Art. 6.
                              Raccolta
    Sono  ammesse  tutte  le  procedure di raccolta che effettuano il
distacco delle drupe direttamente dalla pianta.
    Le  operazioni di raccolta devono essere effettuate a partire dal
mese di ottobre e non possono protrarsi oltre gennaio.
    Il  trasporto  delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa
giornata in cui sono state raccolte ed utilizzando contenitori atti a
garantire l'integrita' delle drupe.
    Le  olive  possono soggiornare nel frantoio al massimo per 72 ore
prima  della  molitura  ed  essere  stoccate  in recipienti rigidi ed
aerati  collocati  in  locali freschi ventilati in cui la temperatura
non  deve  subire  escursioni tali da compromettere la qualita' delle
drupe.