Art. 2. 1. La Direzione centrale per la riscossione, fermo restando gli adempimenti di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di quello del lavoro e della previdenza sociale del 22 maggio 1998, n. 183, acquisisce i dati dei versamenti effettuati dai soggetti abilitati alla riscossione e ne riscontra la rispondenza con la quietanza cumulativa emessa dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189. 2. Effettuati gli adempimenti di cui al comma 1, la Direzione centrale per la riscossione forma giornalmente gli elenchi dei versamenti effettuati dai singoli concessionari della riscossione alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 3. Gli elenchi dei versamenti di cui al comma 2 saranno trasmessi ai competenti concessionari della riscossione per il tramite della struttura di gestione prevista dall'art. 1 del decreto n 183 del 1998 di cui al comma 1 e recheranno timbro e firma del dirigente responsabile della Direzione centrale per la riscossione, per le finalita' di cui all'art. 1. Roma, 7 febbraio 2000 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro delle finanze Visco Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2000 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 314