Art. 3.
                       Osservanza delle norme
  All'osservanza  delle presenti norme di salvaguardia provvedono gli
uffici  del genio civile regionale, i nuclei operativi del magistrato
alle  acque  di  Venezia,  e l'ufficio compartimentale di Venezia del
Servizio   idrografico   e  mareografico  nazionale  (Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Servizi  tecnici  nazionali), secondo le
rispettive competenze.
  In  caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme,
da  parte  di  soggetti titolari di concessione, i soggetti vigilanti
nonche'   l'Autorita'   di   bacino,   segnalano  all'amministrazione
concedente  tale  mancanza  ai fini dell'applicazione delle procedure
previste  dall'art.  55,  comma  1,  lettera  c),  del  regio decreto
11 dicembre  1933,  n.  1775  che  puo'  comportare  la decadenza del
diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica.