   dell'intero  nucleo
familiare.     (Omissis). 00A6071;

                      Comune di LOZZA (Varese)

    Il  comune di LOZZA (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).   di  determinare  per  l'anno  2000,  l'aliquota  per
l'imposta  comunale  sugli  immobili  del  4,75  per  mille  ed in L.
200.000,    per    la   detrazione   per   l'abitazione   principale.
    (Omissis). 00A6072;

                    Comune di LOZZOLO (Vercelli)

    Il  comune  di  LOZZOLO  (provincia  di  Vercelli) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1. di  confermare,  (omissis),  l'aliquota  I.C.I. da
applicare  per  l'esercizio  2000 nella misura del 5 per mille; 2. di
non avvalersi della facolta' di cui al comma 53, dell'art. 3 legge 23
dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote;
3. di avvalersi della facolta' di cui al comma 5, art. 1, della legge
n.  449  del  27 dicembre 1997, in ordine alla fissazione di aliquote
agevolate;  4. di confermare per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ivi comprese le
pertinenze  di  cui  all'art.  2  del  regolamento  comunale  imposta
comunale  sugli  immobili con deliberazione C.C. n. 36 del 28 ottobre
1998,  in  L. 230.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n.
662/1996;  5.   di  non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, comma
1, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art.
3  legge  n.  662/1996; 6. di dare applicazione al disposto di cui al
comma   56   del   citato   art.  3,  in  ordine  alla  equiparazione
dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare
posseduta  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che  acquistino  la  residenza  permanente  in istituti di ricovero o
sanitari,  a  condizioni che la stessa non risulta locata; 7. di dare
atto  che  il  regolamento  comunale  per  l'imposta  comunale  sugli
immobili  e'  rientrato in vigore dal 1o gennaio 1999.     (Omissis).
00A6073;

                 Comune di LUNANO (Pesaro e Urbino)

    Il comune di LUNANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis). 1. immobili adibiti ad abitazione principale, aliquota
del  5  per  mille;  2. tutti  gli altri immobili, aliquota del 7 per
mille;   3. detrazione   per   abitazione   principale   L.  200.000.
    (Omissis). 00A6074;

                   Comune di LUOGOSANO (Avellino)

    Il  comune  di  LUOGOSANO  (provincia di Avellino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
    (Omissis).  Fabbricati  appartenenti  al gruppo D: 6,5 per mille;
Abitazione principale: 4 per mille; Abitazione in aggiunta alla prima
casa  (seconda  casa):  6  per  mille; di stabilire che la detrazione
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto   passivo,   viene  fissata  nella  misura  di  L.  200.000.
    (Omissis). 00A6075;

                  Comune di LURAGO MARINONE (Como)

    Il  comune di LURAGO MARINONE (provincia di Como) ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per l'anno 2000:     (Omissis). I. di confermare l'aliquota
I.C.I.  per  l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; II. di fissare
la  detrazione  per  imposta I.C.I. per l'abitazione principale in L.
200.000. e in L. 350.000, a favore dei soggetti che siano in possesso
dei  seguenti requisiti:     1a) reddito complessivo lordo di importo
non  superiore  a  L. 20.000.000  annui.  L'ammontare  del reddito va
riferito  al  1999  ed  all'intero  nucleo  familiare  e  deve essere
costituito  unicamente  da  redditi  derivanti da pensione, da lavoro
dipendente e da lavoro autonomo.     L'unita' immobiliare abitata dei
nuclei  di  cui  al  punto  1a)  deve essere l'unica di proprieta' al
1o gennaio  2000, nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di
usufrutto,  uso  o  altro  diritto  reale,  i  componenti  il  nucleo
familiare  non  devono  possedere  in  proprieta'  alcun'altra unita'
immobiliare,  esclusi  il  garage  di  pertinenza dell'abitazione e i
redditi  di  terreni  non  edificabili; III. di fissare, altresi', la
detrazione  in L. 400.000, a favore di anziani o disabili che abbiano
acquisito  la  residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito
di  ricovero  permanente.      L'unita' immobiliare per i soggetti di
cui  al  punto  III)  deve  essere posseduta dagli stessi a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto e non deve essere locata;     (Omissis).
IV.  di escludere la detrazione per i gruppi e le categorie catastali
dei  fabbricati  appartenenti alle categorie:     A/1 - abitazioni di
tipo signorile;     A/7 - abitazioni in villini;     A/8 - abitazioni
in  ville;      A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o
storici;  V. di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3 per
mille  a  favore  dei  proprietari  che  eseguano interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nel  centro  storico,  ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
l'utilizzo  di  sottotetti;     1) che detta aliquota agevolata sara'
applicata  limitatatmente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di tali
interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;     2)
(Omissis);     (Omissis). 00A6076;

                      Comune di LUSON (Bolzano)

    Il comune di LUSON (LÜSEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il
29 novembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di confermare l'aliquota
del  0,4 per cento = 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  tutti  i  contribuenti;  2.  di  stabilire  per l'anno
d'imposta  2000  la  detrazione d'imposta di cui aIl'art. 8, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  504  del  30 dicembre 1992, sostituito
dall'art.  3,  comma  55,  della legge 23 dicembre 1996, per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale - prima abitazione di
tutte   le   categorie   catastali   in  misura  fino  a  concorrenza
dell'imposta  dovuta  per  detta  unita';  3.  di  considerare  parti
integranti  dell'abitazione  principale  le sue pertinenze, ancorche'
distintamente  iscritte  in  catasto  ai  sensi dell'art 59, comma 1,
lettera  d),  del  decreto  legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.
Dettagli precisi contiene il regolamento.     (Omissis). 00A6077;

                  Comune di LUZZANA (Reggio Emilia)

    Il  comune  di  LUZZANA  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il
20 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1. di confermare anche per
l'anno  2000 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille; 2. di stabilire in L.
200.000  la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale.     (Omissis). 00A6078;

                  Comune di LUZZARA (Reggio Emilia)

    Il comune di LUZZARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
24 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di confermare per l'anno
2000   un'aliquota  ordinaria  dell'l.C.l.  (Imposta  comunale  sugli
immobili, nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno
2000  un'aliquota maggiorata dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille
per gli alloggi non locati, come definiti dall'art. 8 del Regolamento
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con
deliberazione  del Consiglio comunale n. 57 del 21 dicembre 1998, con
esclusione   delle   relative  pertinenze  che  vengono  assoggettate
all'aliquota ordinaria del 5,5 per mille; 3. di confermare per l'anno
2000 la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale;  4. di confermare altresi' per l'anno 2000, a
favore  delle  categorie  di contribuenti descritte in premessa e nel
rispetto  dei criteri e delle modalita' sopra riportate, l'elevazione
della  detrazione  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale   da  L.  200.000  a  L.  400.000;  5.  di  stabilire  che
l'eventuale  ammontare della detrazione che non trova totale capienza
nell'imposta   dovuta   per   l'abitazione   principale  deve  essere
computato,   per   la  parte  residua,  sull'imposta  dovuta  per  le
pertinenze.  A) pensionati:     a) l'appartamento abitato deve essere
al  1o gennaio 2000 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale
A2,   A3,  A4,  A5,  A6,  posseduta  dal  contribuente  a  titolo  di
proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione;     b) pensionato
in  condizione non lavorativa dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000
e  con  un  reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito
all'anno  1999  non  superiore  a  L.  14.000.000  nel caso di nucleo
familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 23.000.000 nel
caso  di famiglia composta da due persone.     I suddetti limiti sono
ulteriormente  elevati  di  L. 1.600.000 per ogni ulteriore familiare
fiscalmente   a   carico  del  contribuente.      c) che  il  reddito
fiscalmente  imponibile  del  nucleo  famigliare  e' cosi' composto e
distinto;     B)     titolare     di    solo    reddito    abitativo:
    a) l'appartamento  abitato deve essere al 1o gennaio 2000 l'unica
unita'  immobiliare  di  categoria  catastale  A2,  A3,  A4,  A5, A6,
posseduta  dal  contribuente  a  titolo  di  proprieta',  diritto  di
usufrutto,   uso   o  abitazione;      b) titolare  di  solo  reddito
abitativo  in  condizione  non  lavorativa  dal  1o gennaio  2000  al
31 dicembre  2000  e  con  un  reddito  annuo complessivo fiscalmente
imponibile  riferito  all'anno 1999 non superiore a L. 14.000.000 nel
caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L.
23.000.000  nel  caso  di  famiglia  composta  da  due persone.     I
suddetti  limiti  sono ulteriormente elevati di L. 1.600.000 per ogni
ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente;     c) che
il  reddito  fiscalmente  imponibile  del  nucleo famigliare e' cosi'
composto   e   distinto;  C)  famiglie  con  portatori  dl  handicap:
    a) l'appartamento  abitato deve essere al 1o gennaio 2000 l'unica
unita'  immobiliare  di  categoria  catastale  A2,  A3,  A4,  A5, A6,
posseduta  dal  contribuente  a  titolo  di  proprieta',  diritto  di
usufrutto,  uso  o  abitazione;      b) il portatore di handicap deve
essere  in  possesso  di  attestato  di  invalidita'  civile al 100%;
    c) il  reddito  familiare  fiscalmente imponibile complessivo non
deve essere superiore a L. 14.000.000 per un solo componente riferito
all'anno  1999.  Si  aggiungono  L.  10.000.000  annue lorde per ogni
componente   oltre   il  primo;      d) che  il  reddito  fiscalmente
imponibile  del  nucleo  famigliare  e'  cosi composto e distinto; D)
famiglie  numerose:      a) l'appartamento  abitato deve essere al 1o
gennaio  2000  l'unica  unita' immobiliare di categoria catastale A2,
A3,  A4,  A5,  A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta',
diritto  di  usufrutto,  uso  o  abitazione;      b) nucleo familiare
composto  da  almeno  quattro persone o piu' componenti al 1o gennaio
2000  con un reddito familiare fiscalmente imponibile non superiore a
L.  28.000.000  annui  nel  caso  di  famiglia di quattro componenti,
reddito  aumentato  di  L. 4.000.000  per  ogni  componente  oltre il
quarto.   Il   reddito  di  riferimento  e'  quello  dell'anno  1999;
    c) che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo famigliare e'
cosi'   composto  e  distinto;      Sia  nel  caso  della  lettera  A
(pensionati) che della lettera B (titolari di solo reddito abitativo)
che  della  lettera  C  (portatori  di  handicap) che della lettera D
(famiglia numerosa), l'applicazione del beneficio della detrazione di
L.  400.000  e'  subordinato alla condizione che gli altri componenti
del  nucleo  familiare  non possiedano alcuna proprieta' immobiliare.
    Le   detrazioni   previste  sono  relative  alle  sole  categorie
catastali:        A/2  di  classe  1  -  abitazioni  di  tipo civile;
      A/3  abitazioni di tipo economico;       A/4 abitazioni di tipo
popolare;        A/5  abitazioni  di  tipo  ultrapopolare;        A/6
abitazioni  di  tipo  rurale.      Il  possesso  dei requisiti per il
diritto  alla  elevazione della detrazione deve essere denunciato dal
contribuente    su    appositi    moduli    che    saranno    forniti
dall'Amministrazione.       L'agevolazione   consente  di  applicare,
direttamente  al  momento  del  pagamento  del  tributo la detrazione
spettante.      L'autocerticazione  resa  ai sensi del Regolamento di
attuazione   della  legge  n.  127/1997,  adottato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 403 del 28 ottobre 1998, che attesta
il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al
comune  nei  trenta giorni successivi al pagamento della 1a rata pena
la  decadenza del diritto all'ulteriore detrazione.     A questa deve
essere   altresi'   allegata  copia  dell'attestazione  dell'avvenuto
versamento.  Il  modulo  di denuncia deve essere presentato anche nel
caso  in  cui,  in seguito all'applicazione della maggiore detrazione
l'imposta da pagare sia azzerata.     L'amministrazione si riserva di
richiedere  documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel  caso  di  dichiarazione  infedele, saranno applicate le sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 504/1992.     (Omissis). 00A6079;

                         Comune di Macerata

    Il  comune  di  MACERATA,  ha  adottato,  il 29 febbraio 1999, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
    (Omissis).  1.  approvare  per  l'anno  2000 le seguenti aliquote
I.C.I.:      aliquota  ordinaria:  6.7  per  mille;      aliquota per
abitazione  principale:  4.6  per  mille;     aliquota per abitazioni
locate  con  contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come
abitazione principale: 5 per mille;     aliquota per unita' abitative
possedute da enti senza scopo di lucro: 5 per mille; 2. approvare per
l'anno 2000 l'aumento della detrazione per abitazione principale fino
a  L.  500.000  e  comunque  entro  il  limite  di imposta dovuta per
abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti
alla  data  del  1o gennaio 2000:     soggetti ammessi all'assistenza
economica  continuativa  da  parte  del  comune  (disabili,  anziani,
handicappati);      nucleo  familiare  composto  da  un solo soggetto
ultrasessantacinquenne  alla  data del 1o gennaio 2000 in possesso di
reddito  complessivamente  non  superiore a L. 12.000.000;     nucleo
familiare  composto  da  due soggetti entrambi ultrasessantacinquenni
alla data del 1o gennaio 2000 in possesso di reddito complessivamente
non  superiore  a L. 22.000.000;     nucleo familiare con reddito non
superiore  a  L.  23.000.000  con  a  carico  soggetto  portatore  di
handicap;      portatore  di  handicap  gravi  (invalidi al 100%) con
reddito  non  superiore  a  28.000.000;  3. approvare per l'anno 2000
l'aumento  della  detrazione per abitazione principale a L. 300.000 e
comunque  entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale
per  soggetti  in  possesso  dei  seguenti requisiti alla data del 1o
gennaio  2000.      contribuenti  facenti  parte  di nucleo familiare
composto  da  5  o  piu' persone con un complessivo reddito annuo non
superiore  a L. 33.000.000;     giovani coppie di eta' compresa tra i
diciotto  e  trentacinque  anni  con  reddito  fino  a L. 33.000.000,
formatesi   dopo   il   1o   gennaio   1999  per  i  primi  due  anni
dall'istituzione   della   convivenza  anagrafica;      vedovi/e  non
conviventi  con  figli  a carico e reddito inferiore a L. 28.000.000;
    separati/e  non conviventi con figli a carico e reddito inferiore
a  L. 28.000.000;  4.  stabilire che l'unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti  locata  venga  considerata  ai  fini  I.C.I. come abitazione
principale.     (Omissis). 00A6080;

                     Comune di MACERATA CAMPANIA

    Il  comune  di  MACERATA  CAMPANIA  (provincia  di  Caserta),  ha
adottato,  il  24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno
2000 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili
nelle seguenti misure:     a) aliquota ordinaria deI 5.5 per mille da
applicarsi  alle  rendite  catastali  degli  immobili  nel territorio
comunale;      b) aliquota  del  5  per mille da applicarsi alle sole
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. determinare
la  detrazione  di  L.  200.000  per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo per
il  quale si protrae tale detrazione, cosi come previsto dall'art. 8,
comma 2 del decreto legislativo 504/1992.     (Omissis). 00A6081;

                       Comune di MACRA (Cuneo)

    Il  comune  di  MACRA  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, il 23
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  aumentare  al  5,5  per  mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno
2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di
prendere  atto che, ai sensi del punto 2, comma 55, dell'art. 3 della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662, dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si
detraggono,   fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;     (Omissis). 00A6082;

                 Comune di MAGLIANO VETERE (Salerno)

    Il comune di MAGLIANO VETERE (provincia di Salerno), ha adottato,
il  26  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per l'anno 2000, e' determinata
nella  misura  unica  del  6  per  mille; 2. per l'unita' immobiliare
adibita a dimora abituale, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di
diritto  reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione
dell'imposta  dovuta per l'unita' medesima pari a L. 200.000 annue da
rapportare  ai  mesi  durante i quali sussiste siffatta destinazione.
    (Omissis). 00A6083;

                  Comune di MAGNACAVALLO (Mantova)

    Il comune di MAGNACAVALLO (provincia di Mantova), ha adottato, il
25 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1. ai sensi del decreto
legislativo   n.  504/1992  modificato  dal  decreto  legislativo  n.
446/1997  ed apposito regolamento di applicazione di determinare, per
l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.)
nella   misura   del  6  per  mille,  fissando  inoltre  le  seguenti
diversificazioni:        riduzione  dell'l.C.l.  dal 6 al 4 per mille
per  i  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  e  l'alienazione  di  immobili;       aliquota nella
misura  massima  del  7  per  mille  per  gli  alloggi  non locati di
proprieta'  in  aggiunta all'abitazione principale; 2. di determinare
in  L.  200.000  il  valore della detrazione per la prima abitazione,
rapportato  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.     (Omissis). 00A6084;

                     Comune di MAGNAGO (Milano)

    Il  comune  di  MAGNAGO  (provincia di Milano) ha adottato, il 23
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  4,8  per  mille  per  gli  immobili ad
abitazione  principale;  5,6 per mille per le abitazioni possedute in
aggiunta  all'abitazione  principale;  5,6 per mille per gli immobili
diversi dalle abitazioni; 2. di concedere, per l'anno 2000, l'aumento
della  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  da  L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per
la  predetta  unita'  per  i  soggetti  passivi  che si trovano nelle
seguenti    condizioni:       a) pensionati   con   reddito   annuale
imponibile,  ai  fini  dell'IRPEF,  di  tuuti i componenti del nucleo
familiare  fino a L. 21.000.000 piu' L.  1.600.000 per ogni persona a
carico;      b) portatori  di  handicap  con attestato di invalidita'
civile  con  reddito  annuale  imponibile,  ai fini IRPEF, di tutti i
componenti   del   nucleo   familiare   fino   a  L. 21.000.000  piu'
L. 1.600.000  per  ogni  persona  a  carico;      c) disoccupati, con
reddito  annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del
nucleo  familiare  fino  a  L. 21.000.000  piu' L. 1.600.000 per ogni
persona  a carico;     d) lavoratori posti in cassa integrazione, con
reddito  annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del
nucleo  familiare  fino  a  L.  21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni
persona  a  carico;     e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati
di  portatori  di  handicap con attestato di invalidita' civile o nel
caso   di   presenza   di  persone  anziane  non  autosufficenti  con
certificazione  medica  della A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento
del  reddito  e'  elevato  da  L. 1.600.000  a L. 2.500.000;     f) i
titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti
regolamenti  se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti
precedenti.  Saranno  escluse dalla maggiorazione della detrazione da
L. 200.000  fino  a  concorrenza  dell'imposta dovuta per la predetta
unita'  tutte le unita' immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7
-  A/8 - A/9  anche  se  appartenenti  ai  cittadini di cui sopra. Il
beneficio  dell'ulteriore  detrazione  e' subordinato alla condizione
che  i  componenti  il  nucleo  familiare non posseggano altre unita'
immobiliari.  Non  sono considerate altre unita' immobiliari il box o
il  posto  macchina  ecc.  di  proprieta'  del  soggetto  passivo  se
utilizzato direttamente dallo stesso o da altri familiari conviventi.
    (Omissis). 00A6085;

                     Comune di MAIERA' (Cosenza)

    Il  comune  di  MAIERA'  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il
13 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno   2000:       (Omissis).       Per   l'anno   2000  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) e' confermata nella
misura  del  6  per  mille  per  fabbricati e del 4,5 per mille per i
terreni edificabili.     La detrazione per l'abitazione principale e'
fissata nell'importo di lire 200.000 annue.     (Omissis). 00A6086;

                 Comune di MARACALAGONIS (Cagliari)

    Il  comune  di MARACALAGONIS (provincia di Cagliari) ha adottato,
il 24 gennaio, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  di  determinare  per l'anno 2000 nella
misura  del  4  per  mille  l'I.C.I.  in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  residenti  nel  Comune  per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale nonche' in favore di
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, per l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto a condizione
che  la  stessa  non  risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56,
legge  23  dicembre 1996, n. 662; di determinare nella misura massima
del  7  per mille l'I.C.I. per i restanti immobili; di riproporre per
l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di
L. 250.000 nei confronti dei soggetti passivi il cui nucleo familiare
e'  percettore  di  un  reddito  annuo  non superiore a L. 30.000.000
(imponibile  IRPEF),  e  ne faccia domanda su modelli predisposti dal
comune.     (Omissis). 00A6087;

                 Comune di MARANO di NAPOLI (Napoli)

    Il  comune di MARANO di NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1. fissa in ragione del 7
per  mille  l'aliquota per le generalita' degli immobili; 2. fissa in
ragione  del  4  per  mille  l'aliquota  per  le  unita'  adibite  ad
abitazione  principale, e le sue pertinenze, dei soggetti passivi; 3.
fissa in ragione del 5 per mille l'aliquota per gli immobili concessi
in  uso  gratuito  a  congiunti che l'adibiscono a propria abitazione
principale,   e   relative   pertinenze,ai  sensi  dell'art.  22  del
Regolamento   approvato   con   deliberazione   di  C. C. n.  75  del
22 dicembre  1998;  4.  fissa  in  lire  300.000  la  detrazione  per
l'abitazione  principale. 5.  fissa in lire 300.000 la detrazione per
ciascun   immobile   concesso   in   uso  gratuito  a  congiunti  che
l'adibiscono   a  propria  abitazione - ai  sensi  dell'art.  22  del
Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 22 dicembre
1998 - da   applicare   quante   volte   si   verifichi  la  suddetta
destinazione,  anche da parte del medesimo soggetto passivo; 6. fissa
nella  misura  del  2  per  mille l'aliquota agevolata per i seguenti
interventi,  stabilendo  che  essa  si applica ai lavori iniziati nel
corso del 2000 e per l'intero triennio successivo, anche in favore di
eventuali  proprietari  per  l'acquisto dell'immobile fatto nel corso
della    realizzazione    degli    interventi    o   successivamente:
    a) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili;     b) interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettorico localizzati nel centro storico;
    c) interventi  rivolti  alla realizzazione di autorimesse o posti
auto,  anche  pertinenziali;      d) interventi volti all'utilizzo di
sottotetti.     (Omissis). 00A6088;

                Comune di MARANO MARCHESATO (Cosenza)

    Il   comune  di  MARANO  MARCHESATO  (provincia  di  Cosenza)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis). 1.  di riconfermare per
l'anno  2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, confermando altresi la
detrazione  di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante si
protrae  tale  destinazione,  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale,  ai sensi dell'art. 3 legge finanziaria 1996.
    (Omissis). 00A6089;

                    Comune di MARCHENO (Brescia)

    Il  comune  di  MARCHENO  (provincia  di Brescia) ha adottato, il
25 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). di determinare l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo
comune  durante  l'esercizio  finanziario 2000, fissando nella misura
unica  del  6  per  mille;  di  disporre  comunque  che limitatamente
all'abitazione   principale  detta  aliquota  sara'  applicata  nella
percentuale ridotta del 5,5 per mille; di dare atto che la detrazione
per  l'abitazione  principale  (comprese  le pertinenze eventuali) e'
cosi'  determinata:      in  L. 200.000,  oppure      in  L. 400.000,
qualora  nel  proprio  nucleo  familiare di residenza sia presente un
parente di primo grado portatore di handicap riconosciuto invalido al
100%,  purche'  il  reddito annuo imponibile I.R.P.E.F. relativo alla
famiglia   stessa   non   sia   superiore  al  limite  pro-capite  di
L. 15.000.000.     (Omissis). 00A6090;

                    Comune di MARCHIROLO (varese)

    Il  comune  di  MARCHIROLO  (provincia di Varese) ha adottato, il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:     (Omissis). di confermare per l'anno
2000,  nella  misura  del  7  per  mille, l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.). confermando, per l'anno 2000, la
detrazione di L. 500.000 per la prima casa.     (Omissis). 00A6091;

                      Comune di MARTA (Viterbo)

    Il  comune  di  MARTA  (provincia  di Viterbo) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis). - abitazioni principali, 6 per mille; -
immobili  diversi dall'abitazione principale o di alloggi non locati,
6,75  per  mille;  di  determinare  la  detrazione  per  l'abitazione
principale  del  soggetto  passivo di cui all'art. 8, comma 3 decreto
legislativo  30  febbraio  1992, n. 504 come sostitutivo dall'art. 3,
comma 85 della legge 96/662, in lire 200.000.     (Omissis). 00A6092;

                    Comune di MASCHITO (Potenza)

    Il  comune  di  MASCHITO  (provincia  di Potenza) ha adottato, il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). di riconfermare per l'anno
2000  la tariffa unica I.C.I. applicata per l'anno 1999 pari al 5 per
mille   sulla  base  imponibile  del  valore  dell'immobile  con  una
detrazione  per  la  prima  casa pari a lire 200.000 (al cambio di L.
1936,27 per euro).     (Omissis). 00A6093;

