Art. 5.
  Concorrono  alla  scuola  le strutture della facolta' di medicina e
chirurgia,  l'istituto  della  biocomunicazione  e  le  strutture del
S.S.N.  individuate  nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma
2,   del   decreto-legge   n.   502/1992  ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui
alla  tab. A  e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree
funzionali  e  discipline nonche' altre strutture convenzionate. Sede
amministrativa   della  scuola  e'  la  struttura  cui  afferisce  il
direttore.   (Dipartimento   o  istituto  sede  amministrativa  della
scuola).