Art. 3.
  Fermi  i  poteri  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  di  cui  al
richiamato  art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
dalla  data  in  cui  il  comune  riceve  comunicazione dell'avvenuta
adozione  della  presente  deliberazione,  nonche'  copia  degli atti
relativi,   le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  non  possono
rilasciare  concessioni,  autorizzazioni  e  nulla-osta  relativi  ad
attivita'  di  trasformazione  ed  uso  del  territorio  che siano in
contrasto  con  le norme di attuazione e le norme di salvaguardia del
piano  straordinario  modificato  dalla  presente deliberazione. Sono
fatti  salvi  gli interventi gia' autorizzati (o per i quali sia gia'
stata  presentata  denuncia di inizio di attivita' ai sensi dell'art.
4,  comma  7,  del  decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come
convertito  in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche),
sempre  che  i  lavori  relativi  siano gia' stati iniziati alla data
della   comunicazione  di  cui  al  precedente  capoverso  e  vengano
completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
  In   ogni   caso   al  titolare  della  concessione  dovra'  essere
tempestivamente notificata la condizione di pericolosita' rilevata.