Art. 9.
  1. All'ordinanza  n.  3027/1999  come  integrata  dall'ordinanza n.
3056/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
    all'art.  3, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente
"le  regioni  interessate provvedono al coordinamento dell'attuazione
dei  piani  di  cui  all'art.  2  e  i soggetti attuatori approvano i
progetti  anche  a  mezzo  di conferenza di servizi, da attuare entro
sette giorni dalla disponibilita' dei progetti";
    all'art.  3,  comma 4, le parole "legge 11 febbraio 1994, n. 109,
modificata  dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n.
415, art. 6, commi 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32"
sono sostituite con "legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle
leggi  2 giugno  1995,  n.  216,  e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6,
comma 5, articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 maggio 2000
                                                  Il Ministro: Bianco