Art. 4.
  Il  piano  straordinario,  ai  sensi  del comma 2 dell'art. 9 della
legge  n.  226/1999,  potra' essere modificato ed integrato a seguito
dell'individuazione e dell'accertamento di ulteriori eventuali aree a
rischio molto elevato, anche in relazione a quanto previsto dall'art.
7 delle norme di attuazione e di salvaguardia del Piano straordinario
e   nell'ambito   delle   attivita'   di   approfondimento   condotte
dall'Autorita'  di  bacino,  dalle  regioni  Veneto  e Friuli-Venezia
Giulia,  dalla  provincia  autonoma  di  Trento e dal Magistrato alle
acque di Venezia, nonche' da altre amministrazioni pubbliche.