                           Comune di MASSA

    Il  comune di MASSA ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).   1. di  confermare  per  l'anno  2000  la  detrazione
prevista  per l'abitazione principale a L. 210.000; 2. di fissare per
l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili
nella  misura del 6 per mille; 3. di prevedere, ai sensi dell'art. 4,
decreto-legge  8 agosto 1996, n. 437 un'aliquota ridotta nella misura
del 5,1 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale,  e/o date in uso gratuito ai familiari (parenti ed affini
entro  il  primo  grado)  e  costituenti per questi stessi abitazione
principale;  4. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 5,1 per
mille  per  le  pertinenze  dell'abitazione  principale (box, garage,
cantina,  soffitta  ecc.)  purche'  ubicate  nello  stesso edificio o
complesso  immobiliare  nel  quale  e'  sita l'abitazione principale,
ancorche'   distintamente   iscritte  in  catasto  a  condizione  che
appartengono,  anche  in  quota  parte,  al  medesimo  proprietario o
titolare  di  diritto  reale  di  godimento  e  che la pertinenza sia
asservita  durevolmente  ed  esclusivamente all'abitazione principale
(art.  59,  comma 1,  lettera  d) decreto legislativo 446/1997; 5. di
prevedere  l'applicazione  dell'aliquota  del 5,3 per mille in favore
dei  proprietari  di immobili che concedono in locazione, a titolo di
abitazione  principale,  alle  condizioni  stabilite  sulla  base dei
contratti  tipo  definiti  ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431; 6. di prevedere l'applicazione dell'aliquota
del  6  per mille per gli immobili ad uso abitativo locati sulla base
di  contratti in deroga agli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della
legge  431/1998, ai negozi, uffici, opifici, utilizzati, nonche' alle
aree  fabbricabili;  7. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del
6,2  per  mille  agli  immobili  ad  uso  abitativo  detenuti  a fini
turistici;  8. di  prevedere  l'applicazione  dell'aliquota del 7 per
mille  per gli opifici, i negozi, gli uffici sfitti e/o inutilizzati;
9. di  prevedere  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4,  della legge n.
431/1998,  l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille agli immobili
ad  uso  abitativo  non  locati da almeno due anni, con esclusione di
quelli  a  fini turistici e per i quali il proprietario o il titolare
di  altro  diritto  reale  risulta  iscritto nei ruoli comunali della
tassa  smaltimento  rifiuti  solidi urbani; 10. di fissare per l'anno
2000  a  L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale dei soggetti ultrasessantacinquenni in possesso
delle  condizioni  e  dei  requisiti  espressi nelle premesse; 11. di
subordinare  l'applicabilita'  della maggior detrazione di L. 250.000
alla  presentazione  della  relativa  documentazione  da  parte degli
aventi diritto.     (Omissis). 00A6094;

                     Comune di MASSAROSA (Lucca)

    Il  comune  di  MASSAROSA (provincia di Lucca) ha adottato, il 30
marzo  2000,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  di  determinare per l'anno 2000 per il
comune  di  Massarosa  l'aliquota  del  4,9  per  mille  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per  le  abitazioni  principali e relative
pertinenze  di  cui  in  narrativa  e  l'aliquota  del  5,5 per mille
dell'imposta  comunale  sugli immobili sugli altri immobili, ai sensi
del  decreto-legge  30 dicembre 1992, n. 50 e della legge 23 dicembre
1996,  n.  662.     a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
    b) abitazione  utlizzata  dai  soci  delle cooperative edilizie a
proprieta'   indivise;       c) alloggio  regolarmente  assegnato  da
istituto  autonomo per le case popolari;     d) abitazione locata con
contratto  registrato  a  soggetto  che  la  utilizza come abitazione
principale;     e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore
ai suoi familiari (vedi art. 9 regolamento I.C.I.);     f) abitazione
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o
disabile  che  ha  acquisito  la  residenza in istituto di ricovero a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti  locata,  fatto  salvo  il  caso  al punto e).     (Omissis).
00A6095;

              Comune di MASSIOLA (Verbano Cusuo Ossola)

    Il  comune  di  MASSIOLA  (provincia  di Verbano Cusio Ossola) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:      (Omissis).  di  determinare  per  l'anno  2000  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (l.C.l.) di cui all'art. 6, deI
decreto  legislativo  n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura deI 5
per  mille,  in esecuzione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge
n.  504  deI  30 dicembre 1992 e successive modifiche.     (Omissis).
00A6096;

                      Comune di MATINO (Lecce)

    Il  comune  di  MATINO  (provincia  di  Lecce) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di  determinare  per  l'anno  2000,
l'aliquota  I.C.I.  del  5  per mille, quale aliquota ordinaria e per
l'abitazione  principale;  2. di fissare un'aliquota I.C.I. agevolata
pari  al  2  per  mille,  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei
lavori,  per  i  proprietari  che  effettueranno  interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nel  centro  storico,  ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo   di   sottotetti;   3. di   determinare,  altresi',  la
detrazione  di  L. 200.000 spettante per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale,  ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2,
della legge n. 662/1996.     (Omissis). 00A6097;

                  Comune di MEANA di SUSA (Torino)

    Il  comune di MEANA di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il
28   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  2. di  confermare, per
l'anno  2000,  l'aliquota  I.C.I.  nelle seguenti misure:     5,5 per
mille per l'abitazione principale e per le aree fabbricabili;     6,5
per  mille  per le altre tipologie di fabbricati; 3. di confermare in
L.   200.000  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale del soggetto passivo d'imposta.     (Omissis).
00A6098;

                       Comune di MEDE (Pavia)

    Il  comune  di  MEDE  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno   2000:      (Omissis).  1.  di  determinare,  per  quanto  di
competenza,  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
da  applicare nel territorio comunale per l'anno 2000 e le detrazioni
come   meglio   specificato  nell'allegato  prospetto  che  e'  parte
integrante  e sostanziale della presente deliberazione; aliquote anno
2000:      aliquota  ordinaria: 5,5 per mille;     unita' immobiliari
destinata  ad abitazione principale e pertinenze, un box incluso: 5,5
per   mille;       unita'   immobiliari  non  adibite  ad  abitazione
principale:  6  per  mille;      unita'  immobiliari  non  adibite ad
abitazione principale sfitte: 7 per mille;     unita' immobiliari non
adibite   ad   abitazione   principale,   locate   in  condizioni  di
sovraffollamento:  7  per  mille;      terreni: 5 per mille;     aree
edificabili:  7  per  mille; detrazioni anno 2000:     detrazione per
unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale: lire 200.000.
    Le  ulteriori  detrazioni  di  cui  al  presente  prospetto  sono
concesse  previa  presentazione  di  apposita  domanda da presentarsi
all'ufficio   tributi   del  comune  di  Mede,  a  condizione  che  i
dichiaranti  non  possiedano  altri  immobili, in tutto il territorio
nazionale,  anche  a  titolo  di  usufrutto, ed a favore di persone e
famiglie  in  particolare  disagio  economico-sociale proprietarie di
immobili  classificati nelle categorie A/3, A/4, A/5, A/7 con reddito
catastale  fino a L. 100.000.000.     Ulteriore detrazione per unita'
immobiliare   adibita   ad  abitazione  principale  per  le  seguenti
categorie di cittadini: A) pensionati:     1) ulteriore detrazione di
L. 200.000 per pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF pari o
inferiore  a  L. 15.000.000  cadauno;      2) ulteriore detrazione di
L. 150.000:       a) pensionati single con reddito imponibile ai fini
IRPEF  da L. 15.000.001 a L. 25.000.000;       b) n. 2 pensionati con
reddito imponibile ai fini IRPEF compreso tra 25.000.001 e 30.000.000
complessivo.      Ulteriore  detrazione  di  L. 150.000  con  redditi
imponibili   ai   fini  IRPEF  fino  a  L. 29.000.000,  aumentati  di
L. 2.000.000 per ogni familiare a carico.     Ulteriore detrazione di
L. 100.000   con   redditi  compresi  tra  29.000.001  e  34.000.000,
aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico per le seguenti
categorie:         B)   portatori   di   handicap  con  attestato  di
invalidita'  civile;        C)  disoccupati  per  almeno sei mesi nel
corso   dell'anno   1999,   regolarmente   iscritti  nelle  liste  di
collocamento;        D) lavoratori  posti  in cassa integrazione o in
mobilita' per almeno sei mesi nel corso del 1999;       E) lavoratori
dipendenti.      Ulteriore  detrazione  di  L. 100.000 per lavoratori
autonomi  con  redditi imponibili ai fini IRPEF fino a L. 21.000.000,
aumentati   di   L. 1.000.000   per  ogni  figlio  minore  a  carico.
    Famiglie   di   nuova   formazione   proprietarie   di   immobili
classificati nelle categorie A/3, A/4, A/5, A/7 con reddito catastale
fino   a   L. 100.000.000   ulteriore   detrazione   di   L. 295.000.
    (Omissis). 00A6099;

                   Comune di MELAZZO (Alessandria)

    Il  comune  di MELAZZO (provincia di Alessandria) ha adottato, il
23   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1. di fissare, per l'anno
2000,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili nella misura
unica  del  6  per  mille;  2.  di fissare la detrazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili  dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale del soggetto passivo in L. 500.000 a favore di
invalidi  al  100%  e pensionati unici abitanti possessori unicamente
della  casa  di  abitazione con reddito inferiore a L. 14.000.000; in
L. 240.000 per persone sole con reddito inferiore a L. 14.000.000 che
non posseggono terreni.     (Omissis). 00A6100;

                    Comune di MELEGNANO (Milano)

    Il  comune  di MELEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di  aumentare,  (omissis) fino alla
misura  del  7  per mille l'aliquota per l'anno 2000 e di prevedere i
seguenti casi di aliquota differenziata:     a) 5,7 per mille, per le
unita'  immobiliari  direttamente adibite ad abitazione principale da
parte  di  soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative
edilizie   a  proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune  (art.  4
decreto-legge  437/1996);      b) 7  per  mille,  per gli alloggi non
locati  (alloggi  posseduti  in aggiunta alla abitazione principale e
non  locati);      c) 4 per mille, per gli alloggi locati a titolo di
abitazione  principale  in  base a contratti di locazione definiti ai
sensi  dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (art.
2,  comma 4, legge n. 431/1998);     d) 7 per mille, per gli immobili
non  locati  per  i  quali  non  risultino  essere  stati  registrati
contratti  di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4, legge n.
431/1998).     (Omissis). 00A6101;

                 Comune di MELITO di NAPOLI (Napoli)

    Il  comune di MELITO di NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato,
il  25  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1. di fissare, per l'anno
2000,  nelle  misure  di  cui al prospetto che segue, le aliquote per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita  con  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504:    1)
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale dal soggetto
passivo:  5,5  per  mille;     2) unita'  immobiliare  appartenenti a
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibite ad abitazione
principale   dai  soci  assegnatari:  5,5  per  mille;     3) alloggi
regolarmente  assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari:
5,5 per mille;    4) aree fabbricabili terreni agricoli: 7 per mille;
   5) altre  unita'  immobiliari: 7 per mille; 2. di determinare, per
l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto
che  segue:    1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
dal   soggetto  passivo,  detrazione  d'imposta  (in  ragione  annua)
L. 200.000.     (Omissis). 00A6102;

                     Comune di MELTINA (Bolzano)

    Il comune di MELTINA (MO"LTEN) (provincia di Bolzano) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).   1.  di  determinare  fino  a  diverso  provvedimento
l'aliquota  per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno
2000  come  segue  osservando  le  indicazioni  previste  per  legge:
    a) aliquota  per  abitazioni  principali  e garage annessi: 4 per
mille;      b) aliquota per:       abitazioni soggette all'imposta di
soggiorno  come  da  titolo II del testo unico delle leggi regionali,
approvato  con  D.P.G.R.  del 20 dicembre 1988, n. 29/L: 6 per mille;
      abitazioni non utilizzate: 6 per mille;       aree edificabili:
6  per  mille;      c)  aliquota  per tutti gli altri immobili: 4 per
mille;  2. di  determinare fino a diverso provvedimento la detrazione
prevista  per  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno
2000  come segue osservando le indicazioni previste per legge:     L.
500.000   per   tutti   i  contribuenti  in  possesso  di  abitazione
principale.     (Omissis). 00A6103;

                    Comune di MENDICINO (Cosenza)

    Il  comune di MENDICINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno   2000:      (Omissis).  1. di  determianre  per  l'anno  2000
l'aliquota   unica   I.C.I.   nella   misura   del  4,75  per  mille.
    (Omissis). 00A6104;

                     Comune di MEZZAGO (Milano)

    Il  comune  di  MEZZAGO  (provincia di Milano) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis). 1. di determinare (omissis), l'aliquota
sulla  imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 2000 nella misura
del cinque per mille; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta sugli
immobili per le abitazioni sfitte nella misura del 7 per mille per il
periodo dell'anno in cui permane detta situazione; 3. di stabilire la
detrazione  per  la  prima  casa  nella  misura  di L. 200.000; 4. di
aumentare  la  detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per i pensionati
con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il
nucleo  familiare  fino  a  L. 21.000.000  piu' L. 2.000.000 per ogni
persona  a  carico  con esclusione dalla predetta maggiorazione della
detrazione  dalle  unita'  classificate  in catasto A/1 - A/7 - A/8 -
A/9;  5.  di  stabilire che sara' considerata direttamente adibita ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la
residenza  in  Istituti  di  ricovero, a condizione che la stessa non
risulti   locata;   6.  di  considerare  abitazioni  principali,  con
conseguente applicazione della detrazione per questa prevista, quelle
concesse  in  uso  gratuito  a parenti in linea retta di primo grado.
    (Omissis). 00A6105;

                 Comune di MEZZANA RABATTONE (Pavia)

    Il  comune di MEZZANA RABATTONE (provincia di Pavia) ha adottato,
il   24 febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1)  di determinare per
l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.)
nella  misura  del  5,5  per  mille;  2) di stabilire l'importo della
detrazione   per   l'unita'   immobiliare   direttamente  adibita  ad
abitazione   principale   del   soggetto  passivo,  nella  misura  di
L. 200.000;  3)  di  stabilire per l'anno 2000 una aliquota agevolata
speciale  nella  misura  del  3 per mille a favore di proprietari che
eseguano   interventi   volti   al  recupero  di  unita'  immobiliari
dichiarate  inagibili  o inabitabili ovvero interventi finalizzati al
recupero   di  immobili  di  interesse  artistico  od  architettonico
localizzati  nei  centri storici oppure rivolti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti  auto  anche  pertinenziali  od all'utilizzo di
sottotetti,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 5 della legge 27 dicembre
1997,  n.  449.  L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei lavori, a condizione che il contribuente abbia
provveduto  a  dichiarare  l'inizio  lavori  al  comune entro novanta
giorni da tale data.     (Omissis). 00A6106;

                    Comune di MEZZENILE (Torino)

    Il  comune  di MEZZENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 20
marzo  2000,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:     (Omissis). 1) Stabilire, (omissis) l'aliquota unica
del  5  per  mille,  ai fini dell'I.C.I. per l'anno 2000; 2) detrarre
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  fino  alla  concorrenza  del suo
ammontare,  lire  200.000  rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione,  stabilendo  che  se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per  la  quale  la  destinazione  medesima si riferisce.
    Per abitazione principale si intende:       quella nella quale il
contribuente  che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o
altro  diritto  reale,  ed  i  suoi  familiari dimorano abitualmente;
      le  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;       l'abitazione posseduta nel territorio del comune a
titolo  di  proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero,  a  condizione  che  non risulti locata, (legge 75/1993);
      l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziano  o  disabile  che  acquisisca  la  residenza  in  istituto di
ricovero  o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata;  (art. 3, comma 56 della legge
662/1996); 3) non applicare alla pertinenza equiparata all'abitazione
principale  ulteriore  detrazione.  L'unico  ammontare  di detrazione
spettante, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione
principale, puo' essere computato per la parte residua in diminuzione
dell'imposta  dovuta per la pertinenza. (Sono considerate quali parti
integranti  dell'  abitazione principale le pertinenze: cantine, box,
posti  macchina  scoperti  e  coperti,  soffitte e tettoie, ancorche'
distintamente iscritte in catasto).     (Omissis). 00A6107;

                    Comune di MIAGLIANO (Biella)

    Il  comune  di MIAGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:     (Omissis). 1) di fissare l'aliquota base I.C.I. per
l'anno  2000, nella misura del 6,5 per mille, come gia' stabilito per
lo  scorso  esercizio  1999;  2)  di stabilire l'aliquota primaa casa
(abitazione  principale)  nella  misura  del  5,5  per  mille;  3) di
confermare  la  detrazione  unica fissa per la prima casa (abitazione
principale)  in  L.  200.000,  come  gia'  stabilito  per  lo  scorso
esercizio  1999;  4)  di  stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I.
(aliquota  agevolata) a favore di proprietari che eseguano interventi
volti  al  recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nel centro storico, ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo  di  sottotetti;  5)  di  dare atto che, nel rispetto di
quanto  stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997,
n.  449 (cosiddetto collegato alla Finanziaria per l'esercizio 1998),
l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 3 verra' riconosciuta
per  la  durata  di  tre  anni dall'inizio dei lavori.     (Omissis).
00A6108;

                     Comune di MINERBE (Verona)

    Il  comune  di  MINERBE  (provincia  di  Verona)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1  -  di  determinare  per  l'anno  2000,  (omissis),
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) che sara'
applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2 - Omissis;
3 - Omissis; 4 - Omissis; 5 - Omissis;     (Omissis). 00A6109;

             Comune di MIRABELLO SANNITICO (Campobasso)

    Il  comune  di  MIRABELLO  SANNITICO (provincia di Campobasso) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:      (Omissis).  confermare  per  l'anno  2000 l'aliquota unica
dell'  imposta comunale sugli immobili stabilita nella misura del 5.5
per mille.     (Omissis). 00A6110;

                          Comune di(Modena)

    Il comune di MODENA ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  di  determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da
applicare  nel comune di Modena nelle seguenti misure:       aliquota
ridotta del 5,2 per mille da applicare a favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa residenti nel comune, sulle unita' immobiii'ari direttamente
adibite  ad  abitazione  principale  e relative pertinenze, cosi come
individuate nella deliberazione consiliare n. 177/1999, conformemente
a  quanto  applicato  anche  nel  1999, in seguito alla circolare del
Ministero  delle  finanze n. 114/E del 25 maggio 1999 e al parere del
Consiglio di Stato n. 1279/1998;       aliquota ordinaria del 6,2 per
mille  da  applicare  a  tutti  gli  altri immobili diversi da quelli
previsti  al punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti
successivi;       aliquota del 5,5 per mille a favore dei proprietari
(o  titolari  di diritti reali di godiemento ai sensi dell'art. 3 del
decreto  legislativo 504/1992) che concedono in locazione a titolo di
abitazione    principale    unita'    immobiliari    classificate   o
classificabili  nel  gruppo  A  delle  categorie catastali e relative
pertinenze,  alle  condizioni  definite  dagli  accordi locali di cui
all'art.  2,  comma  3 della legge 431/1998;       aliquota del 9 per
mille  da applicare agli alloggi non locati per i quali non risultino
essere  stati  registrati  contratti  di locazione da almeno 2 anni e
aliquota  del  7 per mille da applicare a tutti gli altri alloggi non
locati,   specificando  che:        per  alloggi  non  locati  devono
intendersi  gli alloggi non occupati o occupati ma privi di contratto
di  locazione  non  registrato.  Sono esclusi gli alloggi concessi in
comodato  o  comunque  utilizzati  esclusivamente  da parenti fino al
terzo  grado,  che  risultano ivi residenti;       l'aliquota del 7 o
del  9  per  mille  va  rapportata  al mesi dell'anno durante i quali
l'alloggio  risulta  non  locato  al  sensi di quanto specificato nel
precedente   punto;       di   considerare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la
residenza  in  Istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,  a  condizione  che  la stessa non risulti locata;     di
determinare  in  L. 200.000  la  detrazione  dall'imposta  dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale  destinazione,  secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma
2,  del  decreto  legislativo n. 504/1992, cosi come sostituito dalla
legge   n.  662/1996;      di  approvare  e  determinare  l'ulteriore
detrazione  di  L. 100.000, per un totale di L. 300.000, da applicare
secondo  le  modalita'  sopra  richiamate  dell'art.  8  del  decreto
legislativo  n.  504, all'abitazione principale del soggetto passivo,
qualora  ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
      reddito   complessivo   IRPEF  del  nucleo  familiare  riferito
all'anno  1999, al netto della deduzione per l'abitazione principale,
pari  o  inferiore  agli  importi  sotto indicati, dando atto che nel
nucleo  familiare  sono  comprese  tutte  le  persone residenti nella
medesima  abitazione,  indipendentemente  da  vincoli  di parentela e
affinita':         1 componente: L. 16.000.000;         2 componenti:
L. 25.000.000;           3   componenti:   L. 33.000.000;           4
componenti:   L. 39.000.000;           5  componenti:  L. 46.000.000.
      Il  reddito  deve  essere maggiorato  di  L. 5.000.000 per ogni
componente  oltre  il quinto;       i componenti del nucleo familiare
devono  possedere  (a titolo di proprieta' o altro diritto reale) nel
territorio  nazionale,  oltre  l'eventuale  pertinenza individuata al
sensi  del  regolamento  comunale,  solo  l'abitazione  principale  e
sempreche'  la stessa sia catastalmente classificata o classificabile
nelle  categorie  A2,  A3,  A4,  A5  e  A6;        i contribuenti che
intendono   usufruire  dell'ulteriore  detrazione  devono  presentare
apposita dichiarazione, con validita' annuale, con la quale attestano
il  possesso  dei requisiti di cui sopra la dichiarazione deve essere
presentata al comune al momento del pagamento dell'imposta e comunque
non oltre il 31 dicembre 2000;     di applicare tali detrazioni anche
alle  unita'  immobiliari,  appartenenti  alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti  autonomi  case  popolari,  in conformita' a quanto previsto
dall'art.  8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come
sostituito dalla legge n. 662/1996.     (Omissis). 00A6111;

                     Comune di MOLAZZANA (Lucca)

    Il  comune  di  MOLAZZANA (provincia di Lucca) ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1)  di  applicare  per  l'anno 2000 la
seguente   aliquota   I.C.I.:      6  per  mille  per  le  abitazioni
principali;      7  per  mille per gli altri fabbricati e per le aree
fabbricabili;  2)  di  dare  atto  che i terreni agricoli sono esenti
dall'imposta  ai  sensi  dell'art. 7, punto 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504.     (Omissis). 00A6112;

                      Comune di MOLTENO (Lecco)

    Il  comune  di  MOLTENO  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:     (Omissis). 2) di fissare al 4,5 per mille la misura
dell'aliquota   I.C.I,   per  la  generalita'  dei  cespiti  soggetti
all'imposta  a  partire  dal  1o  gennaio 2000; 3) di mantenere in L.
200.000  la  detrazione  prevista  per l'abitazione principale; 4) di
confermare   inalterate   tutte  le  altre  condizioni,  esenzioni  e
riduzioni  previste  dal  vigente  regolamento  in  materia di I.C.I.
    (Omissis). 00A6113;

               Comune di MOMBAROCCIO (Pesaro e Urbino)

    Il  comune  di  MOMBAROCCIO  (provincia  di  Pesaro  e Urbino) ha
adottato,  il  24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1) di fissare, per l'anno
2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote nonche'
le riduzioni e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli   immobili   (I.C.I.),   istituita   con   decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n. 504:     abitazione principale: 5 per mille L.
200.000;      altri  fabbricati:  7  per  mille.      Si  considerano
abitazioni  principali,  con  applicazione  dell'aliquota  del  5 per
mille, senza detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede
in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea diretta: figli e/o genitori.
    Si    considerano   abitazioni   principali,   con   applicazione
dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione di L. 200.000, anche
quelle  catastalmente suddivise in piu' unita' mimobiliari, aventi la
stessa  classificazione  e  che  pongono  in  essere  un'unica unita'
abitativa.     (Omissis). 00A6114;

                Comune di MONBELLO di TORINO (Torino)

    Il comune di MONBELLO di TORINO (provincia di Torino) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).   1.  determinare  nella  misura  del  5,5  per  mille
l'aliquota  unica  dellð'imposta  comunale  immobiliare  (I.C.I.) per
lðanno  2000,  da  applicare  a  tutti gli immobili; 2. approvare per
lðanno 2000, la detrazione d'ðimposta prevista dallð'art. 8, comma 2,
deI   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  cosi'  come
modificato  dall'ðart.  55  della  legge  662/1996, per le abitazioni
principali,  pari  a Lð. 200.000 per tutte le categorie; 3. dare atto
che  lð'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati dichiarati
inagibili  o  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dellð'anno  in cui sussistono tali condizioni; 4. (Omissis).
    (Omissis). 00A6115;

                      Comune di MOMPEO (Rieti)

    Il  comune  di  MOMPEO  (provincia  di  Rieti) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  (omissis), l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  viene determinata nella misura unica del 6
per mille.     (Omissis). 00A6116;

                    Comune di MONCALIERI (Torino)

    Il  comune  di  MONCALIERI  (provincia  di Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di  stabilire,  (omissis)  le  seguenti  aliquote
differenziate  dell'ðimposta comunale sugli immobili per l'anno 2000:
    immobili adibiti ad abitazione principale (ivi comprese le unita'
immobiliari  possedute  da  anziani  o  disabili)  (omissis): 5,3 per
mille;      immobili  diversi  dalle  abitazioni principali o alloggi
posseduti  in  aggiunta  allð'abitazione  principale: 6,55 per mille;
    aree edificabili: 7 per mille;     immobili concessi in locazione
a  titolo  di  abitazione principale, con contratto registrato, sulla
base   dei   contratti  tipo  concordati,  in  sede  locale,  tra  le
organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  le organizzazioni dei
conduttori:  2,5  per mille;     immobili non locati, per i quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due  anni:  9  per  mille;      immobili  sfitti  non ricadenti nelle
condizioni  di cui al punto precedente: 7 per mille; 2. di confermare
per   il   2000,  nell'ðimporto  di  L.  300.000  la  detrazione  per
l'ðabitazione principale.     (Omissis). 00A6117;

                     Comune di MONDAINO (Rimini)

    Il  comune  di  MONDAINO  (provincia  di  Rimini)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di fissare, per l'ðanno 2000, nelle misure di cui
al prospetto che segue, le aliquote per l'ðapplicazione dell'ðimposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo
30 dicembre  1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tipologia  degli  immobili:      1.:  immobili  posseduti  da persone
fisiche,  soggetti soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
per  la  sola  unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale,  nonche'ð  le  unita'  immobiliari  locate  con contratto
registrato  a  soggetto  che  la utilizzi come abitazione principale:
aliquota  proposta  5,75  per  mille;     2. tutti gli altri immobili
diversi  da  quelli di cui al precedente punto 1: aliquota proposta 7
per  mille.  2.  di  determinare, ai sensi dell'ðart. 8, comma 3, del
decreto   legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.  3,  comma  55,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
l'anno  2000,  le  seguenti  ulteriori  detrazioni  d'imposta:     1.
contribuenti   appartenenti   a  nuclei  familiari  formati  da  soli
pensionati  ultrasessantacinquenni:        a) con reddito complessivo
per  nucleo familiare com posto da un solo contribuente non superiore
a  L.  5.000.000  annue  lorde:  L.  100.000;        b)  con  reddito
complessivo  per  nucleo  familiare  composto  da  piu'  persone  non
superiore   a   L.   26.000.000   annue  lorde:  L.  100.000;      2.
contribuenti   con  familiari  portatori  di  handicaps  con  reddito
complessivo  non  superiore  a L. 36.000.000 annue lorde: L. 150.000.
    (Omissis). 00A6118;

                  Comune di MONFORTE d'ALBA (Cuneo)

    Il comune di MONFORTE d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
29   novembre   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:     (Omissis). 1. di prendere atto e di
approvare  la  deliberazione  della Giunta comunale n. 168 in data 29
novembre  1999,  dichiarata immediatamente eseguibile con la quale e'
stata   determinata   nella   misura  del  6  per  mille  l'ðaliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; 2. di stabilire
consequenzialmente   nella   misura   del  6  per  mille  l'ðaliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili per l'ðanno 2000, da applicarsi
in misura unica a tutte le base imponibili senza l'applicazione delle
diversificazioni  previste  dall'ðart. 6, comma 2 decreto legislativo
504/1992 (omissis); 3. di non esercitare la facolta' di cui all'ðart.
8,  comma  3  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, come
modificato  dall'art.  3,  comma  55  legge  23 dicembre 1996, n. 662
riguardanti  lð'unita'  immobiliare adibite ad abitazione principale;
    (Omissis). 00A6119;

                   Comune di MONGRASSANO (Cosenza)

    Il  comune  di MONGRASSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il
1o marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:     (Omissis). 1. di confermare per l'ðanno 2000, nella
misura  unica  del  5  per  mille,  lð'aliquota  per  lð'applicazione
dell'ðimposta  comunale  sugli  immobili,  istituita  con  il decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504; 2. per la determinazione della
base  imponibile  si tiene conto di quanto stabilito dallð'art. 5 del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,  n.  504  e  successive
modificazioni,  compreso  quanto  stabilito  dai  commi 48, 51 e 5a2,
lett.  a),  dell'ðart.  3,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3.
l'ðimposta  e'  ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od  inabitabili  e  di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dellð'anno  durante  il  quale viene accertata la sussistenza di tali
condizioni dallð'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa,   il   contribuente   ha   la   facolta'  di  presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data di inizio delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
lðimmobile.  Il  contribuente  ha lð'obbligo di comunicare al comune,
con   raccomandata   AR,   la  data  di  ultimazione  dei  lavori  di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'ðimmobile   e'  comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato  dal  contribuente;  4. dall'ðimposta dovuta per lð'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000
rapportate  al  periodo  dell'ðanno  durante il quale si protrae tale
destinazione;  se  lðunita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale da piu'a soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima  si  verifica.  Per  abitazione principale si intende quella
nella  quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  od  altro  diritto  reale  ed  i  suoi  familiari dimorano
abitualmente.  Per  i  cittadini  non  residenti nel territorio dello
Stato  italiano,  si  considera  direttamente  adibita  ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  in  Italia,  a  condizione  che  non  risulti  locata.  Le
disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche ðalle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibiti  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari; 5. (omissis); 6. di dare atto che, ai sensi del
comma  2,  dell'art.  58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446  per  l'applicazione  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1962,  n.  504, e relativo alle modalita' di applica- zione
dell'imposta  ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti
od  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  le persone fisiche
iscritte  negli  appositi  elenchi comunali di cui all'ðart. 11 della
legge  9 gennaio  1963,  n.  9,  soggette  al  corrispondente obbligo
assicurativo.  La  cancellazione  dai  predetti elenchi cui effetto a
decorrere   dal   1o gennaio  dell'ðanno  successivo.      (Omissis).
00A6120;

            Comune di MONSAMPIETRO MORICO (Ascoli Piceno)

    Il  comune di MONSAMPIETRO MORICO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1.  (omissis);  2.  di
determinare  per  l'ðanno 2000, l'ðaliquota I.C.I. nella misura unica
del  6  per  mille  con  la  detrazione  per  la  prima abitazione di
L. 200.000;     (Omissis). 00A6121;

                    Comune di MONTAGNANA (Padova)

    Il  comune  di  MONTAGNANA  (provincia  di Padova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di  avvalersi per l'ðanno 2000, della facolta' di
articolazione  dell'imposta  comunale sugli immobili consentita dalle
modifiche  apportate  al  decreto legislativo 504/1992, dall'ðart. 3,
comma  53,  della  legge  662/1996,  determinando  nel 6,75 per mille
lð'aliquota  normale  e  nel  5,75  per  mille l'ðaliquota ridotta da
applicare  all'ðabitazione principale e alle sue pertinenze ancorche'
distintamente   iscritte   in  catasto,  da  applicarsi  nell'ðambito
territoriale   del   comune  di  Montagnana  e  dovuta  dai  soggetti
individuati dall'art. 3 del decreto legislativo 504/1992 e successive
modifiche ed integrazioni; 2. di non avvalersi per l'anno 2000, delle
facolta'  concesse  dal  comma  55, dell'art. 3 della legge 662/1996,
mantenendo  in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e
le sue pertinenze.     (Omissis). 00A6122;

                    Comune di MONTANARO (Torino)

    Il  comune  di MONTANARO (provincia di Torino) ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di determinare, per l'anno 2000, le
seguenti   aliquote  I.C.I. da  applicarsi  su  tutto  il  territorio
comunale:      a) aliquota  del  5,9  per  mille  da  applicare alle:
      abitazioni  principali e relative pertinenze; per pertinenze si
intendono  le  parti  integranti dell'abitazione principale, anche se
distintamente iscritte in catasto. Sono considerate tali il garage, o
box,  la  soffitta,  la  cantina, la tettoia. ll garage e/o il box si
considerano  parti  integranti  sino  ad  un  massimo  di due unita';
      alle  unita'  immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  le  stesse  non  risultino  locate;       abitazioni
locate,  con  contratto registrato, a soggetti che la utilizzano come
dimora  abituale;      b)  aliquota del 7 per mille da applicare agli
alloggi  non  locati;      c)  aliquota  agevolata  del 4 per mille a
favore  dei  proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o posti auto anche pertinenziali oppure all'ðutilizzo di
sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei  lavori;     d) aliquota ordinaria del 6,5 per
mille  da  applicare  a  tutti  gli  immobili  rimanenti salvo quelli
previsti  nei  punti  suindicati;  dando atto che, con riferimento al
regolamento disciplinante l'imposta comunale sugli immobili, adottato
ai  sensi  art.  59  del  decreto  legislativo  446/1996  le aliquote
suindicate,  devono  applicarsi  tenendo  conto:      dell'art. 3 del
regolamento  comunale  che definisce cio' che puo' essere considerato
pertinenza  dell'abitazione principale;     dell'art. 6 che definisce
cosa  si  intende  per  alloggio  non  locato  e  cosa  per residenza
secondaria;  2.  di  approvare  quanto  segue:      a)  aumento della
detrazione ordinaria per l'abitazione principale, per l'anno 2000, in
relazione  alle  richieste  documentate per particolari situazioni di
carattere  sociale, da L. 200.000 a L. 250.000;     b) individuazione
dei  soggetti  beneficiari  della maggiore  detrazione d'imposta, nei
contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:       soggetti
con  reddito annuo lordo di importo inferiore o pari a L. 25.000.000,
operando,  in  caso di nuclei familiari, per ogni componente oltre il
primo,  una maggiorazione  di L 2.000.000.     c) stabilire, inoltre,
che  per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti
i  componenti  il nucleo familiare, comunque conseguiti nel corso deI
1999;   3.   di  fissare  la  seguente  procedura  per  godere  delle
agevolazioni  o  riduzioni  relative ai punti:     1a.: limitatamente
alla specificazione delle unita' immobiliari relative alle pertinenze
successive  alle  prime, da assoggettare all'aliquota dell'abitazione
principale;      1b.:  per  gli  immobili  soggetti  a  interventi di
recupero,  realizzazione  di  autorimesse,  utilizzo  dei sottotetti;
    2.a.b.c.:  aumento  detrazione da L. 200.000 a L. 250.000.     Il
richiedente  dovra'  presentare  apposita dichiarazione, sottoscritta
dall'interessato,  resa ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
del regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre  1998,  n.  403, entro il termine di pagamento della prima
rata,  redatta  esclusivamente  (a  pena  di  nullita')  su modulo da
ritirarsi presso il comune.     (Omissis). 00A6123;

                Comune di MONTAPPONE (Ascoli Piceno)

    Il  comune di MONTAPPONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di  applicare, relativamente all'imposta comunale
sugli  immobili  I.C.I. anno 2000, le aliquote d'imposta, riduzioni e
detrazioni  di  seguito riportate:     a) 4 per mille: sui fabbricati
realizzati  per  la  vendita  e  non venduti da imprese che hanno per
obbligo  esclusivo  I'ðattivita'ð  di costruzione e di alienazione di
immobili;  sui  fabbricati  di proprieta' di enti non aventi scopo di
lucro;      b)  5,5  per  mille: per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale del soggetto passivo. E' considerata abitazione
principale   anche  l'unita'  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  aquisiscono la residenza in
istituto di ricovero o sanitario, in via permanente, a condizione che
la   stessa  non  sia  locata.  Per  le  unita'  immobiliari  diverse
dall'abitazione,  principale,  destinate ad uso abitativo, locate con
contratto di locazione;     c) 6 per mille: per le unita' immobiliari
ad uso abitativo non locate; per le unita' immobiliari ad uso diverso
da   quello   abitativo;      d)  riduzioni  e  detrazioni:        1.
riduzione  del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili
o  inabitabili  e  non utilizzabili;       2. detrazione d'imposta di
lire  300.000  per  le  unita' immobiliari appartenenti a cooperative
edilizie  a  proprieta indivisa, adibito ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  per  alloggi  Erp  assegnati  dagli istituti case
popolari e per alloggi destinati ad abitazione principale di soggetti
in  situazione  di  grave disagio economico e sociaIe.     (Omissis).
00A6124;

                Comune di MONTECATINI TERME (Pistoia)

