Art. 2.
  1. Fatta   eccezione  per  gli  atti  e  i  provvedimenti  previsti
dall'art.  1  del  presente  decreto, al Sottosegretario di Stato on.
Cesare  De  Piccoli  e'  delegata  la trattazione degli affari che ai
sensi   delle   norme  vigenti  non  sia  attribuita  alla  specifica
competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:
    della direzione generale degli affari generali;
    della direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei
servizi, limitatamente al settore delle assicurazioni;
    della direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie;
    della   direzione  generale  per  lo  sviluppo  produttivo  e  la
competitivita'.
  2. Nelle materie delegate al Sottosegretario di Stato on. Cesare De
Piccoli  sono  comprese  anche  quelle  inerenti l'imprenditorialita'
femminile,  le tematiche ambientali ed i servizi pubblici locali, per
gli aspetti di competenza del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.