Art. 2. Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validita' Ai sensi dell'art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, cosi' come modificata dall'art. 12 della legge n. 493 del 4 dicembre 1993, le presenti norme di salvaguardia, applicate alle risultanze del progetto di piano di bacino come sopra adottato, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino al 30 settembre del presente anno.