Art. 4. Il piano straordinario, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 226/1999, potra' essere modificato ed integrato a seguito dell'individuazione e dell'accertamento di ulteriori eventuali aree a rischio molto elevato, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 7 delle norme di attuazione e di salvaguardia del Piano straordinario e nell'ambito delle attivita' di approfondimento condotte dall'Autorita' di bacino, dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dalla provincia autonoma di Trento e dal Magistrato alle acque di Venezia, nonche' da altre amministrazioni pubbliche.