Art. 4. Modalita' di coltivazione La coltivazione della indicazione geografica protetta I.G.P. "Melone di Pachino" deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o in tunnel grandi ricoperti con film di polietilene o altro materiale di copertura). La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualita', seguendo le seguenti fasi: il trapianto si esegue da novembre a febbraio; la densita' d'impianto e' di n. 1-2 piante per mq; le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed autorizzati dall'Osservatorio per le malattie delle piante. Possono essere utilizzate piante innestate; la forma di allevamento puo' essere in orizzontale o in verticale ad una o piu' branche; in questo caso si utilizzano dei tutori; durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nella asportazione di foglie senescenti e dei germogli ascellari; e' ammessa l'operazione colturale della cimatura; l'irrigazione e' effettuata con acque di falda prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. La qualita' dell'acqua e' caratterizzata da una salinita' che varia da 1500 a 10.000 ns.; l'impollinazione deve essere esclusivamente entomofila; e' vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale; la raccolta viene effettuata ogni 2-3 giorni per i tipi lisci e 3-5 giorni per i tipi retati. L'I.G.P. "Melone di Pachino" deve essere condizionato lo stesso giorno della raccolta o in azienda o presso idonee strutture di condizionamento. Le operazioni di condizionamento, confezionamento ed imballaggio devono essere effettuate presso strutture ubicate nei territori dei comuni, anche parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. La produzione massima consentita di I.G.P. "Melone di Pachino" non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia: melone liscio: Ton 50/Ha; melone retato: Ton 75/Ha; melone retato tipo long life: Ton 75/Ha.