(all. 1 - art. 1) (parte 3)
    Il  comune  di  NUSCO  (provincia di Avellino) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  a) di approvare le aliquote I.C.I. per
l'anno   2000,   nelle  seguenti  misure:      abitazione  principale
aliquota 5,5 per mille;     altri fabbricati aliquota 6,25 per mille;
b)  di  confermare  la  detrazione  sull'abitazione  principale di L.
225.000, da applicarsi una sola volta alle abitazioni di cui ai punti
a),b),c),d),e),  ed f) del relativo regolamento comunale I.C.I. c) di
applicare  l'aliquota  del  3  per  mille alle abitazioni che vengono
ristrutturate nel centro storico.     (Omissis). 00A6160;

                     Comune di OFENA (L'Aquila)

    Il  comune  di  OFENA  (provincia  di L'Aquila) ha adottato, il 2
marzo  2000,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno   2000:       (Omissis).   di  determinare  per  l'anno  2000,
l'aliquota  dell'imposta  comunale  degli immobili nella misura del 5
per  mille;  di  dare  atto che per esenzioni, riduzioni e detrazioni
dell'imposta  trova  applicazione  la  normativa  vigente in materia.
(Omissis). 00A6161;

                    Comune di OGLIANICO (Torino)

    Il  comune  di  OGLIANICO  (provincia  di Torino) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota
per  l'abitazione principale, nella misura del 6 per mille l'aliquota
per  gli  altri immobili (pertinenze, seconda casa e terreni) e nella
misura  di  L.  250.000  la  detrazione  per  abitazione  principale.
(Omissis). 00A6162;

                    Comune di OLDENICO (Vercelli)

    Il  comune di OLDENICO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno   2000:       (Omissis).  aliquota  unica  del  6  per  mille.
(Omissis). 00A6163;

                  Comune di OLGIATE OLONA (Varese)

    Il  comune di OLGIATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il
25   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di determinare, in
attuazione  dell'art.  6,  comma 1 del decreto legislativo n. 504 del
30 dicembre  1992,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
2000:      nella  misura  del  4  per  mille  per gli immobili aventi
caratteristica  di  aabitazione  principaleº  nonche'  alle  relative
pertinenze  come individuate dal regolamento I.C.I.;     nella misura
del  6,85  per  mille  per tutti gli altri immobili; 2. di confermare
anche  per  l'anno 2000, l'applicazione dell'aliquota del 3 per mille
per  gli  immobili  di  cui  al  comma  5, art. 1 della legge 449 del
27 dicembre  1997;  3.  di  stabilire  la detrazione per l'abitazione
principale  nella  misura  di  L. 200.000;  4. di dare atto che se la
detrazione   non   trova   piena  capienza  nell'imposta  dovuta  per
l'abitazione  principale,  la  parte  residua  deve  essere  detratta
dall'imposta dovuta per le pertinenze. (Omissis). 00A6164;

                     Comune di OLGINATE (Lecco)

    Il  comune  di  OLGINATE  (provincia di Lecco) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno   2000:       (Omissis).   di  ridurre  per  l'esercizio  2000
l'aliquota  I.C.I. applicata per le abitazioni principali dal 5,1 per
mille  al  4,5  per  mille  confermando  le altre disposizioni sinora
approvate,  quali  detrazioni,  criteri,  e modalita' di applicazione
della   medesima   gia'   in  vigore;      (Omissis).  prospetto  per
applicazione  I.C.I.  - anno 2000:     aliquota del 4,5 per mille per
l'abitazione  principale;      aliquota del 5,1 per altri fabbricati;
    aliquota  del  6  per  mille  per  le  seconde  case  non locate;
    aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza
scopo  di  lucro;      aliquota del 4 per mille per un periodo di tre
anni,  per  quei  fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita'   la   costruzione   e  l'alienazione;      detrazione
dell'imposta  per  l'abitazione principale: e' fissata in L. 200.000.
    (Omissis). 00A6165;

                   Comune di OLIVETO LARIO (Lecco)

    Il  comune  di OLIVETO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il
25   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di stabilire le aliquote
I.C.I. per l'anno 2000 da applicarsi in questo comune, (omissis), nel
modo   seguente:       4,5   per   mille   per  l'unita'  immobillare
direttamente  adibita ad abitazione principale;     4,5 per mille per
le  unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto
che   le   utilizzi  come  abitazione  principale;      3  per  mille
l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2000  a  favore  dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico, localizzati nel centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzo  di  sottotetti (art. 1, comma 5,
legge  n.  449/1997);      6 per mille per tutte le altre fattispecie
imponibili; 2. di stabilire in L. 200.000, la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
cosi'   come   definita   dalla   normativa   vigente   nel  rispetto
dell'equilibrio di bilancio".     (Omissis). 00A6166;

                      Comune di OLLOLAI (Nuoro)

    Il  comune  di  OLLOLAI  (provincia  di Nuoro) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno   2000:       (Omissis).   1.   di   determinare  la  aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 2000 nella seguente
misura: 4 per mille.     (Omissis). 00A6167;

                  Comune di ORIO CANAVESE (Torino)

    Il  comune di ORIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di stabilire (omissis) per l'anno 2000 l'aliquota
per   l'applicazione   dell'imposta  comunale  sugli  immobili  nelle
seguenti   misure:         a) aliquota  ordinaria:  5,75  per  mille;
      b) aliquota agevolata per interventi di recupero del patrimonio
edilizio  esistente  (art.  1,  comma 5 legge n. 449/1997) l'aliquota
agevolata  e'  applicata per tre anni dall'inizio dei lavori: 0,5 per
mille;         c) aliquota   ridotta   per   fabbricati  inagibili  o
inabitabili (art. 8 decreto legislativo n. 504/1992): 2,87 per mille;
      d) detrazione  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  e loro pertinenze: L. 225.000;       e) detrazione per le
unita'  immobiliari  e  loro  pertinenze concesse in uso gratuito, da
persone  fisiche,  a  parenti  in  linea  retta  entro  il 2o grado a
condizione   che   questi   ultimi   le  utilizzino  come  abitazione
principale: L. 225.000;       f) detrazione per le unita' immobiliari
e  loro pertinenze possedute da anziani o disabili ricoverati in modo
permanente  in  case di cura o istituti di ricovero, purche' l'unita'
immobiliare  non risulti locata: L. 225.000;       g) il valore delle
aree  fabbricabili, per tutto il territorio comunale, per l'anno 2000
e'  stabilito  in:  L. 40.000  al  mq.      L'aliquota agevolata e le
detrazioni di cui ai punti b, c, e, f, sono fruibili su presentazione
di  idonea  documentazione,  come  indicato  sul regolamento comunale
I.C.I.     (Omissis). 00A6168;

                      Comune di ORIA Brindisi)

    Il  comune  di  ORIA  (provincia  di Brindisi) ha adottato, il 22
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di fissare, per l'anno 2000, nelle
misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli   immobili   (I.C.I.),   istituita   con   decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504:        a)  5  per  mille in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale;        b) 5,5, per
mille per tutti gli altri soggetti passivi;     (Omissis). 00A6169;

                    Comune di ORICOLA (L'Aquila)

    Il  comune  di ORICOLA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  di fissare per l'anno 2000 le seguenti
aliquote  per  l'applicazione  della  imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.):      1.  immobili destinati ad abitazione principale: 4 per
mille;     2. altri immobili: 6 per mille.     (Omissis) 00A6170;

                      Comune di ORINO (Varese)

    Il  comune  di  ORINO  (provincia  di  Varese) ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  determinare  per  l'anno  2000
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura
del  5,5,  per  mille, fermo restando la detrazione di L. 200.000 per
abitazione  principale,  dando atto che:     l'art. 3 del Regolamento
comunale  considera  parte  integrante  dell'abitazione principale le
pertinenze  anche  se distintamente iscritte in catasto, a favore del
proprietario  o  titolare di diritto reale di godimento;     l'art. 4
considera  abitazioni principali quelle individuate nelle lettere a),
b),   e)   dello   stesso  articolo  del  Regolamento  approvato  con
deliberazione  del Consiglio comunale n. 5 del 3 febbraio 1999; 2. di
far  risultare che nell'art. 5 del Regolamento sono stati determinati
i  valori minimi delle aree fabbricabili per i quali questo comune e'
soggetto attivo d'imposta.     (Omissis). 00A6171;

                      Comune di OROSEI (Nuoro)

    Il  comune  di  OROSEI  (provincia  di  Nuoro) ha adottato, il 22
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:     (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 le seguenti
aliquote  I.C.I.     per le unita' adibite ad abitazione principale e
sue  pertinenze  nella misura del cinque per mille;     per tutti gli
altri  immobili  nella  misura  del 6 per mille. 2. di confermare per
l'anno  2000  in L. 200.000 annue la detrazione prevista dall'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.     (Omissis).
00A6172;

                      Comune di ORTE (Viterbo)

    Il comune di ORTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 30 marzo
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:      (Omissis).  1.  di  determinare  le  aliquote dell'imposta
comunale   sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000  come  segue:
      a) aliquota  ordinaria:  6,5  per  mille;       b) aliquota per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  e  relative  pertinenze:  4,7  per  mille;  2. di fissare in
L. 250.000  la  detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita
ad   abitazione  principale  e  relative  pertinenze.      (Omissis).
00A6173;

                Comune di ORTONA dei MARSI (L'Aquila)

    Il comune di ORTONA dei MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I.
nella misura del 5 per mille del valore degli stessi; 2. prevedere la
detrazione   di  L. 200.000  per  l'unita'  immobiliare  relativa  ad
abitazione principale cosi' come indicato in premessa.     (Omissis).
00A6174;

                     Comune di OSTUNI (Brindisi)

    Il  comune  di  OSTUNI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1) di confermare, per l'anno d'imposta
2000, le aliquote dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), gia'
in vigore dal 1o gennaio 1999, in questo comune approvate come segue:
    a) aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:
4  per  mille;     b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per i
restanti  immobili  dagli  stessi  posseduti:  6 per mille; 2) per la
determinazione  della  base  imponibile  si  tiene  conto  di  quanto
stabilito  dall'art.  5  del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive  modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51
e 52,  dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3) l'imposta
e'   ridotta   del  50%  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente al periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni  dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario  che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa  il  contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione
sostitutiva  ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata,
nella  quale  deve  dichiarare  la data d'inizio delle condizioni che
rendono   inabitabile   e   comunque  inutilizzabile  l'immobile.  Il
contribuente  ha  l'obbligo di comunicare aI comune, con raccomandata
a.r.  la  data  di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro
ovvero,  se  antecedente,  la data dalla quale l'immobile e' comunque
utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare  accertamenti d'ufficio per
verificare  la  veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4)
l'aliquota  e'  stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo
non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e
non   venduti  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
prevalente dell'attivita' la costruzione a l'alienazione di beni. Per
beneficiare   dell'aliquota   agevolata   l'impresa  deve  effettuare
immediata  dichiarazione  al  comune  della data di ultimazione della
costruzione,  con  avviso  che  la  stessa e' destinata alla vendita.
Entro  quindici  giorni  dalla  cessione dell'immobile l'impresa deve
comunicare  al  comune  i  dati relativi agli acquirenti e la data di
contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma e' applicata dalla
data  di  ultimazione  della  costruzione  a  quella del contratto di
vendita;  5) dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate ai periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  a  ciascuno  di essi proporzionalmente alla
quota  per  la  quale  la  destinazione  medesima si verifica. Per la
determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari
utilizzate  da  nuclei  familiari  nella  cui  abitazione  principale
risiedono  handicappati  con  percentuale  di  invalidita'  del  100%
accertata  con  idonea documentazione, e' stabilito che la detrazione
di  L. 200.000  di cui sopra sia elevata a L. 300.000. Per abitazione
principale  s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i   suoi   familiari  dimorano  abitualmente;  6)  viene  considerata
direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.     (Omissis). 00A6175;

                     Comune di PACECO (Trapani)

    Il comune di COMUNE di PACECO (provincia di Trapani) ha adottato,
il   31  gennaio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). di riconfermare per l'anno
2000:      1) l'aliquota  ordinaria aI 5 per mille;     2) l'aliquota
per i fabbricati diversi dall'abitazione principale aI 5,5 per mille;
    3) la  detrazione  per l'abitazione principale nella misura di L.
245.000.     (Omissis). 00A6176;

               Comune di PADERNO FRANCIACORTA Brescia)

    Il  comune  di  PADERNO  FRANCIACORTA  (provincia  di Brescia) ha
adottato,  il  25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  a) di determinare, per
l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'l.C.I. nelle seguenti
misure:        aliquota  del  5  per  mille per tutti gli immobili ad
eccezione  dei fabbricati classificati nel gruppo catastale C/2, C/3,
C/4,  C/5  e  nel gruppo "D" per i quali l'aliquota viene determinata
nella  misura  del  6,5  per  mille;  b) di non applicare riduzioni o
detrazioni d'imposta oltre a quelle obbligatorie per legge o previste
dal  regolamento  sull'I.C.l. approvato con delibera consiliare n. 45
del 30 novembre 1998.     (Omissis). 00A6177;

                     Comune di PACIANO (Perugia)

    Il  comune  di  PACIANO  (provincia di Perugia) ha adottato, il 9
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di confermare per l'anno 2000 nelle
misure  di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immo bili (I.C.I.):     a) Misura delle
aliquote:

=====================================================================
                    Tipologia degli immobili                    |
=====================================================================
aliquote per mille                                              |
Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale | 6
Altre tipologie di immobili                                     |6,5;

2. di  confermare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma  55,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000 le
detrazioni  d'imposta come da prospetto che segue:     detrazione per
abitazione principale L. 240.000.     (Omissis). 00A6178;

                     Comune di PALESTRO (Pavia)

    Il  comune  di  PALESTRO  (provincia di Pavia) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  determinare  per  l'anno  2000
l'aliquota  dell'imposte  comunale sugli immobili I.C.I. nella misura
del  5,5  per  mille; 2. di stabbilire l'importo della detrazione per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo,  nella  misura  di  L. 200.000, rapportate al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae tale destinazione.
    (Omissis). 00A6179;

                  Comune di PAGO VEIANO (Benevento)

    Il  comune di PAGO VEIANO (provincia di Benevento) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota d'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  del  5 per mille.
    (Omissis). 00A6180;

              Comune di PALAZZOLO VERCELLESE (Vercelli)

    Il  comune  di  PALAZZOLO  VERCELLESE  (provincia di Vercelli) ha
adottato,  il  25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). di determinare l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per l'anno 2000 nella misura
unica del 5 per mille.     (Omissis). 00A6181;

                     Comune di PALMANOVA (Udine)

    Il  comune  di  PALMANOVA (provincia di Udine) ha adottato, il 31
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di fissare per il 2000 un'aliquota
I.C.I. unica; 2. di determinare tale aliquota I.C.I. nella misura del
5  per  mille (omissis); 3. di determinare nella misura di l. 200.000
la detrazione per l'abitazione principale.     (Omissis). 00A6182;

                     Comune di PARETE (Caserta)

    Il  comune  di  PARETE  (provincia  di  Caserta)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili,  istituita  con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno
2000, nella misura del 6 per mille.     (Omissis). 00A6183;

                      Comune di PARONA (Pavia)

    Il  comune  di  PARONA  (provincia  di  Pavia) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  determinare  per  l'anno  2000
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili - (I.C.I.) - nella
seguente  misura:      4  per  mille,  per  gli immobili destinati ad
abitazione  principale  e relative pertinenze, anche se distintamente
iscritte in catasto;     4 per mille, per terreni agricoli;     5 per
mille,  per  aree  fabbricabili;      6  per  mille, per gli immobili
diversi   dalle  abitazioni  principali,  ecc....;  2.  di  stabilire
l'importo  della  detrazione  per  l'unita'  immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo e relative
pertinenze,  anche se distintamente iscritte in catasto, nella misura
di  L. 300.000,  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.     (Omissis). 00A6184;

                      Comune di PASTURO (Lecco)

    Il comune di PASTURO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  di  approvare  per  l'anno  2000  la regolamentazione
dell'imposta I.C.I. come di seguito riportato:     aree frabbricabili
6   per   mille;       terreni  agricoli  6  per  mille.  Fabbricati:
    immobili  diversi  da  abitazioni 6 per mille;     realizzati per
vendita  e  non  venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalentemente  della  attivita'  la  costruzione e l'alienazione di
immobili  6  per mille;     abitazione principale 5 per mille;     in
aggiunta  alla  principale  6 per mille;     alloggi non locati 6 per
mille.

    Il  comune  di  Pasturo  non intende avvalersi della possibilita'
offerta  agli  enti  senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo
del  secondo comma art. 6 legge n. 504/1992 come sostituito dall'art.
3 comma 53 della legge n. 662/1996.

    Il   comune  di  Pasturo  considera  come  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili  ricoverati in via permanente in istituti di
ricovero  o  sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
    Detrazione   d'imposta   per   l'anno   2000:   L. 200.000,   per
l'abitazione principale.     (Omissis). 00A6185;

                     Comune di PATERNO'Catania)

    Il  comune  di  PATERNO'  (provincia  di  Catania) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. che
sono  stabilite  nelle  seguenti  misure:  5  per mille per tutti gli
immobili  diversi  dalle abitazioni principali; 4 per mille per tutte
le  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione principale e relative
pertinenze.     (Omissis). 00A6186;

                      Comune di PAULLO (Milano)

    Il  comune  di  PAULLO  (provincia  di Milano) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  di  determinare per il 2000 l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in
questo  comune  nella  misura  del  6  per  mille  ad eccezione degli
immobili  destinati  alla  residenza  e non locati e non occupati sui
quali  sara'  applicata  l'aliquota  nella misura del 7 per mille; di
determinare  in  L. 200.000  fisse  la  detrazione  unica  d'imposta.
    (Omissis). 00A6187;

                  Comune di PAVIA di UDINE (Udine)

    Il  comune di PAVIA di UDINE (provincia di Udine) ha adottato, il
28   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di confermare per l'anno
2000,  l'aliquota  dell'I.C.I.  -  imposta  comunale sugli immobili -
nella  misura  del  5 per mille, gia' applicata nell'anno 1999. 2. di
dare  atto che dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo si detraggono L. 200.000 annue, ai
sensi e con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992  n.  504,  cosi'  come sostituito dal
comma 55  dell'art. 3 della legge n. 662/1996. 3. per l'anno 2000 non
trova applicazione il terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo
30 dicembre  1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
tale comma non si applica nemmeno alle unita' immobiliari indicate al
comma  4  dell'articolo citato nel presente capoverso.     (Omissis).
00A6188;

                 Comune di PEGLIO (Pesaro - Urbino)

    Il  comune  di PEGLIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il  25  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:     (Omissis). di confermare per l'anno
2000  l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'abitazione
principale,  con  detrazione pari a L. 200.000 e di determinare nel 7
per   mille  l'aliquota  per  i  fabbricati  diversi  dall'abitazione
principale.     (Omissis). 00A6189;

                Comune di PENNA SANT'ANDREA (Teramo)

    Il comune di PENNA SANT'ANDREA (provincia di Teramo) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1. di  confermare, per
l'anno 2000, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo
n.  504/1992,  nella  misura  unica del 6 per mille l'aliquota per il
calcolo  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  in questo
comune, con detrazione prima casa L. 200.000.     (Omissis). 00A6190;

                    Comune di PERFUGAS (Sassari)

    Il  comune  di PERFUGAS (provincia di Sassari) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:     (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  per l'anno 2000 venga determinata applicando alla
base imponibile l'aliquota del 4,5 per mille; detrazione per immobile
adibito ad abitazione principale: L. 200.000;     (Omissis). 00A6191;

                       Comune di PERO (Milano)

    Il  comune  di PERO (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  di  determinare, ai fini della previsione del gettito
I.C.I.  nel comune di Pero, per l'anno 2000:     l'aliquota ordinaria
al  6,6  per  mille;      l'aliquota  agevolata  al 4,5 per mille nei
confronti  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  di  soci di
cooperative  edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale;
    l'aliquota   agevolata   al  4,5  per  mille  nei  confronti  dei
proprietari  che  concedono  in  locazione  a  titolo  di  abitazione
principale immobili alle condizioni definite nell'accordo siglato per
il  comune  di  Pero  in  data 8 ottobre 1999;     l'elevazione della
detrazione  per  l'abitazione  principale  da L. 200.000 a L. 250.000
solo  ed  esclusivamente  per  i  soggetti in possesso di particolari
requisiti  indicati nell'allegato A, previa presentazione di apposita
denuncia corredata da idonea documentazione;     l'aliquota del 9 per
mille  per  le  unita'  immobiliari non locate, aventi i requisiti di
abitabilita'  e  rientranti  nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3,
A/4, A/5, A/7, A/8 e A/10.     (Omissis). 00A6192;

                    Comune di PERTENGO (Vercelli)

    Il  comune di PERTENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno   2000:       (Omissis).   1. di  fissare,  per  l'anno  2000,
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  -  I.C.I.  -  da
applicarsi  in  questo  comune,  nella  misura unica del 5 per mille;
2. di  non  operare  alcuna  diversificazione  d'aliquota  di  cui al
comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., ne'
alcuna  riduzione  od  elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del
medesimo decreto.     (Omissis). 00A6193;

                     Comune di PESCAGLIA (Lucca)

    Il  comune  di  PESCAGLIA  (provincia  di  Lucca)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  di  stabilire  per l'anno 2000 nella misura unica del
6,20  per  mille  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  6  del decreto legislativo 30
dicembre  1996,  n.  504  e  successive modificazioni.     (Omissis).
00A6194;

                 Comune di PESCOPENNATARO (Isernia)

    Il comune di PESCOPENNATARO (provincia di Isernia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  ".  .  .  .  .  .  .  di  confermare  per l'anno 2000
l'aliquota  I.C.I.  nella  misura  del  6  per mille".     (Omissis).
00A6196;

               Comune di PESSANO con BORNAGO (Milano)

    Il  comune  di  PESSANO  con  BORNAGO  (provincia  di  Milano) ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  2.  di determinare per
l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni da applicare in questo comune
a  titolo  di  imposta  comunale sugli immobili, ai sensi del decreto
legislativo  n.  504/1993  e successive modificazioni ed integrazioni
salve  eventuali  rettifiche  entro  i  termini  di  approvazione del
bilancio  di  previsione  per  l'anno  2000, come segue:     aliquota
ordinaria:  5,6  per  mille;     aliquota 7 per mille per immobili ad
uso  abitazione non locati, vuoti o, comunque, non utilizzati;     L.
250.000,   detrazione  per  immobile  adibito  a  propria  abitazione
principale;     L. 330.000, detrazione per immobile adibito a propria
abitazione principale, di categoria A3 e A4, di soggetti appartenenti
a  nuclei  familiari aventi solo redditi minimi di pensione (sociale,
invalidita'  civile  o  simile  equiparata, comunque non superiore al
minimo  di  pensione  di  vecchiaia  (VO)  INPS)  o reddito da lavoro
dipendente  pari a tali pensioni. Gli interessati dovranno presentare
domanda  di  autorizzazione  alla maggiore detrazione.     (Omissis).
00A6197;

