(all. 1 - art. 1) (parte 4)
    (Omissis). 00A6313;

                  Comune di SOLBIATE ARNO (Varese)

    Il comune di SOLBIATE ARNO (provincia di Varese), ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1. di stabilire per l'anno
2000,  le  sottonotate  aliquote ICI:     a) aliquota del 4 per mille
per  gli  immobili  di  proprieta'  degli  enti senza scopo di lucro;
    b) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e per gli
altri  immobili;      c) aliquota  del  7 per mille per le abitazioni
sfitte;  2. di stabilire, per l'anno 2000, le sottonotate detrazioni:
    a) detrazione  d'imposta,  per gli immobili adibiti ad abitazione
principale  nella  misura  di  L.  240.000  senza  l'applicazione  di
ulteriori   agevolazioni;       b) attribuzione   della  qualita'  di
abitazione  principale  per  gli  immobili  posseduti,  a  titolo  di
proprieta'  a  di  usufrutto,  e  non  locati,  da anziani o disabili
residenti  permanentemente  in  Istituti  di  ricovero o sanitari. 3.
(Omissis). 4. (Omissis).     (Omissis). 00A6314;

                      Comune di SOMANO (Cuneo)

    Il  comune  di  SOMANO  (provincia  di Cuneo), ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di stabilire per l'anno 2000, nella
misura  del  5  per  mille  l'aliquota dell'I.C.I. di cui all'art. 1,
comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992; 2. di non ridurre
l'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  ne'  di  elevare  l'importo  di  L: 200.000  dovuto  come
detrazione. 3. (Omissis). 4. (Omissis).     (Omissis). 00A6315;

                Comune di SOMMARIVA del BOSCO (Cuneo)

    Il  comune  di  SOMMARIVA  del  BOSCO  (provincia  di  Cuneo), ha
adottato,  il  23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)   per   l'anno   2000:       (Omissis).  di  confermare  per
l'esercizio  finanziario  2000 le aliquote differenziate dell'imposta
comunale  sugli  immobili  I.C.I.  nel  comune di Sommariva del Bosco
nelle  seguenti  misure:      fabbricati  5,50  per  mille;      aree
edificabili   6   per   mille;      terreni  agricoli  6  per  mille;
    detrazioni prima casa L. 200.000.     (Omissis). 00A6316;

                       Comune di SOMMO (Pavia)

    Il  comune di SOMMO (provincia di Pavia), ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000:
    (Omissis).  1. che  l'aliquota  d'imposta comunale sugli immobili
per  l'anno  2000  e' fissata nella misura pari aI 5.50 per mille; 2.
che  la  detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  sia
stabilita   nella   misura   indicata  nell'allegato,  facente  parte
integrante  della  presente  deliberazione;  (Omissis).  ALLEGATO  La
detrazione  I.C.I.  per l'abitazione principale e' la seguente:     a
favore  di  tutti  i possessori di immobili adibiti ad uso abitazione
principale  L. 200.000;      a  favore  delle famiglie che abbiano aI
proprio  interno  un  portatore  di handicap e che abbiano un reddito
complessivo   annuo   lordo  fino  a  L. 100.000.000  detrazione  per
l'abitazione  principale  pari  a  L.  270.000;      a  favore  delle
seguenti   categorie  di  cittadini:        1)  pensionati;        2)
coniugi  a  carico  dei pensionati;       3) disoccupati per almeno 6
mesi   nell'anno   1999   regolarmente   iscritti   nelle   liste  di
collocamento;        4)  lavoratori  posti in cassa integrazione o in
mobilita'  per  almeno  6  mesi  nell'anno 1999 che non   possiedono,
anche  a  titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a
1/3   del   secondo   immobile,   escluso   il   box   di  pertinenza
dell'abitazione principale, saranno applicate le seguenti detrazioni:

=====================================================================
                | L. 400.000 1ª  |                 |
   Componenti   |   fascia di    |  L. 300.000 2ª  |  L. 250.000 3ª
nucleo familiare|    reddito     |fascia di reddito|fascia di reddito
=====================================================================
1 Persona       | L. 10.698.000  |  L. 12.481.000  |  L. 14.264.000
---------------------------------------------------------------------
2 Persone       | L. 17.653.000  |  L. 20.959.000  |  L. 23.537.000
---------------------------------------------------------------------
3 Persone       | L. 22.680.000  |  L. 26.460.000  |  L. 30.250.000
---------------------------------------------------------------------
4 Persone       | L. 27.100.000  |  L. 31.560.000  |  L. 36.100.000

    Il   reddito  si  intende  complessivo  annuo  lordo  per  nucleo
familiare.      Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini
non  appartenenti  alle  categorie  citate  e  quelli  possessori  di
immobili  classificati a Catasto come A/1 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 o i
possessori  di  immobili  il cui valore catastale sia superiore ad 80
milioni. 00A6317;

                     Comune di SPOTORNO (Savona)

    Il  comune  di  SPOTORNO (provincia di Savona) ha adottato, il 16
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  determinare  per  l'anno  2000
l'aliquota  ordinaria  dell'imposta comunale sugli immobili categorie
catastali  B  -  C  -  D  -  aree  fabbricabili  -  terreni  - unita'
immobiliari di categoria A comprendenti unita' immobiliari locate con
contratto  di  affitto  registrato  a soggetti che le utilizzano come
abitazioni principali o unita' immobiliari di persone fisiche date in
comodato  a  parenti  entro  il  primo  grado  che le utilizzano come
abitazioni  principali  o  unita'  immobiliari  di proprieta' di Enti
morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro, da
applicarsi  in  questo  Comune  nella  misura  del 6 per mille; 2. di
determinare  per  l'anno  2000  una aliquota ridotta nella misura del
5,25  per  mille  per  unita' immobiliare di persone fisiche soggetti
passivi   adibite  ad  abitazione  principale  o  unita'  immobiliari
possedute  a  titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili
residenti  in  istituti  di ricovero, purche' le stesse non risultino
locate.  Sull'imposta  dovuta  per  tali  unita'  immobiliari  verra'
concessa,  fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L.
200.000  rapportata  al periodo, dell'anno durante il quale si potrae
tale  destinazione;  3.  di  determinare per l'anno 2000 una aliquota
maggiorata  nella  misura  del  7 per mille per tutte le altre unita'
immobiliari adibite ad abitazione che non scontano aliquota ridotta o
normale.     (Omissis). 00A6318;

                    Comune di SPRESIANO (Treviso)

    Il  comune  di  SPRESIANO  (provincia di Treviso) ha adottato, il
24 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:     (Omissis). di confermare per l'anno
2000   l'aliquota   I.C.I.  al  5  per  mille  e  la  detrazione  per
l'abitazione principale a L. 200.000 annue.     (Omissis). 00A6319;

                     Comune di SQUINZANO (Lecce)

    Il  comune  di  SQUINZANO  (provincia  di  Lecce)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di  approvare, siccome approva, le seguenti norme
per  l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in
questo  comune,  con  effetto dal 1o gennaio 2000:     a) aliquota da
applicare  per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per
la  unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,
5,50  per mille;     b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per
tutti  gli  altri tipi di immobili posseduti nel comune, 6 per mille;
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati   inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione.   In  alternativa  il  contribuente  ha  facolta'  di
presentare  la  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  della  legge 4
gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data
di  inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o  restauro ovvero, se antecedene, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato  dal  contribuente;  4.  dall'imposta  dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare, L. 200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  spetta  a  ciascuno di essi
proporzionalmente  alla  quota  per la quale destinazione medesima si
verifica.    Per  abitazione principale si intende quella nella quale
il  contribuente  che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto od
altro  diritto  reale,  ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni  di cui al presente comma si applicano anche alle unita'
immobiliari   appartenenti   alle   cooperative   edilizie  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  obblighi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.     (Omissis). 00A6320;

                     Comune di STATTE (Taranto)

    Il  comune  di  STATTE  (provincia di Taranto) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis). 1. (omissis); 2.(omissis), di stabilire
l'aliquota  ordinaria  in  misura unica del 5 per mille dell' imposta
comunale  sugli  immobili  per  l'anno  2000;  3.  di  confermare  la
detrazione  per  abitazione  principale  nella  misura  di L. 200.000
secondo  quanto  previsto  dall'  art.  8,  secondo comma del decreto
legislativo  n.  504,  come  modificato dall' art. 3, comma 56, della
legge  n.  662  del  1996; 4. di stabilire, per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale dai comtribuenti che si
trovino  in  situazioni  di  particolare  disagio  economico-sociale,
l'elevazione della detrazione spettante a L. 500.000 e, comunque, non
oltre  l'  importo  dell'  imposta  dovuta,  commissurata  in  misura
proporzionale  alla  quota  di  destinazione  che  viene  imputata al
soggetto  interessato;  5.  di  stabilire che possono usufruire dell'
elevazione  deliberata  al  punto precedente i soggetti residenti che
hanno  come  fonte  di reddito la pensione sociale ovvero la pensione
integrata  al trattamento minimo, erogate dall' INPS, e che risultino
altresi'  titolari  della  sola abitazione principale ed abbiano eta'
non  inferiore  ai sessanta anni se donne e ai sessantacinque anni se
uomini;  6.  di applicare quanto previsto dall'art. 1, comma 5, legge
n.  449 del 1997 (collegata alla finanziaria 1998) per quanto attiene
l'aliquota  del  3  per  mille  limitatamente alle zone ricadenti nel
centro   storico   ai   fini  della  rivitalizzazione  del  medesimo.
    (Omissis). 00A6321;

                    Comune di STEZZANO (Bergamo)

    Il  comune  di  STEZZANO  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:     (Omissis). 1) di determinare per l'
anno  2000 l' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
e  la  detrazione  dell'  imposta  per  le abitazioni principali come
segue:

=====================================================================
               Tipologia immobile             | Aliquota  |Detrazione
=====================================================================
Abitazione principale e relative pertinenze   |           |
(massimo una per ogni tipo)                   |5 per mille|   300.000
---------------------------------------------------------------------
Immobili diversi da abitazione principale     |6 per mille|

2)   per  l'identificazione  delle  pertinenze  che  rientrano  nell'
abitazione  principale  e per quanto non espressamente previsto nella
presente deliberazione si fa riferimento al regolamento approvato dal
Consiglio  comunale  il  21  dicembre  1998 con deliberazione n. 128.
    (Omissis). 00A6322;

                   Comune di STROPPIANA (Vercelli)

    Il  comune  di STROPPIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di fissare, per l' anno
2000, l' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - da
applicarsi in qesto comune, nella misura unica del 5,25 per mille; 2.
di non operare alcuna diversificazione d' aliquota di cui al comma 2,
dell'  art.  6,  del  decreto  legislativo n. 504 del 1992 e s.m. ne'
alcuna  riduzione  od  elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del
medesimo decreto.     (Omissis). 00A6323;

                   Comune di STORNARELLA (Foggia)

    Il  comune  di  STORNARELLA (provincia di Foggia) ha adottato, il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1. di determinare, per
quanto  detto  in premessa, per l' anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella
misura del 5 per mille, con la detrazione dall' imposta dovuta per l'
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo,  fino  alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000,
rapportata  al  periodo  dell'  anno durante il quale si protrae tale
destinazione.     (Omissis). 00A6324;

                     Comune di SULZANO (Brescia)

    Il  comune  di  SULZANO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).   1.   di   approvare  la  seguente  aliquota  ICI,  e
precisamente:      tipologia  insediamento:  abitazione principale ed
altre    destinazioni,   aliquota:   6   per   mille;       tipologia
insediamento:  seconde  case,  aliquota:  7 per mille.     (Omissis).
00A6325;

                 Comune di TAIBON AGORDINO (Belluno)

    Il  comune  di TAIBON AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato
il   21 febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  nella misura del 6 per
mille  l'aliquota  per  gli immobili principali e per tutti gli altri
immobili;  nella  misura del 4 per mille, a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
e'  applicata  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi  e  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di
fissare in L. 300.000 la detrazione per:     1) le unita' immobiliari
ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale
il  contribuente  che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o
altro  diritto  reale  di  godimento  e  i suoi familiari vi dimorano
abitualmente;   oppure  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di  usufrutto  in  Italia  da  cittadini  italiani non
residenti  nel  territorio  nello  Stato,  adibita  ad  abitazione  a
condizione  che  non  risulti locata. Si considerano parti integranti
dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte  in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali
alla   stessa  abitazione  (ad  esempio  garage,  cantine,  soffitte,
ripostigli,   ecc.);      2)  unita'  immobiliari  appartenenti  alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, adibite ad abitazione
principale  dei  soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel
comune,  nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o
aziende  per  l'edilizia  economica  residenziale  (ad esempio ATER);
    3)  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  le  stesse  non  risultino  locate;     4) le unita'
immobiliari  concesse  con  contratto  registrato  in  uso gratuito a
parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado di parentela
o  ad  affini  fino  al  secondo  grado  di parentela, adibite a loro
abitazione principale.     (Omissis). 00A6326;

                      Comune di TAINO (Varese)

    Il  comune  di  TAINO  (provincia  di  Varese)  ha  adottato,  il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). di determinare l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del
comune  di  Taino  per  l'anno  2000 nella misura ordinaria del 6 per
mille   con   le   seguenti   eccezioni:      abitazione  principale,
fabbricati  equiparati e relative pertinenze, aliquota 5,2 per mille;
    abitazione  locate con contratto di affitto registrato utilizzate
come abitazione principale dal conduttore, aliquota 5,2 per mille; di
dare  atto  che  la  registrazione  per l'abitazione principale viene
prevista  nella  misura  di L. 200.000.     La suddetta detrazione e'
elevata  a  L. 500.000  a  favore  del  pensionato  o  dei pensionati
anagraficamente  conviventi,  in  possesso  dei  seguenti  requisiti:
      1)  possesso,  nel  territorio  italiano, del solo appartamento
abitato  ed  eventuale  pertinenza  dell'abitazione principale, quale
unica  proprieta'  immobiliare del contribuente.       2) titolare di
reddito  da  pensione;       3) essere in condizione non lavorativa e
con  i  seguenti  redditi:         imponibili IRPEF riferiti all'anno
1999;          fino a L. 15.000.000 se unico componente;         fino
a  L. 20.000.000  riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;
    4)  l'immobile  occupato  deve  essere  accatastato  in categoria
compresa  tra  A2  e  A6.      Coloro  che  intendono avvalersi della
maggiore  detrazione  in  questione, dovranno presentare la richiesta
autocertificazione  agli  uffici  comunali  entro  il 30 giugno 2000.
    (Omissis). 00A6327;

                    Comune di TARQUINIA (Viterbo)

    Il  comune  di  TARQUINIA  (provincia  di Viterbo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di  determinare le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:     a) del 5,5
per  mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
e  relative  pertinenze anche se separatamente accatastate, e per gli
alloggi  regolarmente  assegnati dagli I.A.C.P.     A norma dell'art.
16  del vigente regolamento comunale I.C.I. si considerano abitazioni
principali  anche  quelle  concesse  in uso gratuito o in comodato ai
parenti,  entro  il  secondo  grado,  di  almeno  uno dei contitolari
purche'  ivi  residenti;      b)  del  5,2 per mille per gli immobili
utilizzati  direttamente  dal  soggetto passivo per l'esercizio della
propria   attivita'   professionale,   commerciale,   artigianale  ed
industriale  come  di  seguito specificati:       gruppo A: categoria
A/10  (uffici  e  studi privati);       gruppo C: tutte le categorie;
      gruppo D: tutte le categorie con esclusione della categoria D/5
(istituti  di  credito,  cambio ed assicurazione);     c) del 5,5 per
mille  per  i  terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui
valore complessivo e' pari o superiore a L. 500.000.000;     d) del 5
per  mille  per  i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il
cui  valore complessivo e' inferiore a L. 500.000.000;     e) del 6,1
per  mille  per  le  aree  fabbricabili  e  per tutte le altre unita'
immobiliari  diverse  da  quelle  di  cui alle lettere a) e b); 2. di
confermare  in  L.  200.000  la  detrazione  per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo.  A norma
dell'art.  16  del vigente regolamento comunale I.C.I. si considerano
abitazioni  principali  anche  quelle  concesse  in uso gratuito o in
comodato  ai  parenti,  entro  il  secondo  grado,  di almeno uno dei
contitolari  purche'  ivi  residenti; 3. di determinare una ulteriore
detrazione  di  L.  50.000  per  i  seguenti  soggetti passivi che si
trovino  nelle condizioni di cui ai sottoindicati punti a), b), e c):
    1)  pensionati  ultra  sessantacinquenni alla data del 1o gennaio
2000;     2) disoccupati alla data del 1o gennaio 2000 iscritti nelle
liste di collocamento da almeno sei mesi;     3) soggetti passivi nel
cui  nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap
con  invalidita'  superiore  al  70%;      Condizioni:        a)  che
nessuno  dei  componenti  del nucleo familiare compreso il possessore
dell'appartamento,  eventualmente  compresivo  di  posto  auto o box,
cantina,  area  pertinenziale,  sia  proprietario di altri immobili o
quote  di  essi  di valore imponibile ai fini I.C.I. complessivamente
superiore   a   L. 50.000.000;        b)  che  non  venga  effettuata
locazione  di  parte dell'abitazione oggetto di imposta;       c) che
il  reddito  complessivo  annuo lordo del nucleo familiare conseguito
nell'anno  precedente,  inclusi  gli  eventuali  redditi  soggetti  a
ritenute  alla  fonte  o  comunque  non  compresi nella dichiarazione
annuale  dei redditi, non sia superiore a una volta e mezzo l'importo
minimo  annuo  delle  pensioni  corrisposte  ai lavoratori dipendenti
assicurati  presso  l'INPS per i casi di cui ai precedenti punti 1) e
2) e a tre volte per il caso di cui al precedente punto 3), aumentato
di  L. 3.000.000  per  ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico.
    (Omissis). 00A6328;

                     Comune di TAURISANO (Lecce)

    Il  comune  di  TAURISANO  (provincia  di  Lecce) ha adottato, il
7 marzo  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  confermare  per l'anno 2000 l'aliquota
I.C.I.  in  misura  unica, pari al 5 per mille; confermare per l'anno
2000  la  detrazione  per  abitazione  principale  pari a L. 220.000.
    (Omissis). 00A6329;

                 Comune di TEMPIO PAUSANIA (Sassari)

    Il  comune di TEMPIO PAUSANIA (provincia di Sassari) ha adottato,
il   23 marzo   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di confermare per l'anno
2000  l'aliquota comunale sugli immobili ubicati nel territorio nella
misura  del 5 per mille; 2. di confermare nella misura minima fissata
dalla  normativa  vigente  la  detrazione  di  imposta  spettante per
l'abitazione principale pari a L. 200.000.     (Omissis). 00A6330;

                           Comune di TERNI

    Il  comune  di  TERNI  ha  adottato  la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). 1. (Omissis). 2.
di  confermare  l'aliquota I.C.I. e delle relative agevolazioni nella
misura  gia'  fissata nell'esercizio 1999 con l'integrazione riferita
all'abitazione  locata  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge 431 del
12 settembre    1998,    come    piu'    dettagliatamente    indicato
nell'allegato A  al  presente  deliberato  che  ne  costituisce parte
integrante; 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. (Omissis).

                                                           Allegato A

di  confermare l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale;  di
confermare  l'aliquota al 7 per mille per tutte le unita' immobiliari
non  adibite  direttamente  ad  abitazione principale e per i terreni
edificabili;  di confermare in virtu' dell'art. 3, della legge n. 662
del  23 dicembre  1996  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata;  di  aumentare  la  detrazione
dell'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  da  L. 200.000  a  L. 300.000 per le seguenti
categorie  meno  abbienti:     a) anziani di eta' superiore a 65 anni
compiuti   al   1o gennaio   1999,  che  possiedano  un'unica  unita'
immobiliare,  (e  sue  pertinenze  comprese nelle categorie catastali
C/2,  C/6, C/7);     b) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad
A/7,  adibita  direttamente  a  propria  abitazione  principale e che
abbiano  un  reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del
reddito  derivante  dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente
l'anno  di  imposizione  I.C.I.,  non  superiore  a L. 20.000.000. In
presenza  nel  nucleo  familiare di uno o piu' portatori di handicap,
risultanti  da  certificazione  dell'A.S.L.,  il limite di reddito e'
elevato  a  L. 25.000.000;      c)  famiglie  numerose  da minimo sei
componenti,   che  possiedano  un'unica  unita'  immobiliare  (e  sue
pertinenze   comprese  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6,  C/7),
distinta   tra   le   categorie  catastali  da  A/2  a  A/7,  adibita
direttamente  ad  abitazione  principale,  con un reddito complessivo
famililare,  conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione
I.C.I.,  non  superiore  alla  somma  delle  quote  di  L. 11.000.000
attribuite  ad  ogni componente; la quota di reddito di L. 11.000.000
si  intende  elevata di L. 2.500.000 per ogni componente portatore di
handicap  facente parte del nucleo familiare;     d) persone o nuclei
familiari possessori di un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze
comprese  nelle  categorie  catastali  C/2, C/6, C/7) distinta tra le
categorie  catastali  da  A/2  ad A/7, adibita direttamente a propria
abitazione  principale,  per  i quali nell'anno di imposizione I.C.I.
sia  stata  verificata o permanga una situazione di carenza economica
che  abbia  determinato  l'iscrizione  nell'albo,  o equivalente, dei
beneficiari  del  comune;      e)  anziani  o  disabili possessori di
un'unica   unita'  immobiliare  (e  sue  pertinenze  nelle  categorie
catastali  C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2
a  A/7,  residenti  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero  permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata;
    f) nuclei familiari, di 4 o piu' persone, che possiedano un'unica
unita'   immobiliare  (e  sue  pertinenze  comprese  nelle  categorie
catastali  C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2
a  A/7,  con reddito complessivo ai fini IRPEF, nell'anno antecedente
quello di imposizione I.C.I., che derivi esclusivamente da redditi di
lavoro  dipendente  ed  assimilati  non superiore a L. 21.000.000; di
disporre  ai sensi dell'art. 2, della legge 431 del 9 dicembre 1998 e
per   favorire  la  realizzazione  degli  accordi  dei  contratti  di
locazione  di immobili ad uso locativo sulla base di quanto stabilito
fra  le  organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni
dei    conduttori    maggiormente   rappresentative,   l'applicazione
dell'aliquota   agevolata  del  5,50  per  mille  a  proprietari  che
concedono  in  locazione  a  titolo di abitazione principale immobili
alle   condizioni   definite  dagli  accordi  stessi.      (Omissis).
00A6331;

                   Comune di TESSENNANO (Viterbo)

    Il  comune  di  TESSENNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il
27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).      l'aliquota generale di riferimento
per  il  calcolo  dell'imposta  comunali  sugli  immobili  dovuta dai
soggetti  obbligati, per l'anno 2000, e' determinata nella misura del
7  per mille per tutte le categorie di immobili nonche' la detrazione
per l'abitazione principale in L. 200.000.     (Omissis). 00A6332;

                     Comune di TORO (Campobasso)

    Il  comune  di  TORO  (provincia  di  Campobasso)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  di  approvare per l'anno 2000 le tariffe, le aliquote
d'imposta  per i tributi locali e per i servizi locali nelle seguenti
misure:     (Omissis).     aliquota dell'imposta comunale immobiliare
sul  valore  dei  fabbricati,  delle  aree fabbricabili e dei terreni
agricoli:  6  per  mille;      detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale: L. 200.000;     (Omissis). 00A6333;

                      Comune di TORRILE (Parma)

    Il  comune  di  TORRILE  (provincia  di  Parma)  ha  adottato, il
23 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di fissare (omissis) per
l'anno  2000,  nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  I.C.I.,
istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:     1)
abitazione  principale  del  contribuente  a  titolo  di  proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale  di  godimento  o  in qualita' di
locatario   finanziario   di   dimora  abituale,  unita'  immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad  abitazione  principale  dei soci assegnatari residenti nel comune
nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  IACP,  unita'
immobiliare  in  proprieta'  o  usufrutto  di  anziano o disabile che
acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito
di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa non risulti
locata,  o  di cittadino italiano residente all'estero per ragioni di
lavoro  sempre  che  non risulti locata: aliquota 5 per mille;     2)
pertinenze  di  abitazioni  principali classificabili nella categoria
catastale  C/6  (autorimesse,  garage),  C/2 (depositi, cantine), C/7
(tettoie),  aliquota  5  per  mille.      3) aree fabbricabili per le
quali  i proprietari entro i due anni dalla loro classificazione, non
hanno  ancora  attivato le procedure previste dalla legge per la loro
edificazione:  aliquota  7  per mille;     4) abitazioni non locate e
pertinenze  (C/2,  C/6,  C/7) al 1o gennaio dell'anno di imposizione.
Con  esclusione  di  quelle concesse in uso gratuito a famigliari con
residenza  nel  comune  o  a  disposizione  di chi risiede all'estero
nonche'  di  fabbricati  sfitti  in attesa di vendita posseduti dalle
imprese costruttrici: aliquota 7 per mille;     5) aliquota ordinaria
per tutti gli immobili non sopra indicati: aliquota 5,5 per mille, 2.
di   confermare   in   L. 200.000   l'importo  della  detrazione  per
l'abitazione principale.     (Omissis). 00A6334;

                   Comune di TORTONA (Alessandria)

    Il  comune  di  TORTONA (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1)  di  determinare  per  l'anno 2000, ai sensi della
normativa  in  premessa  citata, l'applicazione agli imponibili delle
seguenti aliquote:     4 per mille:       a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali.  L'aliquota  e'  applicata  limitatamente  alle unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio  dei lavori;     5,15 per mille:       unita' immobiliari
direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  da persone fisiche
soggetti  passivi  e  da  soci  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti nel comune;       unita' immobiliari concesse in
uso  gratuito dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta
di  primo  grado (da genitori a figli e viceversa) nonche' adibite ad
abitazione  principale  dal  soggetto  comodatario  (il  proprietario
concedente,  nell'anno  successivo  alla  concessione, e' obbligato a
presentare,  a  pena di decadenza del beneficio, apposita denuncia di
variazione);         unita'   immobiliare   posseduta   a  titolo  di
proprieta'   o   altro  diritto  reale  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  detta  unita'
immobiliare  non  risulti  locata;      6,5  per  mille       terreni
agricoli;      7  per  mille  (aliquota  ordinaria  di  riferimento):
      tutte le restanti fattispecie non comprese nel presente elenco;
2)  di  determinare  per  l'anno  2000, nella misura di L. 230.000 la
detrazione  d'imposta  per le unita' immobiliari direttamente adibite
ad  abitazione  principale  da persone fisiche soggetti passivi e dai
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune;  3)  di  determinare  per  l'anno 2000, nella misura annua di
L. 350.000,  la  detrazione  d'imposta  per  i  soggetti  di  cui  al
precedente  punto 2o) appartenenti ad una delle seguenti categorie di
particolare    disagio    economico-sociale:          a)   pensionati
appartenenti  ad  un nucleo familiare con reddito annuale imponibile,
ai  fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per
ogni persona a carico;       b) portatori di handicap appartenenti ad
un   nucleo   familiare  con  reddito  annuale  imponibile,  ai  fini
dell'IRPEF  1999,  fino  a  L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni
persona  a  carico;        c)  invalidi  appartenenti  ad  un  nucleo
familiare  con  reddito  annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999,
fino  a  L. 22.000.000,  piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
      d)  anziani  non  autosufficienti  appartenenti  ad  un  nucleo
familiare  con  reddito  annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999,
fino  a  L. 22.000.000,  piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
      e)  disoccupati  o  lavoratori  in mobilita' appartenenti ad un
nucleo  familiare  con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF
1999,  fino  a  L. 22.000.000,  piu'  L. 2.000.000 per ogni persona a
carico;        f) lavoratori posti in cassa integrazione appartenenti
ad  un  nucleo  familiare  con  reddito  annuale  imponibile, ai fini
dell'IRPEF  1999,  fino  a  L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni
persona  a  carico;        g)  contribuenti appartenenti ad un nucleo
familiare  monoreddito  da  lavoro  dipendente composto da almeno due
persone con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino
a  L. 22.000.000,  piu'  L. 2.000.000  per  ogni  persona  a  carico;
      h) contribuenti di eta' non superiore a 32 anni, coniugati/e da
non  oltre  due  anni  con persona di eta' non superiore a 32 anni, e
appartenenti  ad  un nucleo familiare con reddito annuale imponibile,
ai  fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per
ogni  persona  a  carico;  4)  di escludere dalla maggiorazione della
detrazione  di  L. 350.000  di cui al punto precedente i contribuenti
che  rientrano in una delle seguenti casistiche:     contribuenti che
non   presentano,   nei   termini  richiesti,  la  apposita  istanza;
    contribuenti   che   sono   proprietari   di  unita'  immobiliari
classificate   in   catasto   in   A/1  (abitazioni  signorili),  A/7
(abitazioni  in  villini),  A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli,
palazzi  di eminenti pregi artistici e storici);     contribuenti che
non  comprovano documentalmente i requisiti richiesti per la maggiore
detrazione;   5)   di   stabilire  che  le  richieste  per  usufruire
della maggiorazione di detrazione di L. 350.000 dovranno pervenire al
comune,   corredate  dalle  necessarie  documentazioni,  nelle  forme
stabilite  dalle  norme  vigenti  per  quanto riguarda l'attestazione
dello  status  oggetto  della maggiorazione  e  pena la decadenza del
beneficio,  dal  1o  al 30 giugno 2000 e che avranno validita' per il
solo  periodo  d'imposta  2000;  6)  di stabilire che i requisiti per
l'ottenimento   della maggiore  detrazione  d'imposta  di  L. 350.000
devono  sussistere  al momento della presentazione della richiesta di
cui  al  punto  precedente;  7) di determinare per l'anno 2000, nella
misura  annua di L. 500.000, corrispondente a L. 42.000 per ogni mese
di  assenza  continuativa dall'abitazione di residenza, la detrazione
d'imposta  per  i  soggetti  di cui al precedente punto 2) ricoverati
presso  ospedali, case di cura e di riposo, anche dello stesso comune
di  residenza  o dimoranti temporaneamente in altro comune per motivi
di  salute;  8)  di escludere dalla maggiorazione della detrazione di
L. 500.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in
una  delle  seguenti  casistiche:      contribuenti che possiedono, a
titolo  di  proprieta'  o  altro diritto reale, una o piu' abitazioni
locate  nel  comune di residenza;     contribuenti che non comprovano
documentalmente   i  requisiti  per  la maggiore  detrazione;  9)  di
stabilire  che  le  richieste per usufruire della maggiorazione della
detrazione  di  L. 500.000  di  cui  al  precedente punto 7) dovranno
pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni a pena
la  decadenza  del  beneficio,  dal  1o  al  20 dicembre 2000, per il
versamento  della  seconda  rata, e che avranno validita' per il solo
periodo  d'imposta  2000; 10) di stabilire che le maggiorazioni della
detrazione  di  L. 350.000 e di L. 500.000 non sono cumulabili bensi'
alternative  fra loro; 11) di stabilire che le richieste di  maggiore
detrazione di L. 350.000 e di L. 500.000 di cui ai precedenti punti 3
e  7  vengano accolte con riserva, al fine di poter provvedere, entro
il  31 dicembre  del terzo anno successivo a quello di presentazione,
alla  eventuale  notifica della motivata rettifica per mancanza delle
rispettive condizioni richieste.         (Omissis). 00A6335;

                    Comune di TRAMATZA (Oristano)

    Il  comune  di  TRAMATZA  (provincia di Oristano) ha adottato, il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di confermare per l'anno
2000  l'aliquota  I.C.I.  in  vigore  nell'anno 1999, stabilita nella
misura  del  4  per  mille  e  la  detrazione  di  lire  200.000  per
l'abitazione  principale  pari  al minimo previsto dalle disposizioni
vigenti.     (Omissis). 00A6336;

                 Comune di TRAVEDONA MONATE (Varese)

    Il  comune di TRAVEDONA MONATE (provincia di Varese) ha adottato,
il   28 febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis). di stabilire l'aliquota
dell'I.C.I.  ai  sensi  dell'art. 6, comma 1, del sopracitato decreto
legislativo n. 504/1992, per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille
su  tutti  gli  immobili  posseduti  nel territorio comunale soggetti
all'imposta; di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo  n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale per
l'anno 2000 nella misura di L. 300.000.     (Omissis). 00A6337;

                      Comune di TRAVES (Torino)

    Il  comune  di  TRAVES  (provincia  di  Torino)  ha  adottato, il
30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:     (Omissis). 1. stabilire, (omissis), l'aliquota unica
del  5  per  mille,  ai fini dell'I.C.I. per l'anno 2000; 2. detrarre
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  fino  alla  concorrenza  del suo
ammontare,  lire  200.000  rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione,  stabilendo  che  se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per  la quale la destinazione medesima si riferisce. Per
abitazione   principale   si   intende:      quella  nella  quale  il
contribuente  che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o
altro  diritto  reale,  ed  i  suoi  familiari dimorano abitualmente;
    le  unita'  immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;      l'abitazione  posseduta nel territorio del comune a
titolo  di  proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero,  a  condizione  che  non  risulti  locata o ceduta in uso
gratuito  a  parenti  e  affini, (legge n. 75/1993);     l'abitazione
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile
che  acquisisca  la  residenza in istituto di ricovero o sanitario, a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata o ceduta in uso gratuito a parenti ad affini; (art. 3,
comma 56 della legge n. 662/1996).     (Omissis). 00A6338;

                Comune di TREMESTIERI ETNEO (Catania)

    Il   comune  di  TREMESTIERI  ETNEO  (provincia  di  Catania)  ha
adottato,  il  25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1) determinare per l'anno
2000,   nella   misura  del  5,4  per  mille,  l'aliquota  unica  per
l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita
con  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e  successive
modifiche  ed  integrazioni.  2) riconfermare la detrazione d'imposta
prevista  per  l'abitazione  principale  nella  misura di L. 200.000.
    (Omissis). 00A6339;

               Comune di TRESCORE BALNEARIO (Bergamo)

    Il  comune  di  TRESCORE  BALNEARIO  (provincia  di  Bergamo)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). di determinare per l'anno
2000,  ai  fini del calcolo dell'I.C.I., le detrazioni nelle seguenti
misure:       1   -   L. 200.000:        a)  sull'unita'  immobiliare
considerata  abitazione principale, qualora possessori di piu' di una
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione;        b)  sulle unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea retta
(padre-figlio)   o  collaterale  fino  al  secondo  grado  (fratello,
sorella),  purche'  venga  utilizzata  dagli  stessi  come abitazione
principale;        c)  sulle unita' immobiliari possedute a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  da anziano o disabile che acquisisce la
residenza  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in
uso gratuito a familiari (al di fuori delle tipologie di cui ai punto
b);      2  -  L. 220.000  per tutte le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale a condizione che sia prima ed unica casa;     3
-  L. 340.000  per  tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  a  condizione che sia prima ed unica casa e che il nucleo
familiare  abbia  un  reddito  non  superiore  a:       L. 17.000.000
nucleo  familiare  con un solo componente;       L. 23.000.000 nucleo
familiare  con  due componenti;       con aumento di L. 2.000.000 del
reddito  per  ogni  componente in piu'.     (Omissis); di determinare
per  l'anno  2000  le  seguenti  aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.):     1) aliquota ordinaria: 7,00 per mille;     2)
aliquota   ridotta   per   le   abitazioni  affittate  con  contratto
registrato,  a  soggetti che le utilizzino come abitazione principale
5,7  per  mille;      3)  aliquota  ridotta, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, in favore di:       a)
persone   fisiche  soggetti  passivi;        b)  unita'  immobiliari,
appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione   principale   dei   soci   assegnatari;        c)  unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea retta
(padre-figlio)     o    collaterale    fino    al    secondo    grado
(fratello,sorella),   purche'  venga  utilizzata  dagli  stessi  come
abitazione principale;       d) unita' immobiliari possedute a titolo
di  proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la
residenza  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in
uso gratuito a familiari (al di fuori delle tipologie di cui al punto
c);        e)  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari 5 per mille.     (Omissis). 00A6340;

                    Comune di TREVIOLO (Bergamo)

    Il  comune  di  TREVIOLO  (provincia  di  Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di  approvare  la  seguente  disciplina  ai  fini
dell'applicazione   in  questo  comune  dell'imposta  comunale  sugli
immobili   con   effetto   dal   1o gennaio  2000;      a) l'aliquota
dell'imposta  viene  determinata  nella  misura  ordinaria  del 5 per
mille;       b) la   detrazione   dell'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
quale   prevista  dall'art.  8,  comma  2,  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  e'  fissata nell'importo di L. 200.000;
    c) la   predetta   detrazione   e'  elevata  a  L. 250.000  nelle
circostanze  ed  alle  condizioni  sotto indicate:       applicazione
della maggiore detrazione per i contribuenti che, essendo proprietari
di  un'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale, hanno
compiuto  sessanta  anni di eta' ed hanno un reddito lordo imponibile
ai  fini  IRPEF  pro-capite  annuo  pari o inferiore a L. 19.500.000;
      in  caso  di  comproprieta'  la  detrazione  spetta  in  misura
proporzionale  alla  quota di proprieta';       non possono usufruire
del  beneficio  i soggetti passivi dell'imposta che, oltre all'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo stesso, sono proprietari di altre unita' immobiliari
ubicate  in  qualsiasi altro comune;       sono escluse dal beneficio
della maggiore  detrazione  le abitazioni appartenenti alle categorie
catastali  A1  -  A7  -  A8  -  A9;        viene stabilita l'aliquota
agevolata  nella misura del t3 per mille in favore di proprietari che
eseguono  interventi  volti  all'utilizzo dei sottotetti da applicare
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la  durata  di tre anni dall'inizio dei lavori;       per beneficiare
della  maggiore detrazione o dell'aliquota agevolata e' necessaria la
presentazione   all'Ufficio  comunale  tributi  della  documentazione
fiscale del caso.     (Omissis). 00A6341;

                  Comune di TRISOBBIO (Alessandria)

    Il comune di TRISOBBIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il
26 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di determinare, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativa 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.
e  dell'art.  49,  comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per
l'anno  2000,  le  seguenti  aliquote  dell'imposta  comunale per gli
immobili:      aliquota  del 5,5 per mille per i terreni agricoli che
non  ricadono  in  aree  montane  o  di  collina  delimitate ai sensi
dell'art.  15  della legge 27 dicembre 1977, n. 984;     aliquota del
5,5  per  mille  per  le  persone fisiche, soggetti passivi e soci di
cooperative a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita'
immobiliare    direttamente   adibita   ad   abitazione   principale;
    aliquota  del  5,5  per  mille  per  le persone fisiche, soggetti
passivi  e  soci  di  cooperative  a proprieta' indivisa per l'unita'
immobiliare  non  direttamente  adibita  ad  abitazione principale ma
abitata,  anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o
da  suoi  familiari;      aliquota  del  7  per  mille per le persone
fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa
per  l'unita'  immobiliare  non  direttamente  adibita  ad abitazione
principale  e  non  abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno
dal proprietario o da suoi familiari. 2. di stabilire che:     per la
determinazione  della  base  imponibile  si  tiene  conto  di  quanto
stabilito  dall'art.  5  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi
48,  51  e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;  3. di stabilire che dal'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente  alla  quota per la quale la detrazione medesima si
verifica.     (Omissis). 00A6342;

                  Comune di TROPEA (Vibo Valentia)

    Il  comune di TROPEA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis). 1. aliquota I.C.I. anno
2000:  5  per  mille; 2. detrazione L. 250.000 per unita' immobiliare
adibite   ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo;  3.  di
considerare  direttamente  adibita  ad unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta
locata.     (Omissis). 00A6343;

                  Comune di UGGIATE TREVANO (Como)

    Il  comune  di UGGIATE TREVANO (provincia di Como) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).   1.   di   stabilire   per   l'anno  2000  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  come  da  allegato prospetto
(Allegato 1).

                                                           Allegato 1

=====================================================================
N. D.|             TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI              |Aliquote  %
=====================================================================
  1  |2                                                  |     3
---------------------------------------------------------------------
  1  |Abitazione "prima casa"                            |     5
---------------------------------------------------------------------
     |Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in   |
     |linea diretta fino al 1° grado e parenti in linea  |
  2  |collaterale fino al 2° grado                       |     5
---------------------------------------------------------------------
  3  |Tutte le altre categorie di immobili               |     6

2. di  determinare,  per  l'anno  2000  le  riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
     |  TIPOLOGIA DEGLI   |                    |
     |  IMMOBILI nonché   |                    |
     |    categorie di    |                    |
     |    soggetti in     |                    |
     |   situazioni di    |                    |Detrazione di imposta
     |particolare disagio |Riduzione di imposta|  (Lire in ragione
N. D.| economico-sociale  |         %          |       annua)
=====================================================================
  1  |2                   |         3          |          4
---------------------------------------------------------------------
     |Abitazione          |                    |
  1  |principale          |                    |       200.000
---------------------------------------------------------------------
     |Fabbricati inagibili|                    |
  2  |o inabitabili       |        50%         |
---------------------------------------------------------------------
     |                    |   Esenti fino al   |
     |                    |valore di 50 milioni|
     |                    |  70% dell'imposta  |
     |                    |valore fra 50 e 120 |
     |                    |    milioni 50%     |
     |Terreni agricoli    |dell'imposta valore |
     |posseduti e condotti|   fra 120 e 200    |
     |da coltivatori o    |    milioni 25%     |
     |imprenditori        |dell'imposta valore |
     |agricoli a titolo   |   fra 200 e 250    |
  3  |principale          |      milioni       |

    (Omissis). 00A6344;

                 Comune di URBANIA (Pesaro e Urbino)

    Il  comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il   30 marzo   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  A) aliquota  del 6 per
mille:      in  favore  delle  persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,   per  l'unita'  immobiliare  utilizzata  direttamente  quale
abitazione  principale;      ai  soggetti  di cui al punto precedente
viene,  altresi', riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma
2,  del  decreto  legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dalla
legge  n.  662/1996;  B) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri
immobili.      Di  dare  atto che ai sensi della legge n. 662/1996 la
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
e' determinata nella misura di L. 200.000.     (Omissis). 00A6345;

                     Comune di USSEGLIO (Torino)

    Il  comune  di  USSEGLIO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il
18 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1) di determinare, ai sensi
del  primo  comma  1, dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  per  l'anno  2000  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli
immobili  nella  misura  del  5,25  per mille; 2) di dare atto che ai
sensi  dell'art.  3,  comma  55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
l'ammontare  della  detrazione  da applicarsi sull'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene stabilito
in L. 200.000.     (Omissis). 00A6346;

                Comune di VAIRANO PATENORA (Caserta)

    Il comune di VAIRANO PATENORA (provincia di Caserta) ha adottato,
il   24 febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:     (Omissis). di stabilire le seguenti
norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili,
in  questo  comune,  con effetto dal 1o gennaio 2000:     1) aliquota
ridotta,  pari al 5 per mille, da applicare:         a) agli immobili
adibiti  ad  abitazione principale con estensione alle sue pertinenze
(box-cantine-soffitte-garage)  anche  se  distintamente  iscritte  in
catasto,  intese come parte integrante della stessa nonche' destinate
ed   utilizzate  al  servizio  dell'abitazione  principale  medesima;
        b) per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  ed i soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale;
        c) per  le unita' immobiliari locate con contratto registrato
ad   un   soggetto   che  le  utilizzi  come  abitazione  principale;
    2) aliquota  ordinaria,  pari  al  6  per  mille,  da  applicare:
        a) per  le  persone  fisiche  soggetti passivi, per le unita'
immobiliari  ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta
all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza
come abitazione principale;         b) a tutti i soggetti passivi per
gli  alloggi  posseduti  e non locati;         c) ai soggetti passivi
per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel
comune;          d) a  tutti  gli  altri  immobili non compresi nelle
precedenti    tipologie,    ivi   comprese   le   aree   edificabili;
    3) aliquota  agevolata,  pari  al  4  per  mille, da applicare in
favore  di  proprietari  che eseguono interventi volti:         a) al
recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;         b) al
recupero   di  immobili  di  interesse  artistico  od  architettonico
localizzati  nel  centro  storico;  da  applicare  limitatamente alle
unita'  immobiliari  oggetto di detti interventi per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma
5,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449.     Per la determinazione
della  base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  e successive
modificazioni,  compreso  quanto  stabilito  dai  commi  48, 51 e 52,
lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662;
    L'imposta   e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili  od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.   In   alternativa  il  contribuente  ha  facolta'  di
presentare  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data
d'inizio   delle   condizioni  che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti   d'ufficio   per  verificare  la  vericita'  di  quanto
dichiarato  dal  contribuente.      Dall'imposta  dovuta  per  unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare, L. 200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;   se  l'unita  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima  si  verifica.      La  suddetta  detrazione  applicata alle
abitazioni principali e' applicabile, nella stessa misura, anche alle
abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al
1o  grado  (genitori-figli)  e  dagli  stessi  adibite  ad abitazione
principale,  in  cui  risultino  percio'  anagraficamente  residenti.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro  diritto  reale,  ed  i  suoi  familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti   autonomi   per  le  case  popolari.      Viene,  altresi',
considerata  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  e  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.     Di riconoscere per l'anno 2000,
ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  50/1997,
convertito  nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, ai contribuenti che
si   trovino   nelle   condizioni  sotto  specificate  una  ulteriore
detrazione  di  imposta  I.C.I.  di  L. 150.000,  da  aggiungere alla
detrazione  di L. 200.000 per le abitazioni principali gia' prevista:
      1) per    i    pensionati,   aventi   i   seguenti   requisiti:
        a) aver  compiuto  sessantacinque  anni di eta' alla data del
1o gennaio  2000;          b) reddito  familiare,  riferito  all'anno
1999,   derivante   esclusivamente   da  pensione,  non  superiore  a
L. 15.000.000  se  unico  componente,  ed elevato a L. 22.000.000 nel
caso   di   nucleo   familiare   composto  da  due  o  piu'  persone;
      2) nuclei  familiari  con  la  presenza  di uno o piu' soggetti
portatori  di  handicap  ai quali sia stata accertata una diminuzione
permanente    della    capacita'   lavorativa   superiore   ai   2/3;
      3) nuclei  familiari  con  almeno sei componenti il cui reddito
complessivo  non  deve superare L. 30.000.000.     Nei casi di cui ai
precedenti  punti  1),  2)  e  3)  l'applicazione del beneficio della
ulteriore  detrazione  di L. 150.000 da aggiungere alla detrazione di
L. 200.000  prevista per le abitazioni principali e' subordinata alla
condizione  che il soggetto passivo e gli altri componenti del nucleo
familiare  non  possiedano  alcuna  proprieta' immobiliare. Modalita'
applicative:       i   contribuenti  che  intendono  avvalersi  della
maggiore   detrazione   di   cui  sopra  devono  indicarne  l'importo
nell'apposito  spazio  del  bollettino  di  versamento;      dovranno
inoltre   presentare   all'ufficio   tributi   del   comune,  tramite
raccomandata  o consegnata a mano, entro il 30 giugno 2000 ovvero, se
il  presupposto di imposta si e' verificato successivamente, entro la
data   prevista   per   il  saldo,  apposita  richiesta  nella  forma
dell'autocertificazione   prevista  dalla  legge  n.  15/1968;      i
contribuenti  che  avranno  inviato  apposita  richiesta  nei termini
previsti  potranno  gia' tenere conto della detrazione al momento del
pagamento   della   rata  I.C.I.,  2000;      il  beneficiario  della
detrazione  e  tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare  dovranno
possedere   esclusivamente   una   sola  proprieta'  immobiliare  nel
territorio  comunale  classificata  o  classificabile nelle categorie
A2-A3-A4-A5-A6;      restano  pertanto  ecluse  dal  beneficio di cui
sopra le unita' immobiliari del gruppo "A" classificate A1 abitazioni
signorili  -  A7  villini  -  A8  abitazioni  in ville - A9 castelli,
palazzi   di   pregio   artistico  e  A10  uffici  e  studi  privati.
    (Omissis).      Di  dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art.
58   del   decreto   legislativo   15 dicembre   1997,  n.  446,  per
l'applicazione  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992
relativo  alle  modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai terreni
agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli
a  titolo  principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli appositi
elenchi  comunali  di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette
al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti
elenchi  ha  effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
    (Omissis). 00A6347;

                     Comune di VALMONTONE (Roma)

    Il  comune  di  VALMONTONE  (provincia  di  Roma) ha adottato, il
21 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). I. di stabilire le seguenti
norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili,
in  questo  comune,  con effetto dal 1o gennaio 2000:     1) aliquota
ridotta  del 6 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti
passivi  ed  i  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune,  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale:          -  per  le  persone fisiche soggetti
passivi  residenti  nel  comune per l'unita' o le unita' immobiliari,
oltre  la  prima,  concesse  in  uso  gratuito a titolo di abitazione
principale  a  parenti  entro  in  2o  grado  in  linea retta secondo
modalita'  e  termini  stabiliti  con  apposita  norma regolamentare;
    2)  aliquota  agevolata  deI 4 per mille in favore di proprietari
che  eseguono  interventi volti:         - al recupero di immobili di
interesse  artistico od architettonico localizzati nel cento storico;
        -  alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto anche
pertinenziali;          -  all'utilizzo  di  sottotetti; da applicare
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la  durata  di  tre  anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto
dall'art.  1,  comma  5,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449 previa
comunicazione all'ufficio tributi;     3) aliquota del 7 per mille da
applicare  per  gli immobili diversi da quelli di cui ai numeri 1 e 2
del presente capo; II. per la determinazione della base imponibile si
tiene  conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo
n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai
commi  48,  51  e  52, lettera a, dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996,  n.  662;  III. l'imposta  e' ridotta del 50 % per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  di  inizio  delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al  comune  la  data  di  ultimazione  dei  lavori di ricostruzione o
restauro  ovvero,  se  antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque  utilizzato  entro  il  termine  di  giorni  trenta  dal suo
verificarsi.  Il  comune  per  effettuare  accertamenti d'ufficio per
verificare  la  veridicita'  di  quanto  dichiarato dal contribuente;
IV. l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  del 4 per mille, per un
periodo  non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente  delle  attivita'  la costruzione o l'alienazione di beni.
Per  beneficiare  dell'aliquota  agevolata  l'impresa deve effettuare
immediata  dichiarazione  al  comune  della data di ultimazione della
costruzione,  con  avviso  che  la  stessa e' destinata alla vendita.
Entro  i termini regolamentari dalla cessione dell'immobile l'impresa
deve  comunicare  al  comune i dati relativi agi acquirenti e la data
del  contratto.  L'aliquota  stabilita dal presente capo e' applicata
alla  data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di
vendita;  V. dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono  detratte fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L. 200.000  rapportate  al periodo
dell'anno  durante  il  quale si protrae le destinazione; se l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale da ai soggetti passivi,
la   detrazione   spetta   a   ciascuno   di  essi  in  parti  uguali
indipendentemente  dalla quota di possesso. Per abitazione principale
si  intende  quella  nella  quale  il contribuente, che la possiede a
titolo  di  proprieta',  usufrutto  od  altro diritto reale ed i suoi
familiari  dimorano  abitualmente. Le disposizioni di cui al presente
capo  si  applicano  anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibite ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati  dagli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari; VI. la
detrazione  d'imposta  viene aumentata fino a L. 500.000 in relazione
alle  seguenti  categorie  di  soggetti passivi:     prima categoria:
      - disoccupati che al 1o gennaio dell'anno di applicazione siano
iscritti  all'ufficio  di  collocamento da almeno due anni;       - i
non occupati che, gia' fruitori della C.I.G o indennita' di mobilita'
ai   sensi  della  normativa  vigente  al  1o  gennaio  dell'anno  di
applicazione dell'imposta, abbiano perduto tali provvidenze nel corso
dell'anno  precedente;        -  i  lavoratori  dipendenti  che  alla
medesima  data usufruiscono della C.I.G. o siano iscritti nella lista
regionale  di  mobilita'  da  oltre sei mesi.     Le condizioni sopra
indicate   devono   essere   documentate  dai  competenti  organismi;
    seconda  categoria:        -  i titolari di pensione o assegni di
invalidita';      terza  categoria:       - i soggetti passivi il cui
nucleo familiare, convivente nell'abitazione principale comprenda uno
o  piu'  disabili con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal
certificato  di  invalidita'  rilasciato  dalle  competenti strutture
pubbliche.      Condizioni:        - i soggetti passivi sopraindicati
sono  ammessi  al  godimento del beneficio in questione alle seguenti
condizioni:        -  che  l'immobile  posseduto dal soggetto passivo
(abitazione principale ed eventuale pertinenza) non abbia una rendita
catastale  oltre  1.500.000;  eventuali  istanze,  la  cui abitazione
principale  presenti  una  rendita  superiore  all'importo  stabilito
potranno  essere ammesse al beneficio previa relazione favorevole del
servizio  sociale  approvata  dalla  Giunta;        - che nessuno dei
componenti  del  nucleo  familiare, compreso il soggetto passivo, sia
possessore  di  altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito
ad  abitazione  principale  nel  territorio nazionale fatta eccezione
dell'eventuale  box  o  garage  di pertinenza;       - che il reddito
complessivo   annuo,   del   nucleo  familiare  conseguito  nell'anno
precedente,  inclusi eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte
o  comunque  non  compresi  nella  dichiarazione  dei redditi non sia
superiore   al   doppio  dell'importo  minimo  annuo  delle  pensioni
corrisposte  ai  lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per i
casi di cui alle precedenti categorie I e II ed al triplo per il caso
di  cui  alla  categoria  III.      termini  e  modalita':       - il
richiedente  a  pena di decadenza dovra' produrre domanda entro il 31
dicembre  dell'anno di applicazione dell'imposta;       - la domanda,
autenticata nella sottoscrizione secondo la normativa vigente, dovra'
attestare  oltre  al possesso dei requisiti sopraindicati ai punti 1,
2,  3:          a)  il  periodo di tempo in cui si sono verificate le
condizioni di applicabilita' dell'ulteriore detrazione;         b) la
composizione  del  nucleo  familiare;          c)  l'indicazione  dei
soggetti disabili con il relativo grado di invalidita' effettivamente
conviventi  nel  nucleo familiare;         d) l'ammontare complessivo
annuo del reddito del nucleo familiare relativo all'anno precedente a
quello   di  applicazione  dell'I.C.I.;      allegati:  alla  domanda
dovranno  essere  allegati:        -  le  documentazioni attestanti i
punti  1,  2,  e  3;        -  dichiarazione  dei redditi; VII. viene
considerata  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  e  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.     (Omissis). 00A6348;

                     Comune di VALSINNI (Matera)

    Il  comune  di  VALSINNI  (provincia  di  Matera) ha adottato, il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:     (Omissis). aliquota unica I.C.I.: 5
per    mille;    detrazione    abitazione    principale:   L.200.000.
    (Omissis). 00A6349;

                   Comune di VALVASONE (Pordenone)

    Il  comune  di VALVASONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il
14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di determinare le seguenti aliquote
I.C.I.  per  l'anno  2000:     a) 5 per mille per la prima casa (art.
10,  commi  1 e 2 del Regolamento) e le pertinenze della stessa (art.
10,  comma  5  del  Regolamento);      b) 5,5 per mille per gli altri
fabbricati  (locati  od  utilizzati  direttamente  dal proprietario);
    c)  5,5  per  i  terreni;     d) 7 per mille per i fabbricati non
locati;      e)  4  per  mille  per le unita' immobiliari inagibili o
inabitabili  oggetto  di  interventi  atti  al  loro  recupero per un
periodo  di  tre anni dalla data di inizio lavori;     f) 4 per mille
per  le  unita'  immobiliari  di interesse artistico o architettonico
localizzati  nel  centro  storico  oggetto di interventi atti al loro
recupero  (per  un  periodo  non  superiore  a tre anni dalla data di
inizio  lavori);  2.  di  determinare in L. 200.000 la detrazione per
l'abitazione principale. 3. di elevare la detrazione per l'abitazione
principale  a L. 250.000 per nuclei familiari:       i cui componenti
percepiscano  esclusivamente la pensione minima o sociale e che siano
esclusivamente  proprietari o titolari del diritto d'uso, usufrutto o
abitazione  del  solo  immobile  adibito  ad  abitazione  principale,
unitamente alle sue pertinenze.     (Omissis). 00A6350;

                      Comune di VAREDO (Milano)

    Il  comune  di  VAREDO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato, il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis). 1. confermare anche per
l'anno   d'imposta   2000,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  nella  misura del 5,5 per mille; 2. confermare l'elevazione
della detrazione di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122,
da  L. 200.000  aL 300.000 per coloro che hanno i seguenti requisiti:
      a)  come  loro unica proprieta' immobiliare la casa nella quale
abitano  e,  nell'ambito  del comune di Varedo, un box adibito ad uso
esclusivo  del  soggetto  passivo  dell'imposta;       b) una rendita
catastale  complessiva,  per  le  proprieta'  di  cui alla precedente
lettera,  non  superiore  a  L. 800.000;        c)  un  reddito annuo
dastabilirsi  tenendo  conto  del  numero  dei  componenti  il nucleo
familiare,  avente  come  parametro  quanto  stabilito dalla legge n.
153/1988, come da tabella allegata; 3. di dare atto che il diritto di
cui   al  punto  precedente  sussiste  qualora  il  soggetto  passivo
dell'imposta  sia  in possesso di tutti i requisiti indicati sotto le
lettere a,b,c,; 4. dare altresi' atto che la detrazione di L. 300.000
spetta  al  soggetto  passivo  d'imposta  il  cui nucleo familiare e'
composto  di  una  sola  persona  e  che  abbia i seguenti requisiti:
      a)  abbia  compiuto  il  sessantesimo  anno d'eta';       b) il
reddito  non  sia superiore a L. 20.659.000;       c) sia in possesso
dei  requisiti  di  cui  alle  lettere  a e b del precedente punto 1;
    (Omissis). 00A6351;

                       Comune di VARZI (Pavia)

    Il  comune  di VARZI (provincia di Pavia) ha adottato, il 2 marzo
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:      (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000
l'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del
5,5  per  mille,  secondo  le  modalita'  delle  vigenti disposizioni
legislative, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale
resta fissata in L. 200.000.     (Omissis). 00A6352;

                    Comune di VEDELAGO (Treviso)

    Il  comune  di  VEDELAGO  (provincia  di Treviso) ha adottato, il
25 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1. di determinare, per
l'anno  2000,  ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili nella misura
unica  del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  cosi' come individuata nel regolamento per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  al  quale  si rinvia per le
modalita' di applicazione. 4. (Omissis).     (Omissis). 00A6353;

                      Comune di VELLETRI (Roma)

    Il  comune  di  VELLETRI  (provincia  di  Roma)  ha  adottato, il
1o marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per  l'anno 2000 come di seguito indicato:
    -  aliquota  ordinaria  nella  misura  del  6,5  per mille;     -
aliquota  ridotta  nella  misura  del  4,5 per mille, in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente   adibita   ad  abitazione  principale;      -  aliquota
agevolata  del  4  per  mille  a  favore dei proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse artistico o architettonico nel centro storico, ovvero volti
allarealizzazione  di  autorimesse o posti auto anche pertinenziali o
all'utilizzo  di  sottotetti.      L'aliquota  agevolata e' applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la durata di tre anni dall'inizio dei lavori e in capo all'originario
proprietario  richiedente l'autorizzazione o concessione edilizia; di
considerare  parti integranti dell'abitazione principale del soggetto
passivo  le  sue  pertinenze,  anche  se  distintamente  iscritte  in
catasto; di confermare per l'anno 2000 a lire 200.000 l'importo della
detrazione  fissata  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo dall'art. 3, comma 55, della legge
662/96 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504; di aumentare la detrazione per abitazione principale da
L. 200.000 a L. 300.000 a favore delle seguenti categorie di soggetti
passivi:     a) pensionati sociali che hanno compiuto il sessantesimo
anno d'eta' alla data del 31 dicembre 1999;     b) soggetti assistiti
dal  comune in via continuativa nel corso dell'anno 2000 per stati di
indigenza;     c) disoccupati iscritti alle liste di collegamento con
almeno due anni di anzianita' di iscrizione alla data del 31 dicembre
1999,  soli  o  con  nucleo  familiare  i cui componenti non svolgano
attivita'  lavorativa  o  con  reddito  imponibile  ai fini IRPEF per
l'anno   1999   non  superiore  a  L. 12.000.000;  di  stabilire  che
l'applicazione    del   beneficio   dell'ulteriore   detrazione   per
l'abitazione   principale  debba  essere  subordinata  alle  seguenti
condizioni:      a)  il soggetto passivo, come nessun altro eventuale
componente  la  famiglia  deve  possedere altri immobili, su tutto il
territorio  nazionale,  diversi  dall'unita'  adibita  ad  abitazione
principale   ed  eventuale  autorimessa  di  pertinenza;      b)  che
l'immobile   per   il  quale  si  intende  usufruire  della  maggiore
detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni
di  tipo  signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in
ville),  A/9  (castelli,  palazzi  di  eminente  pregio  artistico  e
storico);      c)  che  i  contibuenti  che  intendono  usufruire dei
benefici     sopra    descritti,    debbano    presentare    apposita
autocertificazione  all'ufficio  tributi  entro la data del 30 giugno
2000.     (Omissis). 00A6354;

                     Comune di VENAFRO (Isernia)

    Il  comune  di  VENAFRO  (provincia  di  Isernia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).   di  confermare,  nella  misura  di  5,50  per  mille
l'aliquota  relativa  all'imposta  comunale sugli immobili per l'anno
2000;  di confermare, altresi', in L. 200.000 l'importo da portare in
detrazione    all'imposta    dovuta    per   abitazione   principale;
    (Omissis). 00A6355;

