Art. 2.
  1.  La  Direzione  centrale  per la riscossione, fermo restando gli
adempimenti di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica  e  di  quello  del  lavoro  e della previdenza sociale del
22 maggio  1998,  n. 183, acquisisce i dati dei versamenti effettuati
dai soggetti abilitati alla riscossione e ne riscontra la rispondenza
con  la  quietanza  cumulativa  emessa  dalla  sezione  di  tesoreria
provinciale  dello Stato di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.
  2.  Effettuati  gli  adempimenti  di  cui  al comma 1, la Direzione
centrale  per  la  riscossione  forma  giornalmente  gli  elenchi dei
versamenti  effettuati  dai  singoli  concessionari della riscossione
alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
  3.  Gli  elenchi dei versamenti di cui al comma 2 saranno trasmessi
ai  competenti  concessionari  della riscossione per il tramite della
struttura di gestione prevista dall'art. 1 del decreto n 183 del 1998
di  cui  al  comma  1  e  recheranno  timbro  e  firma  del dirigente
responsabile  della  Direzione  centrale  per  la riscossione, per le
finalita' di cui all'art. 1.
    Roma, 7 febbraio 2000

                            Il Ministro del tesoro, del bilancio
                             e della programmazione economica
                                            Amato

Il Ministro delle finanze
         Visco
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2000
Registro  n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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