1. Finalita' generali.
  Nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 3, della legge n.
236  del  19 luglio  1993,  considerate  le circolari applicative del
Ministero   del   lavoro  e  della  previdenza  sociale  n.  174  del
23 dicembre   1996,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  del  9 gennaio  1997 e n. 37 del 19 marzo 1998,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77
del  2 aprile  1998  e  n.  139 del 22 dicembre 1998 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 4 gennaio 1999, il
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, in accordo con le
regioni  e  le  province autonome e sentite le parti sociali, intende
implementare  il  programma  di  azioni  gia' avviato valorizzando la
collaborazione  funzionale  con  gli  enti  locali  e il partenariato
sociale.
  Per   "attivita'   di  formazione  professionale  continua",  nella
presente circolare, si intendono quelle attivita' rivolte ai soggetti
adulti  occupati  alle quali il lavoratore puo' partecipare anche per
autonoma  scelta, ovvero quelle predisposte dalle aziende, al fine di
adeguare  o  di  elevare  le professionalita' e competenze in stretta
connessione   con  l'innovazione  tecnologica  ed  organizzativa  del
processo produttivo.
  I  progetti  da realizzare, con priorita' per quelli concordati tra
le parti sociali, dovranno appartenere alle linee d'azione di seguito
indicate.
2. Azioni  di  formazione  aziendale  e  di formazione individuale di
                        lavoratori occupati.
  Per  "azioni  formative  aziendali"  si  intendono  gli  interventi
promossi  dalle imprese per accompagnare i processi di trasformazione
e  di  ristrutturazione delle stesse. Tali interventi dovranno essere
realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali.
  Per  "azioni di formazione individuale" si intendono gli interventi
sperimentali finalizzati al bilancio e allo sviluppo delle competenze
possedute  da lavoratori dipendenti, sulla base di progetti elaborati
da  singoli lavoratori che possono utilizzare l'assistenza tecnica di
centri  di  orientamento  e  di  formazione professionale individuati
dalle regioni e dalle province autonome.
2.1. Risorse.
  Per  la  realizzazione  delle azioni sopra individuate il Ministero
del  lavoro  e  della previdenza sociale ripartira' con successivo ed
apposito  provvedimento,  tra  le  regioni  e le province autonome le
risorse disponibili, pari a 150 miliardi di lire.
  Le risorse finanziarie eventualmente non impegnate entro 120 giorni
dalla  data  indicata al successivo punto 2.7 verranno ridistribuite,
tra  le regioni e le province autonome che nello stesso periodo hanno
impegnato  per  intero le risorse loro assegnate, secondo le proposte
del comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua di cui
all'art. 9 della legge 236/1993 (DD 418/V/11).
2.2. Destinatari.
  Sono  destinatari  delle  iniziative  i lavoratori dipendenti delle
imprese  assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n.
160/1975  relativo  ai  contributi  integrativi  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro la disoccupazione involontaria versati all'INPS,
cosi'   come   modificato  dall'art.  25  della  legge  quadro  sulla
formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.
2.3. Contenuti degli interventi formativi.
  Le  azioni  formative  intraprese  dalle  aziende devono avere come
obiettivi   l'aumento   della   competitivita'   dell'impresa   e  il
rafforzamento   professionale   ed  occupazionale  dei  lavoratori  e
riguardare interventi relativi alle aree della:
    qualita';
    innovazione tecnologica ed organizzativa;
    sicurezza e protezione ambientale.
  Gli  interventi  devono essere attuati, preferibilmente, sulla base
di accordi tra le parti sociali.
2.4. Tipologie   di  progetto,  soggetti  presentatori  e  contributi
previsti.
  a) Progetti aziendali.
  Le  imprese in possesso dei requisiti indicati al punto 2.2 possono
presentare progetti formativi a carattere aziendale rivolti ai propri
dipendenti secondo le procedure indicate al punto 2.6.
  I  progetti  vengono  presentati  dalle aziende alle regioni o alle
province autonome anche per il tramite di:
    associazioni di categoria;
    enti bilaterali;
    organismi di formazione.
  Il  contributo  pubblico  accordato  alla  singola azienda non puo'
superare i 50 milioni di lire anche nel caso di presentazione di piu'
progetti  aziendali  o  nel  caso  in  cui  i lavoratori dell'impresa
partecipino   anche   a  progetti  pluriaziendali.  Tale  importo  e'
comprensivo di IVA, se dovuta.
  Le   aziende   presso  le  quali  i  lavoratori  destinatari  degli
interventi  sono  occupati  devono  garantire  il  cofinanziamento di
almeno il 20% del costo globale del progetto.
  b) Progetti pluriaziendali presentati da PMI.
  Le  piccole e medie imprese(1), cosi' come definite dal decreto del
Ministero   dell'industria   del  commercio  e  dell'artigianato  del
18 settembre   1997  "Adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei
criteri  di  individuazione  di  piccole e medie imprese", pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  229  del
1o ottobre  1997  e  in possesso dei requisiti indicati al punto 2.2,
possono  presentare  congiuntamente  progetti  formativi  rivolti  ai
propri  dipendenti (progetti pluriaziendali) per il raggiungimento di
un  medesimo  obiettivo,  o  in  riferimento  ad uno stesso contenuto
tematico, o metodologie e strumentazioni comuni.
  I  progetti  pluriaziendali  vengono  presentati dalle aziende alle
regioni o alle province autonome attraverso:
    associazioni temporanee di impresa (ATI);
    consorzi di imprese;
    associazioni di categoria;
    enti bilaterali;
    organismi di formazione.
  Il    contributo    pubblico   accordato   per   ciascun   progetto
pluriaziendale  non puo' superare i 200 milioni di lire. Tale importo
e' comprensivo di IVA, se dovuta.
  In  ogni  caso  il contributo pubblico per ogni singola azienda non
puo'  essere erogato oltre il limite di 50 milioni di lire, anche nel
caso in cui i lavoratori partecipino a piu' progetti.
  Le   aziende   presso  le  quali  i  lavoratori  destinatari  degli
interventi  sono  occupati  devono  garantire  il  cofinanziamento di
almeno il 20 % del costo dell'intervento formativo.
    (1) E' definita piccola e media l'impresa che:
      a) ha meno di 250 dipendenti;
      b)  ha  un  fatturato  annuo non superiore a 40 milioni di ECU,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
      c)  e'  in  possesso  del  requisito  di  indipendenza,  ovvero
l'impresa  il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per
il  25%  o  piu'  da  una  sola impresa oppure congiuntamente da piu'
imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di
piccola  impresa  secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la
verifica  del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte
le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da
imprese  di  dimensioni  superiori.  La  predetta  soglia puo' essere
superata nelle due fattispecie seguenti:
        - se  l'impresa  e'  detenuta  da  societa'  di  investimenti
pubblici,   societa'   di   capitali   di   rischio   o   investitori
istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo
individuale o congiunto, sull'impresa;
        - se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile
determinare  da  chi  e'  detenuto  e  se l'impresa dichiara di poter
legittimamente   presumere   la   sussistenza   delle  condizioni  di
indipendenza.
  c) Progetti individuali di formazione.
  Le  regioni  e  le  province  autonome  possono,  nella  misura non
superiore  al 25% delle risorse loro assegnate, promuovere, altresi',
percorsi individuali di orientamento-formazione, anche utilizzando le
modalita'  relative  al  bilancio  di competenze, attraverso progetti
elaborati  da  singoli  lavoratori  dipendenti.  Le attivita' possono
svolgersi  durante  o  fuori  dell'orario di lavoro, utilizzando, nel
primo caso, anche gli istituti contrattuali specifici esistenti.
  In  tal caso le regioni e le province autonome dovranno definire la
data  di  presentazione  dei  progetti  di  formazione individuale ed
elaborare  procedure  idonee  a  garantire  l'accesso  dei lavoratori
dipendenti  a  tale  opportunita'  e  favorire accordi con le singole
imprese,  le  rappresentanze  delle  stesse,  le  rappresentanze  dei
lavoratori e gli organismi di formazione.
  Il contributo pubblico per le azioni individualizzate di formazione
puo' essere al massimo pari a 2,5 milioni di lire, comprensivo di IVA
se dovuta e non puo' durare oltre i 12 mesi.
  Nel  caso  delle  azioni  di formazione individuale le regioni e le
province  autonome  interessate  elaborano  specifiche  modalita'  di
ammissione  a  contributo  delle  proposte  individuali,  nonche'  di
erogazione dello stesso, tenendo conto della:
    presenza di un progetto articolato;
    congruita' dei costi;
    validazione  del  percorso  e  delle caratteristiche dei soggetti
erogatori;
    possibilita' di certificare gli esiti.
2.5. Durata.
  I   progetti  devono  concludersi  entro  12  mesi  dalla  data  di
comunicazione,    da    parte    dell'amministrazione   responsabile,
dell'ammissione a finanziamento.
2.6. Modalita'  e  termini  per  la  presentazione  dei  progetti  di
formazione aziendale di lavoratori occupati.
  I  soggetti  presentatori  devono  far  pervenire  i  progetti, con
domanda  in bollo e sulla base dell'allegato formulario (allegato 1),
eventualmente riorganizzato in relazione alle esigenze dei sistemi di
trattamento  dati  delle  singole  amministrazioni,  alla  regione  o
provincia  autonoma  competente  per  territorio  -  Assessorato alla
formazione  professionale, senza scadenza di termini, a partire dalla
data  del  6 luglio  2000,  sulla base delle procedure regionali o di
quelle stabilite dalle province autonome.
  Le  domande  di contributo devono pervenire alle regioni o province
autonome  nel cui territorio risiedono le unita' locali delle imprese
interessate.
  L'arrivo  dei  progetti,  consegnati a mano o inviati per posta, e'
attestato  dalla  data  di ricevimento da parte della regione o della
provincia autonoma, che appone il relativo numero di protocollo.
  Le  regioni  sono  autorizzate  ad  esaminare le graduatorie ancora
aperte  a  seguito della emanazione della circolare del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  n. 139/1998 a condizione che i
progetti ammissibili a finanziamento rispondano alla priorita' di cui
al punto 4.7 della succitata circolare ministeriale.
2.7. Modalita' di ammissione al finanziamento.
  I progetti vengono singolarmente esaminati, approvati e finanziati,
fino  ad esaurimento delle risorse regionali, in base ad una verifica
dell'ammissibilita' da parte delle regioni o delle province autonome.
  L'ammissibilita'  dei  progetti  avviene  sulla  base  dei seguenti
criteri:
    rispondenza  alle  finalita'  di  cui  al  punto 2 della presente
circolare ministeriale;
    rispondenza ai parametri di costo stabiliti dalle regioni o dalle
province autonome;
    completezza delle informazioni riportate nel formulario;
    quota di contribuzione finanziaria aziendale non inferiore al 20%
del costo globale del progetto.
  La  mancanza  anche di uno solo dei requisiti richiesti e' causa di
non ammissione al contributo.
  Le  imprese  beneficiarie  dei  contributi  pubblici si obbligano a
rispettare  le regole del "de minimis" in vigore, cosi' come previsto
dalla normativa comunitaria(2).
  Entro  il  30 settembre  2000, la regione, o la provincia autonoma,
provvede  a  redigere  la graduatoria dei progetti pervenuti entro il
20 settembre  2000, per ordine di arrivo, dando priorita' a quelli in
possesso  del  parere delle parti sociali comunicando successivamente
ai   soggetti   proponenti   l'ammissibilita'  al  finanziamento  dei
progetti.
  Dal  mese di ottobre 2000, l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese,
la   regione,  o  la  provincia  autonoma,  provvede  a  redigere  la
graduatoria  dei  progetti  pervenuti  entro  il ventesimo giorno del
mese,  per ordine di arrivo, dando priorita' a quelli in possesso del
parere  delle  parti  sociali comunicando successivamente ai soggetti
proponenti l'ammissibilita' al finanziamento dei progetti.
  La  regione,  o la provincia autonoma trasmette, con sollecitudine,
al  Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Uffico centrale
orientamento  formazione  professionale  lavoratori  -  Divisione  V,
l'atto  deliberativo  dell'organo  competente,  relativo  ai progetti
ammessi a finanziamento.
  Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  - Uffico
centrale  orientamento  formazione  professionale lavoratori, entro i
trenta  giorni  successivi,  espleta le procedure per la liquidazione
delle risorse assegnate.
  I  soggetti  promotori, dopo la presentazione del progetto, possono
iniziare  le  attivita'  sotto  la propria responsabilita' sulla base
delle  disposizioni in vigore nelle singole amministrazioni. Solo nel
caso  di  approvazione  ai  progetti  avviati  sono  conseguentemente
riconosciute le spese sostenute in tale periodo.
    (2) La Commissione ha elaborato una disciplina in base alla quale
valutare  la  compabilita'  di  tali  aiuti  con il mercato comune. I
criteri ivi contenuti mirano ad assicurare che vengano approvati solo
gli  "aiuti  alla formazione che contribuiscano alla realizzazione di
obiettivi comuni, che tali aiuti non superino il livello di incentivo
necessario  e  che non costituiscano aiuti occulti al funzionamento".
La  Commissione  dispone  che,  per  rispetto  della  regola  del "de
minimis"  l'ammontare  totale  degli  aiuti destinati ad ogni singolo
beneficiario  (singola  impresa) non puo' eccedere 100.000 ECU in tre
anni.  Vedi Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee Serie C 68 del
6 marzo 1996 e Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee Serie C 343
dell'11   novembre  1998.  Per  una  migliore  interpretazione  degli
indirizzi  comunitari  in  materia  di  aiuti alla formazione si veda
anche il documento realtivo alla "Disciplina degli aiuti di Stato per
la  formazione" pubblicato nella GUCE, serie C del giorno 11 novembre
1998.
2.8. Criteri di priorita'.
  Sono  prioritari i progetti presentati sulla base di accordi tra le
parti  sociali  o  che  vengono  presentati  accompagnati  dal parere
positivo,  espressamente riferito allo specifico progetto presentato,
delle  organizzazioni  dei  lavoratori intese sia come rappresentanza
sindacale    in   impresa,   sia   come   associazioni   territoriali
comparativamente piu' rappresentative.
2.9. Obblighi del soggetto promotore e condizioni di finanziamento.
  Entro  30  giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento, i
soggetti promotori dei progetti sono tenuti a comunicare, via telefax
alla  regione o alla provincia autonoma l'elenco dei partecipanti, il
nome   del   responsabile  del  progetto,  la  sede  di  svolgimento,
l'articolazione   ed   il   calendario   dettagliato   dell'attivita'
formativa.
  Il  mancato  avvio  delle  attivita'  entro 60 giorni dalla data di
comunicazione  dell'avvenuta  ammissione  a  contributo,  nonche'  la
parziale  o  insufficiente  attuazione  del  progetto,  comportano la
revoca  del  finanziamento,  che  la  regione o la provincia autonoma
provvede  immediatamente a rimettere a disposizione di altri progetti
ammissibili.
  Gli      interventi      sono     sottoposti     alle     verifiche
amministrativo-contabili   a   campione  da  parte  della  regione  o
provincia autonoma competente.
       3. Promozione, monitoraggio e valutazione delle azioni.
  Il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, assieme alle
regioni  e alle province autonome e con la collaborazione delle Parti
sociali  garantira',  attraverso  azioni  integrate,  la  promozione,
l'informazione  e  l'animazione,  il  supporto  all'ideazione  e alla
progettazione,  l'assistenza  tecnica,  nonche'  il monitoraggio e la
valutazione  dell'intero programma finanziato ai sensi della presente
circolare,  con  il  sostegno  dell'ISFOL  e  il ricorso a specifiche
competenze  previste  nell'ambito  dell'attuazione  dell'articolo 18,
lettera f), della legge 845/1978.
                                       Il dirigente generale: Vittore