Art. 2. 1. L'autorizzazione di cui al comma 1 del precedente art. 1 e' rilasciata dal Capo del compartimento marittimo d'iscrizione previo accertamento della conformita' della nave alle prescrizioni di sicurezza stabilite dal decreto ministeriale 22 giugno 1982 per le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata. 2. L'autorizzazione ha una validita' non superiore a tre anni ed e' rinnovata in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza. 3. Il Capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave, su richiesta degli armatori, apporta sui documenti di bordo le occorrenti variazioni a seguito degli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2000 Il Ministro delle politiche agricole e forestali De Castro p. Il Ministro dei trasporti e della navigazione Occhipinti