Art. 8.
                    Designazione e presentazione
    La designazione in etichetta della denominazione "Aceto balsamico
tradizionale  di  Modena"  deve  essere  fatta  in  caratteri chiari,
indelebili    e    della   stessa   dimensione   e   colorimetria   e
sufficientemente  grandi da essere distinti da ogni altra indicazione
che compare in etichetta.
    La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere
immediatamente   seguita  dalla  dizione  "denominazione  di  origine
protetta"  scritta  per  esteso  ed  in  caratteri  di dimensione non
inferiore  a  3/4  di  quelli  utilizzati  per  la designazione della
denominazione.
    In etichetta potra', altresi', comparire anche per esteso e nella
lingua  del Paese di destinazione la sigla comunitaria "denominazione
di origine protetta" o "D.O.P.".
    Alla  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel
presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"scelto",   "selezionato",   "riserva",   "superiore",  "classico"  e
similari
    La locuzione "tradizionale" puo' essere ripetuta in etichetta nel
medesimo  campo  visivo  in  cui  e'  indicata  la  denominazione  in
caratteri  non  superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare
la denominazione.
    E'   vietato  per  l'"Aceto  balsamico  tradizionale  di  Modena"
indicare  ogni riferimento all'annata di produzione; e' consentita la
citazione  "extra  vecchio"  per  il  prodotto  che  abbia  avuto  un
invecchiamento non inferiore ai 25 anni.
    Eventuali  indicazioni  al consumatore relative alla modalita' di
elaborazione  ed  alla  collocazione gastronomica del prodotto devono
figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente
separata  dall'etichetta  principale  e  devono  essere  tali  da non
indurre  il  consumatore in errore su una qualita' particolare, sulla
metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.
    Le  norme  di  designazione  e  presentazione  di cui al presente
articolo  non sono sostitutive di quelle previste dalle vigenti norme
comunitarie  e  nazionali  in  materia  di etichettatura dei prodotti
alimentari.
                   SCHEDA RIEPILOGATIVA VI/5278/99
    1. Autorita' competente dello Stato membro:
      nome: Ministero per le politiche agricole;
      indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
      tel. 06/4819968 - fax 06/42013126.
    2. Organizzazione richiedente:
      2.1. nome:   consorzio   tra   produttori  di  aceto  balsamico
tradizionale di Modena;
      2.2. indirizzo:  sede legale c/o C.C.I.A.A. - Via Ganaceto, 134
-  41100  Modena,  sede  tecnica  corso  Cavour,  60  - 41100 Modena,
tel. 059/236981 - fax 059/242566;
      2.3. composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).
    3. Tipo del prodotto: condimento.
    4.  Descrizione  del  disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui
all'art. 4, paragrafo 2):
      4.1. nome: "aceto balsamico tradizionale di Modena";
      4.2. descrizione:  l'"Aceto  balsamico tradizionale di Modena",
all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
        colore: bruno scuro, carico lucente;
        densita':    apprezzabile   in   una   corretta,   scorrevole
scirop-posita';
        profumo:  bouquet caratteristico, fragrante, complessivamente
ben amalgamato, penetrante e persistente, di evidente ma gradevole ed
armonica acidita';
        sapore: caratteristico del balsamico, cosi' come attraverso i
secoli   e'   stato   consacrato   dalla   tradizione  in  immutabile
continuita', dolce e agro e ben equilibrato con apprezzabile acidita'
con  lieve  tangente  di aromaticita' ottenuta per influenza dei vari
legni  usati  dei vaselli di acetaia, vivo, franco, pieno, vellutato,
intenso  e  persistente,  in buona sintonia con i caratteri olfattivi
che gli sono propri;
        acidita'  totale:  non  inferiore  a  4,5  gradi (espressa in
grammi di acido acetico per 100 grammi di prodotto);
        densita' a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,240.
    Il prodotto e' ottenuto da mosti di uve.
    L'imbottigliamento    avviene    nell'ambito    del    territorio
amministrativo  della provincia di Modena, in contenitori in vetro di
colore  bianco  cristallino,  unici  nella  forma  sferica  con  base
rettangolare in vetro massiccio.
      4.3. Zona geografica: tutti i comuni della provincia di Modena.
      4.4. Prova dell'origine.
    Numerosissime  sono  le  notizie storiche che riguardano l'"Aceto
balsamico tradizionali e di Modena".
    Il  termine  "balsamico"  accanto alla parola aceto appare per la
prima  volta  nel 1700, come riportato nel registro delle vendemmie e
vendite  dei  vini  per conto delle Cantine segrete ducali per l'anno
1747  (archivio  di Stato, Modena). Pur tuttavia, questa tradizione a
produrre  un  aceto balsamico "particolarissimo" m un'area abbastanza
ristretta  come  appunto  la  provincia di Modena, e' tanto antica da
trovare  precisa memoria gia' nel 1508 alla corte del duca di Modena,
Alfonso I d'Este, marito di Lucrezia Borgia.
    Ancora,  documenti e manoscritti del XVI secolo e dell'anno 1796,
riferiscono  dei  mosti  ben  maturi  utilizzati  per  la  produzione
dell'aceto  balsamico  alla  modenese  e  dei  rincalzi dei 36 barili
custoditi nel terzo torrione del palazzo ducale verso S. Domenico.
    E'  interessante  notare come da queste prime memorie appaiono di
continuo  due  costanti  fondamentali  per  la produzione dell'"Aceto
balsamico  tradizionale di Modena": il mosto cotto ottenuto dalle uve
tipiche  coltivate in provincia di Modena quale prodotto di base e la
dislocazione  dei locali di produzione in ambienti alti, generalmente
di sottotetto.
    La   prima   codifica   della  produzione  dell'"Aceto  balsamico
tradizionale  di Modena" ci perviene da una lettera autografa inviata
nel 1860 da Francesco Aggazzotti a Pio Fabriani.
    A  partire  da  tale  data,  le  testimonianze  relative a questa
produzione  infittiscono  e  diventano  piu'  ufficiali  grazie  alla
diffusione   commerciale:   esposizione   agraria   1863  in  Modena,
esposizione   emiliana   in  Bologna  del  1888,  depliant  a  stampa
dell'epoca in cui si afferma che l'aceto balsamico e' una specialita'
modenese, prodotto da uve scelte.
    Per  concludere, queste testimonianze confermano che in provincia
di  Modena, da epoca immemorabile, viene prodotto un particolare tipo
di aceto, sconosciuto in altre zone, con caratteristiche produttive e
d'invecchiamento  giunte  pressoche' inalterate fino ai nostri giorni
le  quali  sono  state  recepite  e  oggettivate  nel disciplinare di
produzione dell'"Aceto balsamico tradizionale di Modena".
    Ai  fini  della rintracciabilita' del prodotto, la materia prima,
cioe'  il  mosto e' ottenuto da uve provenienti dai vigneti composti,
in  tutto  o in parte dai vitigni specificamente indicati nell'art. 2
del  disciplinare  di  produzione o rientranti tra quelli designati a
produrre V.Q.P.R.D. nel territorio della provincia di Modena.
    Tutte  le  partite,  prima  della  immissione  al consumo vengono
sottoposte ad esami analitici ed organolettici, il cui superamento e'
condizione vincolante per la loro commercializzazione.
    Il   prodotto,   ad   imbottigliamento  effettuato,  deve  essere
corredato  di  un  contrassegno  non  riutilizzabile a serie numerata
apposto  sul  contenitore,  in  modo  tale che il contenuto non possa
essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.
      4.5. Metodo di ottenimento.
    Le   uve   destinate   alla   produzione   dell'"Aceto  balsamico
tradizionale  di  Modena"  devono  assicurare  al  mosto un titolo di
almeno  15  gradi  saccarometrici  e  la  loro produzione massima non
potra'  superare  i  160  quintali  per  ettaro di vigneto in coltura
specializzata, con una resa massima di mosto non superiore al 70%.
    I  mosti destinati alla produzione della denominazione di origine
protetta vengono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi
aperti. La cottura del mosto deve avvenire a fuoco diretto per almeno
30 minuti a temperatura non inferiore a 80 oC.
    E'  vietata  l'utilizzazione di mosti uniti e/o mosti addizionati
di  qualsiasi  additivo  e  sostanza.  Il mosto cotto e' sottoposto a
fermentazione   zuccherina   e   acetica   in  locali  tradiziona'li,
"acetaie",   secondo   le  tradizionali  metodologie  assicurando  al
prodotto  stesso  la  necessaria  ventilazione  e  la soggezione alle
naturali escursioni termiche.
    La   maturazione   ottimale,   l'invecchiamento  e  l'affinamento
dell'"Aceto  balsamico tradizionale di Modena" che si protraggono per
almeno  12  anni,  avvengono per travasi successivi di mosto cotto in
botticelle  o  vaselli,  di  differenti  dimensioni  e  tipi di legno
classici  della  zona, numerati e contrassegnati, quali il rovere, il
ginepro, il ciliegio, il gelso e il castagno.
    Il    prodotto,   acquisite   a   giudizio   del   detentore   le
caratteristiche  minime  previste  dal disciplinare di produzione, e'
sottoposto ad esami analitici ed organolettici, superati i quali puo'
essere  imbottigliato  nei  contenitori  specificamente  previsti, di
vetro   color   bianco   cristallino,   di  forma  sferica  con  base
rettangolare,  di  capacita'  compresa  tra  cl  10 e cl 40. Tutte le
operazioni  di  elaborazione,  di  invecchiamento  obbligatorio  e di
imbottigliamento  del  prodotto  devono avvenire nel territorio della
provincia di Modena.
      4.6. Legame geografico.
    E'  il  frutto della trasformazione lenta di un unico prodotto di
partenza:   il   mosto   ottenuto   da  uve  provenienti  da  vitigni
tradizionalmente  coltivati nella provincia di Modena e cotto a fuoco
diretto.
    La  sua maturazione nei lunghi anni di invecchiamento (almeno 12)
avviene  senza l'aggiunta di sostanze diverse dal mosto cotto e senza
interventi  fisici o chimici di alcun tipo. Fra i prodotti alimentari
piu'  tipici  e  caratteristici  del  comprensorio modenese, l'"Aceto
balsamico  tradizionale di Modena" riveste grandissima importanza per
le  sue caratteristiche, che unite alla modesta produzione, risultano
essere  gli  elementi  che  ne stabiliscono il pregio economico ed il
prestigio  in campo nazionale e internazionale. Lo stretto legame tra
il  prodotto  e  i  fattori  climatici  e  pedologici  del territorio
interessato  trova  conferma  e  sostegno  nel divieto di tecniche di
invecchiamento  accelerato  e/o  artificiale,  comprese quelle che si
basano  sulle  variazioni  indotte  delle  condizioni di temperatura,
umidita' e ventilazione delle acetaie.
    La  circostanza  che  la materia prima proviene esclusivamente da
vigneti  ricadenti nella provincia di Modena, utilizzati per produrre
V.Q.P.R.D.,  rende  di  fatto irriproducibile, al di fuori della zona
dettagliatamente  prevista,  le caratteristiche dell'"aceto balsamico
tradizionale di Modena".
      4.7. Organismo di controllo:
        nome:  Cermet  -  Certificazione e controllo della qualita' -
Soc. cons. a.r.l.
      indirizzo:  via  A.  Moro  n.  22  - 40068 S. Lazzaro di Savena
(Bologna).
    4.8. Etichettatura.
    Applicazione,  ad  ogni  confezione  di  prodotto, del sigillo di
garanzia  a  serie  numerata. Il produttore appone l'etichetta con la
propria  ragione sociale e la dicitura: "Aceto balsamico tradizionale
di Modena" - Denominazione di origine protetta.
      4.9. Disposizioni nazionali.
    Riconoscimento   D.O.C.  (decreto  ministeriale  5 aprile  1983).
Appartenenza  al  settore  dei  condimenti  (legge n. 93 del 3 aprile
1986).  Disciplinare  di  produzione (decreto ministeriale 9 febbraio
1987).
    Numero CE: VI/5278/99.