                         Comune di VERCELLI

    Il  comune  di  VERCELLI  ha  adottato,  il  20 dicembre 1999, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  le  seguenti  misure  di  aliquota:      aliquota
ordinaria:  5  per  mille;      aliquota  4 per mille:       a) per i
fabbricati  di  tipo  abitativo  aventi un valore catastale fino a L.
80.000.000  destinati  ad  abitazione  principale del proprietario, a
condizione  che  il  medesimo  non  sia  titolare  di altri immobili;
      b) per i fabbricati di tipo abitativo concessi dal proprietario
in  locazione,  a titolo di abitazione principale, alle condizioni di
cui  agli  accordi  previsti  dalla legge 431/1998, "Disciplina delle
locazioni  e  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso abitativo";
    aliqota  7  per  mille:  per  gli  alloggi  non locati ovvero non
occupati  da almeno due anni, vale a dire vuoti e non utilizzati, con
esclusione  degli  alloggi  realizzati  per  la vendita e non venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  e  prevalente
dell'attivita'    la   costruzione   e   alienazione   di   immobili,
limitatamente  ai  primi tre anni successivi alla data di ultimazione
dei  lavori;  2.  la  detrazione  per  abitazione  principale  pari a
L. 200.000.       Tale   detrazione  viene  aumentata  a  L.  250.000
contribuenti  che  si  trovano  nelle  condizioni  sotto specificate:
    a)  pensionato  solo:       nucleo familiare composto da una sola
persona  alla  data  del  1o gennaio  2000;        avere  compiuto il
sessantacinquesimo  anno  di  eta'  alla  data  del  1o gennaio 2000;
      essere   in   condizione   non  lavorativa  e  con  un  reddito
complessivo  non superiore a L.15.000.000 annui lordi con riferimento
ai  redditi prodotti nel 1999, e tassabili ai fini I.R.P.E.F.;     b)
pensionati:        nucleo familiare composto da sole due persone alla
data  del 1o gennaio 2000;       avere compiuto il sessantacinquesimo
anno  di eta' alla data del 1o gennaio 2000;       essere entrambi in
condizione  non laborariva e con un reddito familiare complessivo non
superiore  a  L.  25.000.000  annui  lordi con riferimento ai redditi
prodotti  nel  1999,  e tassabili ai fini I.R.P.E.F.;     c) famiglie
numerose:        nucleo  familiare  composto da 5 o piu' persone alla
data  del  1o  gennaio  2000;       reddito complessivo familiare non
superiore  a  L. 70.000.000 annui lordi, nel caso di 5 componeneti il
nucleo  familiare,  con  elevazione  di L. 15.000.000 annui lordi per
ogni  componente oltre il quinto, con riferimento ai redditi prodotti
nel    1999,   e   tassabili   ai   fini   I.R.P.E.F.       Ai   fini
dall'applicazione  della maggiore detrazione i contribuenti di cui ai
punti  a),  b)  e c) devono essere in possesso del solo fabbricato di
tipo   abitativo   ed   eventuale  annessa  pertinenza,  quale  unica
proprieta'  immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000. Nel caso
in  cui  il  fabbricato  sia  posseduto  a titolo di usufrutto, uso o
abitazione,  il  contribuente non deve avere nessuna altra proprieta'
immobiliare.     (Omissis). 00A6356;

                     Comune di VERGEMOLI (Lucca)

    Il  comune  di  VERGEMOLI (provincia di Lucca) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1)  di  applicare  per l'anno 2000, le
seguenti   aliquore  I.C.I.;    5,50  per  mille  per  le  abitazioni
principali;    7  per  mille  per  gli altri fabbricati e per le aree
fabbricabili;  2) di aumentare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  decreto  legislativo n. 504/1992, come modificato dal
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione di cui al
comma  2,  del  citato  art.  8,  portandola a " 300.000 per i nuclei
familiari  formati  da  una  o  piu'  persone con reddito complessivo
compresa la maggiorazione per ilconiuge od altro convivente a carico,
derivante  unicamente  da pensione non superiore a " 11.000.000 annue
lorde  per  famiglie  monocomponenti  e  "  21.000.00 annue lorde per
famiglie  composte  da  due persone pensionate; 3) di dare atto che i
terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, punto
4,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;     (Omissis).
00A6357;

                    Comune di VERNASCA (Piacenza)

    Il  comune di VERNASCA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  determinare,  nella  misura di
seguito indicata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2000,  per  le  motivazioni  tutte  di  cui in premessa ed in
relazione  alla necessita' di copertura dei costi dei servizi e delle
funzioni  dell'ente:    a)  aliquota  ordinaria:  5,5 per mille;   b)
aliquota   per  le  unita'  immobiliari  e  le  relative  pertineneze
destinate ad opificio, classificate nel gruppo catastale D/1: 6,5 per
mille;  2.  di  determinare  in L. 200.000 l'importo della detrazione
spettante  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazone principale,
ai  sensi  dell'art.  8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  come  modificato dall'art. 3, comma 55, del decreto legislativo
23 dicembre 1996, n. 662.     (Omissis). 00A6358;

                      Comune di VERNIO (Prato)

    Il  comune  di  VERNIO  (provincia  di  Prato) ha adottato, il 16
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di determinare, per l'anno 2000, le
aliquote  e  le  detrazioni, per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili siti sul territorio del comune di Vernio, nel seguente
modo:      abitazione  principale .......................... aliquota
4,50  per  mille;      immobili  diversi dalla abitazione inclusi gli
immobili  adibiti  a pertinenze della pricipale .....................
aliquota  6,50 per mille     detrazione sull'imposta per l'abitazione
principale      ..... Lit.     200.000.
    (Omissis). 00A6359;

                   Comune di VEZZA d'ALBA (Cuneo)

    Il  comune  di  VEZZA d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
25 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di aumentare per l'anno
2000,   (omissis),   nella  misura  del  5,75  per  mille  l'aliquota
dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura
unica  a  tutte  le  basi  imponibili  e di determinare la detrazione
d'imposta   in   L.  200.000  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale;  2.  di  non  procedere, (omissis), ad alcuna
diversificazione  dell'aliquota  I.C.I.,  cosi'  come  previsto dalla
vigente normativa in materia.     (Omissis). 00A6360;

           Comune di VEZZANO sul CROSTOLO (Reggio Emilia)

    Il comune di VEZZANO sul CROSTOLO (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1.  di  confermare  per l'anno 2000 le
seguenti   aliquote   gia'   previste   per   l'anno  1999,  ai  fini
l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili:     6 per mille
per  le  unita'  immobiliari  (solo categoria catastale A) adibite ad
abitazione  principale  per  le quali i proprietari possono avvalersi
della  detrazione  di  legge  di L. 200.000;     6,5 per mille per le
unita'  immobiliari (categoria catastale A) occupate alla data del 1o
gennaio  2000,  da  famiglie, non proprietarie, iscritte all'anagrafe
come  residenti  all'interno  dell'immobile stesso;     6,5 per mille
per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A/10-B-C-D);     7
per  mille  per  le  aree fabbricabili;     7 per mille per le unita'
immobiliari  (cat. catastale A) non occupate alla data del 1o gennaio
2000,  da  famiglie  iscritte all'anagrafe come residenti all'interno
dell'immobile stesso e tutte le unita' immobiliari (cat. catastale A)
non  comprese  nei casi sopra indicati; 2. di confermare altresi', la
detrazione  annua  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  pari  a  L. 200.000; 3. di stabilire che per l'anno 2000,
alle pertinenze dell'abitazione principale (un immobile di cat. C/6 o
cat. C/7 e un immobile di cat. C/2) si applica l'aliquota ridotta del
6  per mille prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale.     (Omissis). 00A6361;

                  Comune di VILLA BASILICA (Lucca)

    Il  comune di VILLA BASILICA (provincia di Lucca) ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:      (Omissis).  1. fissare, per l'anno
2000,  le  seguenti  aliquote,  detrazioni  ed  agevolazioni relative
all'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  ferme  restando  le
riduzioni  e detrazioni previste direttamente dalla legge:     a) per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  l'aliquota  dell'imposta  e' fissata al 5 per mille. Per la
medesima unita' immobiliare, la detrazione di cui all'art. 8, commi 2
e  3  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e' fissata in
L. 200.000;      b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta,
diversi  da  quelli  di cui alla precedente lettera a), l'aliquota e'
fissata al 7 per mille;     c) la detrazione di cui all'art. 8, commi
2  e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, e' fissata in L. 400.000
limitatamente   ai   seguenti  soggetti  ritenuti  in  situazione  di
particolare  stato  di disagio economico e sociale:       c1) anziani
ultrasessantacinquenni  che  vivono  soli,  e  per  il periodo in cui
permane   tale   situazione,   aventi  un  reddito  non  superiore  a
L. 17.000.000  annui;        c2)  nuclei  familiari composti da due o
piu'  anziani  con  eta'  media  superiore  a  sessantacinque anni ed
individuale   di   almeno   sessanta  e  proprietari  di  quell'unica
abitazione con reddito familiare non superiore a L. 25.000.000 annui.
L'agevolazione  si  applica  per  il  periodo  in  cui si verifica la
situazione  ed  a  condizone  che almeno uno dei componenti il nucleo
familiare  sia  proprietario  in  tutto  o  in  parte  della  casa di
abitazione.     (Omissis). 00A6362;

                  Comune di VILLA CELIERA (Pescara)

    Il comune di VILLA CELIERA (provincia di Pescara) ha adottato, il
28   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'anno 2000:     (Omissis). a) di applicare per l'anno
2000  le  seguenti  tariffe  per i servizi e i tributi locali:     1.
I.C.I.  =  5,5  per  mille  per  tutti gli immobili (detrazione unica
abitazione principale L 200.000).     (Omissis). 00A6363;

                  Comune di VILLA d'ADDA (Bergamo)

    Il  comune di VILLA d'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:     (Omissis). 1. di stabilire le seguenti
aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di
questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000:     aliquota del 5 per
mille  da  applicare nei seguenti casi:       a) per abitazione nella
quale  il  contribuente  che  la  possiede  a  titolo  di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale  di  godimento  o  in qualita' di
locatario  finanziario,  ed  i  suoi familiari dimorano abitualmente;
      b)  unita'  immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta'
indivisa,  adibita  a  dimora abituale dei soci assegnatari;       c)
alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;
      d)  unita'  immobiliare  posseduta  nel territorio del comune a
titolo  di  proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a  condizione  che non risulti
locata;         e)   l'unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di  usufrutto  da anziano o disabile che acquisisce la
residenza  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente  a  condizione  che la stessa non risulti locata;       f)
l'abitazione  concessa  dal  possessore  in  uso  gratuito  a  propri
genitori  od  a  propri figli, a condizione che gli stessi abbiano la
propria  residenza  nell'immobile  concesso in uso gratuito;       g)
due  o  piu'  unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione
dal  contribuente  e  dai  suoi  familiari  a  condizione  che  venga
comprovato  che  e'  stata  presentata  all'UTE regolare richiesta di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime.
In  tale  caso,  l'equiparazione  nell'abitazione  principale decorre
dalla  data  in  cui  e' stata presentata la richiesta di variazione;
      h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti   occupata,  quale  abitazione  principale  dai
familiari  del possessore;     aliquota del 6 per mille per tutti gli
altri  immobili,  le  aree  fabbricabili  e le pertinenze accatastate
separatamente all'abitazione principale;     aliquota del 7 per mille
per  gli  alloggi  non  locati  e tenuti a disposizione come definiti
dall'articolo  8  del  regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale  sugli  immobili;      riduzione  del  50%  per i fabbricati
dichiarati  inabitabili  o  fatiscenti  e  di  fatto  non  utilizzati
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni.  L'inabitabilita' o fatiscienza e' accertata dall'ufficio
tecnico  comunale  con  perizia  a carico del proprietario, oppure il
contribuente   presenta  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  della
L.15/1968;      aliquota  del  2  per mille per le unita' immobiliari
inagibili  o  inabitabili  oggetto di ristrutturazione per le quali a
seguito  di  concessione  edilizia  siano  stati iniziati i lavori di
ristrutturazione   per   un   periodo  massimo  di  tre  anni;  2. di
determinare  la detrazione d'imposta per le tipologie di immobili per
i  quali  e'  prevista  l'aliquota  del  5  per  mille  in  L220.000.
    (Omissis). 00A6364;

              Comune di VILLAFRANCA di VERONA (Verona)

    Il  comune  di  VILLAFRANCA  di  VERONA  (provincia di Verona) ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). 2. di confermare pertanto
per l'anno 2000:     l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5
per  mille;      l'aliquota  agevolata  del 4,3 per mille a favore di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici  ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti;      la  detrazione  per  l'abitazione  principale  nella
misura unica di L. 200.000.     (Omissis). 00A6365;

                    Comune di VILLAMAR (Villamar)

    Il  comune  di  VILLAMAR  (provincia di Cagliari) ha adottato, il
18 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:     (Omissis). di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per
l'anno  2000, come segue:     si conferma, per l'anno 2000, nel 5 per
mille  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, gia' adottata
nel  1999,  sia  sulle  abitazioni  principali che sulle seconde case
abitate;      si  da'  atto  che  la  detrazione per la prima casa e'
stabilita  nella  misura  di L. 200.000;     si stabilisce l'aliquota
del  7  per  mille per le seconde case abitabili e sfitte, stabilendo
che  la  denuncia  e il versamento saranno ragguagliati al periodo di
possesso   e   utilizzo,   mentre   l'accertamento  sara'  effettuato
dall'ufficio tributi attraverso l'acquisizione dei dati relativi alla
denuncia  dei redditi;     tuttavia se nella denuncia, per la seconda
casa,  verranno  dichiarate  e  documentate le relative locazioni, le
stesse  verranno  assoggettate  all'aliquota  del  5  per  mille;  di
determinare  l'aliquota del 7 per mille per le aree fabbricati su cui
non  esiste  un  immobile; di determinare il valore minimo delle aree
fabbricabili  secondo  i valori appresso indicati: Aree fabbricabili:
    a)  aree  comprese  nel centro storico, L. 50.000/mq;     b) aree
comprese  nella  zona  "B0", L. 60.000/mq;     c) aree comprese nella
zona "B", L. 60.000/mq;     d) aree comprese nelle zone di espansione
lottizzate,   L.  60.000/mq;      e)  aree  comprese  nelle  zone  di
espansione da lottizzare, L. 15.000/mq.     (Omissis). 00A6366;

                  Comune di VILLANAVA d'ASTI (Asti)

    Il comune di VILLANAVA d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000:     (Omissis). 1. di confermare, per il
corrente  anno  2000,  l'aliquota  dell'I.C.I. nella misura del 6 per
mille;   2.  la  detrazione  per  abitazione  principale  e'  fissata
inL. 240.000 annue, elevata a L. 300.000 nei seguenti casi:     a) ai
portatori   di   handicap   (anche  se  familiare,  non  intestatario
dell'immobile,  ma  convivente con il proprietario);     b) ai nuclei
familiari il cui reddito complessivo risulta essere un'unica pensione
sociale.      Sono  equiparate  alle abitazioni principali e pertanto
possono   usufruire  delle  detrazioni  sopra  riprotate,  le  unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  ai parenti in linea retta e
collaterale  ed affini fino al secondo grado (genitori e figli, nonni
e  nipoti,  suoceri,  generi  e  nuore) nonche' al coniuge separato o
divorziato;  3. i valori venali delle aree edificabili da considerare
come  base  imponibile  ai  fini  I.C.I. sono stati determinati dalla
giunta comunale con deliberazione n. 25 in data 8 marzo 1999.     Gli
interessati  possono  prenderne  visione  presso gli uffici comunali.
    (Omissis). 00A6367;

                 Comune di VILLANOVA SOLARO (Cuneo)

    Il  comune  di VILLANOVA SOLARO (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). 1. di fissare, per l'anno
2000,  le  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504:      Tipologia  degli immobili: tutti indistintamente
aliquota al 5 per mille. 2. di stabilire, per l'anno 2000 le seguenti
misure   di   riduzione  detrazione  d'imposta:      Tipologia  degli
immobili  adibiti  a  prima  casa:  detrazione d'imposta, L. 200.000.
    (Omissis). 00A6368;

                      Comune di VISCHE (Torino)

    Il  comune  di  VISCHE  (provincia  di Torino) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di stabilire nella misura del 5 per
mille  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per
l'anno 2000 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.
    (Omissis). 00A6369;

                 Comune di VOLTA MANTOVANA (Mantova)

    Il  comune di VOLTA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno 2000:     (Omissis). stabilire per l'anno 2000
le  seguenti  aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
che  sara'  applicata  in questo comune:     abitazione principale: 4
per  mille;      aree  fabbricati  e  altri  immobili:  7  per mille;
    terreni  agricoli:  6  per  mille;     detrazione: L. 200.000 per
l'abitazione principale.     (Omissis). 00A6370;

                     Comune di VOLTIDO (Cremona)

    Il  comune  di  VOLTIDO  (provincia  di  Cremona)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  di stabilire le seguenti norme per l'applicazione
dell'I.C.I.  - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con
effetto  dal  1o gennaio 2000 l'aliquota da applicare in misura unica
per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili il 5 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi 48 - 51 e 52, lettera a), della legge 23 dicembre 1966, n.
662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  aI  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione - in alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile   l'immobile   -   il  contribuente  ha  l'obbligo  di
comunicare  aI  comune,  con raccomandata A.R. la data di ultimazione
dei  lavori  di  ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la
data  dalla  quale l'immobile e' comunque utilizzato - il comune puo'
effettuare  accertamenti  d'ufficio  per verificare la veridicita' di
quanto  dichiarato  dal  contribuente;  4.  dall'imposta  dovuta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, L.
200.000  rapportate  aI periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale  destinazione,  se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima  si  verifica.  Per  abitazione principale si intende quella
nella  quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  od  altro  diritto  reale,  ed  i  suoi familiari dimorino
abitualmente  -  le disposizioni di cui al presente capo si applicano
anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti   autonomi  per  le  case  popolari.  5.  Viene  considerata
direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da anziani che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata; 6. si da' atto che nella determinazione dell'aliquota
di   cui  aI  capo  I  della  presente  deliberazione  nonche'  della
definizione  della detrazione di cui aI successivo capo IV sono state
tenute  presenti  le esigenze di equilibrio economico-finanziario del
bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra
disposti  rispettano  tale equilibrio; 7. di riservarsi l'adozione di
provvedimenti,  su  proposta  della giunta comunale, per l'iscrizione
nel  bilancio  di  previsione  del  fondo  per il potenziamento degli
uffici  tributari  del  comune,  in  conformita'  a  quanto stabilito
dall'art.  3,  comma  57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 8. di
dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9
del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  relativo  alle modalita' di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori  diretti  od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette aI corrispondente obbligo
assicurativo;  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi ha effetto a
decorrere   dal   1o  gennaio  dell'anno  successivo.      (Omissis).
00A6371;

                     Comune di VOLVERA (Torino)

    Il  comune  di  VOLVERA  (provincia di Torino) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno  2000:      (Omissis).  1. di stabilire nella misura del 6 per
mille  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  per  l'anno 2000; 2. di stabilire un'aliquota pari al 5 per
mille  in  favore  delle  persone fisiche, soggetti passivi, dei soci
delle  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti nel
comune  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale,   nonche'   agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti  autonomi  per le case popolari, per lo stesso anno 2000; 3.
di  determinare,  per  l'anno 2000, la detrazione di cui l'art. 8 del
decreto legislativo n. 504/1992 dell'imposta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo in L. 280.000
(144,61  euro)  per  tutte  le fattispecie ricorrenti.     (Omissis).
00A6372;

                      Comune di ZAGAROLO (Roma)

    Il  comune  di  ZAGAROLO  (provincia  di Roma) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:     (Omissis). a) nella misura del 4,5 per mille:     in
favore   delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di
cooperative  edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per
la   sola  unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale;  b)  nella  misura del 4,5 per mille:     alle pertinenze
dell'abitazione   principale  (garage,  box,  posto  auto,  soffitta,
cantina) anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che
queste  siano  ubicate  nello stesso edificio o complesso immobiliare
nel  quale  e'  sita  l'abitazione principale e che il proprietario o
titolare  del  diritto  reale  di godimento dell'abitazione sia anche
proprietario   o  titolare  del  diritto  reale  di  godimento  della
pertinenza  e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita
alla  predetta abitazione; c) nella misura del 5,5 per mille:     per
tutti gli altri soggetti passivi.     (Omissis). 00A6373;

                 Comune di ZAMBRONE (Vibo Valenzia)

    Il comune di ZAMBRONE (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  1.  (omissis);  2.  di  confermare  per  l'anno 2000,
l'aliquota  I.C.I.  nella  misura del 5 per mille, gia' in vigore per
l'anno  1999;  3.  di  confermare  ancora per l'anno 2000 l'ammontare
della  detrazione  nella  misura di L. 200.000 per unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.     (Omissis).
00A6374;

                Comune di ZIANO PIACENTINO (Piacenza)

    Il comune di ZIANO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000:
    (Omissis).  di  determinare,  per  l'anno  2000, l'aliquota della
imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:     6 per
mille  per  gli edifici destinati ad abitazione principale;     7 per
mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili, i terreni agricoli
soggetti  ad  imposta  e  le  pertinenze delle abitazioni principali.
    (Omissis).