              Comune di PETRELLA TIFERNINA (Campobasso)

    Il  comune  di  PETRELLA  TIFERNINA  (provincia di Campobasso) ha
adottato,  il  12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). stabilire e confermare per
l'anno  2000,  a  seguito  di  istituzione  dell'I.C.I. in favore dei
comuni,    l'applicazione   dell'aliquota   del   5,25   per   mille.
    (Omissis). 00A6198;

                    Comune di PETTINEO (Messina)

    Il  comune  di  PETTINEO  (provincia  di Messina) ha adottato, il
22 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:     (Omissis). di confermare per l'anno
2000  l'aliquota  per l'imposta sugli immobili nella misura del 5 per
mille.     (Omissis). 00A6199;

                  Comune di PIAZZA ARMERINA (Enna)

    Il  comune di PIAZZA ARMERINA (provincia di Enna) ha adottato, il
2 marzo  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis). 1. confermare per l'anno 2000 la misura
dell'aliquota  I.C.I. nella percentuale del 5 per mille e determinare
in   L.  200.000  la  detrazione  dell'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale comprese le eventuali
pertinenze   asservite  alle  abitazioni  principali  (box,  cantine,
garages,  ecc..);  2.  confermare  altresi' per l'anno 2000 la misura
dell'I.C.I.   nella  percentuale  del  5  per  mille  per  le  unita'
immobiliari   diverse   dall'abitazione   principale  (seconda  casa)
    (Omissis). 00A6200;

              Comune di PIETRARUBBIA (Pesaro e Urbino)

    Il  comune  di  PIETRARUBBIA  (provincia  di  Pesaro e Urbino) ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). di determinare l'aliquota
I.CI. per l'anno 2000 come segue:     abitazione principale: aliquota
5  per  mille;      immobili  diversi dalle abitazioni e posseduti in
aggiunta all'abitazione principale: aliquota 6 per mille;     alloggi
non  locati  per l'intero anno cui si riferisce: aliquota 7 per mille
    (Omissis). 00A6201;

                  Comune di PIEVE FOSCIANA (Lucca)

    Il  comune  di PIEVE FOSCIANA (provincia di Lucca) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di confermare nel 4 per mille l'aliquota relativa
all'imposta  comunale  sugli  immobili  I.C.I. per l'anno 2000, cosi'
come  previsto per l'anno 1999 con propria deliberazione n. 10 del 23
marzo  1999. 2. di confermare, altresi', la detrazione di L. 200.000,
prevista per l'abitazione principale.     (Omissis). 00A6202;

                  Comune di PINO TORINESE (Torino)

    Il  comune di PINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di determinare (omissis)
le  tariffe ed aliquote relative alle entrate comunali nella seguente
misura:       imposta   comunale   immobiliare:         aliquota  per
abitazione  principale  5  per mille;       detrazione per abitazione
principale  L.  230.000;        aliquota ordinaria per altri immobili
5,8 per mille     (Omissis). 00A6203;

                 Comune di PIOBESI TORINESE (Torino)

    Il  comune di PIOBESI TORINESE (provincia di Torino) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),   per   l'anno   2000:      (Omissis).  a)  di  determinare
l'aliquota   dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  istituita  con
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 2000, nella
misura  del  5  per  mille  per  gli  immobili  adibiti ad abitazione
principale.  b) di determinare l'aliquota del 5,5 per mille per tutti
gli  altri  immobili. c) di determinare in L. 230.000 l'importo della
detrazione  spettante  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale     (Omissis). 00A6204;

                    Comune di PIOLTELLO (Milano)

    Il  comune  di PIOLTELLO (provincia di Milano) ha adottato, il 1o
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000: