Art. 4.
  L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2
ed   e'   rinnovabile.   Nell'ambito   del   periodo   di   validita'
dell'autorizzazione,    l'organismo    di   controllo   "C.S.Q.A.   -
Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." e' tenuto ad adempiere
a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'Autorita' nazionale
competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.