Art. 9. 1. All'ordinanza n. 3027/1999 come integrata dall'ordinanza n. 3056/2000 sono apportate le seguenti modifiche: all'art. 3, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente "le regioni interessate provvedono al coordinamento dell'attuazione dei piani di cui all'art. 2 e i soggetti attuatori approvano i progetti anche a mezzo di conferenza di servizi, da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti"; all'art. 3, comma 4, le parole "legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, commi 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32" sono sostituite con "legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 maggio 2000 Il Ministro: Bianco