Art. 2. 1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. - comunica tempestivamente alle amministrazioni interessate le questioni poste all'ordine del giorno di ciascuna riunione. 2. In relazione all'ordine del giorno di ciascuna riunione, le amministrazioni statali e regionali interessate designeranno uno o piu' funzionari con poteri decisionali.