Art. 3.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui all'art. 2 e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per il periodo dal 9 novembre 1999 all'8 maggio 2000.
  Istanza  aziendale  presentata  il  22 dicembre 1999 con decorrenza
9 novembre 1999.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed annulla e sostituisce i decreti ministeriali
del 5 maggio 1999, n. 26241 e del 30 agosto 1999, n. 26980.
    Roma, 27 aprile 2000
                                         Il direttore generale: Daddi