Art. 7. 1. Il commissario delegato - Presidente della regione siciliana per gli interventi di emergenza idrica disposti con l'ordinanza n. 3052/2000, per assicurare un piu' efficace modello di gestione commissariale puo', in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, richiedere l'apertura di apposite sottocontabilita' speciali. 2. All'ordinanza n. 3052/2000 e' apportata la seguente modifica: all'art. 3, comma 2, le parole "nel limite di quindici unita'" sono sostituite con le parole "nel limite di trenta unita'".