IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego; Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizio di vicinato, che cessano l'attivita' e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale con un primo stanziamento pari a lire cento miliardi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 23 giugno 1999, n. 252, recante norme per la concessione del predetto indennizzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1999; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 4 del citato decreto interministeriale che prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 con il quale e' stato ripartito per l'anno 2000 il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con la previsione di un ulteriore stanziamento a favore delle finalita' del predetto art. 25 del decreto legislativo n. 114 del 1998 pari a lire cento miliardi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2000 con il quale, fra l'altro, sono stati fissati i nuovi termini per la presentazione delle domande di concessione del citato indennizzo con decorrenza 5 giugno 2000, nei limiti delle risorse disponibili dopo l'esame, ai fini della loro ammissione ai contributi, delle domande presentate entro il 6 ottobre 1999 in relazione alla prima apertura dei termini; Considerato che e' stato accertato che le domande di concessione dell'indennizzo finora pervenute esauriscono tutti i fondi disponibili; Decreta: Art. 1. Alla data del 5 giugno 2000 e' stato accertato che le domande di concessione dell'indennizzo finora pervenute esauriscono tutti i fondi disponibili.