(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                         STATUTO UNIONCAMERE
                              TITOLO I
                           NORME GENERALI
                             Articolo 1
                  NATURA GIURIDICA, ADESIONI, SEDE

1. L'unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato
e  Agricoltura,  denominata Unioncamere, ha personalita' giuridica ai
sensi  del  D.P.R.  30  giugno  1954  n. 709 ed esercita in regime di
autonomia funzionale le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre
1993 n. 580 e dalle altre leggi.
2.  Fanno  parte  dell'Unioncamere le Camere di commercio, industria,
artigianato  e agricoltura e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta,
per il tramite del competente Assessore regionale.
3.  Possono  essere  ammesse  in  una  sezione  separata le Camere di
commercio  miste,  ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22 della
legge 29 dicembre 1993 n. 580.
4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e di
servizio a Bruxelles. les.

                             Articolo 2
                                SCOPI

1.  L'Unioncamere  cura  e  rappresenta  gli interessi generali delle
Camere  di  commercio  - anche in quanto autonomie funzionali a norma
dell'articolo  1 comma 4 lettera d) della legge 15 marzo 1997 n. 59 -
e  delle  loro  forme  associative e articolazioni funzionali. Cura i
rapporti  del sistema con le istituzioni nazionali e internazionali e
con  le  categorie,  elabora  indirizzi  comuni,  promuove e realizza
iniziative  coordinate,  sostiene l'attivita' del sistema camerale in
tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete .
2. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il
tramite   di   proprie   aziende   speciali,   nonche'   mediante  la
partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a
societa'  anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' di
interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche.
3.   L'Unioncamere,   in   quanto  rappresentativa  delle  Camere  di
commercio,   sviluppa   inoltre  ogni  iniziativa  utile  a  favorire
l'internazionalizzazione  dell'economia  italiana e la presenza delle
imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attivita'
delle  Camere  di  commercio  Italiane  all'estero  e  promuovendo  e
partecipando  alle  loro forme associative. L'Unioncamere assicura il
necessario  coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi
di  camere  di  commercio  sia  in ambito comunitario che negli altri
paesi.
4.  L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema
camerale  delle linee di azione, dei programmi, dei piani e dei fondi
comunitari,  anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia
quale  referente  della Commissione o di altri organismi dell' Unione
europea, che quale titolare degli interventi.
5. L'Unioncamere, inoltre:
a)  costituisce  commissioni,  comitati  e consulte, istituti, centri
specializzati, osservatori;
b)  promuove  e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche
ad  attivita'  di  studio  e  ricerca  condotte  da enti ed organismi
nazionali, esteri e internazionali;
c)  organizza  congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere
nazionale e internazionale, anche in favore delle Camere di commercio
e delle categorie economiche;
d)  contribuisce  all'attivita' di organismi ed enti aventi finalita'
di interesse per le Camere di Commercio e le categorie;
e)  assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale
ed esercita le attribuzioni ad essa assegnate dalle leggi.
6.  L'Unioncamere  e'  legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche
giudiziaria,  per  la  tutela della denominazione e delle prerogative
delle  Camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'articolo 22
comma  2  della legge 29 dicembre 1993 n. 580, nonche' ad intervenire
nei  procedimenti  amministrativi  riguardanti  gli  organismi  e  le
attivita'  del sistema camerale, ai sensi dell'articolo 9 della legge
7 agosto 1990, n. 241.

                              TITOLO II
                     STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE
                             Articolo 3
                               ORGANI

1. Sono organi dell'Unioncamere:
- l'Assemblea;
- il consiglio;
- il comitato di presidenza;
- il presidente;
- il collegio dei revisori.
2.  Il  consiglio, il comitato di presidenza, il presidente durano in
carica  due  anni  dalla data di elezione; la durata del collegio dei
revisori  e'  disciplinata  dall'articolo  2400  del codice civile. I
consiglieri  ai  quali,  durante  il periodo di carica, viene meno la
qualifica di presidente di camera di commercio, scadono a questa data
e decadono dalla carica.
3. 1 compensi per i componenti degli organi sono determinati ai sensi
degli articoli 2389 e 2402 del Codice Civile.

                             Articolo 4
                              ASSEMBLEA

1.  L'Assemblea  dell'Unioncamere  e'  composta  dai presidenti delle
Camere  di  commercio e dall'Assessore competente della Regione Valle
d'Aosta che vi fanno parte al sensi dell'articolo 1, secondo comma.
2.  In  caso di assenza o impedimento del presidente di una Camera di
commercio  partecipa  alle  riunioni  dell'Assemblea,  con diritto di
voto,  un  componente  del  consiglio  camerale  a cio' espressamente
delegato.
3. Sono ammesse le deleghe ai rappresentanti di altra Camera; in ogni
caso,  nessun delegato votante puo' rappresentare piu' di tre Camere,
compresa   la  propria.  L'Assemblea  e'  presieduta  dal  presidente
dell'Unioncamere  o, in sua assenza, dal vice presidente con maggiore
anzianita' di carica o, in caso di parita', dal piu' anziano di eta';
si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un
terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio.
4. Spetta all'Assemblea:
a)  definire su base biennale le strategie e le linee di sviluppo del
sistema camerale;
b)   definire   le   linee   generali  programmatiche  dell'attivita'
dell'Unioncamere;
c)  approvare  la  relazione  predisposta dal consiglio al termine di
ogni esercizio sul programma annuale di attivita';
d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
e) determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle
Camere di commercio;
f)  deliberare  sulle  modifiche  statutarie  in conformita' a quanto
previsto  dall'articolo  7,  comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 e con le modalita' di cui all'articolo 11 del presente Statuto;
g)  eleggere il presidente dell'Unioncamere ed i membri del consiglio
di competenza assembleare;
h)  eleggere  i  membri  del  collegio  dei  revisori,  recependo  le
designazioni  di competenza del Ministro dell'Industria del commercio
e dell'artigianato e del Ministro del Tesoro.

                             Articolo 5
                              CONSIGLIO

1.   Il   consiglio   dell'Unioncamere  e'  composto  dal  presidente
dell'Unioncamere,  dal  presidente di ciascuna Unione regionale delle
Camere di commercio o dal relativo delegato per il biennio di carica,
salvo  revoca,  e  da  dieci  membri eletti dall'Assemblea al proprio
interno.
2.  Per  la  Regione  Autonoma  della Valle d'Aosta e' chiamato a far
parte il competente Assessore regionale o suo delegato.
3.  Il  consiglio e' presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o in
caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato.
4.  Il  consiglio coopta nella prima seduta altri quattro componenti,
due  dei  quali,  con voto a maggioranza di due terzi, possono essere
scelti anche fuori dell'ambito dei presidenti camerali. Questi ultimi
partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea.
5. Spetta al consiglio:
a)  proporre  all'Assemblea  le  strategie  e  le  linee  di sviluppo
biennale del sistema camerale;
b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;
c) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
d) approvare le variazioni di bilancio;
e)   individuare   i   programmi,   gli   obiettivi  e  le  priorita'
dell'attivita'   dell'Unioncamere   in   base   alle   linee  fissate
dall'Assemblea,   anche   con  riferimento  alla  destinazione  delle
risorse;
f)  deliberare  sulle*materie  di  cui all'articolo 2 comma 2 e sugli
atti  di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonche'
approvare   le   norme  sulla  gestione  finanziaria  e  patrimoniale
dell'Unioncamere   con  apposito  Regolamento  di  amministrazione  e
contabilita';
g)  assumere  le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la
gestione  del  fondo  di  perequazione di cui all'articolo 18 comma 5
della  legge  29 dicembre 1993 n. 580 ed esprimere il parere previsto
dallo stesso articolo 18, comma 3;
h)  istituire  la  sezione separata di cui all'articolo 1 comma terzo
deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento;
i) eleggere quattro vice presidenti tra i propri membri;
1) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale e, su
proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali.
6.  Il  consiglio  puo'  delegare  al  comitato  di  presidenza  o al
presidente  specifiche  determinazioni relative a quanto previsto dal
presente articolo, nel comma 5, alle lettere h), f), h).

                             Articolo 6
                       COMITATO DI PRESIDENZA

Il  comitato  di  presidenza  e'  composto  dal  presidente, dai vice
presidenti,  nonche'  da  quattro  membri  eletti  dal  consiglio nel
proprio   ambito.  I  componenti  del  comitato  di  presidenza  sono
rieleggibili e restano in carica per non piu' di due mandati completi
consecutivi.  A  tal  fine, non si tiene conto del periodo di mandato
parziale eventualmente ricoperto, purche' inferiore a dodici mesi.
2. Il comitato di presidenza:
a)  individua  i  progetti  per  l'attuazione  del programma e per il
raggiungimento   degli   obiettivi   indicati  dall'Assemblea  e  dal
Consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attivita';
b)   propone   al  consiglio  l'integrazione  e  l'aggiornamento  dei
programmi e le variazioni di bilancio;
c)   provvede   alla   istituzione   e   alla   regolamentazione  del
funzionamento  di  commissioni  e  comitati anche consultivi e nomina
esperti e rappresentanti;
d)  approva,  secondo  i  criteri  di  cui  al  titolo  I dei decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 20 e successive modificazioni, il
Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  che indica i principi
fondamentali   di  organizzazione  e  di  composizione  della  pianta
organica,   i   procedimenti  di  selezione  dei  personale  e  della
dirigenza, i criteri per l'individuazione delle funzioni dirigenziali
e  le  modalita' di preposizione ad esse, nonche' definisce i sistemi
operativi di gestione, valutazione e controllo dell'attivita' e delle
prestazioni ;
e)   verifica   la   rispondenza   dei   risultati   della   gestione
amministrativa   agli   indirizzi   generali  impartiti,  secondo  le
procedure   e   con   gli   strumenti  previsti  dal  Regolamento  di
organizzazione degli uffici;
f)  nomina,  su  proposta  del  segretario  generale, i dirigenti e i
quadri intermedi;
g)  istituisce  per  esigenze organizzative e di funzionamento uffici
distaccati  e delibera sui ricorsi o sulla costituzione in giudizio e
sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle vertenze.
3.  Il  comitato di presidenza impartisce le direttive per la stipula
del   contratto   collettivo  dei  personale,  a  norma  del  decreto
legislativo  n.  396/1997,  tenuto  conto  delle  specifiche esigenze
funzionali  e  organizzative  dell'Ente, con riguardo alle qualifiche
non dirigenziali.
4. L'attivita' di valutazione strategica dell'azione dell'Unioncamere
e'  esercitata  dal  comitato  di  presidenza  con gli strumenti e le
modalita'  contemplate  dal Regolamento previsto dal precedente comma
2, lettera d).
5.  Spetta  al  comitato di presidenza deliberare su tutte le materie
non  attribuite  alla  competenza  di  altri  organi  e non riservate
all'ambito  di  autonomia della dirigenza e, in particolare, decidere
sulla  partecipazione  dell'Unioncamere a manifestazioni o iniziative
non  programmate  che  coinvolgano l'immagine dell'Ente o del sistema
camerale verso l'esterno.
6.  Il  comitato di presidenza puo' istituire un organismo consultivo
al  quale  partecipano  i  vertici  delle  associazioni  nazionali di
categori'a.  Tale  organismo  si esprime su questioni che gli vengono
sottoposte  dal presidente dell'Unioncamere, inerenti lo sviluppo dei
vari   settori,   nonche'   su  servizi  che  l'Unioncamere  realizza
nell'interesse dell'economia.
7. Il comitato di presidenza puo' delegare al presidente l'assunzione
di  specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente
articolo, nel comma 2, alle lettere c) ed f) e nel comma 5.

                             Articolo 7
                             PRESIDENTE

1.  Il  presidente  e'  il  rappresentante  legale  dell'Unioncamere.
Convoca  e  presiede  l'Assemblea,  il  consiglio  e  il  comitato di
presidenza  ed  esercita il potere di proposta per i provvedimenti di
cui  all'articolo  4,  comma  4  lettera  b),  nonche'  quelli di cui
all'articolo  6  ultimo  comma.  Il  presidente  ha la rappresentanza
politica   e   istituzionale  dell'Unioncamere,  in  particolare  nei
confronti  delle  Camere  di  commercio, delle istituzioni pubbliche,
degli organi di Governo, delle associazioni di categoria e degli enti
e organi comunitari e internazionali.
2.  Adotta  in  caso  di urgenza, salvo ratifica nella prima riunione
successiva  dell'organo  competente, i provvedimenti di spettanza del
consiglio  e  del  comitato  di  presidenza, previsti rispettivamente
dall'articolo 5, comma 5 lettere b), d), f) - limitatamente agli atti
di   disposizione   del   patrimonio   immobiliare   e   mobiliare  -
dall'articolo  6,  comma  2  lettere  c),  f)  - con esclusione della
istituzione  di  uffici  distaccati  -  e  dal  comma  5 dello stesso
articolo.
3.  In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal
vice presidente espressamente delegato.
4.  Il  presidente,  ove  lo  ritenga  opportuno,  puo'  delegare  la
trattazione  di  questioni di sua competenza a membri del comitato di
presidenza o del consiglio.
5.  Il  presidente rimane in carica fino alla fine del mandato, anche
quando ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 3 comma 2.

                             Articolo 8
                        COLLEGIO DEI REVISORI

1.  Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri effettivi e
due  supplenti,  dei quali un effettivo e un supplente sono designati
dal Ministro dell'Industria e un effettivo del Ministro del Tesoro.
2.   Il   presidente   del   collegio   dei   revisori   e'  nominato
dall'Assemblea.
3. Il collegio dei revisori esercita in via esclusiva il controllo di
regolarita'  amministrativa  e contabile verificando la legittimita',
regolarita'   e   correttezza   dell'azione   amministrativa,  vigila
sull'osservanza  della  legge  e  del  presente  Statuto e accerta la
regolare tenuta della contabilita', controllando il servizio di cassa
e di economato dell'Unioncamere. A tal fine, i revisori hanno diritto
di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.
4.  Il  collegio dei revisori riferisce annualmente all'assemblea sul
bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
5.  I  componenti  del collegio dei revisori intervengono alle sedute
degli altri organi collegiali.
6.    Si   applicano,   in   quanto   compatibili   con   la   natura
dell'Unioncamere,  gli articoli 2399 comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403,
2404,   2407,   del  Codice  Civile.  I  componenti  designati  dalle
amministrazioni  statali  e  almeno uno dei revisori effettivi eletti
dall'Assemblea  devono  essere  scelti  tra gli iscritti all'albo dei
revisori contabili.

                             Articolo 9
                         SEGRETARIO GENERALE

1.   Al   segretario   generale  competono  le  funzioni  di  vertice
dell'amministrazione  dell'Unioncamere  e i poteri di coordinamento e
verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti.
2.  Il  segretario  generale  propone  al  comitato  di  presidenza i
provvedimenti  di  cui all'articolo 6 comma 3, adotta tutti gli altri
atti di organizzazione riservati - dal decreto legislativo 3 febbraio
1993  n.  29  -  all'ambito  di  autonomia della dirigenza di vertice
proponendo al comitato di presidenza la ripartizione delle competenze
tra  la  dirigenza  e  disponendo  sulle  procedure  per  la gestione
dell'attivita',  sui  limiti  di  valore  delle spese che i dirigenti
possono   impegnare   e   sull'adozione   delle  misure  inerenti  la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.

                             Articolo 10
                   ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONCAMERE

1.  Nell'ambito  di  quanto  stabilito  dal comitato di presidenza ai
sensi  dell'articolo  6  comma  2,  alla dirigenza spetta la gestione
finanziaria,  tecnica  e  amministrativa, mediante autonomi poteri di
spesa,  di  organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonche'
di  controllo.  La  dirigenza  e'  responsabile  della gestione e dei
relativi risultati.
2.  Il  Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  previsto  dal
precedente   articolo   6   disciplina   altresi'   le  modalita'  di
informazione   degli   organi   sull'andamento  dell'attivita'  e  di
esercizio  del controllo direzionale e operativo di gestione, nonche'
le  modalita'  per  la  valutazione  delle  prestazioni  da parte del
Segretario  Generale  sui  dirigenti e del Comitato di presidenza sul
Segretario Generale.
3.   Il   rapporto   di   lavoro  dei  dirigentiddell'Unioncamere  e'
disciplinato   dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dei
dirigenti  di imprese commerciali,, dei servizi e del terziario e dai
contratti   individuali   tenuto   conto  delle  specifiche  esigenze
funzionali  e  organizzative  dell'Ente.  La  stipula  del  contratto
collettivo e' disciplinata dal decreto legislativo n. 396 del 1997.

                             TITOLO III
                              PROCEDURE
                             Articolo 11
                    CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

1.   Le   sedute   degli   organi   collegiali  sono  valide  con  la
partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti,
salvo quelle dell'Assemblea, che sono valide con la partecipazione di
almeno un terzo dei componenti.
2.  Quando  e'  chiamata  a  deliberare sullo Statuto, l'Assemblea e'
validamente  costituita  con  la  presenza  di  almeno  due terzi dei
componenti  e  delibera  validamente  con  il  voto  favorevole della
maggioranza dei componenti.
3.  Le  deleghe  di  cui  all'articolo  4 devono essere conferite per
iscritto  e i documenti relativi sono conservati dall'Unioncamere. La
rappresentanza puo' essere conferita solo per singole assemblee.
4.  Le  deliberazioni  di  competenza  degli  organi  collegiali sono
adottate   a  maggioranza  assoluta  dei  presenti,  fatta  salva  la
maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea per l'approvazione
delle  modifiche statutarie e la maggioranza qualificata prevista per
la  cooptazione  in consiglio del membro scelto fuori dell'ambito dei
presidenti camerali.
5.  Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax, recante
gli  argomenti  all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni
prima  per  le  sedute dell'assemblea e del consiglio e almeno cinque
giorni  prima  per  le  sedute  del  comitato di presidenza. Per tali
comunicazioni il domicilio dei destinatari e' la sede della Camera di
commercio per i presidenti, quella dichiarata all'Unioncamere per gli
esterni.
6.  Il  consiglio  puo' essere convocato, per ragioni di urgenza, con
avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
7.  Le  votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per
le deliberazioni' concernenti persone, si adotta la votazione segreta
quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.
8.  Il  presidente  ha  facolta' di invitare alle sedute degli organi
collegiali,  senza  diritto di voto, personalita' del mondo politico,
economico  ed  esperti, nonche' - per le riunioni del consiglio e per
specifici  argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del
sistema camerale.
9.  Le riunioni degli Organi collegiali, ad eccezione dell'Assemblea,
possono  svolgersi  per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito
regolamento  deliberato  dal  Consiglio  disciplina  le modalita' del
collegamento,  le  formalita'  richieste  per  la verifica del numero
legale,  per  l'adozione  e  verbalizzazione  delle deliberazioni. In
particolare,  il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti
possano  essere  identificati  e  sia  loro  consentito di seguire la
discussione  e  intervenire  in  tempo  reale nella trattazione degli
argomenti affrontati.

                              TITOLO IV
                        GESTIONE FINANZIARIA
                             Articolo 12
                         RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:
a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente
fissata  dall'Assemblea  a  carico  delle  Camere  di commercio e del
competente  Assessorato  della  Valle  d'Aosta  sul totale delle loro
entrate  per  contributi,  trasferimenti  statali,  imposte e diritti
camerali;
b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;
c)  i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione
Europea o da altri soggetti;
d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.
2.  Presso  l'Unioncamere  e'  costituito  il  fondo intercamerale di
intervento  a  favore  delle singole Camere di commercio e delle loro
forme  associative e articolazioni funzionali, della Regione Autonoma
della Valle d'Aosta per il tramite del competente Assessorato e delle
Camere   di   commercio   italiane  all'estero,  gestito  in  base  a
regolamento approvato dal consiglio.
3.  Il  fondo  puo',  altresi',  operare  a  favore  delle  Camere di
commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'articolo 1.
4.  Presso  l'Unioncamere  e'  istituito  un fondo di perequazione ai
sensi  dell'articolo 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
Le  modalita'  di  gestione e amministrazione del fondo sono definite
dal consiglio.

                             Articolo 13
                              CONTROLLI

1.  La  vigilanza  sull'attivita' dell'Unioncamere spetta al Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato nelle forme di cui
all'articolo 4, comma 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
2.  La  gestione  finanziaria  dell'Unioncamere  e'  assoggettata  al
controllo della Corte dei Conti nella forme previste dall'articolo 12
della  legge  21  marzo 1958, n. 259, come disposto dall'articolo 12,
comma  19  del  decreto-legge  18  gennaio  1993  n. 8 convertito con
modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3.  L'Unioncamere  comunica  al  Ministero  dell'industria i nomi dei
consiglieri,  degli  eletti  alle  cariche  di  presidente  e di vice
presidente  e  trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo,
il   conto   consuntivo,   il   regolamento   di   amministrazione  e
contabilita',  il  quale e' approvato di concerto con il Ministro del
Tesoro,  nonche'  i  provvedimenti  riguardanti la dotazione organica
complessiva e la istituzione di aziende speciali.
4.  Il  controllo del Ministero e' di sola legittimita' e le delibere
di  cui  al  comma  tre  divengono esecutive se entro sessanta giorni
dalla data della loro ricezione, ridotto a trenta per le delibere di'
variazione  del  bilancio preventivo, il Ministero dell'Industria del
commercio  e  dell'artigianato  non  ne  disponga  con  provvedimento
motivato  l'annullamento  per vizi di legittimita'. Tale termine puo'
essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.

                             Articolo 14
                            SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attivita' e le eventuali
passivita' di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle Camere,
in  proporzione  dei  versamenti  da  ciascuna di esse dovuti durante
l'ultimo triennio.

                             Articolo 15
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il  presente  Statuto  entra  in  vigore  il  giorno  successivo alla
pubblicazione,  anche  per  estratto,  sulla  Gazzetta  Ufficiale del
Decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  previsto
dall'articolo 7 comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
2.  Le  modifiche  relative  al  periodo  di durata degli organi e ai
limiti  alla rielezione si applicano dal 30 giugno 1998; le modifiche
relative  a  gennaio 1998 o dal giorno indicato nel comma precedente,
se successivo a tale data.
3.  Le modifiche apportate all'ultimo comma dell'articolo 8, relative
al  requisito  dell'iscrizione  all'albo  dei  revisori contabili, si
applicano dal 30 giugno 2001.