Art. 2. 1. Se, a seguito di un accordo tra il contribuente e la banca o il concessionario del servizio nazionale della riscossione o le poste italiane S.p.a., la delega per l'effettuazione dei versamenti di cui all'art. 1, comma 1, e' conferita con mezzi telematici, il delegato invia al delegante un documento recante tutti i dati contenuti nel modello F24 e l'attestazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto dirigenziale 30 marzo 1998, rilasciata anche mediante firma meccanografica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 2000 Il direttore generale: Romano