Art. 2. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 della legge n. 267/1998, modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 132/1999, sono adottate per l'area in Comune di Folgaria - localita' Busatti (provincia autonoma di Trento) e per l'area in comune di Lastebasse (regione del Veneto) misure di salvaguardia da attuare secondo i contenuti generali previsti dalle norme di attuazione del piano e dalle eventuali norme particolari previste per singoli casi.