Art. 5. 1. All'ordinanza n. 3050/2000 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: all'art. 4, comma 1, lettera b), le parole "40%" sono sostituite con "60%"; la lettera b) del comma 2 dell'art. 4 e' soppressa; all'art. 5, comma 1, lettera b), le parole "mq 60" sono sostituite con "mq 70"; all'art. 6, comma 2, le parole "31 dicembre 1999" sono sostituite con "31 dicembre 1991". all'art. 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, commi 1 e 2, dovranno, entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a pena di decadenza, presentare al comune in cui e' ubicato l'immobile oggetto di intervento, domanda di richiesta del contributo redatta sul modello allegato alla presente ordinanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' contenente i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, gli estremi della domanda di accatastamento; gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria; gli estremi del versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1999, se dovuta; gli estremi della delibera assembleare, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli immobili residenziali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile.".