Art. 3.
Comitato per il monitoraggio e la valutazione della fase sperimentale
  1.  Ai  fini  del  monitoraggio  e  della  valutazione  della  fase
sperimentale,  con  decreto  del  Ministro  della sanita', sentito il
Ministro  della  giustizia,  e'  istituito  presso il Ministero della
sanita',  un  apposito  comitato  costituito  da tre membri designati
dall'Amministrazione   della   sanita',   da   tre  membri  designati
dall'Amministrazione della giustizia e da un membro designato da ogni
regione individuata nell'art. 1.
  2.  Con  il decreto di cui al comma 1, sono definiti i compiti e le
modalita' di funzionamento del suddetto comitato.
  3.  Ai  componenti  del  comitato  e'  dovuto  il  solo trattamento
economico  di  missione  erogato dalle amministrazioni che provvedono
alla relativa designazione.
    Roma, 20 aprile 2000
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi

                     Il Ministro della giustizia
                              Diliberto

                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Amato

                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini