Art. 2.
  1. Se,  a seguito di un accordo tra il contribuente e la banca o il
concessionario  del  servizio  nazionale della riscossione o le poste
italiane  S.p.a., la delega per l'effettuazione dei versamenti di cui
all'art.  1,  comma 1, e' conferita con mezzi telematici, il delegato
invia  al  delegante  un documento recante tutti i dati contenuti nel
modello  F24 e l'attestazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto
dirigenziale   30   marzo   1998,  rilasciata  anche  mediante  firma
meccanografica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 maggio 2000
                                        Il direttore generale: Romano