Art. 3.
  1.  In considerazione dei maggiori compiti affidati al Dipartimento
della  protezione civile in conseguenza delle situazioni di emergenza
dichiarate   ai   sensi   dell'art.   5   della  legge  n.  225/1992,
l'autorizzazione ad avvalersi del personale di cui all'art. 10, comma
1,   dell'ordinanza   n.   2499/1997   e   successive   modifiche  ed
integrazioni, e' ulteriormente incrementata di quindici unita'.