Art. 2.
  In  conseguenza dell'accertato esaurimento dei fondi, dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  non possono essere presentate ulteriori domande
per ottenere l'indennizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto
12 aprile 2000.
    Roma, 5 giugno 2000
                                       Il direttore generale: Sappino