Art. 3. 1. In considerazione dei maggiori compiti affidati al Dipartimento della protezione civile in conseguenza delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, l'autorizzazione ad avvalersi del personale di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 2499/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e' ulteriormente incrementata di quindici unita'.