Art. 2.
  Tutte  le  operazioni  e  gli  atti  necessari  all'immissione alle
prestazioni  idrotermali,  da  erogarsi  secondo  le  condizioni e le
modalita'  vigenti  presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandate agli
istituti  stessi  che  li effettuano tramite le rispettive dipendenze
periferiche   le  quali,  prima  dell'avvio  dei  curandi  presso  la
localita'    termale    di   destinazione,   devono   darne   formale
comunicazione,  contenente  una sintesi diagnostica dei singoli casi,
all'azienda  unita'  sanitaria  locale  di  iscrizione dei curandi ed
all'azienda  unita'  sanitaria  locale  competente  alla liquidazione
delle fatture ai sensi del successivo art. 3.
  Relativamente  agli assicurati INAIL, la sintesi diagnostica di cui
al  precedente  comma  deve essere integrata, nei casi di concessione
delle  prestazioni  idrotermali  fuori  dei  congedi ordinari e delle
ferie  annuali,  dalla  motivata  prescrizione prevista dall'art. 16,
comma  5,  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412,  e disciplinata
dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1992.