Art. 9.
                    Designazione e presentazione
    Alla  denominazione  di  origine  protetta  di  cui all'art. 1 e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente
prevista  dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "fine,
scelto,  selezionato,  superiore"  o  di  quant'altro possa trarre in
inganno il consumatore.
    E'  consentito  l'uso  veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo.
    L'uso  di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale,  nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola  o  nell'associazione  di  aziende olivicole o nell'impresa
olivico - la situata nell'area di produzione e' consentito solo se il
prodotto  e'  stato  ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e  se  l'oleificazione  ed  il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
    Le  operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
"Terre  Tarentine"  devono avvenire nell'ambito della zona geografica
di produzione prevista all'art. 3.
    Il  nome della denominazione di origine protetta deve figurare in
etichetta  con  caratteri  chiari  ed  indelebili con colorimetria di
ampio  contrasto  rispetto  al  colore dell'etichetta e tale da poter
essere  nettamente  distinto  dal  complesso  delle  indicazioni  che
compaiono su di essa.
    La   designazione   deve   altresi'   rispettare   le   norme  di
etichettatura previste dalla vigente legislazione.
    L'olio  extravergine  di  oliva  di  cui  all'art.  1 deve essere
immesso  al  consumo  in recipienti a norma di legge di capacita' non
superiore a litri 5.
    E'  obbligatorio  indicare  in  etichetta  l'annata di produzione
delle  olive  da  cui  l'olio  e' ottenuto, nonche' l'indicazione "da
consumarsi  preferibilmente  entro  il  mese  di  ...................
dell'anno  ...................."  per un periodo di non oltre 15 mesi
dalla data di pubblicazione.