Art. 6.
  1.  I  presidenti  delle regioni Marche e Umbria determinano, entro
trenta  giorni  dalla data di pubblicazione della presente ordinanza,
le  modalita' d'attuazione del disposto dell'art. 8, comma 1, lettera
a),  dell'ordinanza  n.  2947/1999,  con  particolare  riferimento ai
contratti-tipo  di  locazione  ed  ai  valori dei relativi canoni, da
applicare  a  cura  dei  comuni  interessati,  nonche'  le  modalita'
d'attuazione dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3049/2000.