Art. 3. Osservanza delle norme All'osservanza delle presenti norme di salvaguardia provvedono gli uffici del genio civile regionale, i nuclei operativi del magistrato alle acque di Venezia, e l'ufficio compartimentale di Venezia del Servizio idrografico e mareografico nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi tecnici nazionali), secondo le rispettive competenze. In caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme, da parte di soggetti titolari di concessione, i soggetti vigilanti nonche' l'Autorita' di bacino, segnalano all'amministrazione concedente tale mancanza ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 55, comma 1, lettera c), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 che puo' comportare la decadenza del diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica.