IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1999, del 27 agosto 1999, del 27 novembre 1999, del 5 novembre 1999 e del 19 maggio 2000 concernenti le dichiarazioni di emergenza in alcune zone del territorio nazionale;. Viste le ordinanze n. 3027 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 in data 18 aprile 2000, n. 3052 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 in data 19 aprile 2000 e n. 3056 del 21 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 in data 9 maggio 2000; Viste le note fatte pervenire dalle amministrazioni interessate dagli eventi calamitosi che segnalano l'esigenza di realizzare interventi di emergenza al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita; Su proposta del Direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Per gli interventi urgenti, ivi compresi quelli disposti dagli enti locali, a seguito della caduta di ceneri e lapilli in conseguenza delle ripetute eruzioni vulcaniche dell'Etna che hanno interessato il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, S. Alfio, Milo, Acireale, Giarre, Riposto, Mascali, Santa Venerina, Aci S. Antonio ed Acicatena e' assegnata al prefetto di Catania, a titolo di contributo straordinario, la somma di lire 1.500 milioni a valere sulle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2. 1.2 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il prefetto di Catania e' autorizzato a ripartire il contributo di cui al comma 1 tra i comuni interessati dall'emergenza. 3. Il prefetto di Catania e i comuni interessati per l'esecuzione dei compiti di cui al comma 1 sono autorizzati, se necessario, a derogare alle seguenti norme: decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 7, 10, 14, 15;