Art. 2. 1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Cesare De Piccoli e' delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza: della direzione generale degli affari generali; della direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, limitatamente al settore delle assicurazioni; della direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie; della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'. 2. Nelle materie delegate al Sottosegretario di Stato on. Cesare De Piccoli sono comprese anche quelle inerenti l'imprenditorialita' femminile, le tematiche ambientali ed i servizi pubblici locali, per gli aspetti di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.