Art. 2.
  1.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1 del precedente art. 1 e'
rilasciata  dal  Capo del compartimento marittimo d'iscrizione previo
accertamento  della  conformita'  della  nave  alle  prescrizioni  di
sicurezza  stabilite  dal  decreto ministeriale 22 giugno 1982 per le
navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata.
  2. L'autorizzazione ha una validita' non superiore a tre anni ed e'
rinnovata  in  concomitanza  con  il  rinnovo  delle  annotazioni  di
sicurezza.
  3.  Il Capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave, su
richiesta   degli   armatori,  apporta  sui  documenti  di  bordo  le
occorrenti  variazioni  a  seguito  degli accertamenti effettuati dal
Registro italiano navale.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 19 aprile 2000

                                         Il Ministro
                              delle politiche agricole e forestali
                                          De Castro

         p. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione
           Occhipinti