(Omissis). 00A6313; Comune di SOLBIATE ARNO (Varese) Il comune di SOLBIATE ARNO (provincia di Varese), ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, le sottonotate aliquote ICI: a) aliquota del 4 per mille per gli immobili di proprieta' degli enti senza scopo di lucro; b) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e per gli altri immobili; c) aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte; 2. di stabilire, per l'anno 2000, le sottonotate detrazioni: a) detrazione d'imposta, per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 240.000 senza l'applicazione di ulteriori agevolazioni; b) attribuzione della qualita' di abitazione principale per gli immobili posseduti, a titolo di proprieta' a di usufrutto, e non locati, da anziani o disabili residenti permanentemente in Istituti di ricovero o sanitari. 3. (Omissis). 4. (Omissis). (Omissis). 00A6314; Comune di SOMANO (Cuneo) Il comune di SOMANO (provincia di Cuneo), ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992; 2. di non ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ne' di elevare l'importo di L: 200.000 dovuto come detrazione. 3. (Omissis). 4. (Omissis). (Omissis). 00A6315; Comune di SOMMARIVA del BOSCO (Cuneo) Il comune di SOMMARIVA del BOSCO (provincia di Cuneo), ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'esercizio finanziario 2000 le aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nel comune di Sommariva del Bosco nelle seguenti misure: fabbricati 5,50 per mille; aree edificabili 6 per mille; terreni agricoli 6 per mille; detrazioni prima casa L. 200.000. (Omissis). 00A6316; Comune di SOMMO (Pavia) Il comune di SOMMO (provincia di Pavia), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 e' fissata nella misura pari aI 5.50 per mille; 2. che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia stabilita nella misura indicata nell'allegato, facente parte integrante della presente deliberazione; (Omissis). ALLEGATO La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e' la seguente: a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad uso abitazione principale L. 200.000; a favore delle famiglie che abbiano aI proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a L. 100.000.000 detrazione per l'abitazione principale pari a L. 270.000; a favore delle seguenti categorie di cittadini: 1) pensionati; 2) coniugi a carico dei pensionati; 3) disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 1999 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; 4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 1999 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, saranno applicate le seguenti detrazioni: ===================================================================== | L. 400.000 1ª | | Componenti | fascia di | L. 300.000 2ª | L. 250.000 3ª nucleo familiare| reddito |fascia di reddito|fascia di reddito ===================================================================== 1 Persona | L. 10.698.000 | L. 12.481.000 | L. 14.264.000 --------------------------------------------------------------------- 2 Persone | L. 17.653.000 | L. 20.959.000 | L. 23.537.000 --------------------------------------------------------------------- 3 Persone | L. 22.680.000 | L. 26.460.000 | L. 30.250.000 --------------------------------------------------------------------- 4 Persone | L. 27.100.000 | L. 31.560.000 | L. 36.100.000 Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare. Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a Catasto come A/1 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore ad 80 milioni. 00A6317; Comune di SPOTORNO (Savona) Il comune di SPOTORNO (provincia di Savona) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili categorie catastali B - C - D - aree fabbricabili - terreni - unita' immobiliari di categoria A comprendenti unita' immobiliari locate con contratto di affitto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di proprieta' di Enti morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro, da applicarsi in questo Comune nella misura del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2000 una aliquota ridotta nella misura del 5,25 per mille per unita' immobiliare di persone fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale o unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, purche' le stesse non risultino locate. Sull'imposta dovuta per tali unita' immobiliari verra' concessa, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo, dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; 3. di determinare per l'anno 2000 una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari adibite ad abitazione che non scontano aliquota ridotta o normale. (Omissis). 00A6318; Comune di SPRESIANO (Treviso) Il comune di SPRESIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000 annue. (Omissis). 00A6319; Comune di SQUINZANO (Lecce) Il comune di SQUINZANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare, siccome approva, le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per la unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5,50 per mille; b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri tipi di immobili posseduti nel comune, 6 per mille; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedene, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli obblighi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 00A6320; Comune di STATTE (Taranto) Il comune di STATTE (provincia di Taranto) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis); 2.(omissis), di stabilire l'aliquota ordinaria in misura unica del 5 per mille dell' imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 secondo quanto previsto dall' art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504, come modificato dall' art. 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996; 4. di stabilire, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai comtribuenti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale, l'elevazione della detrazione spettante a L. 500.000 e, comunque, non oltre l' importo dell' imposta dovuta, commissurata in misura proporzionale alla quota di destinazione che viene imputata al soggetto interessato; 5. di stabilire che possono usufruire dell' elevazione deliberata al punto precedente i soggetti residenti che hanno come fonte di reddito la pensione sociale ovvero la pensione integrata al trattamento minimo, erogate dall' INPS, e che risultino altresi' titolari della sola abitazione principale ed abbiano eta' non inferiore ai sessanta anni se donne e ai sessantacinque anni se uomini; 6. di applicare quanto previsto dall'art. 1, comma 5, legge n. 449 del 1997 (collegata alla finanziaria 1998) per quanto attiene l'aliquota del 3 per mille limitatamente alle zone ricadenti nel centro storico ai fini della rivitalizzazione del medesimo. (Omissis). 00A6321; Comune di STEZZANO (Bergamo) Il comune di STEZZANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l' anno 2000 l' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione dell' imposta per le abitazioni principali come segue: ===================================================================== Tipologia immobile | Aliquota |Detrazione ===================================================================== Abitazione principale e relative pertinenze | | (massimo una per ogni tipo) |5 per mille| 300.000 --------------------------------------------------------------------- Immobili diversi da abitazione principale |6 per mille| 2) per l'identificazione delle pertinenze che rientrano nell' abitazione principale e per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si fa riferimento al regolamento approvato dal Consiglio comunale il 21 dicembre 1998 con deliberazione n. 128. (Omissis). 00A6322; Comune di STROPPIANA (Vercelli) Il comune di STROPPIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l' anno 2000, l' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - da applicarsi in qesto comune, nella misura unica del 5,25 per mille; 2. di non operare alcuna diversificazione d' aliquota di cui al comma 2, dell' art. 6, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e s.m. ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto. (Omissis). 00A6323; Comune di STORNARELLA (Foggia) Il comune di STORNARELLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per quanto detto in premessa, per l' anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, con la detrazione dall' imposta dovuta per l' unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportata al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A6324; Comune di SULZANO (Brescia) Il comune di SULZANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare la seguente aliquota ICI, e precisamente: tipologia insediamento: abitazione principale ed altre destinazioni, aliquota: 6 per mille; tipologia insediamento: seconde case, aliquota: 7 per mille. (Omissis). 00A6325; Comune di TAIBON AGORDINO (Belluno) Il comune di TAIBON AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli immobili principali e per tutti gli altri immobili; nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di fissare in L. 300.000 la detrazione per: 1) le unita' immobiliari ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio nello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); 2) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER); 3) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 4) le unita' immobiliari concesse con contratto registrato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado di parentela o ad affini fino al secondo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale. (Omissis). 00A6326; Comune di TAINO (Varese) Il comune di TAINO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Taino per l'anno 2000 nella misura ordinaria del 6 per mille con le seguenti eccezioni: abitazione principale, fabbricati equiparati e relative pertinenze, aliquota 5,2 per mille; abitazione locate con contratto di affitto registrato utilizzate come abitazione principale dal conduttore, aliquota 5,2 per mille; di dare atto che la registrazione per l'abitazione principale viene prevista nella misura di L. 200.000. La suddetta detrazione e' elevata a L. 500.000 a favore del pensionato o dei pensionati anagraficamente conviventi, in possesso dei seguenti requisiti: 1) possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed eventuale pertinenza dell'abitazione principale, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente. 2) titolare di reddito da pensione; 3) essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi: imponibili IRPEF riferiti all'anno 1999; fino a L. 15.000.000 se unico componente; fino a L. 20.000.000 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare; 4) l'immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa tra A2 e A6. Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione, dovranno presentare la richiesta autocertificazione agli uffici comunali entro il 30 giugno 2000. (Omissis). 00A6327; Comune di TARQUINIA (Viterbo) Il comune di TARQUINIA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze anche se separatamente accatastate, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. A norma dell'art. 16 del vigente regolamento comunale I.C.I. si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti, entro il secondo grado, di almeno uno dei contitolari purche' ivi residenti; b) del 5,2 per mille per gli immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'esercizio della propria attivita' professionale, commerciale, artigianale ed industriale come di seguito specificati: gruppo A: categoria A/10 (uffici e studi privati); gruppo C: tutte le categorie; gruppo D: tutte le categorie con esclusione della categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione); c) del 5,5 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo e' pari o superiore a L. 500.000.000; d) del 5 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo e' inferiore a L. 500.000.000; e) del 6,1 per mille per le aree fabbricabili e per tutte le altre unita' immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. A norma dell'art. 16 del vigente regolamento comunale I.C.I. si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti, entro il secondo grado, di almeno uno dei contitolari purche' ivi residenti; 3. di determinare una ulteriore detrazione di L. 50.000 per i seguenti soggetti passivi che si trovino nelle condizioni di cui ai sottoindicati punti a), b), e c): 1) pensionati ultra sessantacinquenni alla data del 1o gennaio 2000; 2) disoccupati alla data del 1o gennaio 2000 iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi; 3) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' superiore al 70%; Condizioni: a) che nessuno dei componenti del nucleo familiare compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente compresivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia proprietario di altri immobili o quote di essi di valore imponibile ai fini I.C.I. complessivamente superiore a L. 50.000.000; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto di imposta; c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a una volta e mezzo l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2) e a tre volte per il caso di cui al precedente punto 3), aumentato di L. 3.000.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico. (Omissis). 00A6328; Comune di TAURISANO (Lecce) Il comune di TAURISANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 7 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. in misura unica, pari al 5 per mille; confermare per l'anno 2000 la detrazione per abitazione principale pari a L. 220.000. (Omissis). 00A6329; Comune di TEMPIO PAUSANIA (Sassari) Il comune di TEMPIO PAUSANIA (provincia di Sassari) ha adottato, il 23 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota comunale sugli immobili ubicati nel territorio nella misura del 5 per mille; 2. di confermare nella misura minima fissata dalla normativa vigente la detrazione di imposta spettante per l'abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). 00A6330; Comune di TERNI Il comune di TERNI ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis). 2. di confermare l'aliquota I.C.I. e delle relative agevolazioni nella misura gia' fissata nell'esercizio 1999 con l'integrazione riferita all'abitazione locata ai sensi dell'art. 2 della legge 431 del 12 settembre 1998, come piu' dettagliatamente indicato nell'allegato A al presente deliberato che ne costituisce parte integrante; 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. (Omissis). Allegato A di confermare l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di confermare l'aliquota al 7 per mille per tutte le unita' immobiliari non adibite direttamente ad abitazione principale e per i terreni edificabili; di confermare in virtu' dell'art. 3, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di aumentare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie meno abbienti: a) anziani di eta' superiore a 65 anni compiuti al 1o gennaio 1999, che possiedano un'unica unita' immobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7); b) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale e che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente l'anno di imposizione I.C.I., non superiore a L. 20.000.000. In presenza nel nucleo familiare di uno o piu' portatori di handicap, risultanti da certificazione dell'A.S.L., il limite di reddito e' elevato a L. 25.000.000; c) famiglie numerose da minimo sei componenti, che possiedano un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente ad abitazione principale, con un reddito complessivo famililare, conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione I.C.I., non superiore alla somma delle quote di L. 11.000.000 attribuite ad ogni componente; la quota di reddito di L. 11.000.000 si intende elevata di L. 2.500.000 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare; d) persone o nuclei familiari possessori di un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, per i quali nell'anno di imposizione I.C.I. sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo, o equivalente, dei beneficiari del comune; e) anziani o disabili possessori di un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; f) nuclei familiari, di 4 o piu' persone, che possiedano un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, con reddito complessivo ai fini IRPEF, nell'anno antecedente quello di imposizione I.C.I., che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed assimilati non superiore a L. 21.000.000; di disporre ai sensi dell'art. 2, della legge 431 del 9 dicembre 1998 e per favorire la realizzazione degli accordi dei contratti di locazione di immobili ad uso locativo sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, l'applicazione dell'aliquota agevolata del 5,50 per mille a proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. (Omissis). 00A6331; Comune di TESSENNANO (Viterbo) Il comune di TESSENNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). l'aliquota generale di riferimento per il calcolo dell'imposta comunali sugli immobili dovuta dai soggetti obbligati, per l'anno 2000, e' determinata nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili nonche' la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A6332; Comune di TORO (Campobasso) Il comune di TORO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare per l'anno 2000 le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali nelle seguenti misure: (Omissis). aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 6 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 00A6333; Comune di TORRILE (Parma) Il comune di TORRILE (provincia di Parma) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare (omissis) per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1) abitazione principale del contribuente a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario di dimora abituale, unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, unita' immobiliare in proprieta' o usufrutto di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o di cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro sempre che non risulti locata: aliquota 5 per mille; 2) pertinenze di abitazioni principali classificabili nella categoria catastale C/6 (autorimesse, garage), C/2 (depositi, cantine), C/7 (tettoie), aliquota 5 per mille. 3) aree fabbricabili per le quali i proprietari entro i due anni dalla loro classificazione, non hanno ancora attivato le procedure previste dalla legge per la loro edificazione: aliquota 7 per mille; 4) abitazioni non locate e pertinenze (C/2, C/6, C/7) al 1o gennaio dell'anno di imposizione. Con esclusione di quelle concesse in uso gratuito a famigliari con residenza nel comune o a disposizione di chi risiede all'estero nonche' di fabbricati sfitti in attesa di vendita posseduti dalle imprese costruttrici: aliquota 7 per mille; 5) aliquota ordinaria per tutti gli immobili non sopra indicati: aliquota 5,5 per mille, 2. di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6334; Comune di TORTONA (Alessandria) Il comune di TORTONA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, ai sensi della normativa in premessa citata, l'applicazione agli imponibili delle seguenti aliquote: 4 per mille: a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5,15 per mille: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta di primo grado (da genitori a figli e viceversa) nonche' adibite ad abitazione principale dal soggetto comodatario (il proprietario concedente, nell'anno successivo alla concessione, e' obbligato a presentare, a pena di decadenza del beneficio, apposita denuncia di variazione); unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che detta unita' immobiliare non risulti locata; 6,5 per mille terreni agricoli; 7 per mille (aliquota ordinaria di riferimento): tutte le restanti fattispecie non comprese nel presente elenco; 2) di determinare per l'anno 2000, nella misura di L. 230.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; 3) di determinare per l'anno 2000, nella misura annua di L. 350.000, la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2o) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico-sociale: a) pensionati appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; c) invalidi appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; d) anziani non autosufficienti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; e) disoccupati o lavoratori in mobilita' appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; f) lavoratori posti in cassa integrazione appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; g) contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare monoreddito da lavoro dipendente composto da almeno due persone con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; h) contribuenti di eta' non superiore a 32 anni, coniugati/e da non oltre due anni con persona di eta' non superiore a 32 anni, e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; 4) di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 350.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche: contribuenti che non presentano, nei termini richiesti, la apposita istanza; contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici); contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti richiesti per la maggiore detrazione; 5) di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione di detrazione di L. 350.000 dovranno pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni, nelle forme stabilite dalle norme vigenti per quanto riguarda l'attestazione dello status oggetto della maggiorazione e pena la decadenza del beneficio, dal 1o al 30 giugno 2000 e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2000; 6) di stabilire che i requisiti per l'ottenimento della maggiore detrazione d'imposta di L. 350.000 devono sussistere al momento della presentazione della richiesta di cui al punto precedente; 7) di determinare per l'anno 2000, nella misura annua di L. 500.000, corrispondente a L. 42.000 per ogni mese di assenza continuativa dall'abitazione di residenza, la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2) ricoverati presso ospedali, case di cura e di riposo, anche dello stesso comune di residenza o dimoranti temporaneamente in altro comune per motivi di salute; 8) di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche: contribuenti che possiedono, a titolo di proprieta' o altro diritto reale, una o piu' abitazioni locate nel comune di residenza; contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti per la maggiore detrazione; 9) di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al precedente punto 7) dovranno pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni a pena la decadenza del beneficio, dal 1o al 20 dicembre 2000, per il versamento della seconda rata, e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2000; 10) di stabilire che le maggiorazioni della detrazione di L. 350.000 e di L. 500.000 non sono cumulabili bensi' alternative fra loro; 11) di stabilire che le richieste di maggiore detrazione di L. 350.000 e di L. 500.000 di cui ai precedenti punti 3 e 7 vengano accolte con riserva, al fine di poter provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle rispettive condizioni richieste. (Omissis). 00A6335; Comune di TRAMATZA (Oristano) Il comune di TRAMATZA (provincia di Oristano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 1999, stabilita nella misura del 4 per mille e la detrazione di lire 200.000 per l'abitazione principale pari al minimo previsto dalle disposizioni vigenti. (Omissis). 00A6336; Comune di TRAVEDONA MONATE (Varese) Il comune di TRAVEDONA MONATE (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del sopracitato decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille su tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale soggetti all'imposta; di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale per l'anno 2000 nella misura di L. 300.000. (Omissis). 00A6337; Comune di TRAVES (Torino) Il comune di TRAVES (provincia di Torino) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire, (omissis), l'aliquota unica del 5 per mille, ai fini dell'I.C.I. per l'anno 2000; 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si riferisce. Per abitazione principale si intende: quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata o ceduta in uso gratuito a parenti e affini, (legge n. 75/1993); l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in uso gratuito a parenti ad affini; (art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996). (Omissis). 00A6338; Comune di TREMESTIERI ETNEO (Catania) Il comune di TREMESTIERI ETNEO (provincia di Catania) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinare per l'anno 2000, nella misura del 5,4 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. 2) riconfermare la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6339; Comune di TRESCORE BALNEARIO (Bergamo) Il comune di TRESCORE BALNEARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, ai fini del calcolo dell'I.C.I., le detrazioni nelle seguenti misure: 1 - L. 200.000: a) sull'unita' immobiliare considerata abitazione principale, qualora possessori di piu' di una unita' immobiliare adibita ad abitazione; b) sulle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), purche' venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale; c) sulle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari (al di fuori delle tipologie di cui ai punto b); 2 - L. 220.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che sia prima ed unica casa; 3 - L. 340.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che sia prima ed unica casa e che il nucleo familiare abbia un reddito non superiore a: L. 17.000.000 nucleo familiare con un solo componente; L. 23.000.000 nucleo familiare con due componenti; con aumento di L. 2.000.000 del reddito per ogni componente in piu'. (Omissis); di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 1) aliquota ordinaria: 7,00 per mille; 2) aliquota ridotta per le abitazioni affittate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale 5,7 per mille; 3) aliquota ridotta, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore di: a) persone fisiche soggetti passivi; b) unita' immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; c) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello,sorella), purche' venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale; d) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari (al di fuori delle tipologie di cui al punto c); e) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 5 per mille. (Omissis). 00A6340; Comune di TREVIOLO (Bergamo) Il comune di TREVIOLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare la seguente disciplina ai fini dell'applicazione in questo comune dell'imposta comunale sugli immobili con effetto dal 1o gennaio 2000; a) l'aliquota dell'imposta viene determinata nella misura ordinaria del 5 per mille; b) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, quale prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' fissata nell'importo di L. 200.000; c) la predetta detrazione e' elevata a L. 250.000 nelle circostanze ed alle condizioni sotto indicate: applicazione della maggiore detrazione per i contribuenti che, essendo proprietari di un'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, hanno compiuto sessanta anni di eta' ed hanno un reddito lordo imponibile ai fini IRPEF pro-capite annuo pari o inferiore a L. 19.500.000; in caso di comproprieta' la detrazione spetta in misura proporzionale alla quota di proprieta'; non possono usufruire del beneficio i soggetti passivi dell'imposta che, oltre all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altre unita' immobiliari ubicate in qualsiasi altro comune; sono escluse dal beneficio della maggiore detrazione le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1 - A7 - A8 - A9; viene stabilita l'aliquota agevolata nella misura del t3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti all'utilizzo dei sottotetti da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; per beneficiare della maggiore detrazione o dell'aliquota agevolata e' necessaria la presentazione all'Ufficio comunale tributi della documentazione fiscale del caso. (Omissis). 00A6341; Comune di TRISOBBIO (Alessandria) Il comune di TRISOBBIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativa 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale per gli immobili: aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale ma abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari; aliquota del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale e non abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari. 2. di stabilire che: per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di stabilire che dal'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). 00A6342; Comune di TROPEA (Vibo Valentia) Il comune di TROPEA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota I.C.I. anno 2000: 5 per mille; 2. detrazione L. 250.000 per unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di considerare direttamente adibita ad unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locata. (Omissis). 00A6343; Comune di UGGIATE TREVANO (Como) Il comune di UGGIATE TREVANO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come da allegato prospetto (Allegato 1). Allegato 1 ===================================================================== N. D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Aliquote % ===================================================================== 1 |2 | 3 --------------------------------------------------------------------- 1 |Abitazione "prima casa" | 5 --------------------------------------------------------------------- |Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in | |linea diretta fino al 1° grado e parenti in linea | 2 |collaterale fino al 2° grado | 5 --------------------------------------------------------------------- 3 |Tutte le altre categorie di immobili | 6 2. di determinare, per l'anno 2000 le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: ===================================================================== | TIPOLOGIA DEGLI | | | IMMOBILI nonché | | | categorie di | | | soggetti in | | | situazioni di | |Detrazione di imposta |particolare disagio |Riduzione di imposta| (Lire in ragione N. D.