Il comune di NUSCO (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, nelle seguenti misure: abitazione principale aliquota 5,5 per mille; altri fabbricati aliquota 6,25 per mille; b) di confermare la detrazione sull'abitazione principale di L. 225.000, da applicarsi una sola volta alle abitazioni di cui ai punti a),b),c),d),e), ed f) del relativo regolamento comunale I.C.I. c) di applicare l'aliquota del 3 per mille alle abitazioni che vengono ristrutturate nel centro storico. (Omissis). 00A6160; Comune di OFENA (L'Aquila) Il comune di OFENA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura del 5 per mille; di dare atto che per esenzioni, riduzioni e detrazioni dell'imposta trova applicazione la normativa vigente in materia. (Omissis). 00A6161; Comune di OGLIANICO (Torino) Il comune di OGLIANICO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale, nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri immobili (pertinenze, seconda casa e terreni) e nella misura di L. 250.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 00A6162; Comune di OLDENICO (Vercelli) Il comune di OLDENICO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota unica del 6 per mille. (Omissis). 00A6163; Comune di OLGIATE OLONA (Varese) Il comune di OLGIATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili 2000: nella misura del 4 per mille per gli immobili aventi caratteristica di aabitazione principaleº nonche' alle relative pertinenze come individuate dal regolamento I.C.I.; nella misura del 6,85 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare anche per l'anno 2000, l'applicazione dell'aliquota del 3 per mille per gli immobili di cui al comma 5, art. 1 della legge 449 del 27 dicembre 1997; 3. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000; 4. di dare atto che se la detrazione non trova piena capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze. (Omissis). 00A6164; Comune di OLGINATE (Lecco) Il comune di OLGINATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di ridurre per l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. applicata per le abitazioni principali dal 5,1 per mille al 4,5 per mille confermando le altre disposizioni sinora approvate, quali detrazioni, criteri, e modalita' di applicazione della medesima gia' in vigore; (Omissis). prospetto per applicazione I.C.I. - anno 2000: aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale; aliquota del 5,1 per altri fabbricati; aliquota del 6 per mille per le seconde case non locate; aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro; aliquota del 4 per mille per un periodo di tre anni, per quei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione; detrazione dell'imposta per l'abitazione principale: e' fissata in L. 200.000. (Omissis). 00A6165; Comune di OLIVETO LARIO (Lecco) Il comune di OLIVETO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 da applicarsi in questo comune, (omissis), nel modo seguente: 4,5 per mille per l'unita' immobillare direttamente adibita ad abitazione principale; 4,5 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997); 6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; 2. di stabilire in L. 200.000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi' come definita dalla normativa vigente nel rispetto dell'equilibrio di bilancio". (Omissis). 00A6166; Comune di OLLOLAI (Nuoro) Il comune di OLLOLAI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella seguente misura: 4 per mille. (Omissis). 00A6167; Comune di ORIO CANAVESE (Torino) Il comune di ORIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire (omissis) per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 5,75 per mille; b) aliquota agevolata per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 1, comma 5 legge n. 449/1997) l'aliquota agevolata e' applicata per tre anni dall'inizio dei lavori: 0,5 per mille; c) aliquota ridotta per fabbricati inagibili o inabitabili (art. 8 decreto legislativo n. 504/1992): 2,87 per mille; d) detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze: L. 225.000; e) detrazione per le unita' immobiliari e loro pertinenze concesse in uso gratuito, da persone fisiche, a parenti in linea retta entro il 2o grado a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale: L. 225.000; f) detrazione per le unita' immobiliari e loro pertinenze possedute da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in case di cura o istituti di ricovero, purche' l'unita' immobiliare non risulti locata: L. 225.000; g) il valore delle aree fabbricabili, per tutto il territorio comunale, per l'anno 2000 e' stabilito in: L. 40.000 al mq. L'aliquota agevolata e le detrazioni di cui ai punti b, c, e, f, sono fruibili su presentazione di idonea documentazione, come indicato sul regolamento comunale I.C.I. (Omissis). 00A6168; Comune di ORIA Brindisi) Il comune di ORIA (provincia di Brindisi) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) 5,5, per mille per tutti gli altri soggetti passivi; (Omissis). 00A6169; Comune di ORICOLA (L'Aquila) Il comune di ORICOLA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 1. immobili destinati ad abitazione principale: 4 per mille; 2. altri immobili: 6 per mille. (Omissis) 00A6170; Comune di ORINO (Varese) Il comune di ORINO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5, per mille, fermo restando la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale, dando atto che: l'art. 3 del Regolamento comunale considera parte integrante dell'abitazione principale le pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, a favore del proprietario o titolare di diritto reale di godimento; l'art. 4 considera abitazioni principali quelle individuate nelle lettere a), b), e) dello stesso articolo del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 3 febbraio 1999; 2. di far risultare che nell'art. 5 del Regolamento sono stati determinati i valori minimi delle aree fabbricabili per i quali questo comune e' soggetto attivo d'imposta. (Omissis). 00A6171; Comune di OROSEI (Nuoro) Il comune di OROSEI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I. per le unita' adibite ad abitazione principale e sue pertinenze nella misura del cinque per mille; per tutti gli altri immobili nella misura del 6 per mille. 2. di confermare per l'anno 2000 in L. 200.000 annue la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A6172; Comune di ORTE (Viterbo) Il comune di ORTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 come segue: a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille; b) aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze: 4,7 per mille; 2. di fissare in L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 00A6173; Comune di ORTONA dei MARSI (L'Aquila) Il comune di ORTONA dei MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille del valore degli stessi; 2. prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare relativa ad abitazione principale cosi' come indicato in premessa. (Omissis). 00A6174; Comune di OSTUNI (Brindisi) Il comune di OSTUNI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno d'imposta 2000, le aliquote dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), gia' in vigore dal 1o gennaio 1999, in questo comune approvate come segue: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille; b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per i restanti immobili dagli stessi posseduti: 6 per mille; 2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare aI comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4) l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione a l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data di contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; 5) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate ai periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari utilizzate da nuclei familiari nella cui abitazione principale risiedono handicappati con percentuale di invalidita' del 100% accertata con idonea documentazione, e' stabilito che la detrazione di L. 200.000 di cui sopra sia elevata a L. 300.000. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A6175; Comune di PACECO (Trapani) Il comune di COMUNE di PACECO (provincia di Trapani) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2000: 1) l'aliquota ordinaria aI 5 per mille; 2) l'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale aI 5,5 per mille; 3) la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 245.000. (Omissis). 00A6176; Comune di PADERNO FRANCIACORTA Brescia) Il comune di PADERNO FRANCIACORTA (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'l.C.I. nelle seguenti misure: aliquota del 5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale C/2, C/3, C/4, C/5 e nel gruppo "D" per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 6,5 per mille; b) di non applicare riduzioni o detrazioni d'imposta oltre a quelle obbligatorie per legge o previste dal regolamento sull'I.C.l. approvato con delibera consiliare n. 45 del 30 novembre 1998. (Omissis). 00A6177; Comune di PACIANO (Perugia) Il comune di PACIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immo bili (I.C.I.): a) Misura delle aliquote: ===================================================================== Tipologia degli immobili | ===================================================================== aliquote per mille | Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale | 6 Altre tipologie di immobili |6,5; 2. di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: detrazione per abitazione principale L. 240.000. (Omissis). 00A6178; Comune di PALESTRO (Pavia) Il comune di PALESTRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposte comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabbilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A6179; Comune di PAGO VEIANO (Benevento) Il comune di PAGO VEIANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). 00A6180; Comune di PALAZZOLO VERCELLESE (Vercelli) Il comune di PALAZZOLO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A6181; Comune di PALMANOVA (Udine) Il comune di PALMANOVA (provincia di Udine) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per il 2000 un'aliquota I.C.I. unica; 2. di determinare tale aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille (omissis); 3. di determinare nella misura di l. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6182; Comune di PARETE (Caserta) Il comune di PARETE (provincia di Caserta) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A6183; Comune di PARONA (Pavia) Il comune di PARONA (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - (I.C.I.) - nella seguente misura: 4 per mille, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; 4 per mille, per terreni agricoli; 5 per mille, per aree fabbricabili; 6 per mille, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, ecc....; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nella misura di L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A6184; Comune di PASTURO (Lecco) Il comune di PASTURO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare per l'anno 2000 la regolamentazione dell'imposta I.C.I. come di seguito riportato: aree frabbricabili 6 per mille; terreni agricoli 6 per mille. Fabbricati: immobili diversi da abitazioni 6 per mille; realizzati per vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente della attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili 6 per mille; abitazione principale 5 per mille; in aggiunta alla principale 6 per mille; alloggi non locati 6 per mille. Il comune di Pasturo non intende avvalersi della possibilita' offerta agli enti senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo del secondo comma art. 6 legge n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996. Il comune di Pasturo considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione d'imposta per l'anno 2000: L. 200.000, per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6185; Comune di PATERNO'Catania) Il comune di PATERNO' (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. che sono stabilite nelle seguenti misure: 5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali; 4 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 00A6186; Comune di PAULLO (Milano) Il comune di PAULLO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per il 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille ad eccezione degli immobili destinati alla residenza e non locati e non occupati sui quali sara' applicata l'aliquota nella misura del 7 per mille; di determinare in L. 200.000 fisse la detrazione unica d'imposta. (Omissis). 00A6187; Comune di PAVIA di UDINE (Udine) Il comune di PAVIA di UDINE (provincia di Udine) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - nella misura del 5 per mille, gia' applicata nell'anno 1999. 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 annue, ai sensi e con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996. 3. per l'anno 2000 non trova applicazione il terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni; tale comma non si applica nemmeno alle unita' immobiliari indicate al comma 4 dell'articolo citato nel presente capoverso. (Omissis). 00A6188; Comune di PEGLIO (Pesaro - Urbino) Il comune di PEGLIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale, con detrazione pari a L. 200.000 e di determinare nel 7 per mille l'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale. (Omissis). 00A6189; Comune di PENNA SANT'ANDREA (Teramo) Il comune di PENNA SANT'ANDREA (provincia di Teramo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 504/1992, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune, con detrazione prima casa L. 200.000. (Omissis). 00A6190; Comune di PERFUGAS (Sassari) Il comune di PERFUGAS (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 venga determinata applicando alla base imponibile l'aliquota del 4,5 per mille; detrazione per immobile adibito ad abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 00A6191; Comune di PERO (Milano) Il comune di PERO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, ai fini della previsione del gettito I.C.I. nel comune di Pero, per l'anno 2000: l'aliquota ordinaria al 6,6 per mille; l'aliquota agevolata al 4,5 per mille nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; l'aliquota agevolata al 4,5 per mille nei confronti dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo siglato per il comune di Pero in data 8 ottobre 1999; l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000 solo ed esclusivamente per i soggetti in possesso di particolari requisiti indicati nell'allegato A, previa presentazione di apposita denuncia corredata da idonea documentazione; l'aliquota del 9 per mille per le unita' immobiliari non locate, aventi i requisiti di abitabilita' e rientranti nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/10. (Omissis). 00A6192; Comune di PERTENGO (Vercelli) Il comune di PERTENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille; 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto. (Omissis). 00A6193; Comune di PESCAGLIA (Lucca) Il comune di PESCAGLIA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 nella misura unica del 6,20 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1996, n. 504 e successive modificazioni. (Omissis). 00A6194; Comune di PESCOPENNATARO (Isernia) Il comune di PESCOPENNATARO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). ". . . . . . . di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille". (Omissis). 00A6196; Comune di PESSANO con BORNAGO (Milano) Il comune di PESSANO con BORNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni da applicare in questo comune a titolo di imposta comunale sugli immobili, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modificazioni ed integrazioni salve eventuali rettifiche entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000, come segue: aliquota ordinaria: 5,6 per mille; aliquota 7 per mille per immobili ad uso abitazione non locati, vuoti o, comunque, non utilizzati; L. 250.000, detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale; L. 330.000, detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale, di categoria A3 e A4, di soggetti appartenenti a nuclei familiari aventi solo redditi minimi di pensione (sociale, invalidita' civile o simile equiparata, comunque non superiore al minimo di pensione di vecchiaia (VO) INPS) o reddito da lavoro dipendente pari a tali pensioni. Gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione alla maggiore detrazione. (Omissis). 00A6197; Comune di PETRELLA TIFERNINA (Campobasso) Il comune di PETRELLA TIFERNINA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire e confermare per l'anno 2000, a seguito di istituzione dell'I.C.I. in favore dei comuni, l'applicazione dell'aliquota del 5,25 per mille. (Omissis). 00A6198; Comune di PETTINEO (Messina) Il comune di PETTINEO (provincia di Messina) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). 00A6199; Comune di PIAZZA ARMERINA (Enna) Il comune di PIAZZA ARMERINA (provincia di Enna) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2000 la misura dell'aliquota I.C.I. nella percentuale del 5 per mille e determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze asservite alle abitazioni principali (box, cantine, garages, ecc..); 2. confermare altresi' per l'anno 2000 la misura dell'I.C.I. nella percentuale del 5 per mille per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale (seconda casa) (Omissis). 00A6200; Comune di PIETRARUBBIA (Pesaro e Urbino) Il comune di PIETRARUBBIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota I.CI. per l'anno 2000 come segue: abitazione principale: aliquota 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 6 per mille; alloggi non locati per l'intero anno cui si riferisce: aliquota 7 per mille (Omissis). 00A6201; Comune di PIEVE FOSCIANA (Lucca) Il comune di PIEVE FOSCIANA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nel 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000, cosi' come previsto per l'anno 1999 con propria deliberazione n. 10 del 23 marzo 1999. 2. di confermare, altresi', la detrazione di L. 200.000, prevista per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6202; Comune di PINO TORINESE (Torino) Il comune di PINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (omissis) le tariffe ed aliquote relative alle entrate comunali nella seguente misura: imposta comunale immobiliare: aliquota per abitazione principale 5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 230.000; aliquota ordinaria per altri immobili 5,8 per mille (Omissis). 00A6203; Comune di PIOBESI TORINESE (Torino) Il comune di PIOBESI TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale. b) di determinare l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili. c) di determinare in L. 230.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (Omissis). 00A6204; Comune di PIOLTELLO (Milano) Il comune di PIOLTELLO (provincia di Milano) ha adottato, il 1o febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: