Art. 6. 1. I presidenti delle regioni Marche e Umbria determinano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le modalita' d'attuazione del disposto dell'art. 8, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 2947/1999, con particolare riferimento ai contratti-tipo di locazione ed ai valori dei relativi canoni, da applicare a cura dei comuni interessati, nonche' le modalita' d'attuazione dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3049/2000.