| economico-sociale | % | annua) ===================================================================== 1 |2 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------- |Abitazione | | 1 |principale | | 200.000 --------------------------------------------------------------------- |Fabbricati inagibili| | 2 |o inabitabili | 50% | --------------------------------------------------------------------- | | Esenti fino al | | |valore di 50 milioni| | | 70% dell'imposta | | |valore fra 50 e 120 | | | milioni 50% | |Terreni agricoli |dell'imposta valore | |posseduti e condotti| fra 120 e 200 | |da coltivatori o | milioni 25% | |imprenditori |dell'imposta valore | |agricoli a titolo | fra 200 e 250 | 3 |principale | milioni | (Omissis). 00A6344; Comune di URBANIA (Pesaro e Urbino) Il comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A) aliquota del 6 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare utilizzata direttamente quale abitazione principale; ai soggetti di cui al punto precedente viene, altresi', riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996; B) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili. Di dare atto che ai sensi della legge n. 662/1996 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' determinata nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6345; Comune di USSEGLIO (Torino) Il comune di USSEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 18 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, ai sensi del primo comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,25 per mille; 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene stabilito in L. 200.000. (Omissis). 00A6346; Comune di VAIRANO PATENORA (Caserta) Il comune di VAIRANO PATENORA (provincia di Caserta) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota ridotta, pari al 5 per mille, da applicare: a) agli immobili adibiti ad abitazione principale con estensione alle sue pertinenze (box-cantine-soffitte-garage) anche se distintamente iscritte in catasto, intese come parte integrante della stessa nonche' destinate ed utilizzate al servizio dell'abitazione principale medesima; b) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 2) aliquota ordinaria, pari al 6 per mille, da applicare: a) per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale; b) a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati; c) ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune; d) a tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti tipologie, ivi comprese le aree edificabili; 3) aliquota agevolata, pari al 4 per mille, da applicare in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la vericita' di quanto dichiarato dal contribuente. Dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione applicata alle abitazioni principali e' applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1o grado (genitori-figli) e dagli stessi adibite ad abitazione principale, in cui risultino percio' anagraficamente residenti. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Viene, altresi', considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Di riconoscere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di imposta I.C.I. di L. 150.000, da aggiungere alla detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali gia' prevista: 1) per i pensionati, aventi i seguenti requisiti: a) aver compiuto sessantacinque anni di eta' alla data del 1o gennaio 2000; b) reddito familiare, riferito all'anno 1999, derivante esclusivamente da pensione, non superiore a L. 15.000.000 se unico componente, ed elevato a L. 22.000.000 nel caso di nucleo familiare composto da due o piu' persone; 2) nuclei familiari con la presenza di uno o piu' soggetti portatori di handicap ai quali sia stata accertata una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai 2/3; 3) nuclei familiari con almeno sei componenti il cui reddito complessivo non deve superare L. 30.000.000. Nei casi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 da aggiungere alla detrazione di L. 200.000 prevista per le abitazioni principali e' subordinata alla condizione che il soggetto passivo e gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. Modalita' applicative: i contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione di cui sopra devono indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento; dovranno inoltre presentare all'ufficio tributi del comune, tramite raccomandata o consegnata a mano, entro il 30 giugno 2000 ovvero, se il presupposto di imposta si e' verificato successivamente, entro la data prevista per il saldo, apposita richiesta nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968; i contribuenti che avranno inviato apposita richiesta nei termini previsti potranno gia' tenere conto della detrazione al momento del pagamento della rata I.C.I., 2000; il beneficiario della detrazione e tutti i componenti del nucleo familiare dovranno possedere esclusivamente una sola proprieta' immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile nelle categorie A2-A3-A4-A5-A6; restano pertanto ecluse dal beneficio di cui sopra le unita' immobiliari del gruppo "A" classificate A1 abitazioni signorili - A7 villini - A8 abitazioni in ville - A9 castelli, palazzi di pregio artistico e A10 uffici e studi privati. (Omissis). Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A6347; Comune di VALMONTONE (Roma) Il comune di VALMONTONE (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota ridotta del 6 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: - per le persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unita' o le unita' immobiliari, oltre la prima, concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti entro in 2o grado in linea retta secondo modalita' e termini stabiliti con apposita norma regolamentare; 2) aliquota agevolata deI 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti: - al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel cento storico; - alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; - all'utilizzo di sottotetti; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 previa comunicazione all'ufficio tributi; 3) aliquota del 7 per mille da applicare per gli immobili diversi da quelli di cui ai numeri 1 e 2 del presente capo; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato entro il termine di giorni trenta dal suo verificarsi. Il comune per effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro i termini regolamentari dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agi acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata alla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae le destinazione; se l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da ai soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; VI. la detrazione d'imposta viene aumentata fino a L. 500.000 in relazione alle seguenti categorie di soggetti passivi: prima categoria: - disoccupati che al 1o gennaio dell'anno di applicazione siano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno due anni; - i non occupati che, gia' fruitori della C.I.G o indennita' di mobilita' ai sensi della normativa vigente al 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente; - i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscono della C.I.G. o siano iscritti nella lista regionale di mobilita' da oltre sei mesi. Le condizioni sopra indicate devono essere documentate dai competenti organismi; seconda categoria: - i titolari di pensione o assegni di invalidita'; terza categoria: - i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione principale comprenda uno o piu' disabili con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Condizioni: - i soggetti passivi sopraindicati sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni: - che l'immobile posseduto dal soggetto passivo (abitazione principale ed eventuale pertinenza) non abbia una rendita catastale oltre 1.500.000; eventuali istanze, la cui abitazione principale presenti una rendita superiore all'importo stabilito potranno essere ammesse al beneficio previa relazione favorevole del servizio sociale approvata dalla Giunta; - che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo, sia possessore di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale nel territorio nazionale fatta eccezione dell'eventuale box o garage di pertinenza; - che il reddito complessivo annuo, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per i casi di cui alle precedenti categorie I e II ed al triplo per il caso di cui alla categoria III. termini e modalita': - il richiedente a pena di decadenza dovra' produrre domanda entro il 31 dicembre dell'anno di applicazione dell'imposta; - la domanda, autenticata nella sottoscrizione secondo la normativa vigente, dovra' attestare oltre al possesso dei requisiti sopraindicati ai punti 1, 2, 3: a) il periodo di tempo in cui si sono verificate le condizioni di applicabilita' dell'ulteriore detrazione; b) la composizione del nucleo familiare; c) l'indicazione dei soggetti disabili con il relativo grado di invalidita' effettivamente conviventi nel nucleo familiare; d) l'ammontare complessivo annuo del reddito del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I.; allegati: alla domanda dovranno essere allegati: - le documentazioni attestanti i punti 1, 2, e 3; - dichiarazione dei redditi; VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A6348; Comune di VALSINNI (Matera) Il comune di VALSINNI (provincia di Matera) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota unica I.C.I.: 5 per mille; detrazione abitazione principale: L.200.000. (Omissis). 00A6349; Comune di VALVASONE (Pordenone) Il comune di VALVASONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000: a) 5 per mille per la prima casa (art. 10, commi 1 e 2 del Regolamento) e le pertinenze della stessa (art. 10, comma 5 del Regolamento); b) 5,5 per mille per gli altri fabbricati (locati od utilizzati direttamente dal proprietario); c) 5,5 per i terreni; d) 7 per mille per i fabbricati non locati; e) 4 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi atti al loro recupero per un periodo di tre anni dalla data di inizio lavori; f) 4 per mille per le unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oggetto di interventi atti al loro recupero (per un periodo non superiore a tre anni dalla data di inizio lavori); 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. 3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000 per nuclei familiari: i cui componenti percepiscano esclusivamente la pensione minima o sociale e che siano esclusivamente proprietari o titolari del diritto d'uso, usufrutto o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze. (Omissis). 00A6350; Comune di VAREDO (Milano) Il comune di VAREDO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare anche per l'anno d'imposta 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. confermare l'elevazione della detrazione di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122, da L. 200.000 aL 300.000 per coloro che hanno i seguenti requisiti: a) come loro unica proprieta' immobiliare la casa nella quale abitano e, nell'ambito del comune di Varedo, un box adibito ad uso esclusivo del soggetto passivo dell'imposta; b) una rendita catastale complessiva, per le proprieta' di cui alla precedente lettera, non superiore a L. 800.000; c) un reddito annuo dastabilirsi tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare, avente come parametro quanto stabilito dalla legge n. 153/1988, come da tabella allegata; 3. di dare atto che il diritto di cui al punto precedente sussiste qualora il soggetto passivo dell'imposta sia in possesso di tutti i requisiti indicati sotto le lettere a,b,c,; 4. dare altresi' atto che la detrazione di L. 300.000 spetta al soggetto passivo d'imposta il cui nucleo familiare e' composto di una sola persona e che abbia i seguenti requisiti: a) abbia compiuto il sessantesimo anno d'eta'; b) il reddito non sia superiore a L. 20.659.000; c) sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b del precedente punto 1; (Omissis). 00A6351; Comune di VARZI (Pavia) Il comune di VARZI (provincia di Pavia) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del 5,5 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale resta fissata in L. 200.000. (Omissis). 00A6352; Comune di VEDELAGO (Treviso) Il comune di VEDELAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come individuata nel regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, al quale si rinvia per le modalita' di applicazione. 4. (Omissis). (Omissis). 00A6353; Comune di VELLETRI (Roma) Il comune di VELLETRI (provincia di Roma) ha adottato, il 1o marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come di seguito indicato: - aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; - aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; - aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico, ovvero volti allarealizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori e in capo all'originario proprietario richiedente l'autorizzazione o concessione edilizia; di considerare parti integranti dell'abitazione principale del soggetto passivo le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; di confermare per l'anno 2000 a lire 200.000 l'importo della detrazione fissata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 3, comma 55, della legge 662/96 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di aumentare la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 a favore delle seguenti categorie di soggetti passivi: a) pensionati sociali che hanno compiuto il sessantesimo anno d'eta' alla data del 31 dicembre 1999; b) soggetti assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 2000 per stati di indigenza; c) disoccupati iscritti alle liste di collegamento con almeno due anni di anzianita' di iscrizione alla data del 31 dicembre 1999, soli o con nucleo familiare i cui componenti non svolgano attivita' lavorativa o con reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1999 non superiore a L. 12.000.000; di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni: a) il soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la famiglia deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unita' adibita ad abitazione principale ed eventuale autorimessa di pertinenza; b) che l'immobile per il quale si intende usufruire della maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico); c) che i contibuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita autocertificazione all'ufficio tributi entro la data del 30 giugno 2000. (Omissis). 00A6354; Comune di VENAFRO (Isernia) Il comune di VENAFRO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, nella misura di 5,50 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; di confermare, altresi', in L. 200.000 l'importo da portare in detrazione all'imposta dovuta per abitazione principale; (Omissis). 00A6355; Comune di VERCELLI Il comune di VERCELLI ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. le seguenti misure di aliquota: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota 4 per mille: a) per i fabbricati di tipo abitativo aventi un valore catastale fino a L. 80.000.000 destinati ad abitazione principale del proprietario, a condizione che il medesimo non sia titolare di altri immobili; b) per i fabbricati di tipo abitativo concessi dal proprietario in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni di cui agli accordi previsti dalla legge 431/1998, "Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"; aliqota 7 per mille: per gli alloggi non locati ovvero non occupati da almeno due anni, vale a dire vuoti e non utilizzati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori; 2. la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000. Tale detrazione viene aumentata a L. 250.000 contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate: a) pensionato solo: nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 1o gennaio 2000; avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000; essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo non superiore a L.15.000.000 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 1999, e tassabili ai fini I.R.P.E.F.; b) pensionati: nucleo familiare composto da sole due persone alla data del 1o gennaio 2000; avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000; essere entrambi in condizione non laborariva e con un reddito familiare complessivo non superiore a L. 25.000.000 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 1999, e tassabili ai fini I.R.P.E.F.; c) famiglie numerose: nucleo familiare composto da 5 o piu' persone alla data del 1o gennaio 2000; reddito complessivo familiare non superiore a L. 70.000.000 annui lordi, nel caso di 5 componeneti il nucleo familiare, con elevazione di L. 15.000.000 annui lordi per ogni componente oltre il quinto, con riferimento ai redditi prodotti nel 1999, e tassabili ai fini I.R.P.E.F. Ai fini dall'applicazione della maggiore detrazione i contribuenti di cui ai punti a), b) e c) devono essere in possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare. (Omissis). 00A6356; Comune di VERGEMOLI (Lucca) Il comune di VERGEMOLI (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare per l'anno 2000, le seguenti aliquore I.C.I.; 5,50 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2) di aumentare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione di cui al comma 2, del citato art. 8, portandola a " 300.000 per i nuclei familiari formati da una o piu' persone con reddito complessivo compresa la maggiorazione per ilconiuge od altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione non superiore a " 11.000.000 annue lorde per famiglie monocomponenti e " 21.000.00 annue lorde per famiglie composte da due persone pensionate; 3) di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, punto 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (Omissis). 00A6357; Comune di VERNASCA (Piacenza) Il comune di VERNASCA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, nella misura di seguito indicata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, per le motivazioni tutte di cui in premessa ed in relazione alla necessita' di copertura dei costi dei servizi e delle funzioni dell'ente: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) aliquota per le unita' immobiliari e le relative pertineneze destinate ad opificio, classificate nel gruppo catastale D/1: 6,5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazone principale, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, del decreto legislativo 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 00A6358; Comune di VERNIO (Prato) Il comune di VERNIO (provincia di Prato) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, le aliquote e le detrazioni, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti sul territorio del comune di Vernio, nel seguente modo: abitazione principale .......................... aliquota 4,50 per mille; immobili diversi dalla abitazione inclusi gli immobili adibiti a pertinenze della pricipale ..................... aliquota 6,50 per mille detrazione sull'imposta per l'abitazione principale ..... Lit. 200.000. (Omissis). 00A6359; Comune di VEZZA d'ALBA (Cuneo) Il comune di VEZZA d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2000, (omissis), nella misura del 5,75 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di determinare la detrazione d'imposta in L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2. di non procedere, (omissis), ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I., cosi' come previsto dalla vigente normativa in materia. (Omissis). 00A6360; Comune di VEZZANO sul CROSTOLO (Reggio Emilia) Il comune di VEZZANO sul CROSTOLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote gia' previste per l'anno 1999, ai fini l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: 6 per mille per le unita' immobiliari (solo categoria catastale A) adibite ad abitazione principale per le quali i proprietari possono avvalersi della detrazione di legge di L. 200.000; 6,5 per mille per le unita' immobiliari (categoria catastale A) occupate alla data del 1o gennaio 2000, da famiglie, non proprietarie, iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso; 6,5 per mille per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A/10-B-C-D); 7 per mille per le aree fabbricabili; 7 per mille per le unita' immobiliari (cat. catastale A) non occupate alla data del 1o gennaio 2000, da famiglie iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso e tutte le unita' immobiliari (cat. catastale A) non comprese nei casi sopra indicati; 2. di confermare altresi', la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000; 3. di stabilire che per l'anno 2000, alle pertinenze dell'abitazione principale (un immobile di cat. C/6 o cat. C/7 e un immobile di cat. C/2) si applica l'aliquota ridotta del 6 per mille prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A6361; Comune di VILLA BASILICA (Lucca) Il comune di VILLA BASILICA (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. fissare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ferme restando le riduzioni e detrazioni previste direttamente dalla legge: a) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota dell'imposta e' fissata al 5 per mille. Per la medesima unita' immobiliare, la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e' fissata in L. 200.000; b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), l'aliquota e' fissata al 7 per mille; c) la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, e' fissata in L. 400.000 limitatamente ai seguenti soggetti ritenuti in situazione di particolare stato di disagio economico e sociale: c1) anziani ultrasessantacinquenni che vivono soli, e per il periodo in cui permane tale situazione, aventi un reddito non superiore a L. 17.000.000 annui; c2) nuclei familiari composti da due o piu' anziani con eta' media superiore a sessantacinque anni ed individuale di almeno sessanta e proprietari di quell'unica abitazione con reddito familiare non superiore a L. 25.000.000 annui. L'agevolazione si applica per il periodo in cui si verifica la situazione ed a condizone che almeno uno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario in tutto o in parte della casa di abitazione. (Omissis). 00A6362; Comune di VILLA CELIERA (Pescara) Il comune di VILLA CELIERA (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di applicare per l'anno 2000 le seguenti tariffe per i servizi e i tributi locali: 1. I.C.I. = 5,5 per mille per tutti gli immobili (detrazione unica abitazione principale L 200.000). (Omissis). 00A6363; Comune di VILLA d'ADDA (Bergamo) Il comune di VILLA d'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota del 5 per mille da applicare nei seguenti casi: a) per abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; b) unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dei soci assegnatari; c) alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; d) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; e) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; f) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a propri genitori od a propri figli, a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito; g) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione nell'abitazione principale decorre dalla data in cui e' stata presentata la richiesta di variazione; h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili, le aree fabbricabili e le pertinenze accatastate separatamente all'abitazione principale; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione come definiti dall'articolo 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inabitabilita' o fatiscienza e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.15/1968; aliquota del 2 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di ristrutturazione per le quali a seguito di concessione edilizia siano stati iniziati i lavori di ristrutturazione per un periodo massimo di tre anni; 2. di determinare la detrazione d'imposta per le tipologie di immobili per i quali e' prevista l'aliquota del 5 per mille in L220.000. (Omissis). 00A6364; Comune di VILLAFRANCA di VERONA (Verona) Il comune di VILLAFRANCA di VERONA (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare pertanto per l'anno 2000: l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; l'aliquota agevolata del 4,3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). 00A6365; Comune di VILLAMAR (Villamar) Il comune di VILLAMAR (provincia di Cagliari) ha adottato, il 18 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2000, come segue: si conferma, per l'anno 2000, nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, gia' adottata nel 1999, sia sulle abitazioni principali che sulle seconde case abitate; si da' atto che la detrazione per la prima casa e' stabilita nella misura di L. 200.000; si stabilisce l'aliquota del 7 per mille per le seconde case abitabili e sfitte, stabilendo che la denuncia e il versamento saranno ragguagliati al periodo di possesso e utilizzo, mentre l'accertamento sara' effettuato dall'ufficio tributi attraverso l'acquisizione dei dati relativi alla denuncia dei redditi; tuttavia se nella denuncia, per la seconda casa, verranno dichiarate e documentate le relative locazioni, le stesse verranno assoggettate all'aliquota del 5 per mille; di determinare l'aliquota del 7 per mille per le aree fabbricati su cui non esiste un immobile; di determinare il valore minimo delle aree fabbricabili secondo i valori appresso indicati: Aree fabbricabili: a) aree comprese nel centro storico, L. 50.000/mq; b) aree comprese nella zona "B0", L. 60.000/mq; c) aree comprese nella zona "B", L. 60.000/mq; d) aree comprese nelle zone di espansione lottizzate, L. 60.000/mq; e) aree comprese nelle zone di espansione da lottizzare, L. 15.000/mq. (Omissis). 00A6366; Comune di VILLANAVA d'ASTI (Asti) Il comune di VILLANAVA d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per il corrente anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. la detrazione per abitazione principale e' fissata inL. 240.000 annue, elevata a L. 300.000 nei seguenti casi: a) ai portatori di handicap (anche se familiare, non intestatario dell'immobile, ma convivente con il proprietario); b) ai nuclei familiari il cui reddito complessivo risulta essere un'unica pensione sociale. Sono equiparate alle abitazioni principali e pertanto possono usufruire delle detrazioni sopra riprotate, le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale ed affini fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, suoceri, generi e nuore) nonche' al coniuge separato o divorziato; 3. i valori venali delle aree edificabili da considerare come base imponibile ai fini I.C.I. sono stati determinati dalla giunta comunale con deliberazione n. 25 in data 8 marzo 1999. Gli interessati possono prenderne visione presso gli uffici comunali. (Omissis). 00A6367; Comune di VILLANOVA SOLARO (Cuneo) Il comune di VILLANOVA SOLARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: Tipologia degli immobili: tutti indistintamente aliquota al 5 per mille. 2. di stabilire, per l'anno 2000 le seguenti misure di riduzione detrazione d'imposta: Tipologia degli immobili adibiti a prima casa: detrazione d'imposta, L. 200.000. (Omissis). 00A6368; Comune di VISCHE (Torino) Il comune di VISCHE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). 00A6369; Comune di VOLTA MANTOVANA (Mantova) Il comune di VOLTA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune: abitazione principale: 4 per mille; aree fabbricati e altri immobili: 7 per mille; terreni agricoli: 6 per mille; detrazione: L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6370; Comune di VOLTIDO (Cremona) Il comune di VOLTIDO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000 l'aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili il 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48 - 51 e 52, lettera a), della legge 23 dicembre 1966, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente aI periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione - in alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile - il contribuente ha l'obbligo di comunicare aI comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato - il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorino abitualmente - le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. 5. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. si da' atto che nella determinazione dell'aliquota di cui aI capo I della presente deliberazione nonche' della definizione della detrazione di cui aI successivo capo IV sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 7. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 8. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette aI corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A6371; Comune di VOLVERA (Torino) Il comune di VOLVERA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000; 2. di stabilire un'aliquota pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 2000; 3. di determinare, per l'anno 2000, la detrazione di cui l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 280.000 (144,61 euro) per tutte le fattispecie ricorrenti. (Omissis). 00A6372; Comune di ZAGAROLO (Roma) Il comune di ZAGAROLO (provincia di Roma) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) nella misura del 4,5 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) nella misura del 4,5 per mille: alle pertinenze dell'abitazione principale (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che queste siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale e che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione sia anche proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; c) nella misura del 5,5 per mille: per tutti gli altri soggetti passivi. (Omissis). 00A6373; Comune di ZAMBRONE (Vibo Valenzia) Il comune di ZAMBRONE (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis); 2. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, gia' in vigore per l'anno 1999; 3. di confermare ancora per l'anno 2000 l'ammontare della detrazione nella misura di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A6374; Comune di ZIANO PIACENTINO (Piacenza) Il comune di ZIANO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del: 6 per mille per gli edifici destinati ad abitazione principale; 7 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili, i terreni agricoli soggetti ad imposta e le pertinenze delle abitazioni principali. (Omissis).