Art. 5.
  1.  All'ordinanza n. 3050/2000 sono apportate le seguenti modifiche
ed integrazioni:
    all'art.  4, comma 1, lettera b), le parole "40%" sono sostituite
con "60%";
    la lettera b) del comma 2 dell'art. 4 e' soppressa;
    all'art.   5,  comma  1,  lettera  b),  le  parole  "mq 60"  sono
sostituite con "mq 70";
    all'art. 6, comma 2, le parole "31 dicembre 1999" sono sostituite
con "31 dicembre 1991".
    all'art.  10,  il  comma  2  e'  sostituito dal seguente:   "2. I
soggetti  rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, commi 1
e   2,   dovranno,   entro  duecentoquaranta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione   della   presente  ordinanza,  a  pena  di  decadenza,
presentare  al  comune  in  cui  e'  ubicato  l'immobile  oggetto  di
intervento,  domanda  di richiesta del contributo redatta sul modello
allegato  alla  presente ordinanza, dichiarazione sostitutiva di atto
di    notorieta'   contenente   i   dati   catastali   identificativi
dell'immobile   o,   in   mancanza,  gli  estremi  della  domanda  di
accatastamento;  gli  estremi  della  concessione  edilizia  o  della
concessione  in  sanatoria;  gli  estremi del versamento dell'imposta
comunale  sugli  immobili  relativa  all'anno  1999,  se  dovuta; gli
estremi  della  delibera  assembleare, nel caso in cui gli interventi
siano effettuati su parti comuni degli immobili residenziali ai sensi
dell'art. 1117 del codice civile.".