Art. 2. In conseguenza dell'accertato esaurimento dei fondi, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non possono essere presentate ulteriori domande per ottenere l'indennizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 12 aprile 2000. Roma, 5 giugno 2000 Il direttore generale: Sappino