Art. 7.
  1. Il commissario delegato - Presidente della regione siciliana per
gli  interventi  di  emergenza  idrica  disposti  con  l'ordinanza n.
3052/2000,  per  assicurare  un  piu'  efficace  modello  di gestione
commissariale  puo',  in  deroga  alle norme di contabilita' generale
dello  Stato,  richiedere  l'apertura  di  apposite sottocontabilita'
speciali.
  2. All'ordinanza n. 3052/2000 e' apportata la seguente modifica:
    all'art.  3,  comma  2, le parole "nel limite di quindici unita'"
sono sostituite con le parole "nel limite di trenta unita'".