Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
    Le  olive  utilizzate  per  la  produzione dell'olio extravergine
"Terre  Tarentine" devono provenire da oliveti le cui caratteristiche
colturali  sono  quelle  tipiche  e tradizionali della zona ed atte a
contribuire,   insieme   alle   caratteristiche   pedoclimatiche,  al
conferimento di quelle doti qualitative tipiche e irriproducibili.
    Sono  idonei  gli  oliveti situati entro un limite altimetrico di
517 metri s.l.m., i cui terreni di origine calcarea del Cretaceo, con
lembi  di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti
calcareo-sabbiosi-argillosi   del   Pliocene   e   del   Pleistocene,
appartengono  alle  terre  brune  e  rosse,  spesso presenti in lembi
alternati poggiati su rocce calcaree.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e dell'olio.
    I  nuovi impianti devono essere realizzati su terreni idoneo allo
sviluppo vegetativo ottimale della coltura.
    Il  numero  di  piante  per  ettaro  puo' variare a seconda della
potenzialita'  produttiva  del  terreno,  e  comunque non puo' essere
superiore a 500 nei sesti di impianto intensivo.
    Sono  vietate tutte le forme di forzatura e tutte quelle pratiche
agronomiche  volte  all'incremento  della  produzione a sfavore della
qualita' e della salubrita' del prodotto.