Art. 2.
                          Varieta' di olivo
    La   denominazione  di  origine  protetta  "Terre  Tarentine"  e'
riservata  all'olio  extravergine  di  oliva  ottenuto dalle seguenti
varieta'  di  olivo  presenti da sole o congiuntamente negli oliveti:
Leccino,  Coratina,  Ogliarola  e  Frantoio,  in misura non inferiore
all'80%,  in  percentuali  variabili  tra  loro;  il  restante 20% e'
costituito da altre varieta' minori presenti negli oliveti della zona
di produzione indicata nel successivo art. 3.