    Il   comune  di  MONTECATINI  TERME  (provincia  di  Pistoia)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:     (Omissis). 1) di stabilire, ai sensi
dell'art.  6  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504,
successive  modifiche, nonche' ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge 9
dicembre  1998,  n.  431, le aliquote per l'applicazione dell'.I.C.I.
per  l'anno 2000, nel seguente modo:     a) per le unita' immobiliari
direttamente  adibite  ad abitazione principale delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa:  5,75 per mille;     b) per la unita' immobiliare adibita a
pertinenza  dell'abitazione  principale  come  garage  o box, o posto
auto,  iscritta  in  catasto  in  categoria  C/6 o C/7, ubicata nello
stesso   edificio   o   complesso   immobiliare  nel  quale  e'  sita
l'abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a
duecento  metri,  in possesso dei medesimi soggetti passivi di cui al
punto  a): 5,75 per mille;     c) per le unita' immobiliari destinate
ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in
linea retta: 5,75 per mille;     d) per le unita' immobiliari adibite
ad  uso  abitativo per le quali non risultino essere stati registrati
contratti  di  locazione  da almeno due anni: 9 per mille;     e) per
gli immobili diversi da quelli di cui alla lettere a), b), c) e d): 7
per  mille;  2)  di stabilire a L. 200.000 la detrazione dell'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo,  di  cui  all'art. 8, comma 2, decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n. 504; 3) di stabilire che ai sensi dell'art. 3,
comma  56,  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita
ad  abitazione  principale,  a  condizione  che la stessa non risulti
locata.     (Omissis). 00A6125;

                  Comune di MONTE di MALO (Vicenza)

    Il  comune  di MONTE di MALO (provincia di Vicenza), ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000;     (Omissis). 1) di stabilire per l'anno
2000  le  aliquote  ai  fini  dell'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  nel  modo che segue:     5 per mille in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita ad abitazione principale;     5,5 per mille per
tutte  le  altre  unita'  immobiliari soggette all'imposta;     7 per
mille  per  gli alloggi non locati e per i terreni edificabili; 2) di
confermare per l'anno 2000 la maggiore detrazione sull'imposta dovuta
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai soggetti
descritti  (omissis); 3) di stabilire che la richiesta della maggiore
detrazione  dovra'  essere depositata all'ufficio protocollo entro il
30 giugno  2000.      (Omissis).  Visto  che  con  lo  stesso atto si
stabiliva  inoltre  di  concedere  una  detrazione  pari a L. 400.000
sull'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale,  ai  soggetti  che  si trovino nelle seguenti
condizioni:      famiglie  monoreddito  con  3  o  piu' figli che non
abbiano  ancora  terminato  gli  studi  per  il  possesso a titolo di
proprieta',  usufrutto  o altro diritto reale dell'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale. Tale abitazione deve
essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad
eccezione   dell'eventuale   garage   di  pertinenza;      (Omissis).
00A6126;

                Comune di MONTEGALLO (Ascoli Piceno)

    Il comune di MONTEGALLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000;     (Omissis). di confermare, per l'anno
2000,  le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 1999:     5 per mille -
abitazione   principale;       6   per   mille   -  altri  fabbricati
(ordinaria),  senza  avvalersi  della  facolta'  di  incremento della
detrazione  prevista  per  legge  e  senza  applicare delle ulteriori
facolta' riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto
legislativo n. 445/1997.     (Omissis). 00A6127;

                Comune di MONTEGROTTO TERME (Padova)

    Il  comune di MONTEGROTTO TERME (provincia di Padova) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1) di determinare per l'anno 2000, nella misura del 6
per  mille  l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  da  applicare  in  questo  comune sugli immobili diversi da
quelli  di  cui  ai  successivi punti 2, 3 e 4; 2) di determinare per
l'anno  2000  nella  misura  del  4  per mille l'aliquota ridotta per
l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
alle  relative  pertinenze;  3)  di determinare per l'anno 2000 nella
misura  del  4  per  mille  l'aliquota  per  gli immobili concessi in
locazione  a titolo di abitazione principale alle condizioni previste
dall'art.  2, commi 3 e 4, della legge n. 431/1998; 4) di determinare
per  l'anno  2000  nella  misura  del  7  per mille l'aliquota per le
abitazioni  non  locate;  5)  di  fissare la detrazione dall'imposta,
dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in
L.  200.000,  rapportate  al periodo di utilizzo, cosi' come previsto
dall'art.  8  del  decreto legislativo n. 504/1992; 6) di considerare
direttamente  adibita  ad abitazione principale le unita' immobiliari
concesse  in  uso  gratuito  a parenti in linea diretta o collaterale
fino  al  secondo  grado,  purche'  gli occupanti o coloro i quali ne
usufruiscono  vi abbiano la residenza e non siano possessori di altri
immobili per intero o per quota parte; 7) di elevare a L. 500.000 per
l'anno  2000,  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione  principale  che  hanno subito danni durante I'esondazione
dei  giorni  6  e  7 novembre 1999, da concedere previa dichiarazione
autocertificativa da presentare, entro il 30 aprile 2000, all'ufficio
tributi  il  quale  ne  presentera'  copia all'ufficio tecnico per le
opportune  verifiche;  8)  di  prevedere per l'anno 2000 una maggiore
detrazione  dell'imposta  in relazione alle richieste documentate con
riferimento  a particolari situazioni di disagio economico e sociale,
quantificata in L. 300.000 da aggiungere alla detrazione fissa; 9) di
confermare   per  l'anno  2000  una maggiore  detrazione  per  nucleo
familiare  che  presenti  una  situazione  soggettiva come di seguito
indicato:      famiglia,  al  10  gennaio  2000:       con tre o piu'
figli  minorenni;        oppure  con  almeno un componente anziano di
settanta  o piu' anni di eta';       oppure con soggetto/i disabile/i
con  invalidita'  almeno  del  66%;        oppure  assistita  in  via
continuativa  dai  servizi  sociali  del  comune;  precisando che per
usufruire della maggiore detrazione e' necessario non possedere altri
immobili,  per  intero  o  per  quota,  e dispone di un reddito lordo
complessivo  del  nucleo familiare non superiore ai seguenti importi:
        1  componente  -  L.  18.000.000;          2  componenti - L.
25.000.000;          3  componenti  -  L.  31.000.000;  per ulteriori
componenti aggiungere 5 milioni per ogni persona in piu'. 00A6128;

        Comune di MONTEMAGGIORE al METAURO (Pesaro e Urbino)

    Il  comune  di  MONTEMAGGIORE  al  METAURO (provincia di Pesaro e
Urbino)  ha  adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1) di
confermare   (omissis)  per  l'anno  2000  le  aliquote  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nel  modo seguente:     a) 5 per
mille  relativamente  all'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale;      b)  4  per  mille per un periodo non superiore a tre
anni,  relativamente  ai  fabbricati  realizzati per la vendita e non
venduti,  dalle  imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita'  la  costruzione o l'alienazione di immobili;     c) 6
per  mille  per  tutti  gli  altri immobili e soggetti passivi; 2) di
confermare  per  l'anno  2000 la detrazione prevista per l'abitazione
principale  di  cui  all'art.  8, comma 2, del decreto legislativo n.
504/1992  in  L. 200.000, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55
della  legge  n.  662/1996  in  L. 200.000, cosi' come specificato in
merito  agli aventi diritto dall'art. 10 del regolamento comunale per
la   disciplina   dell'I.C.I.;   3)  di  applicare  limitatamente  al
pensionato  solo  con oltre sessantacinque anni di eta' alla data del
31  dicembre  1999,  con reddito complessivo annuo non superiore a L.
11.000.000  la  detrazione  di  L. 300.000 anziche' di L. 200.000 per
l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
purche'  proprietario  di  un  unica  unita'  immobiliare in tutto il
territorio  nazionale;  4)  di  dare  atto  che  per  usufruire delle
agevolazioni  inerenti  le  aliquote  e/o  detrazioni dovranno essere
presentate al comune apposite comunicazioni e/o autocertificazioni ai
sensi  del  regolamento  per  la disciplina dell'I.C.I. approvato con
deliberazione  consiliare  n.  9 del 24 febbraio 1999.     (Omissis).
00A6129;

                   Comune di MONTEPULCIANO (Siena)

    Il  comune di MONTEPULCIANO (provincia di Siena), ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). 1) di stabilire, (omissis)
le  seguenti  misure di aliquote, ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  e valere per l'anno 2000, secondo le modalita' di
cui  all'art.  5 del decreto legislativo n. 504/1992:     prima casa:
5,5 per mille;     altri edifici (aliquota ordinaria): 5,8 per mille;
    seconde  case:  7 per mille (senza distinzione se locate o meno);
2) di stabilire, altresi', che visto l'art. 2 della legge n. 431/1998
sopra  citata,  nel  caso  in  cui  le  parti  stipulino contratti di
locazione sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti
in  sede  locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le
organizzazioni   dei   conduttori maggiormente  rappresentative,  che
provvedono  alla  definizione  di  contratti-tipo  e al loro deposito
presso  iI  comune  (artt. 2  e  3)  verranno  applicate  le seguenti
tariffe:      a) prima casa: 5,5 per mille;     b) altri edifici: 5,8
per  mille;      c) Immobili  ad uso abitativo locati per i quali non
risultino  essere  stati  registrati  contratti  di Iocazione di tipo
concordato,  art.  2, legge n. 431/1998: 7 per mille;     d) immobili
ad  uso  abitativo  non  locati  o  tenuti a disposizione in aggiunta
all'abitazione  principale  e  per i quali non risultino essere stati
registrati  contratti  di locazione da almeno due anni (alla data del
1o gennaio   2000)   art.   2,   legge  n.  431/1998:  8  per  mille;
    e) unita'  immobiliari  ad  uso abitativo concessi in locazione a
titolo  di  abitazione principale con contratto tipo concordato (art.
2,  legge  n.  431/1998)  l'aliquota  viene  determinata, a richiesta
dell'interessato,  nel  la  misura del 5,5 per mille su presentazione
della  copia del contratto tipo con effettuazione del rimborso per la
differenza;     (Omissis). 3) di stabilire, a norma del decreto-legge
30  dicembre  1992,  n.  504,  dell'art.  3, comma 55, della legge n.
662/1996,  cosi' come integrata dall'art. 3 con decreto-legge 7 marzo
1997,  n.  58,  per l'anno 2000, un incremento della detrazione per i
proprietari  prima casa da L. 300.000 a L. 350.000 nei seguenti casi:
    A)  essere  pensionato/i;      B)  essere proprietari di prima ed
unica abitazione accatastata con cat. A/2; A/3; A/4; A/5 ed eventuale
terreno  agricolo  non  superiore  e mq 1000;     C) avere un reddito
annuo  non superiore a L. 14.500.000 per nucleo familiare composto da
una  sola persona o non superiore a L. 19.200.000 per nuclei di due o
piu' persone.     (Omissis). 00A6130;

                 Comune di MONTEROSSO ALMO (Ragusa)

    Il  comune  di MONTEROSSO ALMO (provincia di Ragusa) ha adottato,
il  26  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  confermare, per l'anno
2000,   le   aliquote   dell'imposta  comunale  sugli  immobili  come
determinate  con  provvedimento  del  consiglio comunale n. 15 del 26
febbraio  1998,  nelle  seguenti misure:     abitazioni principali: 4
per  mille;      altri  fabbricati  ed aree edificabili: 6 per mille.
    (Omissis). 00A6131;

                    Comune di MONTEROTONDO (Roma)

    Il  comune di MONTEROTONDO (provincia di Roma) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  di fissare per l'anno 2000 le seguenti
aliquote  I.C.I.:      1.  6,9 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria;
    2.  4,5  per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che
saranno  messe  a disposizione del comune di Monterotondo individuate
con  specifico  atto  dell'Amministrazione e destinate all'assistenza
abitativa;      3.  4,5  per  mille  per le unita' immobiliari ad uso
abitativo  di  proprieta'  delle giovani coppie fino a tre anni dalla
data  del  matrimonio  e  con reddito del nucleo familiare nei limiti
stabiliti  dalla legge n. 431/1998 per l'accesso al contributo per le
locazioni;      4.  5 per mille per gli immobili locati con contratto
in  convenzione  ai  sensi  della legge n. 431 art. 2 comma 3 (previa
presentazione  della documentazione probatoria);     5. 5,4 per mille
per l'abitazione principale, con detrazione di imposta di L. 210.000;
    6.  6  per  mille  per gli immobili adibiti ad uso non abitativo;
    7.  9 per mille per gli altri immobili non locati per i quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due anni. Tale aliquota si applica agli immobili eccedenti la seconda
unita'  abitativa  posseduta  dallo  stesso proprietario. Per seconda
unita'  abitativa si intende quella avente minor valore catastale tra
le  unita' abitative eccedenti.     Si confermano inoltre le seguenti
agevolazioni:        riduzione  del 90% dell'imposta per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette
condizioni;         e'  considerata  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili,  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di ricovero o
sanitari  o  a  seguito  di  ricovero permanente, a condizione che la
stessa  non  risulti locata.     Agli effetti dell'applicazione delle
agevolazioni:       sono considerate parti integranti dell'abitazione
principale  le  sue  pertinenze,  anche  se distintamente iscritte in
catasto  e  purche'  siano  esclusivamente  asservite  alla  predetta
abitazione;        ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta
ridotta  e  della  detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504, sono considerate abitazioni
principali  quelle  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
entro il secondo grado e in linea collaterale entro il secondo grado;
      applicazione  dell'aliquota  in  misura  del  4  per  mille per
anziani  di  eta' superiore a sessantacinque anni singoli o coniugati
aventi   in   proprieta',  usufrutto,  abitazione  od  uso,  la  sola
abitazione  principale,  secondo  i  limiti di reddito e le modalita'
gia'  fissate  con  la  delibera n. 395 del 24 dicembre 1998.     Per
l'ottenimento  dei  benefici  delle  anzidette aliquote agevolate, il
contribuente  e' tenuto a presentare apposita dichiarazione, ai sensi
dell'art.  11,  comma  3  decreto  legislativo  n. 504/1992, entro il
31 luglio  dell'anno  corrente, per le variazioni intervenute entro i
primi  sei mesi dell'anno ovvero per le situazioni gia' in essere, ed
entro  il  31 dicembre  dell'anno corrente per quelle intervenute nel
secondo semestre.     (Omissis). 00A6132;

               Comune di MONTERUBBIANO (Ascoli Piceno)

    Il  comune  di  MONTERUBBIANO  (provincia  di  Ascoli  Piceno) ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1. di fissare, per l'anno
2000  come  segue l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504:      aliquota  del  5,5 per mille per tutti i tipi di
immobili  e  per  tutti  i  contribuenti,  fissando  in L. 200.000 la
detrazione  unica per l'abitazione principale;     aliquota del 6 per
mille  per  le  abitazioni  di proprieta' tenute a disposizione e non
locate  come  rilevabile da contratto di affitto per almeno otto mesi
all'anno,  escluse  le  abitazioni  concesse  in  comodato gratuito a
familiari entro il secondo grado.     (Omissis). 00A6133;

                Comune di MONTE SAN GIUSTO (Macerata)

    Il  comune  di  MONTE  SAN  GIUSTO  (provincia  di  Macerata)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis).

=====================================================================
aliquota ordinaria                                    |6 per mille;
=====================================================================
aliquota per unità immobiliari adibite ad abitazione  |
principale e pertinenze di cui all'art. 4 del nuovo   |
regolamento                                           |4,8 per mille;
---------------------------------------------------------------------
aliquota agevolata ai sensi del comma 4 art. 3 nuovo  |
reg. I.C.I. (case concesse in comodato gratuito a     |
parenti ed affini entro il secondo grado              |4,8 per mille;
---------------------------------------------------------------------
detrazione per abitazione principale entro il limite  |
di imposta dovuto per abitazione principale           |L. 200.000;
---------------------------------------------------------------------
detrazione per abitazione ai sensi del quarto comma   |
art. 3 nuovo reg. I.C.I. (case concesse in comodato   |
gratuito a parenti e affini entro il secondo grado)   |
entro il limite di imposta dovuto per abitazione      |
principale                                            |   L. 200.000;

ulteriori  detrazioni  stabilite  ai  sensi  dell'art.  7  del  nuovo
regolamento  I.C.I.      La  detrazione  di  L. 200.000  prevista per
abitazioni principali e' elevata a L. 300.000, per i soggetti passivi
che  si  trovano  nelle  seguenti condizioni:     a) soggetti ammessi
all'assistenza  economica continuativa da parte del comune (disabili,
anziani  e  portatori  di  handicap),  proprietari di una sola unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  piu' una pertinenza
cosi' definita dall'art. 4 del nuovo regolamento;     b) contribuenti
facenti   parte   di   un   nucleo   familiare   con   un  componente
ultrasessantacinquenne  alla  data  del 1o gennaio di imposta (nuclei
quindi di anziani singoli con soli conviventi a carico dei medesimi),
con  un  reddito  non  superiore alla pensione INPS di L. 12.000.000,
proprietari  di  una  sola  unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale  piu'  una pertinenza cosi'' come definita dall'art. 4 del
nuovo  regolamento;      c) contribuenti  facenti  parte di un nucleo
familiare  di  due o piu' componenti ultrasessantacinquenni alla data
del  1o gennaio dell'anno di imposta (nuclei quindi composti da due o
piu'  anziani  con  solo  conviventi  a  carico dei medesimi), con un
reddito  complessivo  derivante  da  pensioni  INPS  non superiore di
L. 20.000.000,  proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad
abitazione   principale  piu'  una  pertinenza  cosi'  come  definita
dall'art.  4 del nuovo regolamento;     d) contribuenti facenti parte
di un nucleo familiare composto da cinque o piu' persone, con reddito
complessivo inferiore a L. 24.000.000, proprietari di una sola unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  piu' una pertinenza
cosi'  come definita dall'art. 4 del nuovo regolamento;     e) nucleo
familiare  comprendente uno o piu' soggetti portatori di handicap con
reddito  non  superiore a L. 20.000.000 e che risulti proprietario di
una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale piu' una
pertinenza  cosi'  come  definita  dall'art. 4 del nuovo regolamento;
    (Omissis). 00A6134;

                Comune di MONTE SANT'ANGELO (Foggia)

    Il  comune di MONTE SANT'ANGELO (provincia di Foggia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
    (Omissis).  di confermare per l'anno 2000 la misura dell'aliquota
del  5  per  mille  da  applicare  alla  base imponibile dell'imposta
comunale  sugli  immobili, di cui al decreto legislativo n. 504/1992;
di  confermare, altresi', in L. 200.000 la deduzione per l'abitazione
principale.     (Omissis). 00A6135;

                    Comune di MONTESCANO (Pavia)

    Il  comune  di  MONTESCANO  (provincia  di  Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
    (Omissis).  1)  di  applicare  con  effetto  dal  1o gennaio 2000
l'imposta  comunale  sugli  immobili  con  l'aliquota unica del 6 per
mille;  2)  di non operare diversificazioni dal regime base stabilito
dalla legge.     (Omissis). 00A6136;

             Comune di MONTE S. MARIA TIBERINA (Perugia)

    Il  comune  di  MONTE S. MARIA TIBERINA (provincia di Perugia) ha
adottato,  il 28 febbraio  2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:     (Omissis). 1) di applicare nell'anno
2000,   (omissis)   le   seguenti  aliquote  I.C.I.:      a) aliquota
ordinaria  pari  al 6 per mille;     b) aliquota maggiorata pari al 7
per  mille  per  le  abitazioni  possedute in aggiunta all'abitazione
principale non locate alla data del 1o gennaio 1999 a soggetti che le
utilizzino come abitazione principale.     (Omissis). 00A6137;

                    Comune di MONTESIGLIO (Cuneo)

    Il  comune  di  MONTESIGLIO  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato,
il 29 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:      (Omissis).  di confermare anche per
l'anno  2000 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5
per  mille  come  previsto  per  gli  anni precedenti.     (Omissis).
00A6138;

                   Comune di MONTEU da PO (Torino)

    Il  comune  di  MONTEU  da  PO (provincia di Torino) ha adottato,
l'11 febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:      (Omissis).  di  determinare  in via
definitiva  le  seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili a valersi per l'anno 2000:       a) del 4,5 per mille per le
abitazioni  principali  e  per  tutti i casi previsti dall'art. 3 del
vigente  regolamento  per la disciplina dell'I.C.I.;       b) del 6,9
per  mille  per  tutti  gli  altri immobili; di approvare, per l'anno
2000,  la  detrazione  d'imposta per le abitazioni principali, pari a
L. 200.000 per tutte le categorie.     (Omissis). 00A6139;

                   Comune di MONTEU ROERO (Cuneo)

    Il  comune  di  MONTEU  ROERO  (provincia  di Cuneo) ha adottato,
il 28 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1) di determinare nella
misura  del  6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di
Monteu  Roero  per  l'anno  2000;  2)  di confermare in L. 200.000 la
detrazione  per  l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo, rapportata al periodo
dell'anno   durante   il   quale   si   protrae   tale  destinazione.
    (Omissis). 00A6140;

           Comune di MONTE VIDON COMBATTE (Ascoli Piceno)

    Il comune di MONTE VIDON COMBATTE (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato,  il 15 febbraio  2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:     (Omissis). 2. di stabilire in questo
comune,  per  l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
istituita  dall'art.  4  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421 e delle
norme  del  capo  I  del  titolo I del decreto legislativo n. 504 del
30 dicembre  1992, nell'aliquota del 6 per mille, in misura unica per
tutto  il  territorio  comunale, per le abitazioni principali e del 7
per  mille  per  gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in
aggiunta  alle  abitazioni principali o di alloggi non locati e nella
misura   di   L. 200.000  l'importo  della  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3.
di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile prevista
dll'art.  5  del suddetto decreto legislativo, e' dovuta dai soggetti
passivi   individuati   dall'art.   3  in  misura  unica  sull'intero
territorio   comunale;   4.  di  dare  atto  che  per  la  disciplina
dell'imposta  si  applicano  tutte  le  norme previste nel capo I del
titolo I del suddetto decreto legislativo n. 504/1992;     (Omissis).
00A6141;

              Comune di MONTICELLI d'ONGIVA (Piacenza)

    Il  comune  di  MONTICELLI  d'ONGIVA  (provincia  di Piacenza) ha
adottato,  il 28 febbraio  2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per l'anno 2000:     (Omissis). 1) di determinare anche per
l'anno  2000  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle
seguenti  misure:     abitazione principale: aliquota 4,70 per mille;
    immobili  diversi  dall'abitazione  principale:  aliquota 5,2 per
mille  dando atto che si considerano adibite ad abitazione principale
le   unita'  immobiliari  di  cui  all'art.  7  del  regolamento  per
l'applicazione  dell'I.C.I. approvato con deliberazione di C.C: n. 44
del  29 dicembre  1998 e sue successive modificazioni;     fabbricati
costruiti  per  la  vendita  e non venduti, per un periodo di 3 anni,
aliquota  4  per  mille; 2) di confermare in L. 200.000 la detrazione
per abitazione principale.     (Omissis). 00A6142;

                 Comune di MONTICELLO d'ALBA (Cuneo)

    Il  comune di MONTICELLO d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato,
il 7 febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000:     (Omissis). 1) Di determinare l'aliquota
dell'Imposta  comunale  sugli  immobili  con  effetto per l'anno 2000
nella  misura  del  6  per mille, rapportata al valore degli immobili
stessi  calcolato  ai  sensi  dell'art. 5, del decreto legislativo n.
504/1992  e  successive modificazioni ed integrazioni.     (Omissis).
00A6143;

               Comune di MONTORSO VICENTINO (Vicenza)

    Il  comune  di  MONTORSO  VICENTINO  (provincia  di  Vicenza)  ha
adottato,  il 15 marzo  2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1) di stabilire che per
l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto legislativo n. 504/1992,
viene fissata nella misura del 5,5 per mille; 2) di stabilire che per
l'anno  2000  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo viene fissata nell'importo
di L. 200.000.     (Omissis). 00A6144;

                    Comune di MORFASSO (Piacenza)

    Il  comune  di  MORFASSO  (provincia  di Piacenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
    (Omissis).  1)  di determinare, nella misura di seguito indicata,
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per l'anno 2000,
(omissis),  in  relazione  alla necessita' di copertura dei costi dei
servizi  e delle fu'nzioni dell'ente:     A) aliquota ordinaria del 6
per  mille;      B)  aliquota ridotta del 5,5 per mille per:       le
persone  fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente   adibita  ad  abitazione  principale;        le  unita'
immobiliari  locate  con  contratto  registrato ad un soggetto che le
utilizzi  come abitazione principale; 2) di determinare in L. 200.000
l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita
ad   abitazione   principale,   ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, come modificato dall'art. 3,
comma   55,   del  decreto  legislativo  23 dicembre  1996,  n.  662.
    (Omissis). 00A6145;

                    Comune di MORIMONDO (Milano)

    Il  comune  di  MORIMONDO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,
il 29 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:      (Omissis). di stabilire, per l'anno
2000  le  seguenti  aliquote  di  riferimento  dell'imposta  comunale
immobiliare:      aliquota  ordinaria:  5,5 per mille;     abitazione
principale:  5  per mille; come definita dall'art. 22 del regolamento
I.C.I.  approvato  con  deliberazione di consiglio comunale n. 33 del
29 settembre  1999;      pertinenze  destinate  in  modo  durevole  a
servizio  dell'abitazione  principale  di cui all'art. 22, lettera E)
del  regolamento  I.C.I.  approvato  con  deliberazione  di consiglio
comunale  n.  33  del  29 settembre  1999:  5  per mille.     terreni
agricoli  ed  edificabili: 5,5 per mille.     fabbricati gruppo C che
non possono essere considerate pertinenze dell'abitazione principale:
      C/1  negozi  e  botteghe  (pubblici  esercizi):  7  per  mille;
      C/2  magazzini  e  locali  deposito:  7  per  mille;        C/3
laboratori  e  locali deposito: 7 per mille;       C/4 fabbricati per
arti  e  mestieri:  7  per  mille.  Per le categorie C/1 e C/2 se gli
stessi  immobili  non  sono  utilizzati  dai  titolari  di licenza di
pubblico  esercizio: 5,5 per mille;     fabbricati gruppo D: tutte le
categorie  comprese  da D/1 a D/12: 7 per mille.     Il valore venale
in  comune  commercio  delle  aree  fabbricabili, di cui all'art. 59,
comma  1, lettera G) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
per  l'anno  2000:  L. 143.000  al  metro quadrato;     la detrazione
d'imposta  per  l'abitazione  principale e relative pertinenze di cui
all'art.  55, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 682 per unita'
immobiliare  in  ragione  annua  e in rapporto alla quota di possesso
art. 23 regolamento I.C.I.: L. 240.000.     (Omissis). 00A6146;

                  Comune di MORNICO LOSANA (Pavia)

    Il  comune  di  MORNICO  LOSANA (provincia di Pavia) ha adottato,
il 21 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1) di applicare per l'anno
2000  l'imposta  comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 5,5
per mille.     (Omissis). 00A6147;

                 Comune di MOTTA CAMASTRA (Messina)

    Il  comune  di MOTTA CAMASTRA (provincia di Messina) ha adottato,
il 18 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:      (Omissis). 1) confermare per l'anno
2000  nella  misura  del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili; 2) confermare la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita   ad   abitazione  principale  in  L. 200000.      (Omissis).
00A6148;

               Comune di MOTTA S. ANASTASIA (Catania)

    Il  comune  di  MOTTA  S.  ANASTASIA  (provincia  di  Catania) ha
adottato,  il 17 febbraio  2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per l'anno 2000:     (Omissis). abitazione principale: 4,75
per mille; aliquota ordinaria altre unita' immobiliari 5,2 per mille;
abitazione  principale  anziani  o  disabili (art. 3, comma 56, legge
23 dicembre  1996,  n.  662):  4  per  mille; detrazione maggiore per
l'abitazione  principale valida per tutti i contribuenti: L. 300.000.
    (Omissis). 00A6149;

                   Comune di MUSSOLENTE (Vicenza)

    Il  comune  di  MUSSOLENTE (provincia di Vicenza) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
    (Omissis).  1.  di  riconfermare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota
dell'l.C.l.  che  sara'  applicata  nel  comune  di Mussolente, nella
misura  unica deI 4,5 per mille, secondo le modalita' del regolamento
per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili previsto ai
sensi  degli  artt.  52  e  59  del  decreto  legislativo n. 446/1997
approvato  con  delibere di C.C. numeri 8/1999, 25/1999 e 72/1999; 2.
di  riconfermare, per l'anno 2000, in L. 250.000 la detrazione di cui
all'art.  8  del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito con legge
23 dicembre  1996,  n.  662,  art.  3,  comma 55, relativa all'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da
applicarsi   con  le  modalita'  del  regolamento  di  cui  al  punto
precedente.     (Omissis). 00A6150;

                   Comune di MOTTEGGIANA (Mantova)

    Il  comune  di  MOTTEGGIANA  (provincia  di Mantova) ha adottato,
il 29 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di determinare l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  da applicare per l'anno 2000
nelle  seguenti  misure:     a) 4 per mille, a favore dei proprietari
che  eseguono  interventi  volti  al  recupero  di unita' immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nei
centri  storici,  ovvero  volti  alta  realizzazione di autorimesse o
posti  auto  anche  pertinenziali  oppure  l'utilizzo  di sottotetti;
    b) 4  per  mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti  dalle  imprese  che  hanno  oggetto  esclusivo  o prevalente
dell'attivita',  la  costruzione e l'alienazione di immobili, purche'
ultimati  a  decorrere  dal 1o gennaio 1997;     c) 5,5 per mille nel
caso  di  immobile  adibito  ad  abitazione  principale  da parte del
proprietario  o  usofruttuario;      d) 6,5  per  mille  nei  casi di
immobili  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione principale anche se
utilizzati a qualsiasi titolo quali abitazioni principali da parte di
altri  soggetti  e di immobili diversi dalle abitazioni;     e) 7 per
mille  nei  casi di alloggi non locati; 2. di considerare "abitazione
principale"  l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata;  3.  di  mantenere
invariata  nella  misura  di  L. 200.000,  l'entita' della detrazione
prevista  dalI'art. 3, comma 55, del decreto legislativo n. 504/1992,
come  sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; 4. di
dare  atto  che  l'applicazione  dell'aliquota  agevolata  di  cui al
punto 1),  lettera a) del presente atto si applica limitatamente alle
unita'  immobiliari  oggetto  degli interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori, con riferimento alle spese sostenute nel
periodo  d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000 e in quello
successivo;  5.  di  dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i
fabbricati   dichiarati   inagibili   e   di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni.     (Omissis). 00A6151;

                     Comune di MURIALDO (Savona)

    Il   comune  di  MURIALDO  (provincia  di  Savona)  ha  adottato,
il 28 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000:     (Omissis). aliquota ordinaria: 6 per
mille:   elevazione   della  detrazione  di  imposta  per  abitazione
princinale  e  sue  pertinenze  come  stabilita dall'art. 3, comma 55
della legge n. 504/1992 pari a L. 250.000:     (Omissis). 00A6152;

                        Comune di NEMI (Roma)

    Il comune di NEMI (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno
2000:      (Omissis).  1)  (Omissis); 2) di fissare, per l'anno 2000,
l'aliqudta I.C.I. ordinaria al 7 per mille; 3) di fissare, per l'anno
2000,  l'aliquota  I.C.I.  ridotta  al 4,5 per mille per l'abitazione
principale intesa nel senso di cui all'art. 8 del decreto legislativo
n.  504/1992;  4)  di  dare  atto  che  la  detrazione  d'imposta per
l'abitazione  principale  del  contribuente  e' pari a L. 200.000; 5)
(Omissis). 6) (Omissis).     (Omissis). 00A6153;

                       Comune di NEROLA (Roma)

    Il  comune di NEROLA (provincia di Roma) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
    (Omissis).  di  fissare,  per l'anno 2000, nella misura del 6 per
mille,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili.     (Omissis). 00A6154;

                    Comune di NIBBIANO (Piacenza)

    Il  comune di NIBBIANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  nel  rispetto  degli  equilibri di
bilancio,   di   mantenere  invariata  per  l'anno  2000,  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in
questo  comune nella misura di seguito specificata:     5,5 per mille
per abitazione principale;     6,5 per mille per gli altri fabbricati
e  per le aree edificabili e le pertinenze dell'abitazione principale
(box,  cantine); 2. di determinare la detrazione per la prima casa in
L. 200.000.     (Omissis). 00A6155;

                    Comune di NICHELINO (Torino)

    Il  comune  di NICHELINO (provincia di Torino) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  di  approvare  interamente la proposta
riportata  (omissis);  1. la  determinazione  per  l'anno  2000 delle
seguenti  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
Immobili:       aliquota   5,5   per  mille  per:        l'abitazione
principale,   incluse   le   pertinenze.  Si  considerano  pertinenze
dell'abitazione principale: l'autorimessa, il posto auto, la soffitta
o  la  cantina,  anche  se distintamente iscritti in catasto, purche'
utilizzate   dal   titolare   dell'unita'   immobiliare  o  dai  suoi
conviventi.  (L'agevolazione  e'  attribuita  ad  un solo box o posto
macchina per unita' immobiliare);       le abitazioni concesse in uso
gratuito  a  parenti  in  linea  retta  di  primo  grado, purche' gli
occupanti   abbiano   stabilito   la   propria  residenza  anagrafica
nell'immobile;        l'abitazione  posseduta a titolo di proprieta o
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;     aliquota 7 per mille
per:        gli  altri  immobili  con riferimento ai casi di immobili
diversi  dalle  abitazioni  o  posseduti  in  aggiunta all'abitazione
principale  e  non  rientranti nelle altre casistiche;     aliquota 9
per  mille  per:        gli  alloggi  non  locati,  per  i  quali non
risultano  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due  anni;      aliquota  2 per mille per:       le abitazioni locate
con  contratto  registrato  conforme alla legge n. 431 del 9 dicembre
1998,  art.  2,  comma  3,  utilizzati  dal locatario come abitazione
principale;  2. di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita'
immobiliare   adibita  esclusivamente  ad  abitazione  principale  si
detraggano  L. 220.000;  3. di  stabilire,  che  hanno  diritto  alla
detrazione  di L. 300.000 per la prima casa i soggetti che per l'anno
2000  rientrino  nei  sottoelencati limiti di reddito lordo e che non
siano proprietari o usufruttuari di altri immobili:

=====================================================================
Componenti nucleo familiare familiare |
                 1999                 |Reddito annuo lordo del nucleo
=====================================================================
1                                     |L.  9.224.000
---------------------------------------------------------------------
2                                     |L. 12.124.000
---------------------------------------------------------------------
3                                     |L. 15.024.000
---------------------------------------------------------------------
4                                     |L. 17.924.000
---------------------------------------------------------------------
5                                     |L. 20.824.000
---------------------------------------------------------------------
6                                     |L. 23.724.000
---------------------------------------------------------------------
7                                     |L. 26.624.000

    per  ogni ulteriore familiare a carico il limite di reddito viene
incrementato di L. 2.900.000.     (Omissis). 00A6156;

                       Comune di NONE (Torino)

    Il  comune  di  NONE  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis). "di confermare e stabilire nella misura
del 5,7 per mille l'aliquota l.C.l. (imposta comunale sugli immobili)
per  l'anno 2000; di confermare e stabilire - per l'anno 2000 - nella
misura  del  4,5  per  mille l'aliquota l.C.l. ridotta a favore delle
persone  fisiche  soggetti  passivi  o soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale.  (Sono considerate
abitazioni  principali  con  conseguente  applicazione  dell'aliquota
ridotta,  quelle  concesse  in  uso  gratuito a parenti ed affini, in
linea retta, entro il primo grado)."     (Omissis). 00A6157;

                Comune di NOVARA di SICILIA (Messina)

    Il  comune  di  NOVARA  di  SICILIA  (provincia  di  Messina)  ha
adottato,  il  25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). confermare per l'anno 2000
l'aliquota  I.C.I.  al 6 per mille per tutti i casi, con la eccezione
di  una  aliquota agevolata al 3 per mille, per la durata di tre anni
dall'inizio  dei lavori in favore dei proprietari che eseguono lavori
di   recupero   di   unita'   immobiliari  inagibili  o  inabitabili.
    (Omissis). 00A6158;

                      Comune di NOVE (Vicenza)

    Il comune di NOVE (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1. di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:       aliquota
per  le  abitazioni  principali e le relative pertinenze del soggetto
passivo:  5  per mille;       aliquota per gli immobili, ivi comprese
le  aree,  (immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta
all'abitazione  principale, con esclusione degli alloggi non locati):
5,4  per  mille;        aliquota  per  gli  alloggi non locati: 6 per
mille;        aliquota  per  gli immobili di proprietari che eseguono
gli  interventi previsti dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre
1997,  n.  449  (interventi  volti  al recupero di unita' immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonici localizzati nei
centri  storici,  ovvero  volti  alla  realizzazione di autorimesse o
posti  auto  anche  pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti):
3,8 per mille. 2. di fissare la detrazione d'imposta per l'abitazione
principale e le relative pertinenze del soggetto passivo nella misura
di L. 250.000; 3. di precisare che si considerano immobili adibiti ad
abitazione  principale del soggetto passivo, nelle unita' immobiliari
elencate   all'art.   5   del   vigente   regolamento   comunale  per
l'applicazione   dell'imposta   in  oggetto,  approvato  con  propria
precedente  deliberazione  n.  70 in data 27 novembre 1998 modificato
con  propria  deliberazione  n.  15  in  data odierna.     (Omissis).
00A6159;

                     Comune di NUSCO (Avellino)