Art. 5. Concorrono alla scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, l'istituto della biocomunicazione e le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline nonche' altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della scuola e' la struttura cui afferisce il direttore. (Dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola).