Art. 2.
  Ai  sensi  del  comma  1-bis  dell'art.  1 della legge n. 267/1998,
modificato  dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 132/1999, sono
adottate  per  l'area  in  Comune  di  Folgaria  -  localita' Busatti
(provincia  autonoma  di Trento) e per l'area in comune di Lastebasse
(regione  del  Veneto)  misure  di  salvaguardia da attuare secondo i
contenuti  generali  previsti  dalle  norme di attuazione del piano e
dalle eventuali norme particolari previste per singoli casi.