Art. 3. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' tenuto a consegnare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica due esemplari per ogni versione delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2000 p. Il direttore generale: Guglielmino