Art. 2.
  1. Il   Dipartimento   della  ragioneria  generale  dello  Stato  -
I.G.R.U.E.    -   comunica   tempestivamente   alle   amministrazioni
interessate  le  questioni  poste  all'ordine  del giorno di ciascuna
riunione.
  2. In  relazione  all'ordine  del  giorno  di ciascuna riunione, le
amministrazioni  statali  e  regionali interessate designeranno uno o
piu' funzionari con poteri decisionali.