Art. 3. Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data in cui il comune riceve comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonche' copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le norme di attuazione e le norme di salvaguardia del piano straordinario modificato dalla presente deliberazione. Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati (o per i quali sia gia' stata presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano gia' stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione dovra' essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosita' rilevata.