IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visti  i  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
luglio 1999, del 27 agosto 1999, del 27 novembre 1999, del 5 novembre
1999  e  del 19 maggio 2000 concernenti le dichiarazioni di emergenza
in alcune zone del territorio nazionale;.
  Viste  le  ordinanze n. 3027 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  italiana  n.  301  in  data
24 dicembre  1999,  n.  3050  del  31 marzo  2000,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 in data 18 aprile
2000,  n. 3052 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana n. 92 in data 19 aprile 2000 e n. 3056 del
21 aprile  2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 106 in data 9 maggio 2000;
  Viste  le  note  fatte  pervenire dalle amministrazioni interessate
dagli  eventi  calamitosi  che  segnalano  l'esigenza  di  realizzare
interventi  di  emergenza al fine di favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita;
  Su  proposta  del Direttore dell'agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  gli interventi urgenti, ivi compresi quelli disposti dagli
enti   locali,  a  seguito  della  caduta  di  ceneri  e  lapilli  in
conseguenza  delle  ripetute  eruzioni vulcaniche dell'Etna che hanno
interessato  il  territorio  dei comuni di Zafferana Etnea, S. Alfio,
Milo,  Acireale,  Giarre,  Riposto,  Mascali,  Santa Venerina, Aci S.
Antonio ed Acicatena e' assegnata al prefetto di Catania, a titolo di
contributo  straordinario,  la  somma  di lire 1.500 milioni a valere
sulle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2. 1.2 "Fondo
della  protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2.  Il prefetto di Catania e' autorizzato a ripartire il contributo
di cui al comma 1 tra i comuni interessati dall'emergenza.
  3.  Il  prefetto di Catania e i comuni interessati per l'esecuzione
dei  compiti  di  cui  al  comma 1 sono autorizzati, se necessario, a
derogare alle seguenti norme:
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
    decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 157, come modificato ed
integrato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli
7, 10, 14, 15;