Art. 2.
    Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validita'
  Ai  sensi dell'art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, cosi'
come  modificata dall'art. 12 della legge n. 493 del 4 dicembre 1993,
le  presenti  norme  di  salvaguardia,  applicate alle risultanze del
progetto  di piano di bacino come sopra adottato, sono immediatamente
vincolanti  e  restano  in  vigore  fino al 30 settembre del presente
anno.