Art. 3. Comitato per il monitoraggio e la valutazione della fase sperimentale 1. Ai fini del monitoraggio e della valutazione della fase sperimentale, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Ministro della giustizia, e' istituito presso il Ministero della sanita', un apposito comitato costituito da tre membri designati dall'Amministrazione della sanita', da tre membri designati dall'Amministrazione della giustizia e da un membro designato da ogni regione individuata nell'art. 1. 2. Con il decreto di cui al comma 1, sono definiti i compiti e le modalita' di funzionamento del suddetto comitato. 3. Ai componenti del comitato e' dovuto il solo trattamento economico di missione erogato dalle amministrazioni che provvedono alla relativa designazione. Roma, 20 aprile 2000 Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro della giustizia Diliberto Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini